VADEMECUM Vidimazione dei moduli
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- Ada Luciani
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1 VADEMECUM L esercizio dell iniziativa legislativa popolare, di cui all articolo 71, secondo comma, della Costituzione è disciplinato: dagli artt. 48 e 49 della Legge 25 maggio 1970, n.352 dagli artt. 7 e 8 della medesima legge dall art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53. La presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare alla Cancelleria della Corte di Cassazione sarà espletata a livello centrale. In quella sede, verrà redatto apposito verbale di presentazione e si provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell annuncio dell iniziativa. Saranno individuati per aree distrettuali dei Responsabili territoriali che si interfacceranno con il Comitato Organizzatore, il quale a sua volta riferirà al Comitato Promotore, e che dovranno assicurare, per la raccolta delle firme, il necessario coordinamento delle camere penali territoriali con l apporto dei Referenti nominati dai Presidente di ogni camera penale. I Responsabili, avranno l incombenza, in particolare, di: - Fare vidimare i moduli della raccolta firme; - Contattare gli autenticatori e ottenere la loro disponibilità a che sia sempre presente durante la raccolta delle firme; - Organizzare i banchetti (chiedendo l occupazione del suolo pubblico ove siano collocati all aperto o chiedendo l autorizzazione al Presidente del Tribunale o della Corte d Appello ove siano posti all interno del Palazzo di Giustizia); - Far autenticare i moduli con le firme; - Inoltrare i moduli agli uffici elettorali dei Comuni per ottenere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari; - Inviare periodicamente i moduli completi dei certificati elettorali presso la sede del Comitato Promotore (la sede dell U.C.P.I.). 1) Vidimazione dei moduli. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i moduli per la raccolta delle firme - che saranno scaricabili dal sito e dal sito alle Camere Penali territoriali in congruo numero - andranno vidimati. Sarà, pertanto, necessario stamparli avendo cura che risultino, come prescrive l'articolo 7 della n. 352/1970, "fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata", cioè fogli A3 da piegare in due, in modo che il modulo abbia quattro facciate; 1
2 è importante sottolineare che non sono assolutamente ammessi, invece, fogli di dimensioni A4 spillati tra loro. La vidimazione dei moduli va effettuata prima della raccolta delle firme presso: a) il Segretario comunale (o da impiegati comunali dallo stesso delegati); b) il dirigente della Cancelleria del Tribunale o della Corte d Appello (o funzionari delle rispettive cancellerie a ciò espressamente delegati dal dirigente). Gli uffici dovranno riconsegnare i moduli entro 48 ore dalla presentazione. Considerato, però, l alto numero di moduli che andranno depositati per la vidimazione, sarà necessario contattare anticipatamente e di persona gli uffici delegati per sapere di preciso dove recarsi e per concordare in anticipo tempi e modalità dell operazione. Sarà forse necessario, infatti, consegnare i moduli a scaglioni per rendere possibile la vidimazione del quantitativo necessario. La vidimazione consiste: 1) nell'apporre l'apposito timbro tondo dell'ufficio vidimante; 2) la firma e il timbro con la qualifica del soggetto; il luogo e la data. Bisogna controllare che la vidimazione sia apposta correttamente. Sulla prima facciata dei moduli (in alto a destra) troverete l'apposito spazio per la vidimazione. I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all interno dell ambito territoriale di competenza dell Ente che li ha vidimati. Quindi, La competenza dell'ufficio determina l'ambito di validità territoriale del modulo. Ad esempio: un modulo vidimato da un segretario comunale sarà valido solo per il comune interessato; ciò non compromette, comunque, la possibilità di firma da parte dei non residenti in quel comune: l'importante è che la firma avvenga nel luogo di competenza, che in questo caso è il territorio comunale. Un modulo vidimato da un cancelliere del Tribunale sarà valido solo per il relativo circondario. Un modulo vidimato da una Corte d'appello potrà essere valido per l'intero territorio distrettuale competente per quella Corte. Per questa ragione sarà preferibile provvedere alla vidimazione dei moduli presso le Corti d Appello (che hanno giurisdizione su un territorio vasto, in alcuni casi 2
3 regionale) che possono essere utilizzati all interno di tutto il territorio del distretto di competenza. In ogni caso, non bisogna sottovalutare l ipotesi di recarsi anche presso le Segreterie comunali, dove depositare, in particolare per le grandi città, un numero importante di moduli, onde evitare di ingolfare le Corti d Appello. Si consiglia di dividere sempre e comunque i moduli per residenti e non residenti nel comune di raccolta per agevolare le operazioni di autenticazione, nonché le operazioni di certificazione elettorale. Si consiglia la seguente procedura: a) Far vidimare il maggior numero di moduli da una singola persona (possibilmente cancellieri presso le corti d'appello). b) Come già osservato, nonostante la legge prescriva agli uffici di riconsegnare i moduli entro e non oltre 48 ore dalla richiesta, vi consigliamo di prendere preventivamente appuntamento con l'ufficio scelto per la vidimazione (visti i tempi della burocrazia meglio essere sicuri). c) Una volta vidimati i moduli e prima di distribuirli vi consigliamo di numerarli nell'apposito spazio previsto in alto sulla prima facciata (rigorosamente con la matita) per avere una tracciabilità completa dei moduli e sapere con precisione a chi sono stati consegnati. E importante ricordare che qualora vengano a mancare il bollo dell ufficio, la firma del funzionario o la data, i fogli sono nulli così come le firme in essi contenute. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati sei mesi prima della presentazione della proposta di legge alle Camere. 2) Raccolta delle firme. La raccolta firme dovrà essere promossa con apposite iniziative (banchetti, iniziative pubbliche, ecc.); in tale caso, è richiesta la presenza del Pubblico Ufficiale con potere di autentica di firma, che dovrà indicare nello spazio appositamente riservato, nella parte inferiore dell ultima pagina del modulo, la propria dichiarazione di autenticità delle firme. Sarà necessario chiedere la preventiva autorizzazione per l occupazione di suolo pubblico al Comune (in carta semplice una settimana prima dell iniziativa) specificando luogo, lo spazio richiesto, la data, la durata e lo scopo (che nel nostro 3
4 caso è raccolta di firme a sostegno della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati ). Al momento della raccolta delle firme, mediante una delle iniziative di cui ai precedenti punti, bisognerà identificare chi firma mediante un valido documento di identificazione. Devono essere trascritti gli estremi del documento di identificazione nell apposito spazio previsto sui moduli a tal fine. Il nome e il cognome andranno scritti a stampatello con calligrafia chiara e leggibile nello spazio apposito e, sempre nello spazio apposito, andranno anche trascritti, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione nelle liste elettorali, che, eccetto alcuni rari e specifici casi, è quello di residenza (per i cittadini italiani residenti all estero la loro iscrizione nelle liste elettorali dell anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all estero). Quindi, bisognerà fare apporre, anche qui nell apposito spazio, la firma del cittadino nei rispettivi riquadri numerati in ordine progressivo. Possono essere proponenti della proposta di legge tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali e coloro che siano muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali. 3) Autenticazione delle firme. Una volta che il modulo è stato completato totalmente, o parzialmente (barrando con un tratto di penna la parte rimasta vuota), le firme dovranno essere autenticate da uno dei seguenti soggetti (che dovrà aver presenziato alla raccolta delle firme): - i Notai, - i Giudici di pace, - i Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie delle Corti d appello e dei Tribunali, - i Segretari delle procure della repubblica, - i Sindaci, gli Assessori comunali, i Presidenti dei Consigli comunali, - i Presidenti e Vice Presidenti dei consigli circoscrizionali, - i Segretari comunali, - i funzionari incaricati dal Sindaco nonché i Consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco. 4
5 Per i cittadini residenti all estero l autenticazione è fatta dal Console d Italia competente. L autenticazione consiste nell attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità della persona che sottoscrive. L autenticazione deve recare l indicazione della data in cui avviene. Essa può anche essere collettiva, cioè riferita a tutte le firme che ciascun foglio contiene: in questo caso oltre alla data, l autenticazione deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale può altresì dare atto della manifestazione di volontà del cittadino analfabeta o comunque impedito ad apporre la firma. È superfluo ricordare che se manca l autenticazione le firme sono nulle. Per l autenticazione collettiva si invitano le camere penali a concordare in loco con i pubblici ufficiali le forme, nel rispetto delle leggi, più idonee per favorire la stessa. Si ricorda che i predetti pubblici ufficiali, indipendentemente dal Comune di iscrizione elettorale del cittadino, hanno il potere di autenticare le firme soltanto nel territorio di competenza dell ufficio cui appartengono. Ruolo degli autenticatori e relative procedure. I Cancellieri e i Giudici di pace possono autenticare le firme durante il proprio normale orario di lavoro. L'autenticazione al di fuori degli orari di lavoro deve essere, rispettivamente, autorizzata: i cancellieri dai presidenti dei Tribunali o delle Corti d'appello, i Giudici di Pace dal coordinatore dei giudici di pace. I Consiglieri comunali devono comunicare in forma scritta la loro disponibilità a autenticare le firme (è una mera comunicazione, non una richiesta di autorizzazione). I funzionari comunali, invece, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco. In calce ai moduli si può trovare l'apposito spazio per l'autenticazione dei moduli da parte dei soggetti abilitati. È necessario che vi si indichi: a) il numero delle firme (sia in cifre che in lettere) b) la data e il luogo della raccolta (come già sopra detto, il luogo deve essere di sua competenza) c) la firma (meglio se corredato da timbro con nome e qualifica, altrimenti scriverli in stampatello) d) il bollo tondo dell'ufficio di riferimento dell'autenticatore. 5
6 È fondamentale che il numero delle firme dichiarate dall'autenticatore sia corrispondente al numero delle firme effettivamente raccolte. Il rischio è che tutte le firme vengano invalidate. Obblighi di legge relativamente a chi può e dove si può firmare. a ) possono firmare tutti i cittadini maggiorenni che possono esercitare attivamente il diritto di voto; b) per l'identificazione dei sottoscrittori si può fare riferimento ai seguenti documenti di riconoscimento: Carta d'identità, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tesserini di riconoscimento rilasciati da amministrazioni dello Stato, patenti di guida solo se rilasciate dal Prefetto; d) è tuttora valida la formula della conoscenza diretta nel caso in cui il sottoscrittore sia conosciuto dall'autenticatore. Compilazione del modulo. Tutti i seguenti dati devono essere inseriti rigorosamente in STAMPATELLO: Cognome e nome, Luogo di nascita (se nato all'estero mettere solo la nazione), Data di nascita, Comune di iscrizione nelle liste elettorali, Tipo di documento e ente che lo ha rilasciato. Ovviamente la firma deve essere leggibile e completa. 4) Certificazione elettorale. Dopo la raccolta delle firme, al fine di validare i moduli, serve un ulteriore passaggio: la certificazione dell'elettorato attivo da parte del comune di residenza dei firmatari. I moduli contenenti le firme autenticate debbono essere portati presso il Comune di residenza dei sottoscrittori al fine di produrre le certificazioni di iscrizione alle liste elettorali di ogni singolo firmatario. Per questo motivo si consiglia di dividere i moduli per residenti e per non residenti, al fine di velocizzare tutte le procedure relative alla certificazione, che può avvenire in due modi: a) certificazione collettiva direttamente sul modulo: i moduli, firmati e autenticati, possono essere consegnati direttamente al Sindaco (o ai funzionari delegati dell'ufficio elettorale) per il rilascio della certificazione che anche in questo caso deve avvenire entro e non oltre le 48 ore (art.8, quinto comma, della legge n.352/70). Una volta accertata l'iscrizione alle liste elettorali, il Sindaco (o il suo delegato) scriverà il numero di iscrizione nell'apposito spazio previsto sul modulo. Contestualmente compilerà lo spazio (in calce al modulo) indicando il numero delle certificazioni effettuate (in cifre e in lettere), apponendo la propria firma e il proprio timbro 6
7 personale, recante la qualifica, nonché il bollo tondo dell'ufficio. Con questa modalità non è necessario allegare al modulo i relativi certificati cartacei di iscrizione. Questa modalità è la più semplice (e veloce) nel caso in cui saranno concentrate le firme di tutte le persone residenti nello stesso comune nello stesso modulo. b) certificazione allegata al modulo: in tal caso, sempre nel perentorio termine di 48 ore, si chiede al Sindaco (o ad un suo delegato) il rilascio di una certificazione singola (o collettiva) attestante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune. La certificazione va allegata ai moduli, e devono contenere: data, qualifica firma e timbro tondo dell'ufficio. Questa è una procedura consigliata nel caso ci troviamo di fronte a moduli con sottoscrittori residenti in comuni diversi. In entrambi i casi la data della certificazione deve essere sempre successiva (o contemporanea se avviene nello stesso giorno) alla data dell'autenticazione delle firme. È bene procedere di volta in volta per evitare di ingolfare l'ufficio elettorale e rischiare di dover allungare i tempi d'attesa. 5) Raccolta ed invio moduli. I moduli dovranno essere raccolti e consegnati al Comitato Organizzatore per poi essere depositati con il testo di legge e la relazione di accompagnamento al Presidente di una delle due Camere. 7
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