Reg. UE 1169/11: la chiarezza prima di tutto

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1 Reg. UE 1169/11: la chiarezza prima di tutto Dr. Gianluca ROSATI Camposampiero, giugno 2015

2 Agenda: 1. La responsabilità; 2. Sede di produzione e origine; 3. Reg. UE 1337/13; 4. Lotto e Reg. UE 931/11; 5. Allergeni e Dichiarazione nutrizionale.

3 Le prime informazioni ai consumatori

4 Le prime informazioni ai consumatori

5 LA RESPONSABILITA

6 per «Operatore del Settore Alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Art. 3 comma 3) Reg. CE 178/02

7 Reg UE 1169/11 Art 8 paragrafo 1 Responsabilità 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione.

8 Reg UE 1169/11 - Art 8 paragrafo 1 Nota informativa MISE prot. n del 30/09/2014 Prende in esame 4 tipologie di casi

9 1 Caso Prodotto che riporta marchio contenente il nome del produttore: Il produttore è l Operatore responsabile delle informazioni e devono essere riportati il suo nome ed il suo indirizzo tra le indicazioni obbligatorie in etichetta

10 1 Caso Prodotto che riporta marchio contenente il nome del produttore: ATTENZIONE: Etichetta utilizzata ai fini didattici

11 2 Caso Prodotto a marchio (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa: Il proprietario del marchio è l Operatore responsabile delle informazioni e può scegliere di riportare:

12 2 Caso Il nome del marchio o del suo titolare purché come indirizzo venga riportato quello del titolare del marchio

13 2 Caso Prodotto a marchio (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa: Indirizzo della UNILEVER ATTENZIONE: Etichetta utilizzata ai fini didattici

14 3 Caso Private label dove il marchio contiene il nome del distributore: Il distributore è l Operatore responsabile delle informazioni e devono essere riportati il suo nome ed il suo indirizzo tra le indicazioni obbligatorie in etichetta

15 3 Caso Sia nel caso in cui corrisponda anche al produttore sia in caso contrario e può eventualmente aggiungere l indirizzo dello stabilimento di produzione come informazione volontaria ma in modo tale da non essere confuso con l indirizzo del distributore

16 3 Caso Private label dove il marchio contiene il nome del distributore: Informazione obbligatoria: Indirizzo della CARREFOUR (distributore) Informazione volontaria: Prodotto da nello stabilimento.. ATTENZIONE: Etichetta utilizzata ai fini didattici

17 4 Caso Private label (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa ma è un marchio di un distributore: Il distributore, titolare del marchio, è l Operatore responsabile delle informazioni e devono essere riportati il suo nome ed il suo indirizzo tra le indicazioni obbligatorie in etichetta

18 4 Caso Private label (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa ma è un marchio di un distributore: Il nome del marchio o del suo titolare purché come indirizzo venga riportato quello del titolare del marchio (distributore)

19 4 Caso Private label (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa ma è un marchio di un distributore: Può eventualmente aggiungere l indirizzo dello stabilimento di produzione come informazione volontaria ma in modo tale da non essere confuso con l indirizzo del distributore

20 4 Caso Private label (trademark/brand name) dove il marchio non corrisponde al nome dell impresa ma è un marchio di un distributore: Informazione obbligatoria: Indirizzo della COOP (distributore) Informazione volontaria: Prodotto da nello stabilimento.. ATTENZIONE: Etichetta utilizzata ai fini didattici

21 Indirizzo In caso di multinazionali si può mettere l indirizzo della sede presente nello stato membro di riferimento

22 5 Caso Prodotto dove viene riportato il nome del produttore o marchio di proprietà di un produttore ma distribuito da altra azienda. Parere espresso dall Avv. Dario Dongo

23 5 Caso Il produttore o titolare del marchio è l Operatore responsabile delle informazioni e devono essere riportati il suo nome ed il suo indirizzo tra le indicazioni obbligatorie in etichetta tuttavia

24 5 Caso Può essere inserito il marchio di un azienda distributrice in una posizione diversa del campo visivo dove appaiono le informazioni obbligatorie del responsabile delle informazioni in modo da non generare dubbi sui ruoli

25 5 Caso Fermo restando che ci sia una clausola contrattuale tra produttore e distributore dalla quale si evinca la totale esclusione da parte del distributore nella formulazione delle informazioni contenute nell etichetta.

26

27 Reg UE 1169/11 - Art 8 paragrafo 3 Responsabilità 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti NON FORNISCONO alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

28 Reg UE 1169/11 Art 9 comma 1 lettera h) Elenco delle indicazioni obbligatorie 1. sono obbligatorie le seguenti indicazioni h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all art. 8, paragr. 1;

29 Reg UE 1169/11 Art 9 comma 1 lettera h) Dovrà essere riportato l indirizzo fisico completo Non sono considerati compatibili: 1. Casella postale; 2. Indirizzo internet; 3. Indirizzo di posta elettronica; 4. Numero telefonico; 5. Numero di registrazione alla CCIAA

30 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

31 Reg UE 1169/11 Art 9 comma 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie Non vi è obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

32 Reg UE 1169/11 - Art 9 comma 1 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento: La sede può essere mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva purché non sostitutiva di quanto previsto all art. 8 paragrafo 1 Nota art. 37: Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

33 Paese d origine o luogo di provenienza

34 Reg UE 1169/11 - Art 9 comma 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie 1. sono obbligatorie le seguenti indicazioni i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all art. 26;

35 Paese di origine o luogo di provenienza REG. CE 1169/11 art. 2 g) "luogo di provenienza": qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese d'origine" come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Reg. CEE n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;

36 Paese di origine o luogo di provenienza REG. CE 450/08 che istituisce il codice doganale comunitario - Articolo 36 - Acquisizione dell origine 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l ultima trasformazione sostanziale.

37 Proposta di regolamento alla Commissione europea presentata la il 30 gennaio 2008 (COM(2008)40) L'indicazione del paese d'origine (se la merce è interamente prodotta in un solo paese) o del luogo di provenienza (nel caso in cui più paesi concorrano alle diverse fasi di lavorazione la provenienza è il paese in cui si è svolta l ultima fase)

38 Paese di origine o luogo di provenienza 2. L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, Unico paragrafo e lettera immediatamente applicabili

39 Paese di origine o luogo di provenienza L applicazione delle restanti norme contenute nell articolo 26 è soggetta all adozione degli atti di esecuzione. Ma Nota Mise prot. n del 28/07/2014

40 Nota Mise prot. n del 28/07/2014

41 Reg. UE 1337/2013 Art. 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili di cui ai rispettivi codici della nomenclatura combinata elencati nell All. XI del Reg. UE n. 1169/2011.

42 Reg. UE 1337/2013 Art. 3 Tracciabilità 1. Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all art. 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano

43 Reg. UE 1337/2013 Art. 3 Tracciabilità 2. Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire: a) il collegamento tra le carni e l animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

44 Reg. UE 1337/2013 Art. 3 Tracciabilità Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

45 Reg. UE 1337/2013 Art. 3 Tracciabilità L operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata.

46 Reg. UE 1337/2013 Art. 3 Tracciabilità 3. Il sistema di cui al paragr. 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell operatore del settore alimentare, e le partenze da quest ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

47 Reg. UE 1337/2013 Art. 4 Gruppo di animali 1. Le dimensioni del gruppo di animali di cui all art. 3 sono definite in base ai seguenti elementi: a) il numero di carcasse sezionate insieme e che costituiscono una partita b) il numero di carcasse le cui carni costituiscono una partita

48 Reg. UE 1337/2013 Art. 4 Gruppo di animali 2. Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento. 3. gli stabilimenti in cui le carni vengono tagliate o macinate, all atto della costituzione delle partite garantiscono che tutte le carcasse di una partita corrispondano agli animali alle cui carni si applicano le stesse indicazioni di etichettatura a norma dell art. 5, paragrafi 1 o 2.

49 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne 1. L etichetta delle carni, di cui all art. 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni: a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l allevamento indicato come "Allevato in "

50 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come "Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)"; c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività

51 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne 2. Le indicazioni di cui al paragr. 1, lett. a) e b), possono essere sostituite dall indicazione "Origine": se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

52 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne 3. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragr. 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l etichetta indica: a) per ciascuna specie, l elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragr. 1 o 2; b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

53 TORNANDO AL Reg. UE 1169/11 una curiosità

54 Reg. UE 1169/11 una curiosità 5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento (ad es. farina). Relativamente a questo comma i risultati della consultazione non sono ancora stati pubblicati!!!

55 DICITURA DEL LOTTO

56 Reg UE 1169/11 Art 9 comma 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie Non viene enunciato nulla nel Regolamento ma si fa riferimento a quanto previsto dalla Dir. 2011/91/UE «relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare»

57 Dicitura del lotto Dir. 2011/91/UE «relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare» Emanata successivamente al Reg. 1169/11 Pertanto la prescrizione di una indicazione obbligatoria relativa ad una «dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto» del D.Lgs 109/92 resterà in vigore

58 Dicitura del lotto D. L.gs n Art. 13 Lotto 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

59 Dicitura del lotto (Dir. 2011/91/UE Emanata successivamente al Reg. 1169/11) Art La presente direttiva concerne l indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 2. Si intende per "partita", ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

60 Dicitura del lotto (Dir. 2011/91/UE Emanata successivamente al Reg. 1169/11) Art Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un indicazione [che consente di identificare la partita alla quale appartiene]. 2. Il paragrafo 1 non si applica:[ ] b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata (art.2)

61 Dicitura del lotto (Dir. 2011/91/UE Emanata successivamente al Reg. 1169/11) Articolo 3 1. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all interno dell Unione. 2. Le indicazioni di cui all articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.

62 Dicitura del lotto (Dir. 2011/91/UE Emanata successivamente al Reg. 1169/11) Articolo 4 1. Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l indicazione di cui all articolo 1, paragrafo 1, e all occorrenza la lettera «L» figurano sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta che a esso si accompagna. 2. Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all articolo 1, paragrafo 1, e all occorrenza la lettera «L» figurano sull imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. 3. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

63 Dicitura del lotto (Dir. 2011/91/UE Emanata successivamente al Reg. 1169/11) Articolo 5 Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l indicazione di cui all articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell ordine almeno il giorno e il mese.

64 Attenzione alla date!!! Dir. 2011/91/UE - Art 5 Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l indicazione di cui all articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell ordine almeno il giorno e il mese. No altre date!!! ad es. data confezionamento

65 TUTTAVIA

66 BOZZA del NUOVO D.Lgs 109/92 Art. 13 Lotto o partita alla quale appartiene un prodotto alimentare 9. Sono considerate indicazioni della partita eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. FONTE: Aurelio Trevisi da IL FATTO ALIMENTARE

67 RINTRACCIABILITA DEGLI ALIMENTI Reg. CE 178/02 e Reg. UE 931/11

68 Reg. UE 931/2011 art. Art. 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'applicazione dei requisiti di rintracciabilità di cui al Reg. CE n. 178/2002 per gli operatori del settore alimentare riguardo agli alimenti di origine animale

69 Reg. UE 931/2011 art. Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell'art. 2, paragr. 1, del Reg. CE n. 852/2004.

70 Reg. CE 852/04 art.2 n) "prodotti non trasformati": prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, ecc; o) "prodotti trasformati": prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

71 Reg. UE 931/2011 art. Art. 2 Campo di applicazione 2. Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. (intendendo «prodotti misti» come da Reg. CE 853/04 art. 1 comma 2).

72 Reg. CE 853/04 art. 1 comma 2 2. Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Tuttavia, i prodotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti sono ottenuti e manipolati conformemente ai requisiti fissati dal presente regolamento.

73 Reg. UE 931/2011 art. Art. 3 Requisiti di rintracciabilità Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorità competente, se lo richiede:

74 Reg. UE 931/2011 art. Art. 3 Requisiti di rintracciabilità a) una descrizione dettagliata degli alimenti; b) il volume o la quantità degli alimenti; c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; d) il nome e l'indirizzo dello speditore (Rettif. In G.U.U.E. L 317, ) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

75 Reg. UE 931/2011 art. Art. 3 Requisiti di rintracciabilità e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; e h) la data di spedizione.

76 Reg. UE 931/2011 art. Art. 3 Requisiti di rintracciabilità 2. Le informazioni di cui al paragr. 1 sono fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell'unione relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale. 3. Le informazioni di cui al paragr. 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

77 Reg. UE 931/2011 art. Art. 3 Requisiti di rintracciabilità Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.

78 ALLERGENI

79 Reg UE 1169/11 Art 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie 1. Sono obbligatorie le seguenti indicazioni c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell All. II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

80 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 1. Cereali contenenti glutine 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei; 3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e prodotti a base di pesce; 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. Soia e prodotti a base di soia, 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio); 8. Frutta a guscio,; 9. Sedano e prodotti a base di sedano; 10. Senape e prodotti a base di senape; 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.; 12. Anidride solforosa e solfiti; 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

81 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figurano nell elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni includono il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell All. II. Nei casi in cui la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni non sono richieste.

82 Fonte:S. Gottardi, 2014

83 Fonte:S. Gottardi, 2014

84 Fonte:S. Gottardi, 2014

85 Dichiarazione nutrizionale

86 Reg UE 1169/11 Art 9 comma 1 lettera l) Elenco delle indicazioni obbligatorie 1. sono obbligatorie le seguenti indicazioni l) Dichiarazione nutrizionale D. Dichiarazione nutrizionale Sarà obbligatoria (salvo casi di esenzione) dal 13 dicembre 2016.

87 Dichiarazione nutrizionale 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare

88 2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragr. 1 può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all All. XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

89 Esclusioni: tale etichetta NON è obbligatoria per: 1. Alimenti riportati all Allegato V (per tali alimenti è facoltativa); 2. Alimenti imballati con superficie inferiore ai 10 cm 2 ; 3. Alimenti con titolo alcolico superiore a 1,2% basta valore energetico (art. 30 comma 4);

90 Alimenti inseriti in Allegato V 1 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es. latte); 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

91 Alimenti inseriti in Allegato V gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

92 L etichettatura nutrizionale non è altresì obbligatoria per gli alimenti NON PREIMBALLATI.

93 Art. 44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

94 Art. 44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

95 Data di scadenza

96 Reg UE 1169/11 Art.24 data di scadenza 1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell art. 14, paragrafi da 2 a 5, del Reg. CE n. 178/2002.

97 Reg. CE 1169/11 art. 24 Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell art. 14, paragrafi da 2 a 5, del Reg. CE n. 178/2002.

98 Reg. CE 178/02 art. 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano. 3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: a) le condizioni d'uso normali dell'alimento; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate

99 Prodotti non destinati al consumatore

100 Il Regolamento UE 1169/11 disciplina i prodotti non destinati al consumatore o alle collettività e i rapporti «B2B» con i commi da 6 a 8 dell art Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragr. 2.

101 TUTTAVIA Nota informativa Mise prot. N dell

102 Nota informativa Mise prot. N dell E stata effettuata la richiesta interpretativa del combinato disposto dell articolo 8, paragrafo 8 e dell articolo 2, paragrafo 2, lettera d) per ciò che attiene la fornitura agli artigiani, caratterizzanti la tradizione manifatturiera italiana (in attesa di risposta)

103 Pertanto le disposizioni dell art. 17 del D. Lgs 109/92 dovranno restare in vigore, fermo restando l aggiornamento circa gli allergeni ed i commi da 6 a 8 sopraccitati.

104 Prodotti non destinati al consumatore D.Lgs 109/92 art I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h). (la denominazione di vendita; la quantità netta; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; lotto)

105 Prodotti non destinati al consumatore D.Lgs 109/92 art Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

106 Prodotti non destinati al consumatore D.Lgs 109/92 art bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2. (Comma aggiunto da D. L.vo n. 68) (2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue.)

107 SANZIONI

108 D.Lgs. 193/07- Art L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 6.000;

109 Grazie per l attenzione Dr. Rosati Gianluca

110 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne i) per la specie suina: - nel caso in cui l animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi, - nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l allevamento dopo che l animale ha raggiunto i 30 kg,

111 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne i) per la specie suina: - nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento,

112 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne ii) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento;

113 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne iii) per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento dopo che l animale è stato immesso all ingrasso;

114 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l animale è stato allevato, l indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da "Allevato in: vari Stati membri dell UE" o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell Unione, da "Allevati in: vari paesi extra UE" o "Allevati in: vari paesi dell UE e paesi extra UE".

115 Reg. UE 1337/2013 Art. 5 Etichettatura della carne 3. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragr. 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l etichetta indica: a) per ciascuna specie, l elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragr. 1 o 2; b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

116 Reg. UE 1337/2013 Art. 7 Deroghe per carni macinate e rifilature b) "Allevato e macellato in: UE", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri; c) "Allevato e macellato in: non UE", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell Unione;

117 Reg. UE 1337/2013 Art. 7 Deroghe per carni macinate e rifilature d) "Allevato in: non UE" e "Macellato in: UE" qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

118 Reg. UE 1337/2013 Art. 7 Deroghe per carni macinate e rifilature e) "Allevato e macellato in: UE e non UE" qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: i) carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell Unione; o ii) carni ottenute da animali importati nell Unione e macellati in uno o più Stati membri.

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