Catalogo e Registro delle materie prime
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1 Modena 28 settembre 2011 Catalogo e Registro delle materie prime Michele Fusillo Area Tecnica - Assalzoo
2 Regolamento CE n. 767/2009 Art. 24, comma 1: il Catalogo e il Registro facilitano: Transazioni commerciali (etichettatura, dichiarazioni obbligatorie, informazioni processi produttivi) Trasparenza commerciale No motivi sanitari
3 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24 - Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. a) denominazione; b) Numero di identificazione; c) descrizione della materia prima per mangimi, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione; d) indicazioni obbligatorie del Catalogo sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie dell Allegato V; e) glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate.
4 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24 - Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi La denominazione di una materia prima riportata nel Catalogo può essere utilizzata esclusivamente se tale materia corrisponde a quanto previsto dalla descrizione. Il Catalogo è facoltativo, si può utilizzare una denominazione differente previa notifica nel Registro delle materie prime. La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima comunica immediatamente il suo utilizzo (Registro). I rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno pubblicato il Registro di tali notifiche su Internet e provvederanno al suo regolare aggiornamento.
5 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 26 - modifiche del Catalogo comunitario 1. Le proposte di modifica del Catalogo comunitario sono elaborate dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi: a) in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto; b) in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l Autorità; c) sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall Autorità e dall evoluzione scientifica o tecnologica.
6 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 26 - modifiche del Catalogo comunitario Potrà essere stabilito il tenore massimo di impurità chimiche, i livelli di purezza botanica e le modifiche alle indicazioni obbligatorie.
7 Finalmente, un solo Catalogo! Reg. UE n. 575/2011: seconda versione del Catalogo delle materie prime.
8 Fase di redazione nuovo Catalogo Costituzione dello Chef de file (39 Associazioni europee) Valutazione delle materie prime e redazione del Catalogo Presentazione del Catalogo al Comitato Permanente (inizio marzo 2010)
9 Chef de File 39 Associazioni europee
10 Categorie materie prime (ca. 600) 1. Cereali e prodotti derivati 2. Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati 3. Semi di leguminose e prodotti derivati 4. Tuberi, radici e loro prodotti derivati 5. Altri semi e frutti e prodotti derivati 6. Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati 7. Altri vegetali, alghe e prodotti derivati 8. Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati 9. Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati 10. Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati 11. Minerali e prodotti derivati 12. Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise 13. Varie
11 Processi tecnologici 64 processi tecnologici contro i 20 della Legge 281/1963
12 Dichiarazioni obbligatorie per le materie prime: 1.Catalogo delle materie prime 2.Allegato V (Reg. CE n. 767/2010) 3.Allegato I: umidità e ceneri insolubili (Reg. CE n. 767/2010)
13 Reg. UE n. 575/2011 Categoria 1: Cereali e prodotti derivati
14 Esempio pratico dichiarazioni obbligatorie
15 Dichiarazioni obbligatorie MATERIE PRIME NON PRESENTI NEL CATALOGO E MATERIE PRIME INSERITE NEL REGISTRO DELLE MATERIE PRIME Le dichiarazioni obbligatorie devono essere date ai sensi dell Allegato V e dell allegato I, (5 e 6)
16 Regolamento CE n. 767/2009 ALLEGATO I 1.Materie prime per mangimi sono ESENTI da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel Catalogo di cui all articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico. Entro il 1 settembre 2012 potranno essere stabilite dei livelli per le impurità chimiche (art. 32 Reg. CE n. 767/2009). 2.Qualora non siano stati fissati altri valori nel Catalogo di cui all articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 % (es: mais 95%)
17 Traduzione in lingua italiana Assalzoo ed il Ministero della Salute hanno inviato molti commenti (purtroppo non stati presi in considerazione dal traduttore ufficiale della Commissione europea)
18 Traduzione note Reg. UE 575/2011 versione italiana Reg. UE 575/2011 versione inglese
19 Categoria 9
20 Registro materie prime
21 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24(6):La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi I rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno pubblicato il Registro di tali notifiche su Internet e provvederanno al suo regolare aggiornamento.
22 Registro - sito internet Il 1 settembre 2010 è stato istituito il sito del Registro delle materie prime: - Colui che immette per la prima volta notifica le materie prime non figuranti nel Catalogo delle materie prime, Reg. UE n. 575/2011 (l utilizzatore delle materie prime non è tenuto a notificare) - Non costituisce una procedura di autorizzazione o di valutazione del rischio delle materie prime (nessun valore sanitario) - Gli sviluppatori del sito internet si riservano il diritto di rimuovere le notifiche illegali.
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24 Istituzione del Gruppo di Gestione Europeo: Eseguire una prima valutazione delle notifiche pervenute; Eliminare le doppie notifiche; Correggere eventuali errori di battitura; Descrizione materia prima: richiedere informazioni aggiuntive al notificante; Rimuovere gli additivi; Predisporre una procedura standard per eseguire un controllo delle notifiche.
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26 Registro delle materie prime A seguito della pubblicazione della seconda versione del Catalogo (Reg. UE n. 575/2011): saranno rimosse dal Registro delle materie prime, le materie prime incluse nel Catalogo delle materie prime
27 Registro degli additivi Reg. CE n. 1831/2003 L elenco degli additivi è una lista esaustiva e positiva. Un ingrediente non può essere contemporaneamente additivo e materia prima
28 Reg. UE n. 892/2010 Allegato I, parte I: stabilisce che alcuni ingredienti non sono additivi (carbonato di calcio, glicerolo, 1,2- propandiolo) Allegato I, parte II: stabilisce che alcuni ingredienti, il cui status era incerto, non sono additivi. (cloruro di potassio, metil sulfonil metano, glucosamina, solfato di condroitina)
29 Grazie per l attenzione assalzoo@assalzoo.it Tel fax:
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