REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

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1 REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA Approvato con deliberazione Consiliare n. 66 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 5

2 ART 1. FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina l allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione della fauna selvatica omeoterma in applicazione dell art. 27 della Legge Regionale della Basilicata n. 2 del 9 febbraio 1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nel rispetto di quanto previsto, dal regolamento di polizia veterinaria di cui al d.p.r. n. 320 dell 8 febbraio 1950, dalla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ) e dalla Legge n. 157 dell 11 febbraio 1992 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). ART. 2 TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTI 1. Ai fini del presente Regolamento gli allevamenti di specie appartenenti a fauna selvatica sono distinti nelle seguenti categorie: a) Allevamenti per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o reintroduzione. b) Allevamenti per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari. c) Allevamenti per la produzione di animali per fini amatoriali. ART. 3 VINCOLI SPECIFICI 1. Gli allevamenti per la produzione di cinghiali destinati al ripopolamento e/o reintroduzione non possono essere autorizzati. ART. 4 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 1. Al fine di ottenere il rilascio dell autorizzazione il soggetto interessato presenta apposita domanda in cui deve: a) Indicare le generalità del richiedente; b) Indicare l estratto del foglio di mappa dell area oggetto dell autorizzazione; c) Allegare l elenco delle specie che intende allevare; d) Allegare planimetria catastale in scala 1:2000 dell area su cui ricade l allevamento. 2. I titolari di imprese agricole possono esercitare gli allevamenti di cui all art. 2 del presente Regolamento allegando sia l elenco delle specie che intende allevare e sia la planimetria catastale in scala 1:2000 dell area su cui ricade l allevamento. Pag. 2 di 5

3 3. Ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la Provincia rilascia l autorizzazione entro 60 giorni dalla richiesta. ART 5 DURATA DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione rilasciata dalla Provincia ha validità quinquennale e può essere rinnovata. 2. Il rinnovo è subordinato all osservanza degli adempimenti indicati nell autorizzazione ed all assenza, nel periodo di validità precedente alla richiesta di rinnovo, di sanzioni dovute a gravi inadempienze. 3. La domanda di rinnovo deve essere presentata tre mesi prima della scadenza. ART. 6 REGISTRO DI ALLEVAMENTO 1. Per gli allevamenti di cui all art. 2 del presente Regolamento, la Provincia rilascia un apposito registro vidimato all atto dell autorizzazione. 2. In tale registro sono indicati i dati essenziali sull andamento dell allevamento e in particolare: - la specie, il sesso se identificabile, il numero dei riproduttori e la loro origine documentata; - il numero di contrassegno; - il numero di animali nati, morti, acquisiti e ceduti, con l indicazione dei soggetti cedenti e cessionari; - gli eventi patologici significativi verificatisi all interno dell allevamento. 3. Al registro devono essere allegati i verbali dei controlli sanitari e amministrativi. 4. Il registro deve essere tenuto con cura nei locali dove ha sede l allevamento a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza. 5. Al fine di aggiornare l anagrafe degli allevamenti, copia del registro riferito al 31 dicembre dell anno appena concluso deve essere trasmessa alla Provincia di Potenza entro il 31 gennaio dell anno successivo. ART. 7 CONTRASSEGNO DEGLI ANIMALI ALLEVATI 1. Ai sensi del comma 6 dell art. 27 L.R. n.2/1995 ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno. 2. Il contrassegno approvato dalla Provincia è predisposto a cura e spese del titolare dell allevamento. 3. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno. Pag. 3 di 5

4 4. L apposizione del contrassegno degli animali nati all esterno dell allevamento è autorizzata dalla Provincia, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale. ART. 8 RECINZIONI 1. Le recinzioni per gli allevamenti devono essere adeguate al tipo di animali allevati e mantenute in condizioni di integrità al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi. 2. La superficie ricadente nelle recinzioni, dovrà essere segnalata con idonee tabelle recanti la scritta: Allevamento di fauna selvatica. ART.9 NORME SANITARIE 1. Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di Polizia Veterinaria e all obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali. 2. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare al servizio veterinario dell Azienda Sanitaria territorialmente competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette. ART.10 PRELIEVO E CESSIONE DEGLI ANIMALI 1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. 2. Il prelievo con i mezzi di cui all art. 13 della L.157/92 (Mezzi per l esercizio dell attività venatoria) è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposita autorizzazione dell autorità sanitaria competente. 3. L abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell anno solare. 4. Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente o ad altro analogo allevamento autorizzato. 5. Al momento della cessione degli animali, l allevatore deve rilasciare all acquirente, oltre ai documenti di natura fiscale, una ricevuta attestante il proprio nominativo, gli estremi dell autorizzazione rilasciata, la specie, il numero identificativo dell animale, ed il numero totale dei capi ceduti, dandone comunicazione alla Provincia. 6. Gli allevatori a scopo amatoriale od ornamentale possono cedere in forma gratuita gli animali allevati. Pag. 4 di 5

5 7. Gli esemplari di specie destinate al ripopolamento possono essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all attività di ripopolamento o ad altri allevatori autorizzati. ART. 11 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. La revoca dell autorizzazione è disposta dalla Provincia, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e prescrizioni del presente regolamento o delle normative vigenti in materia. 2. Negli allevamenti di fauna selvatica è vietata la caccia, pena la revoca dell autorizzazione. 3. In caso di revoca l autorizzazione può essere nuovamente rilasciata a far data dal compimento del secondo anno dall avvenuta revoca previa formale istanza. ART.12 VERIFICHE E CONTROLLI 1. La Provincia effettua controlli e vigila sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente Regolamento per il tramite della Polizia Provinciale, coadiuvata dai soggetti abilitati dalla vigente normativa in materia di caccia. ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 1. I titolari degli allevamenti già esistenti al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni in esso contenute, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. 3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente disapplicate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali in materia. Pag. 5 di 5

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