OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI
|
|
|
- Massimo Pandolfi
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO a cura di Fabiana Pierbattista 9 dicembre 2015
2 A.S B Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Il disegno di legge in titolo e connessi, approvato dal Senato il 10 giugno 2015, e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2015 introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, con le finalità di svolgere un efficace ruolo di deterrenza e di prevenzione, nonché di punire comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica - la guida in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostanze psicotrope - assicurando la certezza del diritto a fronte di un sistema sanzionatorio che ha causato non pochi problemi interpretativi. Il disegno di legge giunto in terza lettura al Senato, apporta modifiche al codice penale introducendo le due nuove fattispecie di reato di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis). In particolare, il testo approvato dalla Camera dei deputati ne inasprisce ulteriormente i profili sanzionatori. Nello specifico: l'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 589- bis del codice penale, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 1. E' punito, invece, con la pena della reclusione da 8 a 12 anni: chiunque provochi per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; chi procuri per colpa la morte di una persona, nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. E' punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. La medesima pena si applica altresì a chi cagioni per colpa la morte di una persona: procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano; 1 Per ragioni di ordine sistemico, nel corso dell'esame alla Camera, la fattispecie di omicidio colposo in violazione delle norme del codice della strada, attualmente prevista dal secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è stata espunta dal predetto articolo e ricondotta nell'ambito della disciplina di cui al nuovo articolo 589-bis. 2
3 a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua 2. In tutte le ipotesi di cui all'articolo 1, la pena: è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria; è diminuita fino alla metà nei casi in cui l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. Nei casi in cui l'incidente cagioni la morte di più persone ovvero, la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un limite massimo di anni 18. Infine, l'articolo in oggetto introduce il nuovo articolo 589-ter del codice penale che dispone una specifica circostanza aggravante, con un aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore ai cinque anni di reclusione nei casi in cui il conducente si dia alla fuga. L'articolo 2 introduce il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno chiunque provochi per colpa e in violazione delle norme sulla circolazione stradale lesioni personali gravi e con la reclusione da 1 a 3 anni chi cagioni lesioni gravissime 3. E' punito, invece, con la pena della reclusione da 3 a 5 anni nei casi di lesioni gravi e da 4 a 7 anni nei casi di lesioni gravissime, chiunque provochi per colpa una lesione personale a qualcuno ponendosi alla guida di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); in stato di alterazione psico-fisica conseguente l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. La pena della reclusione è, invece, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime per chiunque cagioni lesioni ponendosi alla guida di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro; procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un' intersezione con il semaforo rosso o circolando contromano; 2 Le ultime due ipotesi sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera, al fine di coordinare l'articolo 589-bis con le analoghe previsioni contenute nell'articolo 590-bis. 3 Anche qui, come per il per l'omicidio stradale, nel corso dell'esame alla Camera, per ragioni di ordine sistemico è stata ricondotta nell'alveo della disciplina di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale la fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime per colpa e in violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all'attuale terzo comma dell'articolo 590 del codice penale. 3
4 a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. La pena: è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria; è diminuita fino alla metà nei casi in cui l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. Nei casi in cui l'incidente cagioni lesioni a più persone si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo di anni 7. Anche per le lesioni personali stradali è introdotta con l'articolo 590-ter del codice penale una specifica circostanza aggravante con l'aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a 3 anni, nei casi in cui il conducente si dia alla fuga. Infine, con il nuovo articolo 590-quater del codice penale è disposto che, qualora ricorrano circostanze aggravanti in relazione ai delitti di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime, le concorrenti circostanze attenuanti operino sulla quantità di pena determinata ai sensi delle medesime circostanze aggravanti. L'articolo 3 contiene modifiche di coordinamento al codice penale, rese necessarie dall'introduzione delle due nuove figure di reato. L'articolo 4 reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare dispone che: a) il giudice, anche d ufficio, possa disporre l esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA), qualora risulti indispensabile ai fini probatori, anche per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui ai nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale; b) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza o di guida sotto l'effetto di droghe e dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, sia coattivamente sottoposto ai prelievi di campioni biologici per gli accertamenti con decreto motivato, adottato anche oralmente dal pubblico ministero. In tali casi viene data al difensore dell'interessato immediata notizia del decreto e delle operazioni di prelievo con facoltà di assistervi. L'articolo 5 reca modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, tra le quali: l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, nonché la possibilità per il pubblico ministero di 4
5 chiedere la proroga, per una sola volta, del termine di durata delle indagini preliminari relative ai predetti delitti. L'articolo 6 reca norme di coordinamento con il codice della strada. In particolare dispone in materia di sanzioni amministrative accessorie prevedendo che alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegua la revoca della patente di guida. In particolare: - la revoca della patente è disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; nei casi di omicidio stradale il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi: a) 5 anni dalla revoca in caso di violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada; b) 15 anni dalla revoca per chi provochi la morte per colpa nei casi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose; c) 10 anni dalla revoca nei casi di violazione dei limiti di velocità, attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso, circolazione contromano, manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, nonché sorpassi azzardati; d) 20 anni nei casi in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope; e) 30 anni in caso di fuga. nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Il termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope. Il medesimo termine, infine, è ulteriormente aumentato a 12 anni in caso di fuga. L'articolo 7, infine, sopprime l'esclusione dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per i procedimenti in materia di lesioni personali stradali gravi o gravissime nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsione che, stante l'introduzione del nuovo delitto di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale, ha perso di attualità. Infatti, la competenza per tale delitto è attribuita al tribunale in composizione monocratica. 5
SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE
SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE a cura di Fabiana Pierbattista 2 marzo 2016 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-D Introduzione
Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche
DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio
SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista
Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO a cura di Fabiana Pierbattista 11 dicembre 2015 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-B
Il reato di omicidio stradale
Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni
Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa
Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE Legge 23 marzo 2016 n. 41 a cura di Eugenio Amorosa LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME Art. 590-bis Codice Penale LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall unificazione dei disegni
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
- SCHEMA OPERATIVO -
- SCHEMA OPERATIVO - OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME (Artt. 589-bis e 590-bis C.P.) UFFICIO STUDI ASAPS 1 - OMICIDIO STRADALE - (Art. 589 bis C.P.) Chiunque cagioni per
La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali
P a g. 1 La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali di Mauro Masnaghetti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016 n.41 che è
Approfondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
Approfondimenti Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo
- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_
L art. 186 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n 285) fa DIVIETO generico di porsi alla GUIDA di veicoli (di qualsiasi genere, anche non a motore) in STATO D EBBREZZA, ovvero quella alterazione psicofisica dovuta
AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)
AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI) MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della
I Reati di Omicidio e Lesioni stradali
I Reati di Omicidio e Lesioni stradali Argomento: Le novità introdotte dal legislatore con riferimento al Codice della strada, Codice Penale e Codice di Procedura Penale Docente: Ferdinando Longobardo
Legge 23 marzo 2016, n. 41
Legge 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al
Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B
Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Dossier n 341/4 - Elementi per l'esame in Assemblea 18 gennaio 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-B
L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:
AUTOTRASPORTO CIRCOLARE N. 084 01.04.2016 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Omicidio stradale - pene più severe per i conducenti professionali. Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio
CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi
CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 34 Informativa OGGETTO: Circolazione Stradale Polizia Giudiziaria.
Camera penale di Monza 23 maggio 2016
Camera penale di Monza 23 maggio 2016 CAMERA PENALE DI MONZA Lunedì 23 maggio 2016 ore 15.00-18.00 Istituto Scolastico Leone Dehon Sala Grande Monza - Via Appiani n.1 L INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO
L omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente
L omicidio stradale In 11 punti Quando cambia tutto non cambiando niente Cosa c era prima: I principali reati relativi al codice della strada non avevano una disciplina autonoma rubricati nella disciplina
Introduzione... Autori... LE MODIFICHE AL CODICE PENALE L OMICIDIO STRADALE(ART. 589-BIS C.P.)
SOMMARIO Introduzione... Autori... XI XV SEZIONE I LE MODIFICHE AL CODICE PENALE CAPITOLO 1 di MANUEL FORMICA L OMICIDIO STRADALE(ART. 589-BIS C.P.) 1. Il reato di omicidio stradale: quadro d insieme della
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BARBARO Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio
Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche (AA.SS. nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A)
N. 77 - Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche (AA.SS. nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A) Il testo unificato in titolo, licenziato lo
L OMICIDIO STRADALE 1
L OMICIDIO STRADALE 1 Il 24 marzo 2016 sono entrati in vigore i reati di OMICIDIO STRADALE e LESIONI PERSONALI STRADALI 2 I PRIMI CASI 3 DI COSA SI TRATTA? L omicidio stradale e le lesioni personali derivanti
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 187. Guida in stato di alterazione
MODIFICHE AL CODICE PENALE. Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)
MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente
Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.
Articoli del codice della strada modificati Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3337 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE
Sovr. Bruno Malusardi POLIZIA LOCALE DI MILANO UFFICIO CENTRALE ARRESTI E FERMI PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE Legge 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ce introduce
REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ
L OMICIDIO E TUTTI GLI ALTRI REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ di Alessandro Buzzoni IMPORTANTE Le formule riportate in questo testo sono disponibili online e sono personalizzabili Le istruzioni
Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. Art.186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,
Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool
Articolo 186 - CdS Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Prot. n.9b\5-t /2016/usc. S. Maria Capua Vetere, 5 aprile 2016. Al Prefetto di Casetta (con preghiera di dìramazione ai Comandi
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos è L art. 186 del Codice della Strada prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Come funziona l accertamento Gli
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A Relazione orale Relatore CUCCA TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 27 maggio
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Art.186 Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
Alcol, droga e giovani
Alcol, droga e giovani L impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e il contrasto degli illeciti Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze Trieste 2009 Intervento del Primo
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA
Introduzione... XI CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA 1.1. Note introduttive... 1 1.1.1. Dalle origini al primo significativo intervento riformatore del 2003... 1 1.1.2.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile
FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.
Prot. n. 197/07/ML/mf Roma, 6 settembre 2007 Presidenza Nazionale Cna Fita Unioni Regionali Cna Fita Oggetto: Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime
LAVORI PREPARATORI DISEGNO DI LEGGE N. 2729 d iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, DI GIACOMO, BERGER, LAI, CONTE e SPOSETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L
Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )
Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura
Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010
Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura
CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione
CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 48 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge
Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2)
Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2) 1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche.
ALCOL-STUPEFACENTI E GUIDA ASPETTI MEDICO LEGALI VIOLAZIONE ARTT bis-187 C.d.S. Dr.ssa Caterina Basile Servizio Medicina Legale AUSL RE
ALCOL-STUPEFACENTI E GUIDA ASPETTI MEDICO LEGALI VIOLAZIONE ARTT. 186 186 bis-187 C.d.S. Dr.ssa Caterina Basile Servizio Medicina Legale AUSL RE VIOLAZIONE ARTT.186-186 bis- 187 C.d.S.- DL.30/04/92 n 285
