Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare
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- Simone Verde
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1 Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare
2 Produzione Agricola Reg. CE 852/04 Reg. CE 178/02 Reg. CE 178/02 Mangimificio Produzione zootecnica Reg. CE 852/04 Reg. CE 178/02 Prima trasformazione D.L.vo 155/97 e Reg. CE 178/02 Trasformazioni successive e confezionamento Reg. CE 1935/04 D.L.vo 155/97 e Reg. CE 178/02 Distribuzione D.L.vo 155/97 e Reg. CE 178/02 Consumatore
3 Rintracciabilità: Reg. CE 178/2002 Art. 18: è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
4 Reg. CE 178/2002 (Art.18) OBBLIGHI OPERATORI:..devono disporre di sistemi e procedure che consentano di individuare le imprese dalle quali hanno ricevuto materie prime-semilavorati-additivi etc. e alle quali hanno fornito i loro prodotti.
5 Prodotti coperti Esclude Medicinali veterinari Prodotti fitosanitari e fertilizzanti Sementi Materiali da imballaggio Comprende Sostanze che entrano a far parte di un alimento o di un mangime durante la produzione, preparazione e trattamento.
6 IMPLICAZIONI linee guida CE -Gli operatori devono disporre di un sistema che consenta loro di identificare i fornitori ed i clienti diretti dei loro prodotti. -Deve essere stabilito un collegamento fornitore prodotto (quali prodotti sono stati forniti a quali fornitori). -Deve essere stabilito un collegamento consumatore prodotto (quali prodotti sono stati forniti a quali consumatori). Tuttavia, gli operatori del settore alimentare non devono identificare i clienti diretti se si tratta dei consumatori finali.
7 Tipi di informazioni da registrare due categorie Informazioni che vanno trasmesse all autorità competente in qualsiasi caso 1. Nome indirizzo del fornitore, natura dei prodotti forniti 2. Nome indirizzo del cliente, natura dei prodotti forniti al cliente 3. Data dell operazione/consegna Informazioni che è consigliabile mantenere 1. Volume o quantità 2. Eventuale numero di lotto 3. Descrizione dettagliata del prodotto (preconfezionato o sfuso, varietà di ortofrutticoli, prodotto grezzo o trasformato)
8 Linee guida conferenza stato regioni materiali in entrata Gli operatori devono fornire le seguenti informazioni: Nominativo del fornitore (es. sede sociale, stabilimento di provenienza Natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione ) Indicazioni ai fini dell individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ) Altre informazioni previste da norme specifiche
9 Linee guida conferenza stato regioni materiali in uscita Gli operatori devono disporre di un sistema idoneo per individuare: Tutti i clienti (es. sede sociale, indirizzo, n telefonico, fax, e.mail, ) Tutte le forniture/cliente Modalità/mezzo di distribuzione Inoltre dovrebbero disporre di: Anagrafica clienti Anagrafica trasportatori Anagrafica ASL
10 Reg. CE 852/04 All. 1 Parte A (registrazioni) Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale devono tenere registrazioni in paarticolare riguardanti: La natura e l origine degli alimenti somministrati agli animali I prodotti medicinali veterinari o altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione Parte B (manuali di corretta prassi igienica) tra tali pericoli figurano ad esempio: L uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti L uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e la loro rintracciabilità L uso corretto e adeguato di prodotti prodotti medicinali veterinari e di additivi nei mangimi e la loro rintracciabilità La preparazione, il magazzinaggio, l uso e la rintracciabilità dei mangimi.
11 Regolamento (CE) n. 1935/2004 Cons. 18 La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le Imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi. Art. 2 definizioni per "rintracciabilità" s'intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione
12 Regolamento (CE) n. 1935/2004 art La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità. 2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. 3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
13 Principali norme di settore L. 3 maggio 1989 n. 169 (tempi tra la mungitura e il trattamento termico). D. Min. San. 9 maggio 1991 n. 185 (registri di carico e scarico del latte alta qualità e obbligo di unica destinazione allo stabilimento di trattamento) L. 119/03 e D. Mi. P.A.F. 31 luglio 2003 (quote latte) D. Min. A.P. 27 maggio 2004 Rintracciabilità e scadenza del latte fresco D. Mi. P.A.F. 14 gennaio 2005 Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
14 Filiera del latte alimentare Primo acquirente Allevamento Centro di raccolta stabilimento di trattamento centro di standardizzazione Distribuzione
15 Decr. MI.A.P e Decr. Mi.P.A.F Rintracciabilità e scadenza del latte fresco a) i titolari degli allevamenti; b) i primi acquirenti; c) i titolari dei centri di raccolta; d) i titolari dei centri di standardizzazione; e) i trasportatori; f) i responsabili delle aziende di trattamento. 1. sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità 2. Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto 3. Il sistema di rintracciabilità aziendale deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.
16 Decr. MI.A.P e Decr. Mi.P.A.F Errori e incongruenze e differenze DM art. 5: I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1 aprile 2004, un "Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte. DM All. A lett E ed F centri di standardizzazione e centri di raccolta: nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati
17 Decr. MI.A.P e Decr. Mi.P.A.F DM allegato A lett. A: Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare: 1) i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati; 3) la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento; 4) le zone e il periodo di pascolo; 5) la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 6) i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 7) la data di mungitura; 8) l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato; 9) il latte venduto e la sua destinazione DM allegato B lett. A: Gli allevamenti sono obbligati a identificare, documentare e registrare il latte venduto e la sua prima destinazione.
18 Identificazione dell azienda
19 Produzione e raccolta del latte
20 Produzione e raccolta del latte
21 Flusso del latte in uno stabilimento di trattamento
22 Ricevimento
23 Trattamento
24 Confezionamento
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