Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei

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1 Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei Conchiuso il 2 giugno 1966 Approvato dall Assemblea federale il 9 marzo Entrato in vigore il 4 settembre 1967 Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico, considerato che la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico sono parti alla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre (appresso: «Convenzione»), tenuto conto del costante aumento delle possibilità dell aviazione commerciale, come mezzo di trasporto suscettivo di promuovere la comprensione e la buona volontà tra i popoli, desiderosi di rafforzare i vincoli culturali ed economici che uniscono i loro popoli e di accrescere la reciproca comprensione e buona volontà, considerata la necessità d organizzare, sul fondamento dell eguaglianza e della reciprocità, dei servizi aerei regolari tra i due paesi, onde sia attuata una collaborazione migliore nel campo dei trasporti aerei internazionali, desiderosi di conchiudere un accordo inteso a perseguire gli scopi suddetti, hanno designato loro plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale riguardo, i quali hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Per l applicazione del presente accordo: a. L espressione «accordo» indica il presente accordo e l allegata tavola delle linee. b. L espressione «autorità aeronautiche» significa, per la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 4 oppure la persona o l ente autorizzati a esercitare le funzioni presentemente a detto Ufficio e, per gli Stati Uniti del Messico, il Ministero delle comunicazioni e dei trasporti oppure la persona o l ente autorizzati a esercitare le funzioni presentemente assegnate a detto Ministero. RU ; FF 1966 II Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 9 marzo 1967 (RU ) 3 RS Oggi «Ufficio federale dell aviazione civile». 1

2 Aviazione c. L espressione «impresa aerea» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che offre o esercita servizi aerei internazionali. d. L espressione «impresa aerea designata» indica un impresa aerea che è stata notificata dalle autorità aeronautiche di una Parte a quelle dell altra e incaricata d esercitare una o ognuna delle linee, specificate nella tavola allegata all accordo. e. L espressione «capacità d un aeromobile» significa il carico commerciale d un aeromobile, espresso secondo il numero dei posti, per i passeggeri, o il peso, per le merci e la posta. f. L espressione «capacità offerta» significa il totale delle capacità degli aeromobili adoperati nell esercizio di ciascuno dei servizi aerei autorizzati, moltiplicato per la frequenza con cui tali aeromobili sono adoperati durante un periodo di tempo determinato. g. L espressione «linea aerea» designa l itinerario prestabilito che l aeromobile, assegnato a un servizio aereo regolare, deve seguire. h. L espressione «linea indicata» indica la rotta descritta nella tavola allegata all accordo. i. L espressione «coefficiente di carico di passeggeri» significa il rapporto tra il numero di passeggeri trasportati da un impresa aerea, su una linea indicata e durante un periodo di tempo determinato e il numero dei posti offerti, dall impresa suddetta, sulla stessa linea e durante lo stesso periodo. j. L espressione «frequenza» indica il numero dei voli d andata e ritorno che un impresa aerea assicura entro un periodo di tempo determinato, su una linea indicata. k. L espressione «rottura di carico» indica la sostituzione, su una linea indicata, di un aeromobile con un altro di capacità diversa. l. L espressione «voli di linea» significa i voli eseguiti dalle imprese aeree designate, sulle linee indicate e secondo gli orari approvati. m. Le espressioni «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dalla Convenzione. Art Ciascuna Parte concede all altra i diritti menzionati nel presente accordo, al fine di stabilire i servizi aerei, sulle linee indicate. 2. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l impresa aerea designata di ciascuna Parte gode, nell esercizio dei internazionali, dei privilegi seguenti: a. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell altra; b. di eseguire, su detto territorio, scali non commerciali; c. di imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale nel territorio suddetto e nei punti definiti nella tavola allegata, passeggeri, merci e posta. 2

3 Trasporti aerei Accordo con il Messico Il mancato esercizio immediato di questi diritti non preclude all impresa aerea della Parte, cui essi sono stati accordati, la facoltà di esercitare più tardi servizi aerei sulle linee indicate. 4. Questi diritti non implicano assolutamente la facoltà di combinare le linee indicate. Art Il servizio aereo d una linea indicata può essere avviato dalla impresa aerea designata, sia immediatamente, sia successivamente, a libera scelta della Parte cui sono accordati i diritti e dopo che l altra Parte abbia consegnato il permesso d esercizio. Quest ultima Parte è tenuta ad accordare il permesso d esercizio, a condizione che l impresa aerea designata abbia adempiuto i presupposti stabiliti dalle autorità aeronautiche competenti di detta Parte, conformemente alle leggi e ai regolamenti, normalmente applicati, dalle autorità surriferite. 2. Le autorità aeronautiche della Parti si comunicano, nel termine più breve possibile, la designazione dell impresa aerea come anche le informazioni concernenti i permessi concessi per l esercizio dei servizi aerei sulle linee indicate. Art. 4 Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare il permesso d esercizio all impresa designata dell altra, ove non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa appartengono a cittadini dell altra Parte oppure qualora l impresa suddetta violi le leggi o i regolamenti, di cui al presente accordo, oppure se l impresa aerea o il Governo che la designa cessano di soddisfare le condizioni cui sono accordati i diretti o i presupposti previsti per la concessione del permesso. Art Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio d una Parte, disciplinano l entrata o l uscita degli aeromobili in navigazione aerea internazionale oppure l esercizio e la navigazione degli stessi sul loro territorio, si applicano agli aeromobili dell impresa aerea designata dall altra Parte e devono essere osservati da detti aeromobili al momento dell entrata nel territorio della prima Parte o dell uscita dallo stesso, come anche durante la permanenza nel territorio surriferito. 2. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio d una Parte, disciplinano l entrata, la permanenza e l uscita di passeggeri, equipaggi, merci o posta, come segnatamente, quelli concernenti le formalità d entrata, d uscita e d immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, si applicano ai passeggeri, equipaggi, merci o posta, trasportati dagli aeromobili dell impresa designata dell altra Parte, per tutto il tempo in cui sono trattenuti su tale territorio. 3

4 Aviazione Art. 5 bis5 1. Conformemente ai loro diretti e obblighi in virtù del diretto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere l aviazione civile contro gli atti d intervento illecito, per garantirne la sicurezza, fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalità dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parte agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all Aia il 16 dicembre e della Convenzione per la repressione d atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre Le Parti s accordano reciprocamente, su domanda qualsiasi assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell aviazione civile. 3. Le Parti, nei loro rapporti reciproci, si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell aviazione stabilite dall Organizzazione dell aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale per quanto queste disposizioni s applicano alle Parti; quest ultime esigono dagli esercenti d aeromobili, cittadini dei rispettivi Paesi, o dagli esercenti d aeromobili che hanno la loro sede principale d esercizio o la loro residenza permanente sul loro territorio e dagli esercenti d aeroporto situati sul loro territorio, che si conformino a dette disposizioni relative e alla sicurezza dell aviazione. 4. Ogni Parte conviene che detti esercenti d aeromobili possono essere tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza dell aviazione giusta il paragrafo 3 del presente articolo, prescritte dall altra parte per l entrata, l uscita o il soggiorno sul suo territorio dell altra. Ogni Parte vigila affinché siano applicati effettivamente sul suo territorio provvedimenti adeguati per proteggere gli aeromobili e per garantire l ispezione dei passeggeri, equipaggi, bagagli a mano, bagagli, merci e provviste di bordo, prima e durante l imbarco o il carico. Ogni Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi domanda che le sottopone l altra Parte per ottenere che vengano presi provvedimenti speciali di sicurezza ragionevoli per fronteggiare una minaccia particolare. 5. In caso d incidente o minaccia d incidente di cattura illecita d aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e equipaggi, degli aeroporti o attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano mutuamente facilitando le comunicazioni e altri provvedimenti adeguati, destinati a porre fine con rapidità e sicurezza a detto incidente o a questa minaccia d incidente. 5 Introdotto mediante scambio di lettere del 28 nov./10 dic. 1990, approvato dall Assemblea federale il 6 ott e in vigore dal 18 gen (RU Art. 1 lett. b; FF 1992 II 1022). 6 RS RS RS

5 Trasporti aerei Accordo con il Messico Art. 6 I certificati di navigabilità, le patenti d abilitazione e le licenze, rilasciate o convalidate da una Parte, sono riconosciute dall altra, durante la loro validità, per l esercizio delle linee e dei servizi convenuti nel presente accordo, sempreché le formalità richieste per il rilascio o la convalidazione siano uguali o più ampie dei requisiti minimi, stabiliti conformemente alla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva il diretto, per la navigazione sopra il proprio territorio, di non riconoscere le patenti d abilitazione e le licenze rilasciate, da un altro Stato, ai suoi cittadini. Art Ciascuna Parte può imporre o consentire di gravare gli aeromobili dell altra Parte con tasse eque e ragionevoli per l uso degli aerodromi, dei servizi e degli impianti. Nondimeno, le Parti convengono di non riscuotere tasse più elevate di quelle applicate agli aeromobili nazionali, destinati a servizi internazionali analoghi, per l uso di detti aerodromi e servizi. 2. Gli aeromobili adoperati dall impresa aerea designata di una Parte nei servizi convenuti sono affrancati, all entrata nel territorio dell altra Parte, da ogni dazio, tassa d ispezione, altro diritto o tassa analoga. 3. I lubrificanti, i materiali tecnici fungibili, i pezzi di ricambio, gli utensili e equipaggiamenti speciali per i lavori di manutenzione e le provviste, introdotti da una Parte, esclusivamente per i propri aeromobili, nel territorio dell altra, sono esenti, con riserva della reciprocità, da ogni diritto doganale, tassa d ispezione e altro diritto o tassa analoga; nondimeno, essi possono essere sbarcati soltanto con il consenso delle autorità doganali dell altra. 4. I carburanti, i lubrificanti, gli altri materiali tecnici fungibili, i pezzi di ricambio, l equipaggiamento normale e le provviste e bordo degli aeromobili delle imprese aeree designate sono affrancati, con riserva della reciprocità, da ogni diritto doganale, tassa d ispezione, altro diritto o tassa analoga, all entrata nel territorio dell altra Parte o all uscita dallo stesso, anche qualora tali materiali siano adoperati o consumati sugli aeromobili in volo sopra il territorio suddetto. 5. I carburanti, i lubrificanti, gli altri materiali tecnici fungibili, i pezzi di ricambio, l equipaggiamento normale e le provviste, imbarcati, nel territorio d una Parte, negli aeromobili delle imprese aeree designate dell altra, sono esonerati con riserva della reciprocità, da ogni diritto doganale, soprattassa, tassa d ispezione, altro diritto o tassa analoga, sempreché siano adoperati durante servizi internazionali. Art. 8 Le Parti convengono che le imprese aeree designate devono godere, con possibilità uguali, di un trattamento giusto ed equo, per quanto concerne l esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti. 5

6 Aviazione Art. 9 Nell esercizio dei servizi aerei, di cui al presente accordo, da parte dell impresa aerea designata di ciascuna Parte, dev essere tenuto conto degli interessi delle imprese aeree dell altra Parte, onde non siano indebitamente pregiudicati i servizi offerti da quest ultime. Art I servizi assicurati da un impresa aerea designata, conformemente al presente accordo, devono avantutto essere volti ad offrire una capacità di trasporto adeguata alle esigenze del traffico tra i due Paesi, restando però inteso che l impresa aerea designata possa assicurare un servizio aereo internazionale tra il territorio della Parte designate l impresa e altri punti sulle linee indicate. 2. I servizi assicurati dalle imprese aeree ed esercitati conformemente al presente accordo devono essere strettamente proporzionati al fabbisogno pubblico. 3. Durante l esercizio di detti servizi nel traffico internazionale, destinato a Paesi terzi o proveniente dagli stessi, il diritto d imbarcare o di sbarcare, in un punto qualsiasi delle linee indicate, dev essere esercitato conformemente ai principi generali d uno sviluppo ordinato, enunciati dalle Parti, sempreché la capacità di trasporto sia adeguata: a. alla domanda tra i paesi d origine e di destinazione del traffico; b. alla domanda dei servizi aerei diretti; c. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, tenendo conto dei servizi locali e regionali. 4. Le Parti riconoscono che il traffico di quinta libertà costituisce un complemento di quello svolto tra i territori delle Parti e rappresenta, nello stesso tempo, un offerta completiva alla domanda di traffico di terza e quarta libertà, svolto tra il territorio dell altra Parte e un paese terzo, situato sulla linea. 5. Tenendo conto di quanto precede, le due Parti convengono che lo sviluppo dei servizi locali e regionali costituisce un diritto dei loro rispettivi paesi. Conseguentemente, esse s accordano di consultarsi periodicamente sul sistema d applicazione del presente articolo da parte delle imprese designate, onde non siano pregiudicati i loro interessi, sia nei servizi locali e regionali, sia nei servizi intercontinentali. 6. È ammessa, in qualsiasi scalo delle linee indicate, ogni rottura di carico, giustificata da motivi d economia aziendale. Nondimeno, nessuna rottura di carico potrà essere eseguita, nel territorio dell altra Parte, se essa altera le caratteristiche d un servizio di lungo corso oppure se essa si dimostra incompatibile con i principi affermati nel presente accordo. 7. Le autorità aeronautiche della Parte interessata, se intendono aumentare la capacità offerta da una linea indicata o la frequenza di quest ultima, devono comunicare detti aumenti, almeno quindici (15) giorni prima, alle autorità aeronautiche dell altra Parte. Ove quest ultima reputi che l aumento considerato non sia giustificabile rispetto al volume di traffico svolto sulla linea indicata, oppure che esso pregiudichi gli interessi dell impresa aerea designata, essa può chiedere, nel termine di quindici 6

7 Trasporti aerei Accordo con il Messico (15) giorni, una consultazione con l altra. Tale consultazione deve essere avviata entro trenta (30) giorni dopo la domanda; le imprese designate sono tenute a fornire ogni informazione necessaria per risolvere circa l opportunità o la giustificazione dell aumento proposto. Se un accordo non può essere convenuto tra le Parti entro novanta (90) giorni a contare dalla data di presentazione della domanda, la controversia va sottoposta ad arbitrato, conformemente alle disposizioni dell articolo 13. Nel frattempo l aumento proposto non entrerà in vigore. Articolo 10 bis 9 Trasferimento di utili Ogni impresa aerea designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, giusta la legislazione nazionale vigente, le eccedenze di introiti che superano le spese locali. La conversione di queste eccedenze nonché l invio dovranno essere effettuati senza limitazioni al tasso di cambio applicabile alla data alla quale queste eccedenze saranno presentate per la conversione e per l invio. Art Le tariffe applicabili ai servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di ogni elemento determinate, compresi, segnatamente, il costo dell esercizio, un guadagno ragionevole, le caratteristiche proprie all esercizio e il sistema tariffale di altre imprese di trasporti aerei. 2. Le tariffe, di cui al numero 1 del presente articolo, devono possibilmente essere stabilite di comune intesa tra le imprese designate delle due Parti e previa consultazione delle altre imprese aeree assicuranti, in tutto o in parte, i servizi sulla stessa linea. Tale accordo può essere convenuto ricorrendo alla prassi di determinazione delle tariffe seguita dalla Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe devono essere sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche dei due Paesi, almeno quarantacinque (45) giorni innanzi la data prevista per la loro entrata in vigore; in casi particolari, il termine suddetto può essere ridotto, previo accordo tra le autorità suindicate. 3. Le tariffe che l impresa designata d una Parte intende stabilire, devono indicare i prezzi di trasporto applicabili, sulle linee indicate, dal punto di partenza a quello di destinazione; esse devono inoltre specificare il prezzo tra i punti suddetti e i punti intermedi, il prezzo tra quest ultimi e il prezzo applicato ai punti situati oltre quelli considerati terminali, sempreché trattisi dello stesso numero di volo e del medesimo aeromobile. 4. Se le imprese aeree designate non possono accordarsi oppure se le tariffe non sono state approvate dalle autorità aeronautiche d una Parte, le autorità aeronautiche delle due Parti devono adoperarsi per stabilire le tariffe di comune intesa. 5. Mancando l accordo, la controversia va sottoposta all arbitrato, previsto all articolo 13 del presente accordo. 9 Introdotto mediante scambio di lettere del 28 nov./10 dic. 1990, approvato dall Assemblea federale il 6 ott e in vigore dal 18 gen (RU Art. 1 lett. b; FF 1992 II 1022). 7

8 Aviazione 6. Resta inteso che la procedura descritta nei numeri 4 e 5 e nel presente è unicamente applicabile in caso di grave divergenza fra le imprese aeree designate e le rispettive autorità aeronautiche. Le altre controversie circa una mancata approvazione, dovuta all inadempienza di talune formalità richieste dall impresa aerea designata o a modificazioni delle norme interne d applicazione, possono essere composte direttamente tra l impresa aerea designata e le autorità aeronautiche rispettive. 7. Le tariffe stabilite restano in vigore fin tanto che non siano sostituire da altre, determinate conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell articolo 13 del presente accordo. Art Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere l avvio di consultazioni tra le autorità competenti delle Parti per accordarsi circa l interpretazione, l applicazione o la modificazione del presente accordo. Tali consultazioni devono essere avviate entro un termine di sessanta (60) giorni a contare dalla data di ricezione della pertinente domanda, presentata per via diplomatica. Ove le Parti convengano una modificazione dell accordo, l intesa deve essere confermata mediante uno scambio di note diplomatiche Le modificazioni dell Accordo così approvate saranno applicate provvisoriamente dalla data dello scambio di note diplomatiche e entreranno in vigore non appena le due Parti si saranno mutualmente notificato l adempimento delle formalità costituzionali a loro proprie Le modificazioni dell Allegato del presente Accordo potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Dette modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno in cui saranno state stipulate e entreranno in vigore quando saranno state confermate mediante scambio di note diplomatiche.» Art Eccettuati i casi in cui il presente accordo dispone altrimenti, ogni controversia circa l interpretazione o l applicazione dello stesso che non possa essere composta mediante consultazioni, va sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre, di cui due saranno designati da ciascuna Parte e il terzo sarà cooptato, di comune intesa, dai primi due, sempreché quest ultimo non sia cittadino di una Parte. 2. Ciascuna Parte designa l arbitro entro sessanta (60) giorni a contare dalla data in cui una Parte ha chiesto all altra, per via diplomatica, di comporre la controversia mediante arbitrato. La cooptazione dev essere per contro eseguita entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine suddetto. 10 Nuovo tenore giusta lo scambio di lettere del 28 nov./10 dic. 1990, approvato dall Assemblea federale il 6 ott e in vigore dal 18 gen (RU Art. 1 lett. b; FF 1992 II 1022). 11 Introdotto mediante scambio di lettere del 28 nov./10 dic. 1990, approvato dall Assemblea federale il 6 ott e in vigore dal 18 gen (RU Art. 1 lett. b; FF 1992 II 1022). 8

9 Trasporti aerei Accordo con il Messico Ove, entro il termine stabilito, i due arbitri non s accordano circa la cooptazione, il terzo arbitro dev essere designato dal Presidente del Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale (OACI), conformemente alla prassi seguita da tale organizzazione. 4. Le Parti si obbligano ad osservare ogni risoluzione emessa in applicazione del presente articolo. Sulla ripartizione delle spese procedurali risolve il tribunale arbitrale. Art. 14 Il presente accordo e le modificazioni dello stesso devono essere registrate presso l OACI. Art. 15 Il presente accordo sarà adeguato alle disposizioni di qualsiasi convenzione di trasporti aerei, di natura generale e multilaterale, successivamente approvata dalle Parti. Art. 16 Ciascuna Parte può, in ogni momento, comunicare all altra che intende disdire il presente accordo; uguale comunicazione dev essere data simultaneamente all OACI. In tal caso, l accordo prende fine sei (6) mesi dopo che l altra Parte abbia ricevuto la disdetta. Mancando la notificazione di ricevimento dell altra Parte, la disdetta é considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell OACI. Art. 17 Il presente accordo dev essere notificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Berna, non appena possibile. Art. 18 Il presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma ed entrerà definitivamente in vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratificazione. Art. 19 Salve restando le disposizioni dell articolo 16, il presente accordo è conchiuso per tre (3) anni contare dal giorno della firma; esso sarà tacitamente per tre (3) anni a contare dal giorno della firma; esso sarà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, sempreché una Parte non ne domandi la revisione entro sei (6) mesi innanzi la scadenza. 9

10 Aviazione In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Città di Messico, D. F., il due giugno millenovecentosessantasei, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi facendo ugualmente fede. (Si omettono le firme) 10

11 Trasporti aerei Accordo con il Messico Allegato 12 Tavola delle linee Sezione I Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Messico Punti oltre Punti in Svizzera Un punto negli Stati Uniti Nota 4 Nota 5 Città del Messico e/o Cancun e/o Acapulco e/o Guadalajara Note 6 e 7 Punti oltre il Messico Sezione II Linee sulle quali l impresa designata dal Messico può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre Punti in Messico Due punti in Europa Nota 4 Nota 5 Tre punti in Svizzera Nota 6 Note 7 Punti oltre la Svizzera Note 1. I servizi aerei previsti nelle sezioni I e II possono essere esercitare con qualsiasi tipo di velivolo, esclusi però quelli supersonici. 2. L impresa aerea designata di ciascuna Parte può esercitare fino a sette voli settimanali sulla linea indicata. 3. I punti intermedi menzionati e i punti oltre, sulle linee indicate, possono essere tralasciati durante tutti o taluni voli a scelta dell impresa aerea designata e qualsiasi servizio convenuto può terminare sul territorio dell altra Parte. 4. Le imprese aeree designate dalle Parte non fruiscono dei diritti della quinta libertà nei punti intermedi, eccettuati quelli menzionati nelle loro rispettive tavole delle linee. 5. Le imprese aeree designate possono scegliere liberamente i punti intermedi nelle regioni interessate. 12 Nuovo tenore giusta lo scambio di lettere del 28 nov./10 dic approvato dall Assemblea federale il 6 ott e in vigore dal 18 gen (RU Art. 1 lett. b; FF 1992 II 1022). 11

12 Aviazione 6. Sul territorio delle Parti non possono essere esercitati né i diritti di cabotaggio né i diritti di «stop-over». 7. Le imprese aeree designate non possono servire più di due punti tra quelli menzionati sul territorio delle Parti. 12

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