Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici
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- Gino Fabriciano Corsini
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1 Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici
2 01 Introduzione Il presente documento costituisce una linea guida sintetica sull etichettatura e l indicazione del metodo di produzione biologico dei prodotti ottenuti in conformità ai Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche e integrazioni. Nelle prossime pagine sono proposte alcune soluzioni che riassumono le informazioni obbligatorie da riportare nelle etichette, per tipologia di prodotto. Per ogni etichetta sarà anche possibile scaricare i file in formato grafico al fine di agevolare la preparazione delle bozze. L ultima versione di questo documento è disponibile sul sito 02 Indicazioni grafiche Riepiloghiamo brevemente le indicazioni che dovranno essere riportate nelle etichette. Il logo comunitario deve obbligatoriamente comparire sulle confezioni dei prodotti biologici. Deve avere un altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm (salvo casi eccezionali). Per tutte le informazioni sull uso del logo si rimanda all allegato XI del Reg. CE 889/2008. I vari formati del logo UE sono scaricabili all indirizzo Numero di codice dell organismo e codice dell operatore. Il numero di codice dell organismo, così come disposto dall art. 58 del Reg. CE 889/2008 e dall art. 8 del DM 27 novembre 2009, deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico della UE. Esempio di stringa: MiPAAF n. XXXX Il nome completo e il logo dell di Certificazione sono facoltativi. Quando viene usato il logo comunitario deve comparire nello stesso campo visivo del logo anche l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e com- pare nelle forme seguenti: 1 di 12
3 «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell UE; «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi; «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese Terzo. L indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall indicazione di un Paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese. Per tutte le informazioni sul luogo d origine della materia prima si rimanda all articolo 24, paragrafo 1, lettera c del Reg. CE 834/2007 (per prodotti animali si deve intendere il luogo di allevamento). Le suddette indicazioni devono essere collocate sotto il numero di codice dell organismo di Controllo. Per i prodotti destinati ad essere commercializzati al di fuori del territorio nazionale, ma comunque in ambito comunitario, le indicazioni di cui sopra possono essere limitate alle diciture previste dal Reg. CE 834/2007, salvo diverse disposizioni dei singoli Paesi: 1. Logo comunitario: 2. Numero di codice dell : 3. Luogo di coltivazione delle materie prime agricole: Agricoltura UE; Agricoltura non UE; Agricoltura UE/non UE 03 Approvazione e modifica delle etichette Le bozze delle etichette recanti riferimenti al metodo di produzione biologico ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 devono essere sottoposte a QCertificazioni per la necessaria preventiva approvazione. Non è necessario chiedere una nuova approvazione nei seguenti casi: effettuazione di restyling grafico (immagini, forma, carattere, font ), che non modifica le informazioni obbligatorie relative alle indicazioni al metodo biologico; 2 di 12
4 inserimento o modifica di informazioni di carattere ecologico o relative al corretto smaltimento delle confezioni; inserimento o modifica di tabelle nutrizionali, codici a barre, claims o eventuali marchi privati; per vino o bevande alcoliche, modifica del grado alcolico, della quantità solfiti o dell annata di produzione; modifica del volume o del peso della confezione. QCertificazioni non è responsabile per la verifica delle altre informazioni obbligatorie richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. 04 Esecutivi grafici Gli esecutivi grafici a disposizione nelle prossime pagine sono in formato vettoriale. I file delle etichette in altro formato possono essere richiesti all indirizzo mail [email protected]. Le etichette devono essere completate con i riferimenti del codice dell operatore controllato e, nel caso in cui si tratti di prodotto biologico, con l indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime. Al fine di utilizzare gli esecutivi grafici, è necessario aprire questo documento in formato pdf direttamente da un programma vettoriale (tipo Adobe Illustrator) e copiare l intera etichetta che si desidera utilizzare. In alternativa, la pagina che contiene l etichetta può essere esportata da Acrobat in formato eps e successivamente aperta con il programma vettoriale e completata. 05 Indicazioni generali Oltre alle indicazioni previste dalla normativa generale in materia di etichettatura, il legislatore ha previsto precise indicazioni per l etichettatura dei seguenti prodotti trasformati: Prodotto biologico Prodotto con ingredienti biologici Prodotto della caccia o della pesca con ingredienti biologici Inoltre sono state definite norme specifiche per l etichettatura di: Mangimi; Prodotti in conversione di origine vegetale. 3 di 12
5 CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI 06 Prodotto biologico L indicazione biologico o da agricoltura biologica compare nella denominazione di vendita del prodotto quando almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sono biologici; il rimanente 5% di ingredienti di origine agricola deve essere incluso nell allegato IX del Reg. CE 889/2008. Possono essere utilizzate anche forme derivate come BIO ECO e altri derivati e abbreviazioni. diciture alternative diciture alternative CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI diciture alternative diciture alternative Esempio elenco ingredienti: xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx. * ingred ienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici) Nota: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici. Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell art. 27 e negli allegati VIII e IX del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 4 di 12
6 07 Prodotto con ingredienti biologici Questi prodotti hanno una percentuale di ingredienti di origine agricola bio inferiore al 95% o contengono ingredienti di origine agricola convenzionale, in qualsiasi percentuale, non compresi nell allegato IX del Reg. CE 889/2008. Per questi prodotti devono essere osservate queste istruzioni: non è consentito l utilizzo del logo comunitario; l indicazione da agricoltura biologica o biologico non può essere posta accanto alla denominazione di vendita; gli ingredienti biologici devono essere contrassegnati come tali soltanto nell elenco degli ingredienti; l elenco degli ingredienti include un indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola; i termini e l indicazione della percentuale degli ingredienti sono dello stesso colore, dimensioni e tipi di carattere di quelli delle altre indicazioni nell elenco degli ingredienti. Esempio elenco ingredienti: xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx. * xx% ingredienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici) Nota: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici. Tutti gli altri ingredienti di origine non agricola, devono essere inclusi nell art. 27 e nell allegato VIII del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 5 di 12
7 08 Prodotto della caccia o della pesca con ingredienti biologici Per l etichettatura dei prodotti della caccia o della pesca devono essere osservate queste indicazioni: non è consentito l utilizzo del logo comunitario; l ingrediente principale deve essere un prodotto della caccia o della pesca; tutti gli altri ingredienti di origine agricola devono essere biologici; l indicazione biologico deve essere riportata nell elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita; la preparazione deve essere separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici; possono essere utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un alimentazione particolare inclusi nell art. 27 e nell allegato VIII del Reg. CE 889/2008. Nota: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente e deve essere riportata l indicazione della quantità dell ingrediente caratterizzante. I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l elenco degli ingredienti include un indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. Tutti gli altri ingredienti, di origine non agricola devono essere inclusi nell art. 27 e negli allegati VIII del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Esempio elenco ingredienti TONNO ALL OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Ingredienti: Tonno XX%; olio extravergine di oliva XX%*. * XX% ingredienti da agricoltura biologica (ovvero ingredienti biologici) sul totale degli ingredienti di origine agricola 6 di 12
8 09 Prodotto in conversione all agricoltura biologica Per l etichettatura dei prodotti in conversione all agricoltura biologica devono essere osservate queste indicazioni: non è consentito l utilizzo del logo comunitario; tale dicitura può essere utilizzata per prodotti agricoli vegetali, solo se sono trascorsi almeno dodici mesi dall inizio della conversione; per gli alimenti trasformati solo se il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola; tale dicitura non può essere utilizzata per prodotti di origine animale ottenuti nel periodo di conversione; la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione. PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL AGRICOLTURA BIOLOGICA PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL AGRICOLTURA BIOLOGICA 7 di 12
9 10 Mangimi Gli art. 60 e 61 del Reg.CE 889/2008 definiscono le norme relative all etichettatura per queste tre categorie di mangimi: Per mangimi biologici Per mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica Per mangimi in conversione all agricoltura biologica. Le indicazioni che seguono devono essere separate dalle diciture obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei mangimi e materie prime per mangimi e presentati in formato, colore e tipo di carattere che non li mettano in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime. 8 di 12
10 CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI 10.1 Mangimi biologici Un mangime può essere definito biologico quando: almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici; tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico. Inoltre NELLO STESSO CAMPO VISIVO (del logo UE e delle suddette diciture) devono essere riportate le seguenti informazioni: elenco delle materie prime ottenute da agricoltura biologica; elenco delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica (se presenti); la % in peso della sostanza secca delle materie prime da agricoltura biologica; diciture alternative diciture alternative CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI CERTIFICATO DA QCERTIFICAZIONI diciture alternative diciture alternative 9 di 12
11 la % in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all agricoltura biologica (se presenti); la % in peso della sostanza secca del totale delle materie prime di origine agricola; la % in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (se presenti). Nota: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici. Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell art. 22 e negli allegati V e VI del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni MANGIMI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA Per l etichettatura dei mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica devono essere osservate queste indicazioni: non è consentito l utilizzo del logo comunitario; quando un mangime contiene QUANTITÀ VARIABILI di materie prime ottenute con il metodo biologico e/o materie prime in conversione all agricoltura biologica e/o prodotti di cui all art. 22 del Reg. CE 889/2008, posso utilizzare SOLAMENTE la seguente dicitura: può essere utilizzata in agricoltura biologica conformemente ai Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008 ; Inoltre NELLO STESSO CAMPO VISIVO devono essere riportate le seguenti informazioni: elenco delle materie prime ottenute da agricoltura biologica; elenco delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all agricoltura biologica (se presenti); la % in peso della sostanza secca delle materie prime da agricoltura biologica; la % in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all agricoltura biologica (se presenti); la % in peso della sostanza secca del totale delle materie prime di origine agricola; la % in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (se presenti). Nota: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici. Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell art. 22 e negli allegati V e VI del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 10 di 12
12 Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008 Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008 Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008 Può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente ai regolamenti (CE) 834/2007 e 889/ di 12
13 QCertificazioni S.r.l. Villa Parigini, Loc. Basciano Monteriggioni (SI) Telefono Fax
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