COMUNE DI NOVARA SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E GEMELLAGGI. Prot. n RI04/3153 Novara, lì ORDINANZA SINDACALE N.

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1 COMUNE DI NOVARA SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E GEMELLAGGI Prot. n RI04/3153 Novara, lì ORDINANZA SINDACALE N. 431 (1) Oggetto: Disciplina degli orari e dell'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle sale da gioco e delle attività artigianali. IL SINDACO Richiamate le proprie precedenti ordinanze: n. 696 prot. n del con la quale sono stati disciplinati gli orari e l'attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; n. 199 prot. n del con la quale sono stati disciplinati gli orari e l attività delle sale da gioco; n. 905 prot. n del con la quale sono stati disciplinati gli orari delle attività artigianali; n. 339 prot. n del con la quale sono state apportate modifiche ai disposti dettati dai provvedimenti di cui sopra; Dato atto che nel corso di incontri tenutosi presso l Assessorato al Commercio in data 12 ottobre 2011 e 23 gennaio 2012 con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore è stata valutata la possibilità di apportare alcune modifiche al succitato provvedimento n. 696/2007, tenendo conto anche delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e della disciplina prevista dalla d.g.r. n dell contente gli indirizzi per i criteri per l insediamento delle attività; Considerato che nel corso della riunioni di cui sopra è emersa in modo particolare l esigenza di: modificare l orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande consentendo agli esercenti la facoltà di chiudere l attività alle ore dalla domenica al giovedì e alle ore al venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali per tutto l anno senza distinzione del periodo (estivo o invernale previsto dall ordinanza n. 696/2007); possibilità di effettuare gli intrattenimenti musicali all interno del locale fino alla prevista chiusura; (1) Testo coordinato a seguito delle modifiche introdotte con d.g.r. n. 12 del e ordinanza sindacale n. 43 prot. n del

2 (1) Visti: l art. 17 della l.r , n. 38 che nel prevedere per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la possibilità di determinare liberamente il proprio orario di esercizio riconosce al Sindaco la possibilità di stabilire limiti esclusivamente per ragioni da salvaguardia dell interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica; la recente normativa in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011 n. 214) ha disciplinato la materia degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo agli stessi di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura; Rilevato che nell ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkeistein e dal d.lgs. 59/2010, fino ad ultimo ai DD.LL 138/2011, 201/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni di introdurre limitazioni all apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell ambiente ivi incluso l ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza; Richiamata la circolare del 7 marzo 2012 n. 2 con cui la Regione Piemonte: - evidenzia che la normativa sopra richiamata ammette la possibilità di porre vincoli all apertura indiscriminata sia pur limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione; - richiama l art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana; - riconosce che i Comuni possono assumere limitazioni in ordine agli orari delle attività, con riferimento alle peculiarità del territorio, attraverso una preliminare azione di monitoraggio delle realtà e di confronto con le parti eco sociali coinvolte; Considerato che l esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità; Rilevato che tale situazione è testimoniata anche dai numerosi esposti pervenuti agli Assessorati competenti (Commercio Ambiente- Comando di Polizia Municipale) da parte dei cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dal volume della musica,

3 dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, nonché dai comportamenti di alcuni avventori, che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi; Rilevato altresì che tali lamentele aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva in relazione alla maggiore frequentazione degli esercizi; Ritenuto opportuno - alla luce di quanto sopra e sulla base della passata esperienza nonché delle esigenze di salvaguardia dell ordine e della sicurezza pubblici che già erano stati posti a base delle limitazioni previste con le precedenti richiamate ordinanze sindacali nn. 696/2007, 199/2002, 905/2007 e 339/2010 già adottate in regime di liberalizzazione degli orari di apertura delle attività interessate - adottare un provvedimento di disciplina degli orari e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività di sale da gioco e degli esercizi artigianali, fissando alcune limitazioni all orario di apertura delle stesse nonché altre disposizioni al fine di: salvaguardare l interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali; uniformare gli orari degli esercizi interessati in tutto il periodo dell anno per consentire un ampia apertura al pubblico degli stessi contemperata con le esigenze e i diritti dei cittadini residenti nelle vicinanze delle attività; Rilevato altresì che la necessità di prevedere dei limiti agli orari degli esercizi e di disciplinare le attività annesse è emersa anche nel corso delle richiamate riunioni del e nel corso delle quali le Associazioni di Categoria hanno avanzato istanza di riconoscere un estensione degli orari di apertura al pubblico delle attività di somministrazione senza tuttavia richiedere una completa liberalizzazione del settore; Viste le note del 26 gennaio 2012 e 13 aprile 2012 nelle quali le Associazioni di Categoria nel confermare le proprie richieste sollecitano un intervento in materia da parte dell Amministrazione; Valutata l opportunità di dettare una disciplina uniforme per tutte le attività che, pur trovando la propria disciplina in disposizioni normative diverse, presentano tuttavia caratteristiche ed esigenze similari; Considerata la necessità di prevedere disposizioni in materia in attesa dell approvazione del regolamento acustico comunale in fase di attuazione; Visti il T.U.L.L.P.S. approvato con r.d , n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d , n. 635; Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e smi;

4 214; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011 n. Vista la circolare della Regione Piemonte n. 2 del ; Vista la Legge n. 447; Visto il D.P.C.M n. 215 e smi; Visto il D.P.C.M ; Visto il D.P.R n. 227; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Settore; Sentite altresì le Organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale; Visto l articolo 50 del d.lgs , n. 267; DISPONE Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari e le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività di sale da gioco e degli esercizi artigianali operanti sul territorio comunale nel modo seguente: CAPO I ATTIVITÁ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ART. 1 DISCIPLINA DELL ATTIVITÁ L'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti nel territorio comunale è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande modificata ed integrata dagli artt. 46 e 47 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 Legge finanziaria 2007 ; dal T.U.L.L.P.S. approvato con r.d , n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d , n. 635, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni; dalla presente ordinanza e dalle altre disposizioni regionali e comunali inerenti la materia.

5 ART. 2 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati nel Comune è determinato dall esercente nel rispetto dei seguenti limiti: apertura: non prima delle ore 6.00 chiusura: entro le ore entro le ore nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali Può essere consentito all esercente anticipare l apertura sino alle ore A tal fine dovrà essere presentata istanza in marca da bollo all ufficio pubblici esercizi del Comune a seguito della quale verrà rilasciata apposita autorizzazione. Detta autorizzazione viene concessa per l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga la rinuncia scritta da parte dell'esercente o sussistano motivi ostativi all'anticipo dell'attività (ordine e sicurezza pubblica, disturbo alla quiete notturna, ecc.). Costituisce motivo ostativo al rilascio della citata autorizzazione l esistenza di accertate problematiche di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che non risultassero sanate. L'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere preventivamente comunicati all'ufficio esercizi pubblici del Comune e reso noto al pubblico mediante affissione di apposito cartello ben visibile dall esterno dell esercizio. ART. 3 PROTRAZIONE ORARIO DI CHIUSURA É accordata la protrazione dell'orario di chiusura nel giorno 31 dicembre sino alle ore 6.00 del giorno successivo. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall ultimo capoverso del precedente art. 2, comma 3, laddove la situazione accertata presenti gravità tale da giustificare il diniego a qualsiasi protrazione dell orario di apertura al pubblico. ART. 4 GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE Gli esercenti hanno la facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l obbligo di comunicazione al pubblico. La scelta effettuata dovrà essere altresì comunicata all ufficio pubblici esercizi del Comune.

6 ART. 5 ESERCIZI ESCLUSI DALL'ORDINANZA Il presente provvedimento non si applica agli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione; negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; negli esercizi posti nell ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purchè l attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti. Non si applica altresì alle attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore, nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell azienda, in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti delle forze dell ordine, caserme, strutture d accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili; all interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse; negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. Gli esercizi di carattere misto, soggetti ad autorizzazioni di tipo diverso, dovranno rispettare gli orari stabiliti per l'attività prevalente. Si intende per attività prevalente quella al cui svolgimento è destinata una superficie pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. Nei circoli ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno, di cui all art. 2 del d.p.r. 235/2001 non sono applicabili i disposti di cui all art. 2, 3, 4, 8 e 9 della presente ordinanza. ART. 6 GIOCHI LECITI E ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO ALL INTERNO DEI LOCALI Ai sensi dell art. 15 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e smi l autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande abilita, durante l orario di apertura dell attività, all installazione e all uso all interno dei locali di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti e per la diffusione sonora delle immagini, nonché all effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo. L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici (1) e l attività di intrattenimento attraverso strumenti o apparecchi (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui alla Legge n. 447, al

7 D.P.C.M n. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.R n. 227 e al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente. Per gli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della presente ordinanza l esercizio dell attività di giochi leciti e di intrattenimento radiotelevisivi e musicali di cui ai commi precedenti, prima delle ore 7.00 e oltre le ore 24.00, è consentito previa valutazione positiva da parte degli uffici comunali di uno studio previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva del rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tali documenti dovranno essere sottoscritti e asseverati da professionista abilitato alla loro redazione e dovranno contemplare tutte le sorgenti di rumore dell attività. Sono fatti salvi gli studi previsionali di impatto acustico già presentati nell iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell attività a condizione che: 1. Nello studio approvato fossero già considerate le sorgenti sonore dei giochi e dell intrattenimento radiotelevisivo e musicale; 2. Il titolare dell attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata; 3. Non si siano verificati episodi di superamento dei limiti nel periodo successivo a tale valutazione Sono fatte salve le limitazioni e le deroghe ai limiti di rumore di cui all articolo 17. Ai fini dei disposti di cui al presente articolo per interno dei locali si intende l area delimitata da muri costituente l area di somministrazione dell esercizio, sono pertanto escluse da questo articolo le aree destinate a dehor, giardini interni, nonché l eventuale area privata esterna al locale. (1) Art. modificato dall ordinanza sindacale n. 43 prot. n del (Per gli orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in denaro di cui all art. 110, comma 6, lett. a) del TULLPS si rinvia all ordinanza sindacale n. 43 prot. n. 6065del ART. 7 ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO ALL ESTERNO DELL ESERCIZIO I pubblici esercizi che intendono effettuare l intrattenimento radiotelevisivo, musicale all esterno del locale, in aree destinate a dehor, giardini interni, nonché l eventuale area privata esterna al locale, sono soggetti alle seguenti casistiche con le relative limitazioni e prescrizioni, ferma restando la possibilità di continuare gli intrattenimenti all interno, così come previsto dall articolo 6:

8 1. Nel caso in cui siano completamente rispettati i limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale, gli intrattenimenti all esterno del locale dovranno terminare alle ore Nel caso in cui non siano rispettati i limiti notturni del Piano di Classificazione Acustica Comunale, gli intrattenimenti all esterno del locale dovranno terminare alle ore Nel caso in cui non siano rispettati i limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale non possono essere effettuati intrattenimenti all esterno del locale se non per manifestazioni temporanee autorizzate in deroga ai limiti di rumore Il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale deve essere dimostrato tramite valutazione positiva da parte degli uffici comunali di uno studio previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva da parte di tecnico competente in acustica. Sono fatti salvi gli studi previsionali di impatto acustico già presentati nell iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell attività a condizione che: 4. Nello studio approvato erano già considerate le sorgenti sonore esterne dei giochi e dell intrattenimento radiotelevisivo e musicale; 5. Il titolare dell attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata; 6. Non si siano verificati episodi di superamento dei limiti nel periodo successivo a tale valutazione Sono fatte salve le limitazioni e le deroghe ai limiti di rumore di cui all articolo 17. ART. 8 ESPOSIZIONE ORARIO E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata, così come comunicati al Comune ai sensi del precedente art. 2 e dell art. 17 della l.r , n. 38. ART. 9 PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO E CHIUSURA TEMPORANEA Il Comune, al fine di assicurare all utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla l.r. n. 38/06.

9 Il Comune adotta le disposizioni inerenti le limitazioni di cui ai commi 2 e 3, dell art. 17 della l.r. n. 38/06 sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. I titolari di esercizi di somministrazione che intendano effettuare la chiusura dell attività per un periodo superiore a giorni otto, sono tenuti a darne comunicazione scritta all ufficio pubblici esercizi del Comune e a renderla nota al pubblico mediante l'esposizione di idoneo cartello. L'esercente è tenuto a comunicare per iscritto all ufficio pubblici esercizi solo le chiusure del locale superiori a 8 giorni consecutivi, mentre deve rendere noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello, qualsiasi chiusura dell esercizio al di fuori degli orari segnalati. CAPO II ATTIVITÁ DI SALE DA GIOCO ART. 10 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALE DA GIOCO L'attività delle sale da gioco esistenti nel territorio comunale è disciplinata dal T.U.L.L.P.S. approvato con r.d , n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d , n. 635, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni; dalla presente ordinanza e dalle altre disposizioni regionali e comunali inerenti la materia. ART. 11 ORARI DI ATTIVITA' Comma 1 (sostituito da ordinanza sindacale n. 43 prot. n del ) L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici e l attività di intrattenimento attraverso strumenti o apparecchi (radio, tv, jukebox, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui alla Legge n. 447, al D.P.C.M n. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.R n. 227 e al Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente. L esercizio dell attività oltre le ore è consentito unicamente previa valutazione positiva da parte degli uffici comunali di uno studio previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva del rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tali documenti dovranno essere sottoscritti e asseverati da professionista abilitato alla loro redazione e dovranno contemplare tutte le sorgenti di rumore dell attività.

10 Sono fatti salvi gli studi previsionali di impatto acustico già presentati nell iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell attività a condizione che: 1. Nello studio approvato erano già considerate le sorgenti sonore dei giochi e dell intrattenimento radiotelevisivo e musicale; 2. Il titolare dell attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata; 3. Non si siano verificati episodi di superamento dei limiti nel periodo successivo a tale valutazione Sono fatte salve le limitazioni e le deroghe ai limiti di rumore di cui all articolo 17. L'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere preventivamente comunicati all'ufficio esercizi pubblici del Comune e reso noto al pubblico mediante affissione di apposito cartello ben visibile dall esterno. ART. 12 ESPOSIZIONE ORARIO E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata, così come comunicati al Comune ai sensi del precedente art. 11. ART. 13 ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO ED ANNESSA SOMMINISTRAZIONE Ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lett. a) della l.r , n. 38, è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Affinchè l attività di sala giochi possa considerarsi prevalente rispetto all annessa somministrazione di alimenti e bevande è necessario che allo svolgimento della prima sia destinata una superficie pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione dell esercizio, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. L annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge , n. 241 e ss.mm. e ii. In linea generale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: l insegna esterna del locale deve fare esclusivo riferimento all attività da sala giochi ; non può essere posta all esterno alcuna dicitura inerente l attività di somministrazione annessa;

11 nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: SONO VIETATE LE SCOMMESSE ; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge , n. 388; l uso degli apparecchi da gioco è vietato ai minori di anni 14; l esercizio dell attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M , alla Legge n. 447, al D.P.C.M n. 215 e s.m.i.., nonché nel rispetto delle condizioni poste nell eventuale studio di impatto acustico depositato agli atti ai sensi del precedente articolo 12; la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere di almeno 3/4 della superficie complessiva a disposizione dell esercizio, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; la sistemazione del locale deve avvenire in modo che sia evidenziata l attività principale di sala giochi, essendo l attività di somministrazione meramente accessoria; la licenza della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, insieme al regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti". CAPO III ATTIVITÁ ARTIGIANALI ART. 14 ESERCIZI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI ISCRITTI ALL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E ESERCIZI NON ARTIGIANALI DI GELATERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE E SIMILARI L orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi artigianali iscritti all'albo delle Imprese Artigiane presso la competente C.C.I.A.A. che svolgono in sede fissa attività esclusiva e/o prevalente - anche in base alle abilitazioni igienico-sanitarie - di preparazione di generi alimentari e degli esercizi non artigianali di gelateria/yogurteria, gastronomia, rosticceria, pasticceria, pizzeria da asporto, laboratori di preparazione di kebap o kebab e similari) è determinato dall esercente nel rispetto dei seguenti limiti: a. apertura: non prima delle ore 6.00 b. chiusura: entro le ore entro le ore nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali ART. 15 ESERCIZI ARTIGIANALI NON ISCRITTI ALL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE Gli esercizi artigianali non iscritti all Albo delle Imprese Artigiane osservano in tutto il territorio comunale gli orari previsti per gli esercizi del commercio al dettaglio di cui al d.lgs , n. 114 e ss.mm. e ii.

12 CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI ART. 16 ORARIO LAVORATORI DEL SETTORE Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. ART. 17 ALTRI PROVVEDIMENTI La presente ordinanza non comporta in ogni caso il venir meno di provvedimenti restrittivi sull orario o sugli intrattenimenti adottati a carico di esercizi specificamente individuati. Il Comune può rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per intrattenimenti o spettacoli a supporto dell attività principale dell esercizio, a carattere occasionale e limitati nel tempo. Al fine di tutelare il diritto al riposo e alla quiete della cittadinanza, l autorizzazione in deroga può essere rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. la manifestazione dovrà terminare entro le ore secondo quanto previsto dall art. 73 del Regolamento Locale di Igiene, 2. Non possono essere concesse autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per più di 15 giorni (anche non consecutivi) in ciascun anno solare per ogni esercizio commerciale richiedente, 3. Nel caso in cui un esercizio commerciale sia autorizzato per una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti di rumore per più di 2 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potrà richiedere ulteriori autorizzazioni in deroga. Sono fatte salve le norme di tutela civilistica rispetto alle immissioni di rumori che non debbono superare la normale tollerabilità (art. 884 c.c.) e quelle di rilievo penale (art. 659 c.p.) a tutela del riposo e delle occupazioni delle persone. ART. 18 SANZIONI Per le violazioni alle fattispecie disciplinate dal presente provvedimento, laddove le stesse non trovino sanzione direttamente in disposizioni di legge, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 (3) secondo le procedure di cui alla l , n. 689,

13 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di natura amministrativa, ivi compresi provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza comunale. (3) articolo modificato dalla delibera di Giunta comunale n. 12 del ART. 19 ESECUTORIETA' DELL'ORDINANZA A far tempo da tale data sono abrogate le precedenti disposizioni comunali inerenti la materia in oggetto e precisamente: ordinanza sindacale n. 696 prot. n del e s.m. con cui sono stati disciplinati gli orari e l'attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; ordinanza sindacale n. 199 prot. n del e s.m. con cui sono stati disciplinati gli orari e l attività delle sale da gioco; ordinanza sindacale n. 905 prot. n del e s.m. con cui sono stati disciplinati gli orari delle attività artigianali; F.to Il Sindaco (dott. Andrea BALLARÉ)

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