IL DIRETTORE 9963 /RU
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- Faustino Deluca
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1 + Protocollo: 9963 /RU Rif.: Allegati: 2 IL DIRETTORE Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l articolo 6 dello Statuto dell Agenzia delle Dogane; Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con Legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Reg. (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 59 del 13 febbraio 1993 in materia di Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 in materia di Nuovi interventi in campo ambientale, nonché dal Decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette; DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI Ufficio controlli dogane Roma, Via Mario Carucci, 71 Tel Fax [email protected]
2 Visto l art. 8 quinquies della legge 7 febbraio 1992 n. 150, che prevede che il Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington; Visto l articolo 28 del Decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, comma 1, lettera b) sulle competenze del Ministero delle Attività Produttive; Visto la Legge 6 febbraio 2004 n. 36 recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2014 n. 142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il Decreto 1 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e supporto specialistico all autorità doganale presso gli Uffici delle Dogane abilitati alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della predetta Convenzione di Washington; Considerato che l art. 9 bis del Testo Unico delle Leggi Doganali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il Decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell Economia e delle Finanze, recante il regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES); 2
3 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 158 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto la Legge 13 novembre 2009 n. 172 con la quale è stato istituito il Ministero della Salute; Visto il Capitolo 11 del Manuale Operativo che fissa i requisiti generali di sanità pubblica e sanità animale per l importazione nell Unione Europea di animali vivi e prodotti di origine animale soggetti alla CITES; Vista la Determinazione Direttoriale dell Agenzia delle Dogane n /RU del 30 luglio 2013, che ha definito l elenco delle dogane abilitate, in via esclusiva, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicate negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessità di abilitare la Sezione Operativa Territoriale di Olbia agli specimen animali e vegetali sottoposti a CITES, per far fronte ai sempre maggiori volumi di traffico che interessano la Sardegna, ove risulta abilitato il solo Ufficio delle dogane di Cagliari; Considerata, infine, la necessità di aggiornare gli elenchi degli uffici doganali abilitati, già allegati alla predetta Determinazione Direttoriale n /RU del 30 luglio 2013; Attesi i pareri favorevoli espressi dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della salute, resi nell ambito della Conferenza dei servizi aperta il 16 maggio 2014: 3
4 ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Articolo 1 Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici delle dogane riportate nell elenco allegato 1. Articolo 2 Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici delle dogane riportati nell elenco allegato 1, presso gli uffici delle dogane indicati nell elenco allegato 2. Articolo 3 I controlli doganali degli esemplari di cui al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal Decreto 8 luglio 2005, n Articolo 4 La Sezione Operativa Territoriale di Olbia è abilitata ad effettuare le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea, e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. 4
5 Articolo 5 L elenco degli uffici doganali abilitati ai sensi dell art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché quello degli uffici doganali abilitati esclusivamente al controllo degli esemplari di legname individuati negli allegati dello stesso Regolamento comunitario, entrambi allegati al presente provvedimento, sostituiscono quelli annessi alla determinazione direttoriale n /RU del 30 luglio La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell Agenzia ai sensi dell art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n Roma, 4 febbraio 2015 IL DIRETTORE Giuseppe PELEGGI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 5
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+ Protocollo: 91519 /RU Rif.: Allegati: 2 IL DIRETTORE Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l articolo 6 dello Statuto dell Agenzia delle Dogane; Vista la Convenzione sul commercio
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