GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni Dato atto quindi della situazione di emergenza dovuta all esuberante presenza di ungulati sul territorio; DELIBERAZIONE 18 maggio 2009, n. 390 Misure urgenti per il contenimento degli ungulati e del piccione di città. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3, di recepimento della legge 157/92; Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che approvava il calendario venatorio regionale; Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/r Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 e in particolare il capo VI riguardante la gestione faunistico venatoria e le modalità di prelievo degli ungulati; Visto il documento programmatico presentato in sede Conferenza regionale della Caccia del 13 e 14 febbraio scorso in cui sono evidenziate le iniziative regionali inerenti il settore faunistico e venatorio e in particolare il paragrafo relativo alla gestione della grossa fauna attraverso misure ordinarie e straordinarie di gestione; Considerato che la presenza di ungulati sul territorio toscano risulta fortemente squilibrata rispetto ai criteri di sostenibilità definiti dalla normativa vigente e da tutte le valutazioni tecnico-scientifiche effettuate, superando, nel caso del cinghiale, il 300 % della densità sostenibile fissata in 2,5 capi per ogni 100 ha di Superficie Agricola Forestale (considerando infatti una SAF complessiva pari a circa due milioni di ha., il carico di cinghiali sostenibile dovrebbe assestarsi intorno ai esemplari, a fronte degli oltre attualmente stimati. Se il conto viene fatto considerando il solo territorio cd. vocato alla specie, le densità raddoppiano); Considerato che l attuale livello delle popolazioni risulta incompatibile con la normale conduzione dell attività agricola e forestale, ma anche con la tutela e la conservazione del patrimonio forestale e ambientale e della biodiversità; Considerato il fattore pericolo per la sicurezza dei cittadini determinato dalla presenza invasiva degli ungulati, come dimostrato dai sempre più frequenti incidenti stradali da essi causati; Ritenuto indispensabile adottare misure straordinarie al fine di riportare la presenza delle specie di ungulati entro livelli di densità sostenibili stabiliti ai sensi dell articolo 80 del TU dei regolamenti; Ritenuto necessario, relativamente alla specie cinghiale, adottare adeguati piani di prelievo nei distretti di gestione, forme efficaci di gestione del cinghiale nelle aree non vocate tendenti all effettiva eradicazione della specie nonché specifici piani di contenimento ai sensi dell articolo 37 della l.r. 3/1994 da attuarsi durante tutto l anno nelle aree non vocate, nelle zone di divieto di caccia e nelle aree gestite in forma privata con il preciso obiettivo di ridurre fortemente la densità della specie in queste aree; Ritenuto altresì necessario incrementare i piani di prelievo di cervidi e bovidi in selezione e aumentare il numero dei cacciatori abilitati; Dato atto della necessità di fornire indicazioni precise e vincolanti per la gestione degli ungulati agli Enti gestori di parchi e riserve naturali presenti sul territorio; Dato atto che sono in corso le consultazioni tecniche necessarie per elaborare una proposta di modifica della normativa regionale vigente che preveda un aumento del periodo consentito per la caccia al cinghiale e un più efficace sistema di garanzia della realizzazione dei prelievi programmati anche in caso di avversità metereologiche, nell ottica di migliorare la gestione generale della fauna ungulata sul territorio e renderla funzionale alle odierne esigenze di coesistenza con l attività agricola e con l ambiente; Viste le numerose richieste di interventi urgenti e di piani straordinari di abbattimento provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole presenti sul territorio per garantire le produzioni agricole soprattutto di cereali, uva, oleaginose e proteoleaginose; Dato atto dell impegno profuso dalle amministrazioni provinciali e dagli altri soggetti gestori del territorio per cercare di contenere le popolazioni di animali dannose per l attività agricola; Vista la bozza di protocollo d intesa tra Regione Toscana e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il contenimento delle popolazioni di cinghiale ai sensi dell art. 37 della l.r. 3/1994, allegato alla presente deliberazione (allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno autorizzare il Presidente della

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione degli accordi; Considerata l esigenza di contenimento delle popolazioni di piccione di città (Columba livia forma domestica) soprattutto per prevenire gravi danneggiamenti alle colture di girasole a semina primaverile; Dato atto del recente orientamento giurisprudenziale in materia alla collocazione giuridica della specie piccione di città (Columba livia forma domestica); Sentito l ISPRA, e in particolare vista la nota prot del 5 febbraio 2009; Ritenuto quindi necessario approvare il presente atto di indirizzo al fine di garantire il ripristino delle popolazioni di ungulati e di piccioni di città (Columba livia forma domestica) entro limiti numerici sostenibili dal territorio agro-silvo-pastorale regionale e garantire così la coesistenza delle popolazioni con le diverse attività antropiche presenti sul territorio nonché con le specie di piccola selvaggina stanziale; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Sancita intesa al Tavolo permanente di concertazione fra la Giunta Regionale e l ANCI, l UNCEM e l UPI, integrato con la partecipazione degli assessori provinciali competenti in materia di fauna e attività venatoria, che si è riunito in data 7 maggio 2009; A voti unanimi 45 - coordinarsi con le amministrazioni confinanti per gli interventi di contenimento del cinghiale in territori ricadenti nella competenza amministrativa di due o più province; - approvare adeguati piani di gestione degli ungulati di cui all art. 83 del DPGR 13/r/2004 in modo da incrementare il numero dei soggetti abbattuti e ricondurre le popolazioni alle densità previste considerando anche il carico interspecifico dei territori; - garantire comunque la realizzazione degli abbattimenti programmati degli ungulati anche in caso di mancato completamento dei piani nei tempi e modi programmati; - fornire agli Enti gestori di parchi, riserve naturali e istituti faunistici presenti sul territorio di competenza adeguati indirizzi di gestione degli ungulati da recepire nei piani di gestione entro un mese dall approvazione del presente provvedimento; - adottare adeguati piani di controllo del piccione di città ai sensi dell art. 37 della l.r. 3/1994 per la tutela delle produzioni agricole; C) di impegnare gli Enti gestori dei parchi regionali e provinciali e di tutte le altre aree sottoposte a divieto di caccia ai sensi della l.r. 49 del 1995 a: - porre in essere strategie gestionali efficaci per la riduzione drastica delle densità di ungulati esistenti coordinandosi con le amministrazioni provinciali competenti per territorio; - garantire densità sostenibili di ungulati, anche interspecifiche, nei territori di competenza entro sei mesi dall approvazione del presente provvedimento; - predisporre e attuare specifici piani di gestione della specie cinghiale; DELIBERA A) di approvare lo schema di protocollo d intesa tra Regione Toscana e ISPRA (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del protocollo d intesa; B) di impegnare le Province a: - adottare piani straordinari di intervento ai sensi dell art. 37 della l.r. 3/1994 sulla base delle modalità stabilite nel protocollo tecnico di cui al punto 1) per il contenimento della specie cinghiale sul territorio di competenza entro 30 giorni dall approvazione del pre sente atto; - raggiungere l obiettivo preciso di ridurre le popolazioni di cinghiale esistenti entro le densità so stenibili prefissate entro tre mesi dall approvazione del presente atto e di rendicontare alla competente struttura della Giunta regionale i risultati gestionali raggiunti con cadenza mensile; D) di provvedere al monitoraggio periodico degli interventi realizzati ai sensi del presente atto fino al conseguimento degli obiettivi previsti avvalendosi della Commissione regionale per la verifica della gestione degli ungulati di cui all art. 93 del DPGR 13/r/2004. Tale attività non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell articolo 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 REGIONE TOSCANA I.S.P.R.A PROTOCOLLO D INTESA PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE FINALITA Lo scopo del presente protocollo d intesa fra la Regione Toscana e l Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è di individuare linee guida per le azioni di controllo del cinghiale da parte delle province toscane ai sensi dell articolo 37, comma 2 e seguenti, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 al fine di tutelare le produzioni zoo-agroforestali. Le esigenze gestionali da perseguire nel prossimo biennio sono infatti riconducibili alla necessità di superare la situazione di emergenza dovuta ad un eccessiva presenza di cinghiali sul territorio. Obiettivi da perseguire sono quindi la prevenzione e la riduzione dei danni alle attività produttive, in particolare agricole, la riconduzione ad una zoocenosi il più naturale possibile per il contesto geografico tenuto conto anche degli impatti esercitati dal cinghiale sulle zoocenosi. L osservanza del presente protocollo, nei limiti e nelle modalità di seguito specificate, consente alle provincia di adottare provvedimenti di controllo senza dover richiedere ulteriori pareri. La Regione si impegna a trasmettere all ISPRA una relazione consuntiva annuale relativa ai danni stimati, ai carnieri venatori realizzati ed agli esiti degli interventi di controllo autorizzati. SITUAZIONE ATTUALE Il cinghiale è presente in Toscana con una densità pari al triplo di quella definita come sostenibile dall articolo 80 del TU dei regolamenti fissata in 2,5 capi ogni 100 ha di superficie agricoloforestale (S.A.F.). Considerando infatti una S.A.F. pari a circa 2 milioni di ha., il carico di cinghiali sostenibile dovrebbe assestarsi intorno ai esemplari, a fronte degli oltre attualmente stimati. Se poi il conto viene fatto considerando esclusivamente il territorio cd. vocato alla specie, le densità raddoppiano. In Toscana sono stati abbattuti dalle squadre di caccia al cinghiale nella stagione venatoria 2007/2008 oltre esemplari ai quali devono essere sommati ulteriori prelievi effettuati in controllo (art. 37 l.r. 3/1994) e oltre nelle Aziende Faunistico Venatorie per un totale di circa capi. Questa situazione ha purtroppo pesanti ricadute in termini di danni alle coltivazioni agricole. I dati in nostro possesso relativi ai risarcimenti nel territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici istituiti ai sensi della l.r. 3/1994 mostrano infatti un notevole incremento: nel 2005 sono stati accertati e risarciti complessivi euro di danni a fronte degli oltre euro nel 2007 con tendenze costanti per il Gli Enti responsabili del controllo della fauna selvatica sono, ai sensi della L.R. 3/94, le Province, i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e, in particolari condizioni, l Ente gestore delle aree protette ai sensi della L.R. 49/95. Le operazioni di riduzione numerica sono eseguite sotto la responsabilità di un Agente di Vigilanza di cui all art. 51 della L.R. 3/94, il quale per l attuazione degli interventi può avvalersi dei soggetti previsti all art. 37 della L.R. 3/94. L effettuazione dei necessari controlli sui contenimenti spetta al Corpo di Polizia Provinciale che può realizzarli anche utilizzando la strumentazione tecnologica in dotazione come per esempio il servizio di teleprenotazione o di comunicazione via fax o , anche senza la presenza nel comprensorio d intervento.

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Inoltre le operazioni di controllo sono rendicontate tramite la compilazione di apposite schede tecniche che l Agente responsabile trasmette alla Provincia con cadenza periodica. Le province toscane inviano all ISPRA e alla competente struttura della Giunta Regionale il rendiconto degli interventi di controllo eseguiti nelle diverse unità territoriali di gestione. Gestione faunistico venatoria del cinghiale Il cinghiale (Sus scrofa) è senz altro una delle specie più problematiche del patrimonio faunistico della Regione Toscana. La gestione di questa specie risulta particolarmente complessa per le sue caratteristiche biologiche ed eco-etologiche, per l interesse che suscita nelle diverse categorie sociali e per il rilevante impatto che la specie può esercitare sulle attività agricole, soprattutto in aree che per le loro caratteristiche agricolo-forestali sono particolarmente suscettibili al danneggiamento, come nei territori a diffusa presenza di vigneti e di altre coltivazioni di pregio. La gestione venatoria del cinghiale è disciplinata a livello regionale nel capo VI del Testo unico dei regolamenti attuativi della legge regionale 3/1994 approvato con DPGR 13/r/2004 ed è attuata a livello locale da Province e Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). La gestione del cinghiale è impostata in maniera differenziata nelle aree che sulla base delle caratteristiche ambientali (e in particolare sull estensione e frammentazione del bosco, sulla presenza di colture pregiate o facilmente danneggiabili dalla specie) sono definite vocate al cinghiale e in quelle che invece sono classificate come non vocate al cinghiale. Nelle aree vocate al cinghiale, la gestione di questo ungulato persegue, attraverso l attività venatoria, il mantenimento della densità di popolazione a livelli compatibili con le caratteristiche ambientali, le attività antropiche e con le altre componenti della biocenosi. Gli interventi di controllo sono esercitati per la salvaguardia delle coltivazioni o per ricondurre localmente la popolazione al di sotto della soglia di densità massima sostenibile. Per area non vocata si intende quella porzione di territorio dove la presenza del cinghiale non è compatibile con le attività agricole e con le finalità degli istituti faunistici dedicati alla produzione naturale della fauna selvatica di interesse conservazionistico e venatorio. In queste aree l obiettivo degli interventi di controllo e dell attività venatoria è quello di contrastare attivamente la presenza della specie, perseguendo la sua eradicazione o quantomeno il forte contenimento numerico delle popolazioni. Nei parchi regionali, provinciali e nelle riserve naturali, la gestione della specie deve essere pianificata in funzione dell impatto del cinghiale sulle fitocenosi naturali, sulle altre specie di fauna selvatica e sulle attività agricole interne e nei territori limitrofi. MODALITA APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO 1) interventi di controllo nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale, negli istituti faunistici pubblici e nelle altre aree soggette a divieto di caccia ai sensi della l.r. 3/1994 e della l.r. 49/1995. Le province, anche avvalendosi dei Comitati di Gestione degli ATC, e gli Enti gestori delle aree protette organizzano per tutto il periodo dell anno interventi di controllo dei cinghiali, sia in forma preventiva che in forma diretta in caso di danneggiamento di colture nei seguenti territori di competenza: -territorio non vocato alla specie cinghiale soggetto alla gestione programmata dell attività venatoria, - territorio interessato da istituti faunistici pubblici (art. 14, 15, 16 della l.r. 3/1994 e Zone di rispetto venatorio), - all interno dei divieti di caccia a vario titolo istituiti ai sensi della l.r. 3/1994 e della l.r. 49/95. Il controllo viene realizzato facendo riferimento ai metodi indiretti e diretti.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 I metodi indiretti prevedono il ricorso a interventi di miglioramento ambientale e all impiego di mezzi di prevenzione. I metodi diretti, o di contenimento numerico, sono attuati invece attraverso interventi di cattura e di abbattimento. L abbattimento viene eseguito in forma singola, da appostamento e alla cerca, anche in orario notturno con l eventuale ausilio di sorgenti luminose, o con le tecniche della girata secondo le modalità che seguono nei luoghi e tempi definiti dalle province. Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione, Riserve naturali, parchi provinciali e negli altri istituti ove vige il divieto di caccia per finalità di salvaguardia, riproduzione e incremento della piccola selvaggina, le operazioni di controllo sono eseguite preferibilmente tramite idonee strutture di cattura o specifiche trappole selettive ad esca alimentare. I capi prelevati e non abbattuti sono ceduti ad Aziende Agrituristiche Venatorie, ad allevamenti autorizzati o a strutture di macellazione autorizzate. Gli abbattimenti alla cerca, che possono realizzarsi anche con mezzi a motore, si svolgono esclusivamente lungo un percorso fisso preventivamente concordato con la provincia. Per gli interventi alla cerca l agente di vigilanza autorizzato può avvalersi di due collaboratori abilitati ai sensi dell art. 37 ad uno dei quali può delegare, in sua presenza, l esecuzione materiale dell abbattimento, con l obbligo dell uso di una sola arma a canna rigata, munita di ottica o sistema elettronico di puntamento di calibro consentito dalla vigente normativa. Gli interventi di abbattimento che prevedono l uso della tecnica della girata potranno essere autorizzati durante il periodo 1 agosto 15 aprile. In casi di particolari necessità di tutela delle produzioni agricole e della biodiversità possono essere autorizzati massimo due interventi di controllo all anno (escluso il periodo 16 aprile 31 luglio) con il metodo della braccata senza limiti di cani e persone partecipanti nelle aree di seguito indicate: AREZZO Tutte le zone di ripopolamento e cattura. Tutte le zone di rispetto venatorio. Tutte le Zone di protezione intorno ai centri urbani. Tutta la fascia di territorio delimitata da un buffer di un Km. di larghezza dentro e fuori la linea di FIRENZE Tutte le Zone di ripopolamento e cattura. Tutte le Oasi di protezione. Le Aree addestramento cani non recintate che esercitano l attività di addestramento cani anche con abbattimento (quindi vietate alla attività venatoria ordinaria) per tutto il periodo aperto alla caccia dal calendario venatorio. GROSSETO Tutte le Zone di ripopolamento e cattura. Tutte le Zone di protezione intorno ai centri urbani. Tutte le Oasi di protezione con aree boscate.

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Le Aree addestramento cani. Tutti i fondi chiusi. Tutta la fascia di territorio delimitata da un buffer di un Km. di larghezza dentro e fuori la linea di LIVORNO Tutte le Zone di ripopolamento e cattura. Tutte le Aziende agrituristico-venatorie. Parco Provinciale delle Colline Livornesi. Parco Interprovinciale di Montioni ed aree contigue. Anpil Foresta della Magona. LUCCA Tutte le Zone di ripopolamento e cattura. Tutte le Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Tutte le zone a divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 c. 5 della l.r. 3/1994. MASSA Tutte le Zone di Ripopolamento e Cattura. Tutte le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell avifauna. PISA Tutte le zone di ripopolamento e cattura. Tutte le zone di rispetto venatorio. Tutte le Oasi di protezione. Tutte la Aree per l allenamento, l addestramento e le gare per cani Nel territorio a caccia programmata, nei fondi chiusi e negli altri divieti di caccia, limitatamente alle aree boscate e cespugliate individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, con un buffer di 100 metri esterni ad esse. PISTOIA Tutta la fascia di territorio delimitata da un buffer di un Km. di larghezza dentro e fuori la linea di Territorio demaniale regionale in divieto di caccia. PRATO Zona di ripopolamento e cattura Carteano (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Carteano (zona sud). Zona di ripopolamento e cattura Cotone (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Cotone (zona sud). Zona di ripopolamento e cattura Elzana (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Elzana (zona sud).

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21 Zona di ripopolamento e cattura Monteferrato (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Monteferrato (zona sud). Zona di ripopolamento e cattura Valiano (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Valiano (zona sud). Zona di ripopolamento e cattura Villanova (zona nord). Zona di ripopolamento e cattura Villanova (zona sud). Territorio non vocato al cinghiale nel Comune di Carmignano. Territorio non vocato al cinghiale nel Comune di Montemurlo. Territorio non vocato al cinghiale nel Comune di Prato. SIENA Tutti i Fondi Chiusi con superficie superiore a 100 ettari con superficie boscata superiore al 40%. Tutte le Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ricadenti in area vocata. Tutte le Aziende faunistico venatorie ricadenti in area non vocata con percentuale di bosco superiore al 30%. Tutte le Aziende agrituristico-venatorie ricadenti Area Vocata. Tutta la fascia di territorio delimitata da un buffer di un Km di larghezza dentro e fuori la linea di Ulteriori interventi di controllo con il metodo della braccata, in periodi o località diversi da quelli indicati nel presente protocollo, dovranno essere concordati preventivamente con l ISPRA secondo le consuete modalità. 2) interventi di controllo nel territorio non vocato soggetto a gestione privata Nelle aziende faunistico venatorie ricadenti nel territorio non vocato alla specie cinghiale, in tutte le aziende agrituristico venatorie, nelle aree addestramento cani, nei centri privati di produzione di selvaggina si applicano gli interventi previsti al punto precedente tendenti alla eradicazione del cinghiale. Gli interventi concordati con la provincia sono realizzati dai responsabili degli istituti. Nelle aziende faunistico venatorie ricadenti in area vocata le densità all interno sono quelle fissate dalla provincia per il territorio a caccia programmata. La provincia controlla la realizzazione dei piani di abbattimento. Il non raggiungimento del piano di prelievo o il perdurare di densità superiori a quelle programmate autorizzano la Provincia ad effettuare direttamente gli interventi di controllo ai sensi dell articolo 85 del DPGR 13/r/ ) territorio vocato Nel territorio vocato le province determinano le soglie di entità dei danni definite a livello locale che debbono essere mantenute attraverso la gestione venatoria ordinaria. Qualora tali soglie vengano superate, le province potranno attivare interventi di controllo secondo le modalità previste al precedente punto 1.

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