GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLE SPECIE CACCIABILI
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- Dino Morandi
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1 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLE SPECIE CACCIABILI 1. Ungulati poligastrici. La Provincia di Bergamo si prefigge lo scopo di riportare le diverse specie di ungulati selvatici alle densità ottimali necessarie per la loro conservazione sul territorio provinciale attraverso il prelievo venatorio disciplinato dai più moderni principi della caccia di selezione. Al fine di adottare una gestione faunistico venatoria degli ungulati selvatici poligastrici sostenibile e durevole nonché di adeguare le popolazioni di ungulati presenti allo stato selvatico sul proprio territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e cinegetiche del territorio considerato dalla presente pianificazione, la Provincia di Bergamo stipula con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) un Protocollo Tecnico (PT) per la gestione delle specie: camoscio, capriolo, cervo, muflone e daino. Il PT costituisce uno strumento moderno teso a migliorare le modalità di gestione delle specie interessate e nel contempo ad assicurare un prelievo venatorio sostenibile, durevole e soddisfacente. Gli indirizzi gestionali contenuti nel PT devono essere applicati su tutto il territorio provinciale dai soggetti pubblici e privati interessati alla gestione venatoria dei ruminanti selvatici. 2. Cinghiale. Il cinghiale è in costante espansione numerica e spaziale sul territorio bergamasco, dove ha innescato complessi e problematici orizzonti gestionali. Nell ultimo quinquennio la specie ha localmente superato il livello di sostenibilità, pertanto si rendono necessari incisivi interventi di contenimento della specie. A partire dagli anni 80 la presenza del cinghiale si è diffusa in alcune aree collinari e montane della provincia con una progressione, numerica e spaziale, non del tutto giustificata da un normale sviluppo biologico della popolazione. Nonostante una gestione faunistico-venatoria attuata sin dal 1993, finalizzata al conseguimento di densità e consistenze della popolazione di cinghiali, sostenibili con il normale svolgimento delle pratiche agricole e volta a minimizzare l impatto negativo sulle altre componenti della biocenosi, si è registrato un aumento dei danni alle coltivazioni agricole risarcibili ai sensi dell art. 47 della L.R. 26/
2 Per contrastare l'incremento demografico di questo ungulato monogastrico, la presente pianificazione prevede che vengano adottate azioni di intervento straordinario per il contenimento della specie entro densità socialmente ed economicamente tollerabili. In particolare, facendo riferimento alle Linee guida per la gestione del cinghiale Min. Politiche agricole e forestali. Ist. Naz. Fauna selvatica, pp 116 Monaco A., Franzetti B., Pedrotti. L. e Toso S. 2003, e alle Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette. Quad. cons. natura, 2, Min. Politiche agricole e forestali. Ist. Naz. Fauna selvatica, Toso S., Pedrotti L., le azioni gestionali adottate dalla Provincia devono considerare interventi sia venatori, che extravenatori di contenimento dei cinghiali ai sensi dell'art. 41 della LR , n. 26. Si dovrà inoltre tener conto che i problemi di carattere ecologico ed economico posti attualmente dalla presenza del cinghiale derivano anche dalla rigida suddivisione del territorio in Istituti di gestione faunistica con differenti finalità: da un parte quelli in cui è prevista l'attività venatoria (ATC, CAC, AATV e AAFV) e quelli in cui la caccia è del tutto vietata in funzione di quanto disposto dalla L. 394/1991 (Parchi naturali regionali e Riserve naturali) e dalla L. 157/1992 (OP, ZRC, Foreste demaniali). Proprio per questo motivo risulta indispensabile una sinergia di interventi tra gli Enti deputati alla gestione delle diverse aree indispensabile ad un concreto contenimento della specie sia nelle aree protette che nel territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla L. 157/1992 con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla gestione del territorio a fini faunistici e a fini produttivi. Dal punto di vista giuridico, il cinghiale, come tutti gli altri ungulati, fa parte della fauna selvatica oggetto di tutela in virtù della sopracitata legge nazionale. Ma ai fini dell'esercizio venatorio ne è consentito l'abbattimento nel periodo compreso dal 1 ottobre la 31 dicembre, oppure tra il 1 novembre e il 31 gennaio per la caccia collettiva, nonché dal 1 giugno al 31 gennaio per la caccia di selezione. La specie può essere sottoposta a piani di controllo numerico autorizzati dalla Provincia, anche in periodo extravenatorio, qualora si renda localmente responsabile di danni alle coltivazioni agricole, determini problemi di carattere socio-sanitario ovvero al fine di perseguire l'eradicazione della specie, o densità tendenti a zero, nella Zona faunistica delle Alpi con la sola eccezione del C.A.C Prealpi Bergamasche. Detti piani possono prescindere dai tempi e dalle modalità di prelievo stabiliti per la caccia, ma devono essere attuati da personale appositamente autorizzato. 235
3 A tal fine il controllo delle popolazioni di cinghiale può essere attuato altresì nel territorio protetto di cui alla L. 394/1991 (Parchi naturali regionali e Riserve naturali) attraverso il disposto dell'art. 22 della stessa normativa. Nei siti di Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla L. 394/1991, in accordo con gli Enti gestori, i piani di abbattimento sono attuati dai soggetti rispettivamente individuati dall articolo 41 della LR 26/1993 e dall articolo 22 della legge 394/1991. Per lo stesso principio, che ha come esclusiva motivazione la mitigazione dei danni prodotti dal cinghiale alle attività produttive e il riequilibrio della popolazione di questo ungulato rispetto alle esigenze di protezione di altre specie selvatiche di maggior rilievo conservazionistico o di interesse comunitario, il controllo numerico tramite abbattimento dei cinghiali può essere autorizzato, tutto l'anno, anche negli istituti di protezione previsti dalla L.157/92 (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura...ecc...) dai soggetti individuati dall articolo 41 della LR 26/1993, specificamente autorizzati dalla Provincia e coordinati dal Corpo di Polizia provinciale. Le tecniche di abbattimento devono coniugare tre caratteristiche: un credibile rapporto tra sforzo profuso e risultati ottenuti, una buona selettività intraspecifica, un minimo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi. A tal fine, nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla L.157/92 vengono individuati nella presente pianificazione le seguenti tecniche di controllo numerico del cinghiale autorizzate in forma esclusiva: sistemi di cattura quali trappole autoscattanti, comunemente dette chiusini, abbattimenti realizzati esclusivamente con arma a canna rigata o liscia caricata a palla, con o senza ottica di puntamento, all'aspetto o alla cerca, anche di notte con automezzo e faro a mano, oppure attraverso la tecnica della girata con un solo cane limiere per ogni squadra di operatori autorizzati. Sul territorio destinato a caccia programmata, l'attività venatoria può essere autorizzata sia attraverso la caccia collettiva (braccata e girata), che attraverso la caccia di selezione. 3. Galliformi alpini. Lo stato di conservazione dei galliformi alpini, con particolare riferimento alle specie cacciabili: gallo forcello, pernice bianca e coturnice alpina è generalmente sfavorevole in tutta l'area alpina di distribuzione. Queste specie sono esposte a fattori limitanti di varia natura tra cui la frammentazione e la contrazione dell'habitat, anche a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche agrosilvo-pastorali di montagna e dello sviluppo del turismo invernale, nonché per una fruizione 236
4 venatoria non correttamente commisurata alla produttività annuale delle popolazioni medesime. Al fine di applicare criteri di gestione idonei alla conservazione delle rispettive popolazioni e di migliorarne la condizione devono essere adottati i seguenti obiettivi minimi prioritari: 1. realizzazione di sistematiche procedure di monitoraggio delle popolazioni; 2. adozione di forme di prelievo venatorio prudenziali e compatibili con la conservazione delle popolazioni (prelievo sostenibile); 3. definizione di livelli di consistenza delle popolazioni locali tali da perseguire una ripresa delle stesse nel medio termine anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili; 4. controllo costante dei carnieri realizzati; 5. adeguamento tempestivo della gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle singole popolazioni. Per quanto attiene le modalità di monitoraggio delle popolazioni e la formulazione degli eventuali piani di prelievo, si dovrà fare riferimento ai Criteri orientativi per la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni del fagiano di monte e della coturnice nei Comprensori alpini, predisposto dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA). 4. Piccola selvaggina stanziale. La valutazione quantitativa della fauna selvatica sottoposta a gestione venatoria risulta il principale elemento conoscitivo per la stesura dei piani di prelievo sia come attività che deve essere ripetuta costantemente per rilevare le variazioni di status delle popolazioni presenti e gli effetti della gestione faunistica operata, nonché per programmare i successivi interventi (piani di prelievo, immissioni, interventi ambientali). A tal fine, l art. 8 comma 2, della L.R. 26/1993, dispone: L attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata secondo i metodi e le direttive dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dal Servizio Faunistico Regionale e dalle Province, in collaborazione con i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia ; Sempre l art. 8 comma 3 della medesima Legge regionale dispone che: L attività di cui al comma 2 è svolta dagli agenti dipendenti dalla Provincia coadiuvanti dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato e con la possibilità di avvalersi della collaborazione 237
5 organizzata delle guardie volontarie e di altro personale volontario con qualificata esperienza ; Prosegue l art. 34 comma 1 lettera a) disponendo che: Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d intesa con i Comitati di Gestione. Infine, l art. 31, comma 2, dispone che: I comitati di Gestione promuovono ed organizzano la ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In linea generale le stime di quantità e di densità dovranno essere condotte in due momenti significativi del ciclo biologico annuale delle diverse specie di piccola selvaggina stanziale (lagomorfi, volpe e fasianidi) per ciò che concerne la dinamica delle popolazioni ovvero alla fine dell'inverno, stimando la consistenza dei riproduttori, e alla fine dell'estate per valutare il successo riproduttivo. Possono essere derogate dalle procedure annuali di ricognizione quali-quantitativa delle popolazioni,esclusivamente le specie cacciabili alloctone per le quali si deve perseguire l'eradicazione ( Silvilago della Florida, Colino della Virginia e Daino) ed i galliformi cacciabili provenienti da allevamenti nazionali o esteri (Fagiano, Starna e Pernice rossa) per i quali l'art.43 della LR 26/93 consente l'immissione sul territorio in qualunque periodo dell'anno. In tal modo è possibile programmare il prelievo venatorio di tutte le principali specie di fauna selvatica omeoterma sottoposte a gestione faunistico-venatoria, tenendo conto da una parte degli incrementi utili annui teorici e, dall'altra, dell'effettiva produttività delle popolazioni locali. E' attraverso l'accertamento di questi dati che è possibile redigere opportuni piani di prelievo. 238
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