XII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000

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1 XII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000 Nei Siti Rete natura 2000 della Provincia sono previste le disposizioni particolari elencate nel presente capitolo. Il Dirigente di Regione Lombardia della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità con provvedimento n del "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sui Siti Natura 2000" ha decretato: A. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Piano Faunistico Venatorio della Provincia Bergamo, ferme restando le seguenti prescrizioni, valide per i Siti IT Valtorta e Valmoresca, IT Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT Alta Val di Scalve, IT Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT Boschi del Giovetto di Paline, IT Valle Asinina, IT Valle Parina, IT Val Nossana - Cima di Grem, IT Valle del Freddo, IT Canto Alto e Valle del Giongo, IT Boschi dell'astino e dell'allegrezza, IT Fontanile Brancaleone, IT Boschetto della Cascina Campagna, IT Bosco de l'isola, IT Valpredina, IT Monte Resegone, IT Costa del Pallio, IT Val di Scalve, IT Parco Regionale Orobie Bergamasche, IT Belviso Barbellino, IT Palude di Brivio, IT Lago di Sartirana, IT Il Toffo, IT Valle del Bitto di Albaredo, IT Val Tartano, IT Val Cervia, IT Valvenina, IT Valle d'arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca, IT Val Bondone - Val Caronella, IT Val Belviso, IT Parco Regionale Orobie Valtellinesi, IT Torbiere d'iseo, IT20A0002 Naviglio di Melotta, IT20A0018 Cave Danesi : 1. obbligo di esplicitare, per quanto di competenza, nel testo definitivo del Piano Faunistico Venatorio quanto previsto dalla D.G.R del 8 aprile 234

2 2009 e ss.mm.ii., relativa alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS; in aggiunta a quanto previsto al punto c) della D.G.R. sopra citata si dovrà specificare che il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nei 150 metri dalle rive delle aree umide, quali laghi, stagni, paludi e lanche presenti nelle ZPS è da ritenersi valido anche se tale porzione di territorio si localizza all esterno delle ZPS; 2. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la localizzazione e le modalità di gestione dei Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel caso vengano previsti all interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; 3. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la localizzazione e le modalità di gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura nel caso vengano previste all interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; le attività di prelievo in tali ZRC dovranno comunque essere concordate preventivamente con l Ente Gestore; 4. obbligo di concordare preventivamente con gli Enti gestori l eventuale precisa localizzazione e modalità di gestione delle Zone di Rifugio e di Ambientamento per la fauna stanziale, qualora vengano previste nei Siti della Rete Natura 2000 o entro i 1000 m dagli stessi; 5. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza il rilascio e/o il rinnovo di concessione di Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico Venatorie localizzate all interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; i Piani di gestione aziendale dovranno essere coerenti con quanto stabilito dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000, ove approvati; i Piani di gestione aziendale dovranno inoltre obbligatoriamente individuare le aree più idonee per l eventuale rilascio di individui di fagiano in relazione alla presenza di Rana di Lataste; la Valutazione di Incidenza sarà di competenza di Regione Lombardia; 6. fatto salvo quanto comunque stabilito nella D.G.R del 8 aprile 2009 e ss.mm.ii., obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la costituzione di nuove Zone Addestramento Cani, nonché il rinnovo di quelle esistenti, in tutti i Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; 7. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza l esecuzione di gare cinofile nei Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi, ad esclusione di quelle effettuate all interno di Zone Addestramento Cani che abbiano conseguito Valutazione di Incidenza positiva; 8. divieto di svolgimento dell attività di addestramento cani e/o esecuzione di prove cinofile nelle Oasi di Protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti, del tutto o in parte, nei Siti della Rete 235

3 Natura 2000 o localizzate entro i 1000 m dal confine degli stessi, ad esclusione di gare cinofile di livello nazionale o sovranazionale per le quali sia stata acquisita Valutazione di Incidenza positiva; 9. divieto di istituzione di Zone Addestramento Cani e/o di esecuzione di gare cinofile entro i 1000 m dal SIC IT Valpredina ; 10. divieto di immissione di fauna allevata in tutte le Zone Cinofile istituite nei Siti di Rete Natura 2000 o entro 1000 m dal confine degli stessi; le prove o le gare cinofile potranno essere autorizzate esclusivamente su fauna selvatica presente allo stato naturale; 11. divieto di svolgimento di gare cinofile dal 15 aprile al 15 agosto di ogni anno nei Siti della Rete Natura 2000; 12. divieto di effettuare le attività di allenamento e addestramento cani, anche per cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi, al di fuori del periodo compreso tra la seconda domenica di settembre e la chiusura della stagione venatoria, nei Siti della Rete Natura 2000 localizzati, anche solo parzialmente, in Zona Alpi; 13. obbligo di modificare i confini della Zona Addestramento Cani Odiago attestandoli al di fuori della ZPS IT Il Toffo e di valutare in occasione della prima modifica del Piano Faunistico Venatorio la necessità di variare l Oasi di Protezione Adda fino a ricomprendere l intero territorio della ZPS, laddove non coincidente con il Parco Naturale del Parco dell Adda Nord; 14. obbligo di modificare i confini orientali della Zona Addestramento Cani Fontana sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia prodotta dal Parco dei Colli di Bergamo e allegata al parere di competenza; l individuazione dei nuovi confini dovrà essere fatta utilizzando elementi di facile identificazione sul territorio (strade, corsi d acqua, ecc.) e sarà da concordare l Ente gestore; 15. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza le nuove richieste di appostamento fisso localizzate entro i Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; 16. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza il rinnovo e il cambio di titolarità degli appostamenti fissi localizzati entro i Siti della Rete Natura 2000 e in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi, qualora la loro autorizzazione non sia stata già sottoposta a Valutazione di Incidenza; 17. divieto di istituzione di nuovi appostamenti fissi entro 1000 m dal confine del SIC IT Valpredina ; 18. divieto di cambio di titolare degli appostamenti fissi presenti nel raggio di 1000 m dal confine del SIC IT Valpredina ; l eventuale rinnovo di autorizzazione è consentito solo ai titolari autorizzati alla data di approvazione del PFV; 236

4 19. divieto, nel raggio di 100 m dagli appostamenti fissi presenti su tutto il territorio provinciale di impiantare e/o mantenere specie vegetali alloctone, quali ad esempio fitolacca (Phytolacca sp.), piracanta (Pyracantha sp.) e ciliegio tardivo (Prunus serotina); 20. obbligo di trasmettere agli Enti gestori di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, la localizzazione georeferenziata degli appostamenti fissi di caccia presenti nei Siti della Rete Natura 2000 e entro i 1000 m dal confine degli stessi; 21. divieto di ripopolamento, immissione, introduzione su tutto il territorio provinciale di esemplari di pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia giapponese (Coturnix coturnix japonica) e silvilago (Sylvilagus floridanus); 22. divieto di ripopolamento, immissione e introduzione di esemplari di muflone (Ovis musimon); le popolazioni presenti nei tre nuclei segnalati nel Piano Faunistico Venatorio dovranno venire gestite al fine di impedirne l espansione numerica e territoriale; 23. divieto di immissione di esemplari di fagiano nelle Oasi di Protezione; 24. obbligo di concordare con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi; 25. obbligo di concordare, con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti zone umide che ospitano popolazioni di Rana di Lataste o altre importanti popolazioni di Anfibi (al momento identificabili con i Siti IT Boschi dell Astino e dell Allegrezza, IT Fontanile Brancaleone, IT Bosco dell Isola, IT Valpredina, IT Palude di Brivio, IT Il Toffo e IT20A0018 Cave Danesi ), i ripopolamenti di fagiano localizzati all interno dei Siti stessi o in un raggio di 1000 m dal loro confine; 26. obbligo, negli interventi di ripopolamento, di utilizzo di individui provenienti da aree del territorio provinciale o, comunque, localizzate in contesti ambientali analoghi a quelli caratterizzanti le zone di intervento, evitando ove possibile il ricorso ad esemplari provenienti da zone al di fuori del territorio regionale; 27. obbligo di trasmissione agli Enti gestori dei Siti insistenti sul territorio oggetto di intervento, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei piani di ripopolamento effettuati, specificando la provenienza degli individui immessi; 28. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza qualsiasi intervento di reintroduzione effettuato nel territorio provinciale; la Valutazione di Incidenza sarà di competenza di Regione Lombardia; 237

5 29. obbligo di concordare preventivamente con l Ente gestore gli interventi per il controllo numerico di specie problematiche all interno dei Siti della Rete Natura 2000; l Ente gestore avrà comunque in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la Valutazione di Incidenza; 30. obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo, per i calibri ove tali munizioni siano disponibili, nelle azioni di controllo delle specie problematiche che prevedono lo sparo; 31. obbligo di sotterrare o smaltire i visceri rimossi degli ungulati abbattuti; 32. obbligo di esecuzione di monitoraggi finalizzati alla verifica della diffusione delle specie alloctone già segnalate sul territorio provinciale (Ibis sacro, Coturnice orientale, Pernice rossa, Colino della Virginia, Parrocchetto dal Collare, Parrocchetto monaco, Usignolo del Giappone, Bengalino comune, Silvilago, Scoiattolo grigio, Nutria, Muflone, Daino, Procione e Visone americano) e di eventuali ulteriori specie alloctone che nel futuro dovessero venire segnalate nello stesso territorio provinciale; 33. obbligo, su tutto il territorio provinciale, di attuazione di interventi di controllo delle specie alloctone per le quali i monitoraggi, di cui al punto precedente, evidenzino la necessità di una gestione attiva; 34. obbligo di immediata eradicazione di individui di specie alloctone che venissero localizzati nei Siti della Rete Natura 2000, con particolare riferimento a pernice rossa e muflone. Per quest ultima specie fanno eccezione i tre nuclei già presenti sul territorio provinciale per i quali vale la prescrizione di cui al punto 22; 35. obbligo di controllo del cinghiale nei Siti della Rete Natura 2000 al fine della sua eradicazione; 36. obbligo di concordare le operazioni di controllo del cinghiale con l Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalle operazioni di intervento, anche qualora queste vengano effettuate esternamente, ma entro i 1000 m dal confine degli stessi; 37. obbligo di trasmissione agli Enti gestori dei Siti insistenti sul territorio oggetto di intervento, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati di tutti monitoraggi faunistici effettuati; 38. obbligo di integrazione, nei capitoli e/o paragrafi di pertinenza del testo definitivo del Piano Faunistico Venatorio, delle prescrizioni sopra riportate. Tutte le prescrizioni sono integralmente recepite nella presente pianificazione Ai Siti della rete natura 2000 si applicano inoltre le seguenti disposizioni: Gli interventi di miglioramento ambientale sono concordati con l ente gestore del sito e utilizzano esclusivamente specie floristiche e animali autoctoni; 238

6 Al fine di prevenire la possibile interferenza cinegetica con le attività della Riserva Naturale Val Predina dell'omonimo SIC, è istituita una apposita area di salvaguardia lungo il perimetro dell Oasi di protezione Val Predina che ricomprende al suo interno gli istituti richiamati. In detta area di salvaguardia è vietato l'esercizio venatorio con l'utilizzo di cani da caccia, ad eccezione della girata al cinghiale, per la quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere. Obbligo di recepimento nel calendario venatorio provinciale dei divieti contenuti all'art. 5, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j del D.M , n Obbligo di recepimento delle eventuali regolamentazioni riguardanti l'attività venatoria previste agli artt. 5 e 6 del D.M , n. 184 adottate da Regione Lombardia in accordo con l'art. 7 del Decreto Ministeriale. Divieto di esercizio dell'attività venatoria nella ZPS IT Parco Regionale Orobie Bergamasche in data antecedente al 1 ottobre, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati, così come previsto dall'art. 6, c. 13, del D.M , n. 184, per le ZPS classificate nella tipologia Valichi montani. Eradicazione del cinghiale nei Siti di Rete Natura 2000 in accordo con gli Enti gestori, anche qualora le operazioni di controllo vengano effettuate esternamente ai Siti ma entro i 1000 metri dagli stessi, attraverso piani di abbattimento operati dai soggetti individuati dall articolo 41 della LR 26/1993 e/o dall articolo 22 della legge 394/1991. Le tecniche di abbattimento devono coniugare tre caratteristiche: un credibile rapporto tra sforzo profuso e risultati ottenuti, una buona selettività intraspecifica, un minimo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi. A tal fine seguenti tecniche autorizzate in forma esclusiva: vengono individuati le sistemi di cattura quali trappole autoscattanti comunemente dette chiusini e abbattimenti realizzati esclusivamente con arma a canna rigata o liscia caricata a palla, con o senza ottica di puntamento, all'aspetto o alla cerca, anche di notte con automezzo e faro a mano, oppure attraverso la tecnica della girata con un solo cane limiere per ogni squadra di operatori autorizzati. Eventuali provvedimenti di livello nazionale o regionale che andranno a disciplinare l'esercizio venatorio nei siti Natura 2000 verranno automaticamente recepite dalla pianificazione faunistico venatoria, in particolare saranno recepite le regolamentazioni riguardanti l'attività venatoria, previste agli artt. 5 e 6 del D.M , n. 184, che verranno adottate dalla Regione Lombardia in esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del Decreto Ministeriale. (**) Nella Zona Speciale di divieto venatorio Brumano si applicano le prescrizioni di cui al Decreto di Regione Lombardia numero 3819 del per cui vigono i divieti di immissione di esemplari di fagiano, di istituire Zone Cinofile nonché di allenamento e di addestramento cani, e di svolgimento dell'attività addestramento cani e/o esecuzione di prove cinofile, ad esclusione di gare cinofile di livello nazionale o sovranazionale per le quali sia stata acquisita la Valutazione di Incidenza positiva. (**) Così come modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr 45 del 8 settembre

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