DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
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1 Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE A cura del Dott. Vincenzo Gazzillo Caserta, 27Giugno 06
2 Come abbiamo già avuto modo di dire nella precedente trattazione, il problema della sicurezza alimentare è stato finalmente affrontato in modo organico dall Unione Europea verso la fine degli anni ottanta. Ciò è scaturito dall unanime riflessione di tutti i Paesi membri per regolamentare ed armonizzare tutte le normative in modo da creare le premesse per un comportamento univoco a livello dell intero territorio comunitario. Se nel 2002 lo ricordiamo nuovamente - è stata inaugurata a Parma la nuova sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, European Food Safety Authority), l'organismo di controllo per la sicurezza alimentare in Europa, l anno cruciale per la sicurezza alimentare in Europa è stato sicuramente il 2004 nel corso del quale stati emanati i Regolamenti nn. 852, 853, 854 e 882 che cercano di armonizzare il complesso quadro normativo che governa l igiene degli alimenti nel territorio comunitario.
3 In particolare si è evidenziato che in un mercato globale, accanto a misure che minimizzano i pericoli (sistema HACCP), è necessario acquisire adeguate garanzie sull'origine delle materie prima della loro trasformazione. Di qui la tracciabilità dei prodotti sancita con i Regolamenti CE n. 1760/2000, n. 2065/2001, n. 178/2002, n. 1830/2003, Decreto 24/7/2003, norme UNI n /2001 e n /2002). Diventa così evidente che il sistema normativo europeo che garantisce la sicurezza alimentare si è evoluto - anche al fine di soddisfare le attese in merito dei consumatori e delle loro associazioni - in una serie di normative il cui rispetto richiede competenze igieniche, tecnologiche, epidemiologiche e giuridiche: queste conoscenze sono richieste, in particolare, agli operatori che si occupano di controllo ufficiale.
4 Nel Regolamento CE n. 852/2004 è testualmente scritto: i pericoli alimentari a livello della produzione primaria ed anche quelli presenti nelle successive fasi di trasformazione, distribuzione, somministrazione, devono essere identificati e controllati. Ciò significa che tra i requisiti indispensabili per garantire una corretta verifica dei piani di autocontrollo e per svolgere una corretta azione di tutela della sicurezza alimentare bisogna innanzi tutto fare una corretta valutazione dei pericoli chimici e biologici e, nel contempo, avere una precisa conoscenza del complesso quadro normativo che presiede la materia.
5 Il tutto per assolvere a quello che definiamo come il punto cardine di tale intervento che è stato sancito in un altro passo dello stesso Regolamento CE n. 852/2004 laddove è scritto: un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti è garantito con una adeguata strategia integrata lungo tutta la catena alimentare. Di fatto la strategia seguita dall Unione Europea è stata quella felicemente sintetizzata nello slogan il controllo della filiera dal campo al piatto.
6 Regolamento CE 852/2004 L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Tale regolamento non si applica alla produzione domestica, né a quella primaria (quest ultimo aspetto potrebbe essere riconsiderato dopo una attenta analisi dei primi effetti del presente regolamento). Viene raccomandata agli operatori una certa flessibilità nell'applicazione delle norme onde consentire ancora l'utilizzazione di metodi produttivi tradizionali. Infine è rimarcata l'importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza alimentare.
7 Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce in particolare quanto segue: e: - requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria; - analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari; - l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali (con la conferma della validità di quelli elaborati ai sensi della Direttiva CEE 93/43), la cui applicazione rimane comunque volontaria; - il ricorso della Commissione per un parere all'autorità Europea per la Sicurezza Alimentare nel caso l'applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica. Da considerare infine che tutte le precisazioni inerenti all'applicazione della norma vengono riportate negli allegati a tale Regolamento CE 852/2004 ove, tra l altro, si sottolinea in particolare l importanza circa l obbligo della formazione degli operatori del settore.
8 Regolamento CE 178/2002 Tale regolamento stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
9 Dal 7 giugno di quest anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 intitolato "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2006.
10 Con il decreto 190/2006: si rendono più severe le norme per la sicurezza alimentare, si inaspriscono le pene soprattutto per chi non garantisce la tutela dei consumatori, si introducono importanti novità sia gli operatori del settore alimentare che quelli dei mangimi, si stabilisce l'obbligo di ritirare i prodotti e avvisare le autorità competenti in tutti i casi in cui un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non è conforme ai requisiti di sicurezza. Ma l importanza - che potremmo definire storica - di tale Decreto Legislativo è che finalmente in Italia si sono stabilite, anche a livello sanzionatorio, delle norme di comportamento professionale comuni a tutto gli operatori europei del settore e valide in tutte in territorio comunitario, portando chiarezza ed uniformità nel settore.
11 Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2006
12 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3; ( Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie )
13 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni; ( Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e della Direttiva n.96/3/ce concernenti l igiene dei prodotti alimentari ) Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; ( Attuazione della Direttiva 89/395/CEE e della Direttiva 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari ) Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; ( Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ) Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;
14 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo:
15 Art. 1. Campo di applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
16 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 18 Rintracciabilità ("possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione". Nessun comparto è escluso dall'applicazione. ) 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
17 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare 1 Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.
18 3 Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare. 4 Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
19 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi 1 Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.
20 3 Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime. 4 Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.)
21 D.L. 190/2006 Art. 2. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: da 750 (settecentocinquanta) euro a (quattromilacinquecento) euro.
22 Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato 1 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e'conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (tremila) euro a (diciottomila) euro. 2 Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a 3000 (tremila) euro.
23 3 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (duemila) euro a (dodicimila) euro.
24 Art. 4. Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (duemila) euro a (dodicimila) euro.
25 Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/ Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a (tremila) euro. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
26 Art. 6. Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a (tremila) euro.
27 RIASSUMENDO Queste, in dettaglio, le sanzioni previste: - da 750 a per gli operatori del settore alimentare, dei mangimi e per gli allevatori che non attuano procedure per la rintracciabilità dei loro prodotti. Si ricorda infatti che la norma comunitaria prevede che tutti gli operatori del settore alimentare (compresi gli allevatori) e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime o un animale destinato alla produzione di alimenti o qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime e devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti. A tale scopo gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono predisporre ed attuare sistemi e procedure, integrativi dei piani di autocontrollo che consentano di garantire la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità sanitarie competenti.
28 - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non attivano le procedure di ritiro dal commercio di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza. - da 500 a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che, pur avendo attivato le procedure di ritiro dal commercio di alimenti e mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza, non hanno provveduto ad informare le autorità sanitarie.
29 - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non forniscono alle autorità sanitarie la collaborazione necessaria ad evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da loro fornito. - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non provvedono ad informare i consumatori sui motivi del ritiro dal commercio di alimenti o mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza.
30 Art. 7. Disposizioni finali 1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
31 3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10- quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
32 Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro A cura del Dott. Vincenzo Gazzillo Caserta, 27Giugno 06
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