Il cacciatore produttore primario
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- Amando Scognamiglio
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1 Direzione Generale Sanità Il cacciatore produttore primario Possibilità di commercializzazione in Lombardia F. Castoldi - Brescia, 5 Ottobre 210
2 Il cacciatore come produttore primario (ai sensi dei Reg. comunitari) La normativa comunitaria: include la caccia nell ambito della produzione primaria ( Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, comprese la caccia e la pesca ) qualora sia finalizzata alla successiva immissione delle carni degli animali abbattuti sul mercato i requisiti che devono possedere le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano nonché gli stabilimenti presso i quali devono essere condotte le fasi successive all abbattimento degli animali a caccia sono stabiliti nell ambito del Reg. (CE) n. 853/04
3 Il cacciatore come produttore primario (ai sensi dei Reg. comunitari) Al pari di ogni altra attività di produzione primaria, la normativa comunitaria non si applica all attività venatoria e ai prodotti che ne derivano nel caso in cui questi ultimi siano destinati al consumo domestico privato ( il presente regolamento non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato ) L esclusione dal campo di applicazione della produzione primaria per uso domestico privato, non esclude peraltro la possibilità che piccoli quantitativi di prodotti primari (selvaggina cacciata) possano essere occasionalmente forniti direttamente dal produttore primario (il cacciatore) al consumatore o a dettaglianti locali ( le norme comunitarie dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità di attività ).
4 Il cacciatore come produttore primario (applicazione del principio di sussidiarietà) La cessione diretta di prodotti primari dal cacciatore al consumatore non deve peraltro diminuire il grado di tutela assicurato ai consumatori dall applicazione della normativa comunitaria. Gli Stati Membri sono quindi chiamati a disciplinare tale attività in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge alimentare ( un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno)
5 Il cacciatore come produttore primario (quale ruolo, quale regole) Tre diverse tipologie di cacciatori produttori primari: 1. Cacciatori professionisti soggetti ai requisiti stabiliti dal Reg. 852 e, per quanto applicabile, 853/04 2. Cacciatori occasionali che cedono parte della selvaggina abbattuta a terzi soggetti ai requisiti stabiliti a livello nazionale 3. Cacciatori occasionali per solo autoconsumo non soggetti a regolamenti nazionali o comunitari in materia di igiene
6 Il cacciatore come produttore primario (la normativa regionale) DDG Sanità n del 07/02/2006 (modificato e aggiornato con DDG Sanità n del 27/5/2010): Definizione dell ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/04 e 853/04 stabilisce: il piccolo quantitativo di selvaggina che può essere ceduta direttamente dal cacciatore al consumatore o al dettagliante in ambito locale 1 capo di selvaggina grossa/cacciatore/anno o 100 capi di selvaggina piccola / cacciatore/anno l ambito locale il territorio della provincia nel quale è stato abbattuto l animale e quello delle province contermini
7 Il cacciatore come produttore primario (DDG Sanità 1265/06) Stabilisce inoltre: le informazioni che devono essere comunicate dal cacciatore al dettagliante a livello locale zona di provenienza degli animali cacciati l obbligo per gli operatori economici a livello del dettaglio di documentare l origine e la provenienza delle carni di selvaggina ceduti loro direttamente da parte del cacciatore../.
8 l obbligo di conferimento dei capi di selvaggina grossa abbattuti nell ambito di piani di diradamento selettivo a un centro di lavorazione della selvaggina, indipendentemente dal rispetto del tetto stabilito per il piccolo quantitativo che può essere ceduto direttamente dal cacciatore a dettaglianti a livello locale l obbligo della ricerca sistematica delle Trichinelle nelle carni di tutti i suidi e in quelle degli animali delle altre specie selvatiche soggette alla trichinellosi, ricerca da effettuarsi secondo uno dei metodi di cui ai Capitoli I e II dell Allegato I al Reg. (CE) n. 2075/05 le modalità di organizzazione e di esecuzione dei controlli ufficiali finalizzati a verificare, tra l altro, il rispetto delle disposizioni dello stesso decreto regionale
9 La situazione in Regione Lombardia
10 Provincia Ambiti Territoriali Caccia (ATC) ATC BG Pianura bergamasca Prealpino BS Unico CO Canturino Olgiatese CR CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 LC Meratese LO Laudense Nord Laudense Sud MN MN1 MN2 MN3 MN4 MN5 MN6 MI Milano Ovest Milano Est PV Oltrepo Sud Lomellina Est Lomellina Ovest Oltrepo Nord VA VA1 VA2 VA3 Pavese SO Bormio Chiavenna Morbegno Sondrio Tirano
11 N tesserini rilasciati a cacciatori che hanno esercitato la caccia in ATC o CAC (*) della Regione Lombardia stagione (*) Comprensori Alpini Caccia) numero 2008/ / / / / / / /
12 Consistenza e Prelievo ungulati selvatici in regione Lombardia (*) Specie Stagione 2008/9 Stagione 2007/8 Stagione 2006/7 Stagione 2005/6 Stagione 2004/5 Stima popolaz Stima popolaz Stima popolaz Stima popolaz Stima popolaz Prelievo Prelievo Prelievo Prelievo Prelievo Camoscio Capriolo Cervo cinghiale (*) Fonte: Reg Lombardia OU Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano PO Pianificazione Faunistica e Venatoria
13 Centri di Lavorazione della Selvaggina riconosciuti in Regione Lombardia Provincia BG BS CO CR LC LO MN MI PV VA SO GHE (1) 0 1 (2) (3) Totale 11 Regione (1) Di cui 3 impianti riconosciuti nel 2006, 3 nel 2007 e 2 nel 2008 (2) impianto riconosciuto nel 2010 (3) Di cui 1 impianto riconosciuto nel 2008 e 1 nel 2010
14 La situazione: tenuto anche conto dell esiguità del prelievo autorizzabile, l attività venatoria è condotta da soggetti che esercitano l attività in maniera non continuativa e che, quindi, non sono in registrati ai sensi del Reg 852/04 possono essere programmati e attuati abbattimenti selettivi di selvaggina selvatica grossa. In questi casi un viene di norma abbattuto un numero maggiore di capi le cui carni possono successivamente essere immesse sul mercato non esistono stime attendibili, a livello regionale, circa i quantitativi di selvaggina cacciata destinata al consumo domestico privato piuttosto che all immissione sul mercato
15 La situazione: il confronto tra i dati in materia di abbattimento di cinghiali (fonte: OU Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano) e di esami per la ricerca delle trichinelle nei suidi selvatici (fonte: DPV/IZSLER) depone per il sostanziale rispetto da parte dei soggetti interessati dell obbligo di campionamento
16 Obiettivi sul territorio regionale è presente un numero limitato di centri riconosciuti per la lavorazione della selvaggina. La Regione, in collaborazione con le Province e le altre Istituzioni territoriali, sta operando per assicurare la presenza di un numero adeguato di centri di lavorazione in ogni provincia in assenza di dati che depongano per un ruolo significativo delle carni di selvaggina cacciata nella genesi di episodi di malattie alimentari in Regione Lombardia, assicurare comunque un controllo efficace sul destino e sulla sicurezza delle carni degli animali abbattuti a caccia attraverso la programmazione e attuazione di piani specifici di controllo presso gli stabilimenti che immettono le carni sul mercato (impianti di trasformazione e dettaglianti) e di monitoraggio della selvaggina
17 estendere a tutto il territorio regionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti e le Associazioni venatorie, le esperienze di formazione ed educazione sanitaria dei cacciatori già condotte in alcune Province in modo da dare pieno corso alla responsabilizzazione di tutti i soggetti impegnati nell attività venatoria
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