il regime sanzionatorio
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1 controllo ufficiale ai sensi del regolamento CE 882/2004 strumenti operativi e criticità il regime sanzionatorio VetTerme 2010 Bagno Vigoni Siena 2 dicembre 2010 pietro tomassetti
2 Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 Decreto legislativo 6 novembre 2007 n
3 Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190 < Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare > 3
4 Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 < Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore > 4
5 Decreto legislativo 190/06 Art.1 - Campo di applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 5
6 Decreto legislativo 190/06 Art. 2 - Violazione degli obblighi derivanti dall articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all articolo 18 (rintracciabilità) del regolamento (CE) n. 178/02 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a euro 6
7 Decreto legislativo 190/06 Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 ( Obblighi relativi agli alimenti OSA ) e 20 ( Obblighi relativi ai mangimi OSM ) del regolamento CE 178/2002 relativi all avvio delle procedure per il ritiro dal mercato 1) Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.. /. 7
8 2) Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. 3) Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 8
9 Decreto legislativo 190/06 Art.4 Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli art.19 e 20 del regolamento CE 178/2002 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 9
10 Decreto legislativo 190/06 Art.5 Violazione degli obblighi nei confronti dell operatore che non incidono sul confezionamento,sull etichettatura, sulla sicurezza o sulla integrità dell alimento ai sensi degli art. 19 e 20 del reg. CE 178/2002 1) salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro../. 10
11 2) La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi. 11
12 Decreto legislativo 190/06 Art. 6 - Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
13 Art.7 - Disposizioni finali Decreto legislativo 190/06 1) Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal) presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell attività che ha dato causa all illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di 10 ad un massimo 20. 2) Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili../. 13
14 3) Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall articolo 1, commi 8,9,10,10-bis,10-ter,10-quater,10-quinquies e 10- sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35,36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell articolo 2. 4) Le regioni e province autonome provvedono nello ambito delle proprie competenze all accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 14
15 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore Pubblicato nella G.U. n.261 del 9 novembre 2007 Supplemento Ordinario n
16 art.1 finalità ed ambito di applicazione Le disposizioni sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie abrogate dalla direttiva 2004/41 16
17 art.2 autorità competenti Ai fini della applicazione dei regolamenti CE 852/ / / /2004 le Autorita competenti sono il Ministero della salute, le regioni/province autonome e le Aziende unità sanitarie locali 17
18 art.3 abrogazioni Sono abrogati vi risparmio l elenco piuttosto lungo e dettagliato in ben 17 punti, individuati da a) a s)! Si tratta di provvedimenti abrogati in toto o in parte, al fine di aggiornare la normativa nazionale che aveva recepito negli anni le direttive comunitarie abrogate dalla direttiva 2004/41/CE 18
19 art.4 macellazioni d urgenza al di fuori del macello Viene previsto un particolare bollo sanitario da applicare nel macello ove vengono trasportate carcasse, mezzene, quarti ottenuti da macellazioni d urgenza di forma rettangolare almeno cm.6x4 con: - indicazione della ASL sede del macello (in alto) - n.ce del macello preceduto dalla sigla MSU - nome della regione/provincia aut. (in basso) idem per il marchio di identificazione delle carni ottenute da animali macellati d urgenza 19
20 art.5 modifiche alla normativa in materia di scambi/importazioni.omissis (modifica il Dlgs 674/1996 rinviando al proprio ALLEGATO I quanto lì riferito alle parole allegato I e allegato II ) 20
21 art.6 sanzioni 1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro , in relazione alla gravità dell'attività posta in essere. 21
22 art.6 sanzioni (segue) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
23 art.6 sanzioni (segue) 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione. 23
24 art.6 sanzioni (segue) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500; 24
25 art.6 sanzioni (segue) 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; 25
26 art.6 sanzioni (segue) 6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 6.000; 26
27 art.6 sanzioni (segue) 7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 6.000; 27
28 art.6 sanzioni (segue) 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4 (requisiti in produzione primaria), 5 (requisiti dopo la produzione primaria) e 6 (HACCP) e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro
29 art.6 sanzioni (segue) 9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro; 29
30 art.6 sanzioni (segue) 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro per ogni lotto di carne non bollato. 30
31 art.6 sanzioni (segue) 11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
32 art.6 sanzioni (segue) 12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione. 32
33 art.6 sanzioni (segue) 13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
34 art.6 sanzioni (segue) 14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
35 art.6 sanzioni (segue) 15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
36 art.6 sanzioni (segue) 16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» (OSA) si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 36
37 art.7 disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti 1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/ Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI. 3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 37
38 art.8 Clausola dell invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio. 38
39 art.9 Clausola di cedevolezza 1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. 39
40 art.10 Disposizioni transitorie 1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/ Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi. 40
41 ALLEGATO I(previsto all'art. 5) Allegato A» - Parte I Capo I Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di orgine animale. Capo II Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo. Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. 41
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
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