VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI

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1 VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI TABELLA RIASSUNTIVA APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 FATTISPECIE SANZIONE PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NOTE 1. macellazione arresto da sei a) sospensione attività animali, produzione e mesi ad un anno b) segnalazione autorità giudiziaria. preparazione di carni o l ammenda fino c) sequestro carni - ritiro - in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti o quando il a euro (art. 6 comma 1) distruzione carni sequestrate e ritirate riconoscimento sia sospeso o revocato 2. attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1 non riconosciuti 3. svolgimento attività con riconoscimento sospeso o revocato o senza comunicazione all autorità competente per l aggiornamento del riconoscimento. 4. mancata notifica (DIA) ai fini della registrazione 5. svolgimento attività in violazione del provvedimento di sospensione e/o chiusura attività soggetta a registrazione (* vedi nota) o svolgimento attività non comunicate per aggiornamento della registrazione 6. mancato rispetto da parte dell operatore a livello di produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene di cui all allegato I, parte A, del Reg. 852/04 e gli altri requisiti euro a euro (art. 6 comma 2) euro a euro (art. 6 comma 2) am. da euro a euro (art. 6 comma 3) da euro a euro (art. 6 comma 3) da euro 250 a euro (art. 6 comma 4) a) sospensione attività fino ad ottenimento del riconoscimento b) prescrizione per l attivazione delle dei prodotti a) sospensione attività fino ad ottenimento/ripristino/aggiorname nto del riconoscimento a) sospensione attività fino a presentazione DIA a) sospensione attività fino a presentazione aggiornamento DIA a) prescrizione con fissazione termini per adozione misure ed interventi al fine del rispetto dei requisiti b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità Illecito Art.6 c.2 Reg.CE 852/04 (*) così si ritiene debba essere interpretato il riferimento improprio alla revoca o sospensione della registrazione. Illecito Allegato I parte A Reg.CE 852/04 1

2 specifici previsti dal Reg. 853/ mancato rispetto da parte dell operatore a livello diverso dalla produzione primaria dei requisiti generali in materia di igiene di cui all allegato II (*vedi nota) del Reg. 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. 853/04 8. mancata predisposizione da parte dell operatore a livello diverso da quello della produzione primaria di procedure HACCP, ai sensi dell art. 5 del Reg. 852/04, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare. da euro 500 a euro (art. 6 comma 5) da euro a euro (art. 6 comma 6) a) prescrizione con fissazione termini per adozione misure ed interventi al fine del rispetto dei requisiti b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità a) prescrizione con fissazione termini per predisporre le procedure b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della non conformità (*) il riferimento erroneo alla parte A, inesistente nell allegato II, è stato rettificato dal Ministero della Salute Illecito Allegato II punto 1 Reg.CE 852/04 Illecito Art.5 c.1 e 2 Reg.CE 852/04 9. inadeguatezza di requisiti e procedure di cui all articolo 6, commi 4,5, e 6, comunque presenti 10. mancata o non corretta applicazione di requisiti e procedure di cui all articolo 6, commi 4,5, e 6 Illecito Art.5 c.1 e 2 Reg.CE 852/04 da euro a euro (art. 6 comma 8) a) prescrizione con fissazione termini per adeguamento requisiti e/o procedure b) se necessario sospensione attività fino a soluzione della inadeguatezza euro a euro (art. 6 comma 7) per mancato adempimento delle prescrizioni entro il congruo termine stabilito dall autorità competente Illecito Art.5 c.2 Reg.CE 852/ mancata procedure (*) è stata segnalato 2

3 indicazione in etichetta (* vedi nota) da parte dell operatore del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Reg. 853/ immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria 13. trasporto lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento 14. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi senza transito da centro di spedizione 15. immissione sul mercato da parte dell operatore di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione della classe B e C senza che gli stessi siano stati sottoposti al periodo previsto di depurazione 16. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da zona non classificata 17. immissione sul mercato molluschi bivalvi vivi provenienti da zona non idonea o preclusa euro 500 a euro (art. 6 comma 9) euro a euro per ogni lotto di carne non bollato (art. 6 comma 10) euro a euro (art. 6 comma 11) euro a euro (art. 6 comma 12) euro a euro (art. 6 comma 12) euro a euro (art. 6 comma 13) euro a euro (art. 6 comma 14) di ritiro al Ministero della Salute, ai fini di un eventuale rettifica/modifica il mancato riferimento, per i prodotti non confezionati, alla docum. di accompagnamento b) sequestro e distruzione a) sequestro b) sequestro e distruzione b) sequestro e distruzione 3

4 TABELLA RIASSUNTIVA VARIE SANZIONI SETTORE ALIMENTARE NORMATIVA ILLECITO SANZIONE Art. 2. derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità Art. 3. derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato Art. 3. derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato Art. 3. derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato Art. 4. nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del egolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali,essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto,trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le degli stessi, sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Da euro 750,00 a 4500,00 euro 1500,00 Da euro 3000,00 a euro 18000,00 euro 6000,00 Da euro 500,00 a euro 3000,00 euro 1000,00 Da euro 2000,00 a euro 12000,00 euro 4000,00 Da euro 2000,00 a euro 12000,00 euro 4000,00 Art. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore Da euro 500,00 a 4

5 nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Art. 5. nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 Art. 7. Disposizioni finali Articolo 54 Reg.CE 882 del 2004 Azioni in caso di non conformità alla normativa alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. La di cui al comma sopra si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino,per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. 1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità. 2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) l imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell immissione sul mercato, dell importazione o dell esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l autorizzazione dell uso di mangimi o di alimenti per fini euro 3000,00 euro 1000,00 Da euro 500,00 a euro 3000,00 euro 1000,00 Art Codice Penale Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con 5

6 Art. 8. D.lgs 507 del 1999 Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari Art. 64 D.lgs. 59 del 2010 (Somministrazione di alimenti e bevande) diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; g) le misure di cui all articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente. 3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni; b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili. 4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio. 5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile. 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria. 2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata. 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di l'ammenda fino a euro 206. Art Codice Penale Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206. Art..10 c.1 L.287/91 modificato dall Art.64 c.9 D.lgl da euro a euro 6

7 Art. 65 D.lgs. 59 del 2010 (Somministrazione Esercizi di vicinato) Art.7 D.lgs.114 del 1998 modificato dall Art. 65 D.lgs. 59 del 2010 (Esercizi di vicinato) (Art.7 L.R.S. 28/99) Art. 8 Medie strutture di vendita Art. 9 Grandi strutture di vendita D.lgs.114 del 1998 (Art.8 e 9 L.R.S. 28/99) Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane L.248 del 2006 Art. 26. L.580 del 1967 inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi), e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.». L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio. Autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio 2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio 2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti. euro 5000,00 chiusura esercizio Art. 22 c.1 D.lgs. 114 del 1998 da 1549,37 a euro ridotta 3099,00 euro (Art.22 L.R.S. 28/99) Art. 22 c.1 D.lgs. 114 del 1998 da 1549,37 a euro ridotta 3099,00 euro (Art.22 L.R.S. 28/99) Art. 22 c.1 D.lgs. 114 del 1998 da 1549,37 a euro ridotta 3099,00 euro Art.44 L.580/67 sino a 310 euro provvedimenti ai sensi dell art.54 del Reg.CE 882/04 7

8 Art 16. Vendita dei prodotti sfusi. D.lgs. 109 del 1992 (etichettatura) 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b); b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario; c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria. 5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari. 6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali. Art.18 c.3 D.lgs. 109/92 Sanzione da a euro ridotta 1033,00 euro 8

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