L etichettatura dei prodotti agroalimentari
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- Nicola Fantini
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1 L etichettatura dei prodotti agroalimentari Perugia, 23 ottobre 2015 Maria Antonella Leo
2 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Il Reg. UE 1169/2011 definisce la denominazione dell alimento e prevede di osservare un ordine nella scelta Denominazione legale: prevista da norme comunitarie o nazionali; Denominazione usuale; Denominazione descrittiva.
3 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca L All.VI del Reg. UE 1169/2001 prevede che: la denominazione sia accompagnata da un indicazione sullo stato fisico o del trattamento subito, se l omissione può indurre in errore l acquirente; sia indicato se il budello non è commestibile.
4 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Denominazione legale: preparazione a base di carne (ex Reg. UE 853/2004)? Denominazione nazionale: compare nel DPR 309/1998 e nella Circolare n 2 del 8 febbario 1999? Denominazione usuale?
5 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca
6 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca
7 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca
8 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Di conseguenza: È corretto denominare la salsiccia refrigerata salsiccia fresca? E necessario indicare in etichetta preparazione a base di carne?
9 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Lo stabilimento che produce la salsiccia fresca deve avere il riconoscimento comunitario in categoria V? Se l involucro è commestibile, deve figurare nell elenco degli ingredienti? Le preparazioni di carne, preconfezionate all origine, possono essere vendute sfuse negli esercizi di commercio al dettaglio?
10 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Reg. CE 853/2004 All. III Sez. V Cap. III, punto 2 lettera c) immediatamente dopo la produzione le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere confezionate
11 Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte
12 Caso studio 2 Marchio di identificazione
13 Caso studio 2 Marchio di identificazione Stabilimento con Riconoscimento Comunitario : Centro di riconfezionamento latte e prodotti a base di latte (confezionamento anche sottovuoto) Stabilimento di stagionatura formaggi < 60 giorni, >60 giorni: trattamento al vino Deposito all ingrosso formaggi
14 Caso studio 2 Marchio di identificazione Lo stabilimento acquista formaggio semistagionato dalla Germania, lo stagiona nelle proprie celle, lo etichetta a fine stagionatura. In etichetta quale marchio comunitario deve riportare? E obbligato a riportare il marchio del fornitore tedesco?
15 Caso studio 2 Marchio di identificazione Il Reg.Ue 1169/2011 all.art 2, lettera g, indica: «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l alimento, ma che non è il «paese d origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l indirizzo dell operatore del settore alimentare apposto sull etichetta non costituisce un indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;
16 Caso studio 2 Marchio di identificazione L art. 26, comma 2 recita: L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza;
17 Caso studio 2 Marchio di identificazione Nota del Mise del 31/07/2014 prot
18 Caso studio 2 Marchio di identificazione Nota Mise del 30/09/ Dunque l operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è determinato dal Regolamento, non dalle informazioni riportate in etichetta ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera h). Ne consegue che le prescrizioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera h) sono da considerarsi correttamente adempiute se riportano il nome o ragione sociale ed l indirizzo dell operatore identificato all articolo 8, paragrafo 1.
19 Caso studio 2 Marchio di identificazione Reg. CE 853/2004 ALLEGATO II SEZIONE I: MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE Ove richiesto., gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti di origine animale abbiano una marchiatura d'identificazione. A. APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE 1. Il marchio di identificazione va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione. 2. È tuttavia necessario applicare un nuovo marchio al prodotto laddove ne vengano rimossi l'imballaggio e/o la confezione oppure qualora esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questi casi il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.
20 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Art.9 comma 1, lett.c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
21 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Art. 21 comma 1 lett. a figurano nell elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato II;
22 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Art. 21 comma 1 lett. b In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato II.
23 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Articolo 44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
24 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Nota Ministero della Salute 3674 del 06/02/2015 L obbligo di cui all articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi: 1. L operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ; 2. l operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
25 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Nota Ministero della Salute 3674 del 06/02/2015 È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale..
26 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Nota Ministero della Salute 3674 del 06/02/2015 L operatore, nel predisporre l informativa scritta necessaria per adempiere all obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l informazione corretta al consumatore
27 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni Ingredienti, contaminanti, tracce?
28 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni
29 Caso studio 3 Indicazione degli allergeni
30 Caso studio 4 Competenze D.Lgs 109/92 art La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie spetta alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio. 4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative
31 Caso studio 4 Competenze Corte di Cassazione Sezione Civile, Sez.II, 28 novembre 2007, Sent. n La competenza sanzionatoria, in materia del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, concernente il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, spetta allo Stato e non anche alle Regioni o ai Comuni. Si tratta di normativa che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e sanità degli alimenti, di competenza regionale, ma che attiene invece precipuamente alla materia del commercio di competenza dello Stato.
32 Caso studio 4 Competenze Consiglio di Stato parere n del Trova giustificazione la previsione di una competenza generale delle Regioni (e per esse degli Enti locali delegati), a fronte, invece, dell attribuzione di una competenza speciale e residuale, anche sanzionatoria, all Ispettorato centrale statale.
33 Caso studio 4 Competenze Consiglio di Stato parere n del Se si ravvisa l esigenza di assicurare una tutela del consumatore dalle frodi alimentari uniformemente su tutto il territorio nazionale, si radica la competenza dello Stato. Negli altri casi si ravvisa l interesse dei consumatori ad un adeguata informazione circa le caratteristiche del prodotto la competenza sanzionatoria non può in questi casi che ricadere in capo alla Regione territorialmente competente.
34 Caso studio 4 Competenze
35 Le competenze del consulente
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