DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE"

Transcript

1 Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE A cura del Dott. Vincenzo Gazzillo Caserta, 27Giugno 06

2 Come abbiamo già avuto modo di dire nella precedente trattazione, il problema della sicurezza alimentare è stato finalmente affrontato in modo organico dall Unione Europea verso la fine degli anni ottanta. Ciò è scaturito dall unanime riflessione di tutti i Paesi membri per regolamentare ed armonizzare tutte le normative in modo da creare le premesse per un comportamento univoco a livello dell intero territorio comunitario. Se nel 2002 lo ricordiamo nuovamente - è stata inaugurata a Parma la nuova sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, European Food Safety Authority), l'organismo di controllo per la sicurezza alimentare in Europa, l anno cruciale per la sicurezza alimentare in Europa è stato sicuramente il 2004 nel corso del quale stati emanati i Regolamenti nn. 852, 853, 854 e 882 che cercano di armonizzare il complesso quadro normativo che governa l igiene degli alimenti nel territorio comunitario.

3 In particolare si è evidenziato che in un mercato globale, accanto a misure che minimizzano i pericoli (sistema HACCP), è necessario acquisire adeguate garanzie sull'origine delle materie prima della loro trasformazione. Di qui la tracciabilità dei prodotti sancita con i Regolamenti CE n. 1760/2000, n. 2065/2001, n. 178/2002, n. 1830/2003, Decreto 24/7/2003, norme UNI n /2001 e n /2002). Diventa così evidente che il sistema normativo europeo che garantisce la sicurezza alimentare si è evoluto - anche al fine di soddisfare le attese in merito dei consumatori e delle loro associazioni - in una serie di normative il cui rispetto richiede competenze igieniche, tecnologiche, epidemiologiche e giuridiche: queste conoscenze sono richieste, in particolare, agli operatori che si occupano di controllo ufficiale.

4 Nel Regolamento CE n. 852/2004 è testualmente scritto: i pericoli alimentari a livello della produzione primaria ed anche quelli presenti nelle successive fasi di trasformazione, distribuzione, somministrazione, devono essere identificati e controllati. Ciò significa che tra i requisiti indispensabili per garantire una corretta verifica dei piani di autocontrollo e per svolgere una corretta azione di tutela della sicurezza alimentare bisogna innanzi tutto fare una corretta valutazione dei pericoli chimici e biologici e, nel contempo, avere una precisa conoscenza del complesso quadro normativo che presiede la materia.

5 Il tutto per assolvere a quello che definiamo come il punto cardine di tale intervento che è stato sancito in un altro passo dello stesso Regolamento CE n. 852/2004 laddove è scritto: un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti è garantito con una adeguata strategia integrata lungo tutta la catena alimentare. Di fatto la strategia seguita dall Unione Europea è stata quella felicemente sintetizzata nello slogan il controllo della filiera dal campo al piatto.

6 Regolamento CE 852/2004 L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Tale regolamento non si applica alla produzione domestica, né a quella primaria (quest ultimo aspetto potrebbe essere riconsiderato dopo una attenta analisi dei primi effetti del presente regolamento). Viene raccomandata agli operatori una certa flessibilità nell'applicazione delle norme onde consentire ancora l'utilizzazione di metodi produttivi tradizionali. Infine è rimarcata l'importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza alimentare.

7 Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce in particolare quanto segue: e: - requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria; - analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari; - l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali (con la conferma della validità di quelli elaborati ai sensi della Direttiva CEE 93/43), la cui applicazione rimane comunque volontaria; - il ricorso della Commissione per un parere all'autorità Europea per la Sicurezza Alimentare nel caso l'applicazione del regolamento abbia impatto significativo sulla salute pubblica. Da considerare infine che tutte le precisazioni inerenti all'applicazione della norma vengono riportate negli allegati a tale Regolamento CE 852/2004 ove, tra l altro, si sottolinea in particolare l importanza circa l obbligo della formazione degli operatori del settore.

8 Regolamento CE 178/2002 Tale regolamento stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

9 Dal 7 giugno di quest anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 intitolato "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2006.

10 Con il decreto 190/2006: si rendono più severe le norme per la sicurezza alimentare, si inaspriscono le pene soprattutto per chi non garantisce la tutela dei consumatori, si introducono importanti novità sia gli operatori del settore alimentare che quelli dei mangimi, si stabilisce l'obbligo di ritirare i prodotti e avvisare le autorità competenti in tutti i casi in cui un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non è conforme ai requisiti di sicurezza. Ma l importanza - che potremmo definire storica - di tale Decreto Legislativo è che finalmente in Italia si sono stabilite, anche a livello sanzionatorio, delle norme di comportamento professionale comuni a tutto gli operatori europei del settore e valide in tutte in territorio comunitario, portando chiarezza ed uniformità nel settore.

11 Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2006

12 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3; ( Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie )

13 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni; ( Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e della Direttiva n.96/3/ce concernenti l igiene dei prodotti alimentari ) Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; ( Attuazione della Direttiva 89/395/CEE e della Direttiva 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari ) Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; ( Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ) Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

14 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo:

15 Art. 1. Campo di applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

16 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 18 Rintracciabilità ("possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione". Nessun comparto è escluso dall'applicazione. ) 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

17 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare 1 Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

18 3 Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare. 4 Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

19 Regolamento (CE) n. 178/2002 Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi 1 Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

20 3 Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime. 4 Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.)

21 D.L. 190/2006 Art. 2. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: da 750 (settecentocinquanta) euro a (quattromilacinquecento) euro.

22 Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato 1 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e'conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (tremila) euro a (diciottomila) euro. 2 Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a 3000 (tremila) euro.

23 3 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (duemila) euro a (dodicimila) euro.

24 Art. 4. Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (duemila) euro a (dodicimila) euro.

25 Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/ Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a (tremila) euro. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

26 Art. 6. Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) euro a (tremila) euro.

27 RIASSUMENDO Queste, in dettaglio, le sanzioni previste: - da 750 a per gli operatori del settore alimentare, dei mangimi e per gli allevatori che non attuano procedure per la rintracciabilità dei loro prodotti. Si ricorda infatti che la norma comunitaria prevede che tutti gli operatori del settore alimentare (compresi gli allevatori) e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime o un animale destinato alla produzione di alimenti o qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime e devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti. A tale scopo gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono predisporre ed attuare sistemi e procedure, integrativi dei piani di autocontrollo che consentano di garantire la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità sanitarie competenti.

28 - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non attivano le procedure di ritiro dal commercio di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza. - da 500 a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che, pur avendo attivato le procedure di ritiro dal commercio di alimenti e mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza, non hanno provveduto ad informare le autorità sanitarie.

29 - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non forniscono alle autorità sanitarie la collaborazione necessaria ad evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da loro fornito. - da a per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non provvedono ad informare i consumatori sui motivi del ritiro dal commercio di alimenti o mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza.

30 Art. 7. Disposizioni finali 1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

31 3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10- quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

32 Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro A cura del Dott. Vincenzo Gazzillo Caserta, 27Giugno 06

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO. Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO. Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico 2012-2013 LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE Art. 438 (Epidemia) Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione

Dettagli

Pacchetto igiene NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE. ERUCON - ERUditio et CONsultum

Pacchetto igiene NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE. ERUCON - ERUditio et CONsultum Pacchetto igiene NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE Pacchetto igiene REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Pacchetto igiene REGOLAMENTO

Dettagli

Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari.

Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari. Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari. Il Regolamento CE 178/2002 norma primaria ed originaria del famoso pacchetto igiene che stabilisce i rinnovati principi di sicurezza

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

il regime sanzionatorio

il regime sanzionatorio controllo ufficiale ai sensi del regolamento CE 882/2004 strumenti operativi e criticità il regime sanzionatorio VetTerme 2010 Bagno Vigoni Siena 2 dicembre 2010 pietro tomassetti Decreto legislativo 5

Dettagli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento

Dettagli

Nel caso di rischio di tossicità acuta del prodotto (cioè nel caso in cui gli effetti nocivi per la salute si manifestino immediatamente dopo l'assunz

Nel caso di rischio di tossicità acuta del prodotto (cioè nel caso in cui gli effetti nocivi per la salute si manifestino immediatamente dopo l'assunz OGGETTO: 153/FS = Procedure per il richiamo da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di prodotti non conformi, ai sensi del Reg. 178/2002 Il 14 luglio u.s. la Direzione Generale per l'igiene

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO E DISPOSIZIONI

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2005 DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33; Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

Dettagli

EMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI)

EMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI) SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 RIGUARDANTE I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO

Dettagli

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NELLE PRINCIPALI COMPONENTI

Dettagli

La rintracciabilità degli alimenti: ilcontrollo ufficiale

La rintracciabilità degli alimenti: ilcontrollo ufficiale La rintracciabilità degli alimenti: ilcontrollo ufficiale Dr. Pietro Noè Direzione Generale dell Igiene e della Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione Ministero della Salute 1 Principi generali Principio

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016

Dettagli

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 -

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n.58 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura

Dettagli

VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI

VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI TABELLA RIASSUNTIVA APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 FATTISPECIE SANZIONE PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NOTE 1. macellazione arresto da sei a) sospensione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n (GU n.139 del )

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n (GU n.139 del ) Pagina 1 di 6 DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 195 del 23/06/2003 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997; DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche'

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (A.G. n. 353)

Dettagli

Descrizione delle attività degli interessati

Descrizione delle attività degli interessati Il manuale della rintracciabilità deve rispondere alle prescrizioni del regolamento CE n. 178 del 2002 e considerare le indicazioni date dalle linee guide ai fini della rintracciabilità predisposte dalla

Dettagli

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni

Dettagli

I Nuovi Regolamenti comunitari

I Nuovi Regolamenti comunitari I Nuovi Regolamenti comunitari Conferenza organizzativa del Dipartimento di Prevenzione Lido di Camaiore 30 marzo 2005 1 Obiettivi della legislazione alimentare Assicurare un alto livello di sicurezza

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno

Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno CNA Viterbo - 3 febbraio 2005 Convegno CNA VITERBO 3 Febbraio 2005 RINTRACCIABILITA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI O ALIMENTARI

Dettagli

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.517 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni

Dettagli

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E AUTOCONTROLLO

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E AUTOCONTROLLO AUTOCONTROLLO OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E AUTOCONTROLLO Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le

Dettagli

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala ALIMENTARE Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20-9-2014 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 settembre 2014 DECRETO-LEGGE

Dettagli

Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia della qualita` e sicurezza dei prodotti alimentari

Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia della qualita` e sicurezza dei prodotti alimentari Specialisti della Codifica, marcatura ed etichettatura Tracciabilità e Rintracciabilità a garanzia della qualita` e sicurezza dei prodotti alimentari SICUREZZA ALIMENTARE La garanzia della sicurezza degli

Dettagli

Il Codice del Consumo Le sanzioni per la Sicurezza. A cura di Simone Maino

Il Codice del Consumo Le sanzioni per la Sicurezza. A cura di Simone Maino Il Codice del Consumo Le sanzioni per la Sicurezza A cura di Verona 15 marzo 2011 Uno dei limiti più evidenti del Codice è quello della frammentarietà. Diversi ambiti del Codice sono stati tenuti separati.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. (GU n.65 del )

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. (GU n.65 del ) DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29 DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite

Dettagli

Traceability in the food of non animal origin sector. Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3

Traceability in the food of non animal origin sector. Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3 Traceability in the food of non animal origin sector Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3 Definizione di «rintracciabilità» possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento,

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO. La filiera

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO. La filiera CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO La filiera LA FILIERA ITTICA FILIERA insieme definito delle organizzazioni (o operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione,

Dettagli

Sanzioni per violazione di norme sanitarie UE su sottoprodotti di origine animale Decreto legislativo n 186, G.U

Sanzioni per violazione di norme sanitarie UE su sottoprodotti di origine animale Decreto legislativo n 186, G.U Sanzioni per violazione di norme sanitarie UE su sottoprodotti di origine animale Decreto legislativo 01.10.2012 n 186, G.U. 31.10.2012 DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186 Disciplina sanzionatoria

Dettagli

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (Suppl. ord.

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 NOVEMBRE 2014, RELATIVO AI DOCUMENTI

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO... http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/294/12.htm 1 di 2 30/09/2009 12.33 Home Mappa E-mail facile Ricerca Gazzette - Leggi e Normative > Gazzetta Ufficiale

Dettagli

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE SERVIZIO SANITA VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE SERVIZIO SANITA VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Pag. 102 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVII - N. 3 Ordinario (18.01.2017) DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE SERVIZIO SANITA VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DETERMINAZIONE

Dettagli

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore I regolamenti contenuti nel pacchetto igiene rivedono un po tutte le regole della sicurezza

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004 Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004 DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.145 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica

Dettagli

Rintracciabilita. Definisce una procedura che permette di ricostruire il percorso di un alimento Cosa si intende per filiera:

Rintracciabilita. Definisce una procedura che permette di ricostruire il percorso di un alimento Cosa si intende per filiera: Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 Rintracciabilita Regolamento CE N. 178 del 2002 Definisce una procedura che permette di ricostruire il percorso di un

Dettagli

OBBLIGHI DELLE AZIENDE NELLA GESTIONE DELLE ALLERTE

OBBLIGHI DELLE AZIENDE NELLA GESTIONE DELLE ALLERTE OBBLIGHI DELLE AZIENDE NELLA GESTIONE DELLE ALLERTE 11 ottobre 2013 Emiliano Feller Centrale del latte di Vicenza (Prima versione da completare ) 1 Regolamento (CE) n. 178/2002 PER LE AZIENDE L ALLERTA:

Dettagli

MITICO GESTIONE TRACCIABILITA

MITICO GESTIONE TRACCIABILITA MITICO GESTIONE TRACCIABILITA La realizzazione di una corretta e completa gestione della RINTRACCIABILITA che consenta l esatta determinazione della provenienza delle materie prime, dello stato dei semilavorati

Dettagli

La rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli dalla produzione al consumo

La rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli dalla produzione al consumo La rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli dalla produzione al consumo Dr. Antonio Mastropirro Noicattaro 22 marzo 2005 www.agriproject.it info@agriproject.it Quadro legislativo di riferimento Regolamento

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 giugno 2014: Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli

Dettagli

DELIBERAZIONE N X / 899 Seduta del 08/11/2013

DELIBERAZIONE N X / 899 Seduta del 08/11/2013 DELIBERAZIONE N X / 899 Seduta del 08/11/2013 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI PAOLA BULBARELLI MARIA CRISTINA

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41 DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008,

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM.

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM. REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 703 09/12/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 18479 DEL 24/11/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM.

Dettagli

Page 1 of 5 DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento

Dettagli

Dott. Agr. Moretti Lorenzo

Dott. Agr. Moretti Lorenzo I sistemi it idi tracciabilità e rintracciabilità: i Strumenti di valorizzazione per le produzioni ittiche Dott. Agr. Moretti Lorenzo Sicilia, 05/09 Maggio 2008 PANORAMA NORMATIVO Norme su etichettatura

Dettagli

Indice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V

Indice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V Ruffo.qxd 12-06-2009 11:40 Pagina 7 Presentazione... pag. III Introduzione... pag. V Capitolo I. Controlli ufficiali della legislazione alimentare europea e riflessi sulla sanità pubblica veterinaria italiana...

Dettagli

Il Ministro della Salute

Il Ministro della Salute Il Ministro della Salute di concerto con Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300 recante riforma dell organizzazione del Governo a

Dettagli

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO Schema di Decreto interministeriale concernente l indicazione dell origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.

Dettagli

Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare. Maria Severina Liberati

Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare. Maria Severina Liberati Corso di Legislazione alimentare Modulo di Qualità, igiene e controlli nel settore alimentare Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare Maria Severina Liberati Cesena, 11 maggio 2009

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/720/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/62/CE PER QUANTO RIGUARDA LA RIDUZIONE DELL UTILIZZO DI BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO.

Dettagli

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista.

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista. REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2007, N. 22 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 LUGLIO 2007, N. 105 SUPPLEMENTO ORDINARIO Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione

Dettagli

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 4-8-1999 n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (1). Attuazione

Dettagli

D.Lgs n. 528

D.Lgs n. 528 181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli) A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni D.Lgs. 19-11-1999 n. 528 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante

Dettagli

Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità

Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità Stati generali dell imballaggio di legno. Futuro, riciclo,qualità Verona M.R.Milana Istituto Superiore

Dettagli

CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE

CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE Prof. a c. Avv. Gianclaudio Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano gianclaudio.andreis@andreiseassociati.it

Dettagli

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.334 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 8 agosto 2008 n. 2551 Modalita applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni

Dettagli

Decreto legislativo n.186 del

Decreto legislativo n.186 del Decreto legislativo n.186 del 27-10-2011 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio

Dettagli

19 novembre 1997, n. 514

19 novembre 1997, n. 514 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI MANGIMI RELAZIONE

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI

Dettagli

76/211/CEE. (10G0026)

76/211/CEE. (10G0026) DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE

Dettagli

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Dettagli

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti di origine animale - Carni: scambi intracomunitari e con paesi terzi - -

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti di origine animale - Carni: scambi intracomunitari e con paesi terzi - - D.Lgs. Governo n 193 del 06/11/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Doc. 307B0193.000

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 4 LUGLIO 2012, SULL'ESPORTAZIONE

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3; DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,

Dettagli

SICUREZZA ALIMENTARE: MANUALE DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA. Area Sicurezza Alimentare e Produttiva

SICUREZZA ALIMENTARE: MANUALE DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA. Area Sicurezza Alimentare e Produttiva SICUREZZA ALIMENTARE: MANUALE DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA Area Sicurezza Alimentare e Produttiva I Regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare e dei mangimi Regolamento 178/2002 Reg.854/2004 Alimenti

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 12745 del 26/06/2015 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 8 aprile

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI

Dettagli

** NORMATTIVA - Stampa ***

** NORMATTIVA - Stampa *** ** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione

Dettagli

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl 9072 N. 47 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-10-2009 Parte I DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA SOCIALE, SERVIZI ALLA PER- SONA E ALLA COMUNITA - UFFICIO VETERI- NARIO, IGIENE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29. (GU n.55 del ) Capo I. Disposizioni e principi generali

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29. (GU n.55 del ) Capo I. Disposizioni e principi generali DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei

Dettagli

GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE Dott. Silvio Borrello Direttore Generale, DG Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Ministero della Salute I CAMBIAMENTI SOCIO - ECONOMICI la globalizzazione,

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE Vista la legge 14 luglio

Dettagli

Obblighi igienici e norme volontarie per le macchine alimentari

Obblighi igienici e norme volontarie per le macchine alimentari Obblighi igienici e norme volontarie per le macchine alimentari CIBUS TEC 17 Ottobre 2007 Igiene e salubrità alimentare in Italia: i controlli ufficiali in azienda. Dott. Giancarlo Belluzzi Ufficio di

Dettagli

L autocontrollo e la possibilità di semplificazione, per ridurre i costi e migliorare la competitività. Clelia Lombardi

L autocontrollo e la possibilità di semplificazione, per ridurre i costi e migliorare la competitività. Clelia Lombardi L autocontrollo e la possibilità di semplificazione, per ridurre i costi e migliorare la competitività Clelia Lombardi Alessandria - 26 giugno 2014 OBIETTIVO DELL AUTOCONTROLLO: GARANZIA DELLA SICUREZZA

Dettagli

DUE DILIGENCE FORLENER Torino 25/09/2015

DUE DILIGENCE FORLENER Torino 25/09/2015 DUE DILIGENCE FORLENER 2015 Torino 25/09/2015 - Verificare le licenze FLEGT in importazione (attività essenzialmente doganale); - Consentire alla UE, e ad altri eventuali aventi diritto, di accedere ai

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale

Dettagli

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 "Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate " pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 797 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5 GIUGNO 2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5 GIUGNO 2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5 GIUGNO 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 592 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza

Dettagli