Cosa cambia: cultura della sicurezza pianificazione e programmazione regionale faunistico-venatoria nuovi organismi informativi e consultivi
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2 Cosa cambia: cultura della sicurezza pianificazione e programmazione regionale faunistico-venatoria nuovi organismi informativi e consultivi governance regionale istituti faunistici e faunistico-venatori gestione degli ungulati controllo della fauna selvatica deroghe vigilanza venatoria 2
3 Art. 1 bis: Cultura della sicurezza La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l uso delle armi ed altri mezzi nell esercizio venatorio. Art. 29 comma 7 lettera e): l esame per l abilitazione all esercizio venatorio deve riguardare anche norme di comportamento in sicurezza nell esercizio venatorio Art. 4 bis del calendario venatorio: Sicurezza nell esercizio venatorio Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell esercizio venatorio. 3
4 Si passa dal concetto fissato dalla legge 157/92 di pianificazione e programmazione indiretta (coordinamento piani provinciali) ad un concetto pianificazione e programmazione diretta da parte della Regione. I piani provinciali sono un articolazione territoriale del piano regionale e cronologicamente successivi allo stesso. 4
5 Tutto il territorio regionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria La pianificazione è finalizzata alla conservazione delle diverse specie e a garantire il mantenimento delle densità ottimali necessarie per la coesistenza con le altre specie e con le attività dell uomo presenti sul territorio La province realizzano la pianificazione faunistico-venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio di competenza nel rispetto della normativa vigente 5
6 La programmazione faunistico venatoria regionale rientra nel Piano Agricolo Regionale PAR (l.r. 1/2006) Il PAR garantisce alla Regione Toscana un ruolo centrale nella programmazione con la possibilità di indicare obiettivi specifici di medio e lungo periodo, criteri e modalità gestionali per il territorio a caccia programmata e per il territorio destinato alla tutela della fauna Tutte le risorse derivanti dalle tasse di concessione regionale sono finalizzate alla gestione della legge e vengono fissate le percentuali da destinare ai vari interventi Le province provvedono alla programmazione faunistica nel rispetto dalla legge, degli atti di pianificazione territoriale e ambientale vigenti e del PAR. In caso di mancata approvazione del PFVP è previsto l esercizio del potere sostitutivo 6
7 Art. 10 OSSERVATORIO PER LA FAUNA E L ATTIVITÀ VENATORIA Art. 10 bis COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE 7
8 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) Individuati dalle Province nel Piano Faunistico venatorio provinciale Definite precisamente le attività e le forme di finanziamento La provincia esercita poteri di vigilanza e controllo sulle attività, può impartire specifiche direttive e esercitare potere sostitutivo in caso di mancato svolgimento delle proprie attività Coordinamento degli ATC Accesso agli ambiti nel rispetto dell indice di densità venatoria e delle regole stabilite nella legge e nel regolamento 8
9 Per istituire o modificare i confini di Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura e Zone di rispetto venatorio è prevista affissione all albo pretorio della deliberazione provinciale e notifica alle sole aziende agricole Specifica regolamentazione delle Zone di Rispetto venatorio (art. 17 bis) Controllo in tutti i periodi dell anno delle specie ungulate, predatrici e concorrenti Nel regolamento regionale dovranno essere individuate corrette forme di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi propri di ogni istituto 9
10 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Istituzione senza parere ISPRA Le specie ungulate non possono essere specie di indirizzo Controllo delle specie ungulate, predatrici o concorrenti 10
11 AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE Istituzione senza parere ISPRA Riduzione di superficie minima per la loro costituzione da 200 a 100 ettari Controllo delle specie ungulate, predatrici o concorrenti 11
12 AREE PER L ADDESTRAMENTO, L ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI Ridotta a 15 ettari la superficie in cui e possibile fare addestramento con sparo in periodo di caccia chiusa. Eccezione per aree all interno delle Aziende agrituristico venatorie Possibilità di utilizzare anche l anatra germanata come specie d allevamento con cui è possibile effettuare addestramento con sparo Nelle aziende agrituristiche venatorie è prevista la possibilità di utilizzare anche lepre e cinghiale 12
13 LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI: interessa l intero territorio regionale (anche quello sottoposto a protezione o vincolo persegue gli obiettivi indicati nel PFVP è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili (le province determinano le densità sostenibili entro 90 giorni dall approvazione della legge) 13
14 Maggiore autonomia gestionale per le province (metodi ecologici e, in caso di inefficacia, piani di abbattimento) Coordinamento delle operazione da parte della Polizia provinciale Abilitazione automatica per cacciatori di cinghiale e cacciatori di selezione, relativamente al controllo delle specie di riferimento, purché iscritti ai registri provinciali Abilitazione semplificata per controllo di storno, tortora orientale dal collare e piccione di città Piani di controllo del piccione di città per la tutela delle produzioni agricole 14
15 PROCEDURE PIÙ PUNTUALI E RISPONDENTI AL DETTATO DELLA DIRETTIVA PER LE AUTORIZZAZIONI DEL PRELIEVO IN DEROGA 15
16 La complessità delle norme in materia faunistico venatoria ha reso necessaria un adeguata preparazione dei soggetti incaricati al controllo le GAV di cui alla legge regionale 7/98 per svolgere servizio sulla caccia devono essere in possesso dell attestato previsto dall art. 52 della L. 3/94 le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali possono svolgere servizio di vigilanza solo se inserite dell ambito della vigilanza volontaria 16
17 Art Divieti Anche nelle sagre e manifestazioni a carattere gastronomico è possibile commercializzare fauna selvatica morta proveniente da abbattimenti venatori e in controllo nel rispetto della normativa sanitaria Art Divieti speciali di caccia Eliminato il divieto di caccia a distanza inferiore a 300 metri dalle aree innevate Art Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti Gli appostamenti fissi possono essere realizzati e mantenuti per la durata dell autorizzazione senza bisogno di concessione edilizia 17
18 Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore, ai sensi dell art. 10, punto 2, lettera c) del D.P.G.R. N.40R del 1 agosto 2006 SELVAGGINA CEDIBILE: specie indicate all articolo 43 della l.r. 3/1994 FORNITURA DIRETTA A LIVELLO LOCALE: nel territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini PICCOLA QUANTITA DI SELVAGGINA ABBATTUTA IN CACCIA: 1 capo/anno/cacciatore di selvaggina di grossa taglia 50 capi/anno/cacciatore di piccola selvaggina ONERI PER IL CACCIATORE: compilare un autocertificazione finalizzata alla tracciabilità delle carni e controllo trichine per cinghiali 18
19 Art. 3 - Modalità e forme di caccia Le province nell ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l ausilio del cane da ferma o da cerca. Art. 4 bis - Sicurezza nell esercizio venatorio Obbligatori indumenti ad alta visibilità e corsi di formazione Art. 5 - Allenamento ed addestramento dei cani L allenamento e l addestramento cani viene consentito ai soli iscritti dell ATC 19
20 Art. 6 - Tesserino venatorio Obbligo di segnare oltre la selvaggina stanziale anche la beccaccia subito dopo l abbattimento Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione a cervidi e bovidi Con il tesserino provinciale per la caccia di selezione a cervidi e bovidi sono state di fatto aumentate le giornate a disposizione dei cacciatori per completare i piani di abbattimento Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili Ampliamento della stagione venatoria per la caccia al cinghiale dalla terza domenica di settembre al 31 di gennaio anche in caso di terreno coperto da neve secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale. La Provincia definisce periodi, zone e giornate di caccia 20
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