AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA U.O.O. RISORSE FAUNISTICHE

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1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA U.O.O. RISORSE FAUNISTICHE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLE AREE PER L ADDESTRAMENTO, L ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI APPROVATO CON DELIBERA N. 7 DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL

2 ART. 1 FINALITA 1. Le aree di cui al presente regolamento sono istituite al fine di consentire e favorire l allenamento, l addestramento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita, da traccia e da tana delle razze da caccia, iscritti o non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione riproduttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e della educazione cinofila. 2. La gestione di dette aree è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto da esso non previsto, dall art. 24 della L.R n. 3 e dalla deliberazione di Consiglio Regionale n. 292 del e successive modifiche. ART. 2 TIPOLOGIA DELLE AREE 1. Le aree per l addestramento, l allenamento e le gare dei cani si distinguono in: a) aree ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento; b) aree ove le attività cinofile sono consentite anche con l abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento purché appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale. ART. 3 DIMENSIONI 1. Le dimensioni delle aree potranno essere le seguenti: a) aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 da 10 ha a 400 ha; b) aree di cui alla lettera b) del predetto art. 2 da 40 ha a 100 ha, tale limite minimo non viene applicato quando l attività venga svolta esclusivamente su quaglie. 2. le aree per l addestramento cani da seguita su cinghiale e lepre potranno essere istituite in recinti di superficie non inferiore ad ha. 10, tale limite non viene applicato nelle aree addestramento cani da seguita su cinghiale per l addestramento dei cuccioli di età non superiore ai 15 mesi. 3. Le aree di cui alla lettera b) del precedente art. 2 devono essere distanti almeno 500 metri da altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti. ART. 4 IMMISSIONE SELVAGGINA 1. Sono autorizzate immissioni di fauna delle seguenti specie: fagiano starna pernice rossa germano reale quaglia. Le immissioni sono effettuate a discrezione del responsabile dell area. 2. Le specie predette devono provenire da allevamenti nazionali e debbono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna italiana ed essere accompagnate da documentazione attestante la legittima provenienza e dalla necessaria certificazione sanitaria. 2

3 ART. 5 ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO SU CINGHIALE E LEPRE 1. L attività di addestramento ed allenamento di cani su cinghiale e lepre è effettuata senza attività di sparo in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere l uscita dei soggetti immessi. a)-la recinzione deve essere interrata per una profondità non inferiore a cm. 20, oppure cementata alla base. b)-il recinto per l addestramento su cinghiale deve avere una superficie boscosa non inferiore all 80% della superficie recintata, nel caso della lepre, viceversa, la superficie boscosa non deve essere superiore al 30%. c)-all interno dei recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso nella misura di 1 ogni 5 ettari o porzione superiore e comunque fino ad un massimo di 6 capi. I limiti di cui alla lettera a) e b) non vengono applicati per le aree preesistenti. 2 I capi immessi devono provenire da allevamenti nazionali e dovranno essere accompagnati da documentazione attestante la legittima provenienza e dalla necessaria certificazione sanitaria. I cinghiali non più idonei possono essere catturati o abbattuti con autorizzazione dell Amministrazione Provinciale. 3 I tempi di sciolta di ogni muta di cani, compresa la ripresa degli stessi, non potrà essere superiore a due ore intervallate da una pausa minima di mezz ora ogni due ore di lavoro. 4 Il recinto potrà svolgere la propria attività per un massimo di cinque giorni la settimana. 5 La composizione di ciascuna muta potrà essere fino ad un massimo di 10 cani. 6 Per esigenze di gestione dell area il titolare potrà procedere alla sostituzione dei cinghiali dandone preventiva comunicazione all Amministrazione Provinciale che potrà far presenziare il proprio personale alle operazioni di cattura. 7 I capi da sostituire dovranno essere catturati dal titolare della gestione in recinti appositamente costruiti per la cattura. Qualora la cattura si renda impossibile potrà essere proceduto, previa autorizzazione dell Amministrazione Provinciale, all abbattimento ad opera dei soggetti di cui all art. 37 della L.R. n. 3/97, alla presenza degli agenti di cui all art. 51 della L.R. n. 3/1994 e sotto il controllo degli agenti dell Amministrazione stessa. 8 I capi eventualmente catturati o abbattuti potranno essere commercializzati nel rispetto delle vigenti norme di legge. ART. 6 PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE 1. Le attività di addestramento ed allenamento dei cani all interno delle aree di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2 e art. 5 del presente regolamento sono consentite per tutto l anno. ART. 7 ORARIO PER L ADDESTRAMENTO E L ALLENAMENTO 1. L attività di addestramento ed allevamento dei cani relativa alle specie selvatiche di cui al precedente art. 4 è consentita dal sorgere del sole al tramonto. 3

4 ART. 8 GARE CINOFILE 1 Le gare cinofile sia per cani da ferma e cerca che per quelli da seguita, sono effettuate nell ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2. Sono consentite anche con abbattimento e senza abbattimento all interno delle aree di cui alla lettera b) del predetto articolo. 2 La effettuazione di gare cinofile senza abbattimento all interno delle zone di ripopolamento e cattura, potrà essere autorizzata dalla Provincia solo in tempo di divieto di caccia e fuori dal periodo 10 Aprile 15 Luglio e solo per gare di livello internazionale, nazionale e regionale. La domanda dovrà essere corredata di: a) verbale della Commissione di Verifica e Controllo della Z.R.C. in cui si svolge la gara con il quale si dichiara il proprio consenso e quello dei proprietari e conduttori dei terreni interessati; b) consenso del Comitato di Gestione dell Ambito Territoriale di Caccia in cui si svolge la gara. 3 L Amministrazione Provinciale può autorizzare, inoltre, gare cinofile di carattere transitorio, anche su selvaggina immessa, in territori destinati a libera caccia, purché il richiedente abbia ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni e in tempo di divieto di caccia. ART. 9 USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA NELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA 1. Ai fini della valutazione quantitativa della fauna nel territorio l Amministrazione provinciale può autorizzare operazioni di verifica quantitativa della fauna selvatica mediante impiego di cani da ferma e da cerca, organizzate a cura e sotto diretta responsabilità degli ambiti territoriali di caccia. ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE 1. La gestione delle aree per l addestramento, l allenamento e le gare dei cani, è autorizzata, su richiesta, con provvedimento del dirigente del servizio Risorse Faunistiche, sentiti i comuni interessati. 2. L autorizzazione ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La relativa data di scadenza è fissata al 31 dicembre dell anno a cui si riferisce. ART. 11 DESTINATARI DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione di cui al precedente art. 10 è rilasciata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di azienda agrituristico-venatoria. 2. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all interno dell azienda stessa. 4

5 ART. 12 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1 La domanda di autorizzazione redatta su carta legale, deve essere presentata alla Provincia corredata, oltre che dal regolamento di gestione previsto dal successivo art. 13, dei seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intende costituire in area addestramento cani, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella: -estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore-; b) atti comprovanti il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni, tali atti possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva; c) atti in cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell area addestramento cani, con le indicazioni necessarie ad identificare i terreni stessi il consenso è vincolante per la durata dell autorizzazione. d) atto in cui risulti, da tutti i proprietari interessati, l individuazione del presentatore della domanda, in tale atto devono essere individuati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione. 2 Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell autorizzazione dell azienda stessa corredata oltre che dal regolamento di gestione, della sola documentazione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma. 3 La domanda di rinnovo deve essere presentata alla provincia entro il 30 giugno dell anno di scadenza. Qualora il titolare dichiari sotto la propria responsabilità che nessuna modificazione si è verificata nelle stato di fatto dell area addestramento cani, non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1. 4 Nel documento di autorizzazione, di cui è parte integrante il regolamento di gestione, devono essere indicate la durata dell autorizzazione, la superficie dell area interessata, gli estremi necessari per l identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica immessa. ART. 13 REGOLAMENTO DI GESTIONE 1 In sede di prima autorizzazione dell area il richiedente l autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risulti: a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere; c) tempi e modalità di utilizzazione dell area. 2 In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare alla Provincia, per l approvazione, il nuovo regolamento di gestione. 5

6 ART. 14 CARTELLAZIONE PERIMETRALE 1 I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta Area addestramento cani devono essere conformi ai requisiti prescritti dall art. 26 della L.R n. 3. ART. 15 ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1 L accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati i quali devono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal titolare dell autorizzazione. 2 Nelle aree addestramento cani con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, comma 2. 3 Nel caso di attività svolta con uso di cani da sangue o da tana, questa dovrà essere svolta su percorsi predisposti. 4 Nelle aree addestramento cani con abbattimento è prevista una densità massima di un fucile ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l addestramento venga svolto esclusivamente su quaglie o in aree addestramento cani ricadenti all interno di A.A.V.. 5 All interno delle aree addestramento cani con abbattimento su fagiano, starna, pernice rossa e germano reale, si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare. ART. 16 ESERCIZIO DEL CONTROLLO 1 L Amministrazione Provinciale controlla che nelle aree di addestramento cani venga pienamente rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione sottoscritto dal titolare dell autorizzazione nonché dal presente regolamento. 2 Delle operazioni di immissione e di abbattimento devono essere fatte, dal responsabile della gestione, specifiche annotazioni in apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione della Provincia e da questa vidimato. ART. 17 ATTIVITA DI VIGILANZA 1 Nelle aree addestramento cani con abbattimento durante l attività deve essere assicurata la presenza di almeno una guardia di cui all art. 51 della Legge Regionale n. 3/94. Non è necessaria identica presenza nelle stesse aree quando si procede al semplice allenamento, addestramento o prove dei cani senza l uso di fucile. 6

7 ART. 18 DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE 1 L irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione stessa, determineranno la sua decadenza. Eventuale nuovo rilascio non potrà avvenire se non dopo di un biennio dalla data del provvedimento di decadenza e in caso di recidiva la revoca definitiva dell autorizzazione. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione. OT/ regolamento 7

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