Traceability in the food of non animal origin sector. Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3
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1 Traceability in the food of non animal origin sector Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3
2 Definizione di «rintracciabilità» possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione ARTICOLO 3 - REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 2
3 La rintracciabilità non serve a definire che i prodotti posseggono particolari qualità ma serve invece, agli operatori e alle autorità di controllo, per gestire eventuali problemi di sicurezza alimentare. Fa parte dell autocontrollo. 3
4 Gli obiettivi sono chiari: soprattutto la sicurezza degli alimenti posti in commercio e, successivamente, il diritto del consumatore di avere una informazione trasparente. 4
5 LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI POSTI IN COMMERCIO 5
6 IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA UE I controlli relativi alla sicurezza dei prodotti vegetali in importazione da Paesi diversi da quelli dell Unione Europea sono di competenza dello Stato ed attribuiti al Ministero della Salute con le attività degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)
7 UFFICI DI SANITA MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA - USMAF Sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale: 12 Uffici e 37 Unità territoriali. Gli Uffici sono situati all interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.
8 COMPITI GENERALI Controlli di tipo sanitario su alimenti di origine vegetale, materiali destinati a venire a contatto con alimenti, farmaci, cosmetici e in generale su merci destinate al consumo umano che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute e la sicurezza delle persone. Certificazioni medico-legali Verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza a bordo delle navi mercantili italiane, e verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani
9 All ingresso in Italia (nei porti, aeroporti e dogane interne), le partite di merci di interesse sanitario, compresi gli alimenti di origine non animale destinati al consumo umano, provenienti da Paesi extra-europei, devono essere sottoposte ad un controllo igienico-sanitario a cura dell USMAF competente territorialmente. CONTROLLI DOCUMENTALI, ISPETTIVI E/O ANALITICI NULLA OSTA ALL IMPORTAZIONE
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12 SCAMBI INTRA UE ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE Controlli sul rispetto delle norme europee di carattere generale relative agli aspetti igienico sanitari degli alimenti (Reg. CE 178/2002, Reg. CEC 852/04, Reg. CE 882/04) e sul rispetto normative specifiche di settore (residui massimi di contaminanti antiparassitari, nitrati, metalli pesanti, micotossine, etichettatura, rintracciabilità, additivi..) Svolti dall Autorità competente territorialmente individuata: Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, NAS, Guardia Forestale
13 FOCUS SULLA RINTRACCIABILITA CONTROLLI A LIVELLO NAZIONALE
14 Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 14
15 Risalire all anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare 15
16 Quando un OSA riceve un prodotto deve essere in grado di indicare il soggetto (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima) o l impresa da cui ha ricevuto il prodotto. 16
17 Quando un OSA fornisce i propri prodotti deve essere in grado di indicare le imprese a cui ha ceduto il prodotto, l alimento o il mangime. 17
18 ALCUNI CONCETTI CHIAVE Sono coinvolte tutte le categorie di operatori L operatore è il principale responsabile e deve partecipare attivamente Gli Stati membri sono responsabili di verificare l applicazione delle normative Di per sé la rintracciabilità non è un elemento che incide sulla sicurezza alimentare di un alimento, ma permette in caso di rischio di poter escludere dal circuito commerciale e dal consumo umano un alimento o un mangime dannoso o inadatto per la salute
19 Il Regolamento 178/2002 non prescrive agli operatori l'adozione di particolari o specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, etc.): gli strumenti di raccolta e custodia delle informazioni possono essere diversi a seconda delle scelte organizzative. L'obbligo viene invece espresso in termini di risultato. NON IMPORTA COME LO FACCIO, MA DEVO SAPER RINTRACCIARE LE INFORMAZIONI SULL ALIMENTO 19
20 Termini di conservazione della documentazione suggeriti: 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofrutticoli) 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile per i prodotti da consumarsi entro il ; 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata per i prodotti da consumarsi preferibilmente entro ; 2 anni per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l indicazione del termine minimo di conservazione né altra data. 20
21 NON C È RINTRACCIABILITÀ SENZA TRACCIABILITÀ
22 DIFFICILE APPLICAZIONE NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE, SOPRATTUTTO SE SFUSI
23 Prodotti contraddistinti dallo stesso numero di lotto hanno le stesse caratteristiche. Il lotto è utile per l'individuazione delle partite non idonee al consumo, da ritirare dal commercio. 23
24 RINTRACCIABILITA ETICHETTATURA
25 Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità Europea, o che probabilmente lo saranno, devono essere adeguatamente etichettati adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità. 25
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27 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 27
28 Informazioni sugli alimenti Etichettatura degli alimenti Tutte le fasi Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale 28
29 VENGONO CONFERMATI I PRINCIPI GIA CONTENUTI NELLE NORME PRECEDENTI 29
30 Elenco delle indicazioni obbligatorie (entra in vigore nell Unione Europea dal 13/12/2014) 1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 30
31 Elenco delle indicazioni obbligatorie (entra in vigore nell Unione Europea dal 13/12/2014) e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (anche per ogni singola porzione preconfezionata); g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale (entra in vigore dal 13 dicembre 2016) 31
32 IN TEORIA 32
33 Obblighi della rintracciabilità: chi fa cosa e quando CHI COSA QUANDO OSA OSA OSA OSA Aut. Comp. Predispone le procedure di rintracciabilità (comprendendo anche la conservazione della documentazione) Attiva le procedure per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, di cui è a conoscenza Attua, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai produttori e/o autorità competenti, per il ritiro/richiamo dell alimento Mette a disposizione dell autorità competente le informazioni relative alle procedure di rintracciabilità della propria azienda Verifica l attuazione delle procedure di ritiro/richiamo dell alimento Durante l elaborazione del manuale di autocontrollo Quando viene a conoscenza della non conformità (da parte del fornitore o che viene rilevata direttamente) Quando viene a conoscenza delle azioni da intraprendere Quando tale documentazione viene richiesta dall autorità competente Quando viene a conoscenza dell episodio di allarme alimentare 33
34 Reg. CE 178/2002 Tutte le fasi Individuare i fornitori Disporre di sistemi e procedure Idonea etichettatura DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n
35 RITIRO DELL ALIMENTO Qualsiasi misura, dell operatore o dell autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n
36 RICHIAMO DELL ALIMENTO Qualsiasi misura di ritiro rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un elevato livello di tutela della salute DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n
37 DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n
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