PROVINCIA DI VICENZA
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- Gennara Fabiani
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1 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DETERMINAZIONE N 503 DEL 19/07/2016 Settore CACCIA PESCA E SPORT OGGETTO: STAGIONE VENATORIA : APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA IL DIRIGENTE Premesso che l art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevede che le Province nel cui territorio è compresa la zona faunistica delle Alpi provvedano ad integrare il calendario venatorio regionale, nei limiti stabiliti dal calendario stesso, determinando, per la zona faunistica delle Alpi di propria competenza, le modalità e i limiti di prelievo venatorio, fissando i piani di abbattimento delle varie specie di ungulati e della tipica fauna alpina e dettando disposizioni per l'impiego dei cani da caccia e per l'esercizio venatorio con terreno coperto da neve, nonché prevedendo le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria, anche per la caccia di selezione, stabilendo le modalità di esercizio della stessa; Considerato che il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione consiliare del 16 maggio 2006, nn /20, e s.m.i., all art. 13 prescrive che la Provincia approvi e pubblichi annualmente il Calendario venatorio provinciale della Zona faunistica delle Alpi; Vista la delibera della Giunta regionale n. 932 del 22 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale. Ravvisata l'opportunità provvedere all'approvazione del calendario venatorio per la zona Alpi, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante ed essenziale della stessa, in quanto l'approvazione del Calendario costituisce il provvedimento iniziale di una serie di adempimenti da eseguire prima dell'apertura della stagione venatoria; Atteso che il Calendario è stato formulato sulla base dei seguenti criteri: - salvaguardia della caratteristica fauna selvatica alpina e ciò in armonia con quanto stabilito dall art.23, comma 3, lett. c, della L.r. n.50/93;
2 - limitazione allo stretto necessario delle tipiche cacce di pianura, per non compromettere le peculiarità faunistiche e venatorie della zona Alpi; - omogeneità di disciplina venatoria tra Riserve di caccia o Comprensori alpini contermini, laddove le realtà ambientali, faunistiche o venatorie siano similari; - accoglimento delle eventuali proposte dei Comprensori alpini, purché compatibili con le leggi e i regolamenti vigenti, oltre che coerenti con i suesposti criteri; Considerato che, negli ultimi anni, nel territorio vicentino è in atto un notevole sviluppo numerico della popolazione del Muflone che potrebbe creare dei problemi gestionali nella salvaguardia della caratteristica fauna selvatica alpina e che al riguardo l' ISPRA, nella pubblicazione delle proprie Linee guida per la gestione degli ungulati (settembre 2013), ha previsto prelievi di tale specie con percentuali consistenti (dal 20 al 40% della popolazione) nei confronti delle popolazioni superiori ai 250 capi, mentre ne prevede l'eradicazione nei gruppi di consistenza minore; Visto che, per poter sostenere questo prelievo a carico della specie, si rende necessario modificare le disposizioni concernenti il carniere stagionale massimo del singolo cacciatore, prevedendo la possibilità di prelevare tre capi di Muflone, maschi o femmine, oppure di prelevare un massimo di tre capi di ungulato, di cui almeno uno dovrà essere un Muflone. Dato atto che, pur nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel calendario medesimo, viene concessa ai Comprensori alpini facoltà di scelta in merito ai tempi e alle modalità dell esercizio venatorio, allo scopo di tenere presenti, secondo le indicazioni della legge, le consuetudini e le tradizioni locali, e che pertanto ad avvenuta approvazione del Calendario, saranno valutate le proposte nel frattempo pervenute dai Comprensori alpini, in merito alle facoltà prescelte, tra quelle previste come possibili; Dato atto inoltre che sono rinviati a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Servizi Caccia e Pesca: l'approvazione delle proposte dei Comprensori alpini, in merito alle facoltà prescelte, previa verifica della loro compatibilità con le norme generali e con lo stesso calendario venatorio di zona Alpi; l approvazione dei piani di prelievo, che riguarderanno la Lepre europea, le varie specie di ungulati poligastrici (Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone) ed eventualmente la tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca e Coturnice); l eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori, in via generale, su proposta dei Comprensori alpini, da effettuarsi con procedura che consenta la tempestività d'intervento e la semplificazione dell'iter amministrativo e, in via straordinaria, con apposita determinazione, qualora la richiesta provenga dalla Polizia Provinciale; Ritenuto di confermare anche per la prossima stagione venatoria le direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione , nn /318, e s.m.i., Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale ; Dato atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art.163, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;
3 Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; DETERMINA 1. di approvare, per quanto in premessa e nel rispetto dei criteri in premessa riportati, il "CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA - stagione venatoria 2016/2017", nel testo allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 2. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali: a) l approvazione delle facoltà assentite ai Comprensori alpini, in ordine alle disposizioni di calendario; b) l approvazione dei Piani di prelievo della Lepre comune, degli ungulati poligastrici ed eventualmente delle specie tipiche alpine e della Coturnice, nonché l approvazione delle relative modalità di attuazione; c) l'eventuale sospensione o la definitiva chiusura anticipata della caccia, a singole specie e/o in determinati territori, in via generale, su proposta dei Comprensori alpini, da effettuarsi con procedura che consenta la tempestività d'intervento e la semplificazione dell'iter amministrativo e, in via straordinaria, con apposita determinazione, qualora la richiesta provenga dalla Polizia Provinciale; 3. di confermare anche per la prossima stagione venatoria le direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati approvate dalla Giunta con deliberazione , nn /318, e s.m.i.; 4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12); 5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line. Vicenza, 19/07/2016 Sottoscritta dal Dirigente (ARZENTON ADRIANO) con firma digitale --- Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertoletti
4 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DETERMINAZIONE N 503 DEL 19/07/2016 Settore CACCIA PESCA E SPORT Proposta N 645 / 2016 OGGETTO: STAGIONE VENATORIA : APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI (ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014) ( X ) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 21/07/2016 Sottoscritto dal Segretario Generale (MACCHIA ANGELO) con firma digitale
5 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DETERMINAZIONE N 503 DEL 19/07/2016 OGGETTO: STAGIONE VENATORIA : APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/07/2016. Vicenza, 21/07/2016 Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione (BERTACCHE CRISTINA) con firma digitale
6 Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza Stagione venatoria (Legge n. 157/1992; L.R. n. 50/1993)
7 1) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA Dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle Zone a Palla. L addestramento e l allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT (Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine), IT (Altopiano dei Sette Comuni) e IT (Monte Grappa) sono posticipate al 1 settembre I Comprensori alpini (d ora in poi C.a.) hanno facoltà di ridurre il periodo e le giornate consentite per l addestramento e l allenamento, come anche di permettere le medesime attività dalle ore alle ore del mercoledì. 2) CACCIA SPECIALISTICA A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi. I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata. 3) MEZZI PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA E vietato l uso del fucile con anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo. Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati muniti di ottica. E vietato il porto e l uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati. Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18. 4) PERIODI DI CACCIA APERTURA GENERALE: domenica 18 settembre CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: sabato 31 dicembre CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: mercoledì 30 novembre CHIUSURA GENERALE: mercoledì 31 gennaio APERTURA ZONA A : sabato 1 ottobre 2016 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati. CHIUSURA ZONA A : mercoledì 30 novembre 2016 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in selezione degli ungulati. Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali. I C.a. hanno facoltà di ridurre i periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone, come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari. Hanno altresì facoltà di ridurre il periodo di caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante Per le Zone A, i C.a. hanno facoltà di anticipare l apertura della caccia a singole specie, come di consentire la caccia alla Beccaccia fino alla data di chiusura delle medesime, fissata a mercoledì 30 novembre ) ORARIO DI CACCIA L orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle decisioni assunte dai C.a. in attuazione delle facoltà concesse. È data facoltà ai C.a. di stabilire un diverso inizio della giornata venatoria, anche distinguendo le varie forme specialistiche di caccia, peraltro senza anticipare l orario fissato dal Calendario venatorio regionale.
8 E data facoltà ai C.a. di ridurre l orario giornaliero di caccia. Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore ) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI: Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita nelle giornate fisse di giovedì e domenica e nella giornata di mercoledì per la caccia agli ungulati, con il limite di due giornate settimanali per cacciatore, ad esclusione della selezione agli ungulati che è autorizzata per tre giornate a libera scelta. I C.a. hanno la facoltà di stabilire, oltre alla Domenica, la giornata fissa a scelta tra il Mercoledì o il Giovedì, per la caccia a tutta la selvaggina stanziale, fermo restando la selezione agli ungulati che è autorizzata per tre giornate a libera scelta. Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito di usufruire dell integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre. Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 1 ottobre fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante. La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre I C.a. hanno facoltà di stabilire giornate fisse per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria. 7) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN ZONA A A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, normalmente la domenica. E' data facoltà ai C.a. di utilizzare in alternativa alla domenica, il mercoledì o il giovedì o il sabato, su preventiva scelta dei soci. È data, altresì, facoltà ai C.a. che adottano forme di caccia specialistica ai sensi dell art. 15 del regolamento provinciale per la Zona Alpi, di consentire il prelievo in selezione degli ungulati per tre giornate settimanali, scelte tra quelle consentite (lunedì incluso). La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra C.a. per disciplinare l accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza. Nel caso di prelievo di tetraonidi assegnati a squadre o singolarmente, può essere prevista la rotazione tra gli aventi diritto. Ai componenti della squadra o al singolo cacciatore sarà consentito l accesso per la caccia in zona A solo nella data stabilita dalla rotazione e comunicata alla Provincia da parte del Comprensorio alpino, prima dell apertura della zona stessa. Ai cacciatori che abbiano effettuato il prelievo sarà assegnata la giornata di accesso alla Zona A, come ai rimanenti soci. Nelle Zone A, oltre alle specie stanziali previste, è consentita la caccia alla Beccaccia e al Colombaccio. 8) PIANI DI PRELIEVO I Piani di prelievo, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca con provvedimenti successivi ai censimenti. Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d età (per i soli maschi di Cervo i piani potranno essere distinti in base alle caratteristiche del palco). I C.a. devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verifichino abbattimenti in eccesso, avranno l obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all assegnazione dei capi da prelevare.
9 Al fine del completamento dei Piani di prelievo sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo. È fatto divieto dell abbattimento di capi d Ungulato marcati o radiocollarati, se non per particolari esigenze motivate ed autorizzate dalla Polizia Provinciale. Il Dirigente, nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, che dovranno darne la massima diffusione. 9) CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE APERTURA: domenica 18 Settembre CHIUSURA: giovedì 17 Novembre E consentita nelle giornate settimanali di mercoledì, o giovedì, e dì domenica, senza l uso dei cani. L uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone può essere consentito dai C.a. in una o entrambe le giornate, al di fuori delle Zone a Palla. L uso dei cani nelle Zone A può essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare. E' data facoltà ai C.a. di consentire la caccia ordinaria al maschio di Muflone nel periodo 1 ottobre 30 novembre. E' sempre vietato, anche in selezione, l abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo. Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti. Nella giornata del mercoledì, fino al completamento del piano al Capriolo e al Muflone, è data facoltà ai C.a. di consentire esclusivamente la caccia agli ungulati senza uso del cane e la caccia da appostamento alla migratoria. 10) PRELIEVO DI SELEZIONE Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita solamente nella forma di prelievo in selezione. Questa è disciplinata dalle Direttive provinciali. Il mancato rispetto delle Direttive comporta l applicazione delle sanzioni previste dall art. 30 del vigente Regolamento di Zona Alpi. I C.a. che stabiliscono per i propri soci l adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e assegnazione nominale dei capi da prelevare, hanno facoltà di consentire uscite di prelievo di selezione agli ungulati in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4. I C.a. hanno, inoltre, facoltà di stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone. E' data facoltà di prevedere, nella caccia al Cervo, l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e un cane da traccia iscritto all'albo provinciale. 11) TROFEI DI UNGULATI CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso del 2016 sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Provincia. I trofei, se non imbalsamati, dovranno essere saldamente montati su scudetti. 12) CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA APERTURA: sabato 1 ottobre CHIUSURA: domenica 27 novembre 2016.
10 13) CACCIA ALLA LEPRE COMUNE APERTURA: domenica 18 settembre CHIUSURA: domenica 27 novembre ) SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO L'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori è disposta, dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, mediante comunicazione scritta su motivata proposta dei C.a.. Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Dirigente adotterà gli opportuni provvedimenti con apposita determinazione. 15) ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita: IN FORMA VAGANTE al Gallo forcello; DA APPOSTAMENTO alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione; PRELIEVO di SELEZIONE agli ungulati e all ASPETTO alla Volpe. 16) CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE: Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale. Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: Un CAPO giornaliero, con integrazione di un capo di Volpe, con il limite stagionale di: - Un CAPO di Capriolo maschio o di Muflone o di Camoscio o di Cervo o di Gallo forcello o di Coturnice o di Lepre bianca; - Tre CAPI di Lepre europea. E data facoltà ai C.a. di ridurre il carniere stagionale, o di fissarlo in un massimo di tre capi di ungulato, purché almeno uno sia di Muflone, compreso il prelievo in selezione, cinque capi di Lepre comprensivi di due Lepri bianche, come di consentire l abbattimento giornaliero di due capi di stanziale comune. Entro tali limiti, i C.a. possono programmare per l intero territorio comprensoriale anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati. Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale. 17) USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L ATTIVITA VENATORIA L uso dei cani nell esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani per cacciatore. Per il recupero degli Ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale. I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all attività degli altri cacciatori. E data facoltà ai C.a. di limitare i periodi di impiego dei cani nell attività venatoria, anche in determinati territori, come di consentirne l uso, d intesa con la Polizia provinciale, per censimenti e verifiche autunnali. 18) CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 31 gennaio 2017, i C.a. hanno facoltà di organizzare i propri soci per la caccia alla Volpe, che è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale. Il C.a. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco al Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 novembre Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.a. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.
11 Nel solo mese di dicembre, i Ca. potranno consentire la caccia alla Volpe, per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale. I C.a. potranno, altresì, consentire, nei mesi di dicembre e gennaio, la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta, fra il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite ad ogni cacciatore e nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale. Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente. 19) CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA Tutti i selvatici abbattuti delle specie soggette a Piano di prelievo devono essere certificati nella giornata stessa dell'abbattimento; tale adempimento deve avvenire sotto la diretta responsabilità del Corpo di Polizia Provinciale, nelle località e negli orari riportati nel provvedimento di approvazione delle facoltà assentite ai C.a. I capi soggetti a controllo che sono prelevati in territorio censuario, dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal Comprensorio competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo. Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo completamente eviscerati e ben puliti, inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo. 20) PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO È data facoltà ai C.a. di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con mezzi di trasporto per l esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi, con l eccezione per chi pratica la caccia da appostamento con l uso di richiami vivi. 21) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio programmato dalla Provincia in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo in particolare l esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, con il prelievo e la consegna del sangue e degli organi richiesti. 22) DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRENSORI ALPINI Le decisioni adottate dai C.a. in attuazione alle facoltà concesse devono pervenire agli uffici entro il 22 luglio di ciascun anno, per la verifica della compatibilità con le norme generali e con il Calendario venatorio di Zona Alpi e per l approvazione con provvedimento del Dirigente del Settore Caccia e Pesca. Ogni Comprensorio Alpino è tenuto a consegnare a ciascun socio ogni anno, uno stampato-documento, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, oppure ad esporlo nelle apposite bacheche della Riserva, per l'intera stagione venatoria, comprendente: - l'indicazione delle "Oasi di Protezione e delle altre aree in cui è vietata la caccia; - l'indicazione delle "Zone A", delle "Zone B" e di altre zone particolari, comprese le Zone di Protezione Speciale; - i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto; - località e orari indicati per il controllo della selvaggina prelevata soggetta a piano di prelievo; - copia del provvedimento relativo alle facoltà assentite dalla Provincia al Comprensorio; - ogni altra notizia utile ai soci, tra le quali le Direttive per il prelievo di selezione agli ungulati. Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Provincia. Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati il Comprensorio Alpino e la Riserva di appartenenza, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l eventuale forma di caccia specialistica. Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.
12 23) CONFERME D ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018 E RESTITUZIONE DEL TESSERINO REGIONALE L adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2017/2018 s intende confermata con il pagamento della quota annuale d iscrizione da effettuarsi entro i termini del 1 marzo 2017 o successivi, come disposto da vigente regolamento della zona faunistica delle Alpi. Il tesserino venatorio regionale va restituito entro la stessa data al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2017, alla Provincia. Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia, al Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi e al Calendario venatorio regionale per la stagione ) VARIE Vige l'obbligo, nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche per l'attraversamento di un'altra Riserva e per l'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura e Oasi. I regolamenti autorizzati negli scorsi anni, con i provvedimenti di concessione delle facoltà previste dal Calendario Integrativo per la Zona Alpi, conservano la loro validità fino a che non saranno modificati.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia di materia di prelievo
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