Definizione di additivo
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- Annibale Perrone
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1 Additivi Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere destinati alla produzione o alla conservazione degli alimenti, devono a) essere sottoposti ad una rigorosa valutazione della loro innocuità prima dell immissione sul mercato; b) possedere i requisiti di purezza prescritti; c) figurare nelle liste ufficiali e possono essere usati nei casi di comprovata utilità nelle dosi massime consentite.
2 Definizione di additivo Additivo alimentare è qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per un fine tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino direttamente o indirettamente componenti di tali alimenti. che diventino, esse stesse o i suoi derivati, un componente di tali alimenti.
3 Additivi Norme di riferimento: a) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari; b) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; c) Decreto Ministeriale 26 febbraio 1996 n. 209 e successive modificazioni.
4 Categorie funzionali allegato II D. Lgs 109/92 INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE Acidificanti Agenti di carica Agenti di trattamento della farina Amidi modificati (1) Agenti lievitanti Antiagglomeranti Antiossidanti Antischiumogeni Coloranti Conservanti Correttori di acidità Edulcoranti Emulsionanti Esaltatori di sapidità Gelificanti Sali di fusione (2) Stabilizzanti
5 Uso degli additivi L uso degli additivi deve rispondere a precisi e rigorosi criteri, contenuti nella regolamentazione comunitaria: a) devono essere autorizzati e possedere i requisiti di purezza stabiliti; b) devono rispondere ad una necessità tecnologica; c) non devono indurre in errore il consumatore, anzi devono presentare un vantaggio. d) possono essere utilizzati nei casi e con le dosi massime consentite; e) devono essere etichettati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE.
6 Etichettatura degli additivi Ai fini dell etichettatura occorre distinguere gli additivi alimentari destinati alla vendita tal quali da quelli utilizzati come ingredienti di un prodotto trasformato. Nel primo caso fino alla data di applicazione del regolamento 1333/08 continuano ad applicarsi le regole previste dal decreto del Ministro della sanità n. 209/96 che distingue tra additivi destinati al consumatore ed additivi non destinati al consumatore, cioè destinati ad uso industriale.
7 Prodotti con edulcoranti La denominazione di vendita deve essere completata da: a) Con edulcorante (i), se gli zuccheri sono stati sostituiti totalmente da edulcoranti; b) Con zucchero (i) ed edulcorante (i), se gli zuccheri sono stati sostituiti zuccheri solo in parte da edulcoranti. I singoli edulcoranti utilizzati sono menzionati nell elenco degli ingredienti e non nella denominazione di vendita.
8 Prodotti con edulcoranti Le seguenti diciture figurano nell etichettatura: a) Contiene una fonte di fenilalanina, se tra gli edulcoranti utilizzati è presente l aspartame; b) Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, nel caso di impiego di polioli (sorbitolo, mannitolo, ed altri) in quantità superiore al 10% del prodotto finito.
9 Additivi ingredienti Gli additivi utilizzati negli alimenti sono ingredienti e devono essere menzionati con le modalità previste dal decreto legislativo 109/92, cioè col nome della funzione dell additivo, che si rileva dall allegato II (colorante, conservante, antiossidante, eccc) seguita dal nome del o degli additivi o dal relativo numero E. Esempio: Colorante E 100 oppure Colorante curcumina; Conservante lisozima o Conservante E Nessun problema se figurano entrambe le diciture: Conservante lisozima E 1105
10 Additivi allergeni Gli additivi, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, derivanti da un allergene o contenenti allergeni che non figurano nel loro nome, devono essere completati con uno specifico riferimento, se l allergene non figura nell etichettatura. Esempio: emulsionante lecitina di uova oppure emulsionante E 322 (da uova).
11 Numerazione degli additivi Alcune categorie di additivi hanno una specifica numerazione che non deve essere trascurata, perché parte integrante del nome dell additivo. Il caramello ammoniacale, ad esempio, è individuato col numero E 150 c. Il solo numero E 150 fornirebbe una informazione incompleta. Il gruppo è infatti così costituito: E 150 a caramello semplice E 150 b caramello solfito-caustico E 150 c caramello ammoniacale E 150 d caramello solfito-ammoniacale. Alcuni gruppi di additivi sono suddivisi in sottogruppi, per particolari esigenze estranee alla materia dell etichettatura. Essi possono figurare nell elenco degli ingredienti del prodotto nel quale sono utilizzati col nome del gruppo, piuttosto che col nome specifico o coi nomi specifici. Esempio: Carbonati di sodio i)carbonato di sodio ii) carbonato acido di sodio iii) sesquicarbonato di sodio.
12 Limitazioni d impiego degli additivi In materia di utilizzo degli additivi sono previste due modalità particolarmente importanti, ribadite dal citato regolamento 1333/08, che mirano a semplificare le operazioni di uso e che occorre tener presenti per un corretto controllo: a) la presenza di un additivo è ammessa in un prodotto composto, nella cui fabbricazione è vietato, nella misura in cui è ammesso in uno degli ingredienti utilizzati; la b) un prodotto, per la cui preparazione è vietato l uso di un additivo, può contenere detto additivo se destinato alla preparazione di un prodotto composto nel quale l additivo è ammesso. In tal caso il prodotto riporta dicitura che non è destinato alla vendita al dettaglio.
13 GAS Per il confezionamento dei prodotti alimentari è consentito l uso dei gas elencati all allegato IX del decreto n. 209/96 ( E 290 anidride carbonica, E 938 argon, E 939 elio, E 941 azoto, E 942 protossido di azoto, E 948 ossigeno, E 949 idrogeno). Questi gas, non considerati ingredienti, sono utilizzati a scopo di conservazione del prodotto, sulla cui etichetta deve figurare la dicitura confezionato in atmosfera protettiva.
14 Coloranti Gli alimenti che contengono i seguenti coloranti (vedasi al riguardo l allegato V del regolamento (CE) 1333/08: Sunset yellow (E 110) Giallo di chinolina (E 104) Carmosina (E 122) Rosso allura (E 129) Tartrazine (E 102) Ponceau 4R (E 124), con decorrenza 20 luglio 2010, devono riportare la seguente indicazione : Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
15 Enzimi Col regolamento (CE) n. 1332/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, ancora in fase di completamento, gli enzimi alimentari hanno una loro specifica regolamentazione comunitaria. Queste sostanze generalmente sono utilizzate per una funzione tecnologica e sono considerate coadiuvanti tecnologici; vanno distinte dagli additivi, che sono disciplinati da specifiche norme, e dagli enzimi utilizzati come alimenti. Gli enzimi già autorizzati come additivi, quali l invertasi (E 1103) e il lisozima (E 1105) e quelli autorizzati nell ambito delle pratiche e dei trattamenti enologici, essendo enzimi alimentari, rientrano nel campo di applicazione del citato regolamento n. 1332/08.
16 Definizioni. Di particolare interesse sono le definizioni che vengono date all articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) di enzima alimentare e di preparato di enzima alimentare: 1. Per enzima alimentare s intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi: contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica;e aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi.. 2. Per preparato di enzima alimentare s intende una formulazione che consiste in uno o più enzimi alimentari in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari per facilitare la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
17 Etichettatura Ai fini dell etichettatura si applicano i principi della direttiva 2000/13/CE, cioè del decreto legislativo 109/92, quando utilizzati nel processo produttivo come ingredienti. Negli altri casi, secondo la destinazione (consumatore finale e utilizzatori professionali) si applicano le specifiche disposizioni di cui agli articoli del citato regolamento n. 1332/08, ai sensi del quale l etichettatura deve essere realizzata in modo da rendere le indicazioni facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili in una lingua facilmente comprensibile dall acquirente.
18 Enzimi e preparati enzimatici non destinati al consumatore Le seguenti indicazioni (istruzioni per l uso, nome e sede del responsabile e la percentuale massima dei componenti soggetti a limitazione) possono non figurare sull imballaggio ma solo sui documenti commerciali che devono accompagnare il prodotto e pervenire prima della consegna; sull imballaggio o sul recipiente, apposta su una parte facilmente visibile, deve figurare la dicitura non destinato alla vendita al dettaglio. Qualora gli enzimi siano forniti in cisterne, le indicazioni obbligatorie possono figurare tutte sui documenti commerciali. In tal caso questi devono accompagnare la merce. Gli enzimi destinati ad uso professionale possono riportare le indicazioni in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, non necessariamente in lingua italiana.
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