SEMINARIO PRODOTTI ITTICI
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- Paola Stefani
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1 SEMINARIO PRODOTTI ITTICI La legislazione applicata alla commercializzazione dei prodotti della pesca Salvatore Baglieri Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O. A. - AUSL 7, Ragusa Comiso 05 Marzo 2005
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 30/04/1962 N 283 D. L.vo 531/92 D.L.vo 524/95 CIRCOLARE MINISTERIALE N 23/95 DAL 2000 IN POI REG/ CE 104/2000 REG CE 2065/2001 D. M. 27 MARZO 2002 CIRCOLARE MINISTERIALE. N 1329/2002 DAL 2005 REG. CE 178/2OO2 DAL 2006 REG CE 852/2004 REG CE 853/2004 REG CE 854/2004
3 D.L.vo 531/92 (Norme sanitarie ai fini della produzione ed immissione sul mercato dei prodotti ittici) ART.3 i prodotti della pesca sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti: a). b). c).. d)..se sottoposti ad un controllo sanitario ANTERIORMENTE ALLA LORO COMMERCIALIZZAZIONE nei mercati all ingrosso negli impianti collettivi per le aste (negli stabilimenti riconosciuti: abrogato dal D.L.vo 524/96) con l osservanza del capitolo V dell allegato; capitolo V dell allegato: controlli organolettici, chimici.fisici microbiologici
4 D.L.vo 531/92 (Norme sanitarie ai fini della produzione ed immissione sul mercato dei prodotti ittici) e) muniti di contrassegno di identificazione con l osservanza del capitolo VII dell allegato (Paese di spedizione e n riconoscimento stabilimento) Circolare Ministero della Salute n 23 /1995 Vendita diretta: al consumatore finale o al venditore al minuto sul mercato locale; Piccoli quantitativi: indicativamente 100Kg di prodotto; Tutto ciò che usciva dal campo di applicazione del Decreto entrava nella disciplina della L. 283/62.
5 Travaso in banchina dei prodotti della pesca Art 3 comma, 1, lettera C del D. 531/92 Circolare dell Assessorato alla Sanità 17 aprile 1997 n 922; Circolare dell Assessorato alla Sanità 30 Dicembre 1997 n 943; O.P.M. Capitaneria di Porto n 29/2000; O.P.M. Capitaneria di Porto n 88/2002.
6 Reg. CE 104/2000 Organizzazione comune dei mercati. Art. 4, i P.I. possono essere immessi sul mercato se recano un indicazione o un etichetta che precisi: La denominazione commerciale della specie; Il metodo di produzione (cattura in mare o in acque di allevamento; Zona di cattura; Piccole quantità (modifica circ 23/95).
7 Reg CE 2065/2001 Definisce le indicazioni relative: Alla denominazione commerciale Alla denominazione scientifica; All uso di denominazione provvisoria; Al metodo di produzione prodotto della pesca, prodotto della pesca in acque dolci, prodotto di acqua coltura ; Alla zona di cattura (zone FAO per i prodotti pescati in mare, mensione stato di allevamento per i prodotti allevati, stato di origine per i prodotti di acque dolci); Miscugli di specie diverse; Ai piccoli quantitativi individuati in quantità che non superino il valore economico stabilito in 20
8 Reg CE 2065/2001 Art. 8 Tracciabilità: o prodotti della pesca possono essere immessi sul mercato soltanto se recano informazioni relative alla: Denominazione commerciale; Metodo di produzione; Denominazione scientifica; Zona di cattura.
9 Reg CE 2065/2001 Art. 9 Controllo: demanda agli stati membri la istituzione delle modalità di controllo della applicazione del art. 8 del Reg CE 2065/201 D.M. 27 Marzo 2002 Individua nel personale di sorveglianza sulla pesca e sul commercio ai sensi dell art 21 della Legge 14 Luglio 1965 n 63, il personale incaricato dell accertamento delle violazioni al regolamento 2065
10 REG CE 178/2002 FISSA PROCEDURE GENERALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE SANCISCE IL CONCETTO DI RESPONSABILITA DEI PRODUTTORI QUALI GARANTI DELLA SALUBRITA DEGLI ALIMENTI COMMERCIALIZZATI ESALTA IL CONCETTO DI FILIERA Dal campo alla tavola = DAL MARE ALLA TAVOLA
11 REG CE 178/2002 SANCISCE ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA RINTRACCIABILITA DEGLI ALIMENTI I PRINCIPI FONDAMENTALI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE Gli operatori devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni sono messe a disposizioni delle Autorità Competenti Gli alimenti devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.
12 REG CE 178/2002 Conclusioni Indispensabile che ciascun operatore avvii presso il proprio stabilimento punti di produzione, urgentemente, tutte le iniziative, laddove non ancora avviate, affinchè i manuali di autocontrollo prevedano procedure scritte ai fini: Identificazione del lotto di produzione; Della rintracciabilità, in caso di emergenza, a monte e a valle dei prodotti commercializzati; Della imprescindibile correlazione tra lotto e cliente.
13 REG CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari) INTRODUCE IL SISTEMA HACCP ANCHE ALLA PRODUZIONE PRIMARIA ART., Campo di applicazione: la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all operatore del settore alimentare è necessario garantire la sicurezza lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria
14 REG CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari) INTRODUCE IL SISTEMA HACCP ANCHE ALLA PRODUZIONE PRIMARIA ART. 2, Definizioni: b) prodotti primari : i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti dell allevamento della terra, della caccia e della pesca; c) stabilimento : ogni unità dei impresa del settore alimentare. ART. 3, Obblighi: Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti soddisfino i requisiti di igiene del presente regolamento.
15 REG CE 853/2OO4 (norme specifiche di igiene dei prodotti di origine animale) ART. 4: Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale solo se: preparati e manipolati in stabilimenti che soddisfino i requisiti del REG CE 852/2004 e degli allegati II ( il prodotto deve essere marchiato ed identificato prima che lasci lo stabilimento) e III sez. VIII- ( requisiti specifici dei prodotti della pesca) del presente Regolamento sono registrati presso l autorità competente o riconosciuti.
16 REG 854/2004 (organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale) ALLEGATO III: I Controlli Ufficiali della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca Comprendono: un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita; ispezioni, ad intervalli periodici, sulle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite all asta e dei mercati all ingrosso, per verificare, in particolare: le condizioni di approvazione dello stabilimento il mantenimento delle temperature i requisiti di igiene controllo sulle condizioni d magazzinaggio.
17 REG 854/2004 (organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale APPROVAZIONE = RICONOSCIMENTO = BOLLO SANITARIO MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE. CONCLUSIONE: PER I PRODOTTI ITTICI NON E PIU PREVISTO ( SALVO MODIFICHE) IL CONTROLLO SANITARIO ANTERIORMENTE ALLA LORO COMMERCIALIZZAZIONE.
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