Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012
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- Fausta Sassi
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1 Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria Settore 2 Veterinario Oggetto dell'atto: NUOVE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 E PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) N. 1069/2009 E N. 142/2011
2 Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO che a. le procedure approvate con la D.G.R.C. n. 795 del 16 giugno 2006 prevedono l attribuzione del numero di riconoscimento definitivo agli stabilimenti in possesso dei requisiti igienico - sanitari, strutturali (infrastrutture e attrezzature) e funzionali previsti dai regolamenti (CE) n. 852 e n. 853/2004 e succ. modifiche; b. lo Stato membro, in conformità all art. 31, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (CE) n. 882/2004, può procedere al rilascio del riconoscimento condizionato agli stabilimenti in possesso dei requisiti igienico sanitari e strutturali, ma ancora carenti di alcuni requisiti gestionali; c. a decorrere dal 4 marzo 2011 è entrato in applicazione il Regolamento (CE) n del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); d. il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all art. 44 prevede anch esso che l autorità competente possa concedere il riconoscimento condizionato ; e. per gli stabilimenti disciplinati dall art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 è previsto l obbligo della sola registrazione; f. il numero di riconoscimento da attribuire gli stabilimenti disciplinati dall art. 24 e il numero di registrazione previsto dall art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sono entrambi ricavati dal sistema informatico nazionale SI.NTE.SI., analogamente a quanto previsto per gli stabilimenti di cui al Reg. (CE) n. 853/2004; g. i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (UE) n. 142/2011 rientrano anch essi nell ambito della sicurezza alimentare; h. il Ministero della Salute - Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione dal 07 al 11 novembre 2011 ha effettuato in Campania un audit ai sensi dell art. 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 sul settore delle carni e dei prodotti lattiero - caseari riconosciuti al fine di verificare la conformità alla normativa comunitaria dei controlli effettuati dalle autorità competenti regionali e territoriali; i. il rapporto finale del predetto audit ministeriale ha segnalato come non conformità l assenza nelle richiamate procedure di cui alla D.G.R.C. n. 795/2006 dell assegnazione preventiva e sistematica del numero condizionato; j. tra le raccomandazioni suggerite nel rapporto conclusivo del citato audit viene richiesto di anticipare il riconoscimento definitivo agli stabilimenti, ancorché essi siano conformi alla normativa comunitaria, con il riconoscimento condizionato; k. l assegnazione propedeutica al riconoscimento definitivo del citato numero condizionato rientra tra i debiti informativi con U.E. in materia di sanità veterinaria e alimenti, monitorati dal tavolo nazionale per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
3 CONSIDERATO, necessario a. modificare le procedure approvate con la delibera di G.R. n. 795 del 16 giugno 2006 e prevedendo l obbligo dell attribuzione del riconoscimento condizionato prima dell assegnazione di quello definitivo per ottemperare alle raccomandazioni del Ministero della Salute; b. aggiornare le tariffe previste per il riconoscimento dei suddetti stabilimenti ai sensi dell art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 uniformandole alle tariffe applicate dal Ministero della Salute per le medesime attività, come stabilito dall allegato A, Sez. 7, primo capoverso del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194; c. modificare le procedure approvate con D.G.R.C. n. 181/2005 in coerenza all entrata in applicazione del regolamento n. 1069/2009; d. sostituire l allegato alla delibera di G.R. n. 1838/2008, relativo al modello di domanda per il riconoscimento degli stabilimenti, adeguandolo alle specifiche tecniche indicate nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI. per la gestione degli stabilimenti riconosciuti, in ossequio alle Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti di origine animale approvate con l Accordo Stato-Regioni n. 253 del 17/12/2009; e. prevedere l inserimento, a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Assistenza sanitaria (STAP), dei dati di ogni singolo stabilimento riconosciuto nel sistema informatico regionale GISA secondo le procedure stabilite nell allegato al presente provvedimento; VISTI a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; b. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche; c. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche; d. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche; e. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche; f. il Regolamento (CE) 1069 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
4 g. il Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; h. la D.G.R.C. n. 795/2006 concernente le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall art. 4, paragrafo 2, allegato III, del regolamento (CE) n. 853/2004; i. la D.G.R.C. n. 1838/2008 concernente modifica del modello H1 allegato alla delibera di G.R. n. 795/2006 e indicazione del tempo massimo di sospensione delle attività; j. la delibera di Giunta regionale n. 181 del 15 febbraio 2005 concernente Linee guida per l applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell Unione Europea Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; k. il Decreto Dirigenziale n. 94 del 5 agosto 2009 concernente Indicazioni operative ed organizzazione delle attività di controllo ufficiale sulla corretta applicazione del regolamento (CE) 1774/2002 ; l. il D. Lgs. n. 193/2007 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; m. l articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999, n. 143; RITENUTO opportuno a. racchiudere in un unico provvedimento le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti indicati dagli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009; DELIBERA Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 1. di approvare le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti indicati negli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, come specificate nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di aggiornare le tariffe previste per il riconoscimento dei suddetti stabilimenti (art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009) uniformandole alle tariffe applicate dal Ministero della Salute per le medesime attività, come stabilito dall allegato A, Sez. 7, primo capoverso del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194; 3. di incaricare i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., i Settori regionali Tecnico Amministrativi Provinciali - Assistenza Sanitaria, e il Settore Veterinario ciascuno per la parte di competenza, ad implementare il sistema informatico regionale GISA
5 con i dati di ogni singolo stabilimento riconosciuto, utilizzando le istruzioni indicate al Capitolo IV del documento allegato al presente provvedimento; 4. di revocare le delibere di Giunta Regionale n. 795 del 16 giugno 2006, n del 20 novembre 2008 e n. 181 del 15 febbraio 2005; 5. di incaricare l Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria dell esecuzione del presente atto; 6. di inviare il presente provvedimento all Area Generale di Coordinamento 20 - Assistenza Sanitaria - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali e Settore Veterinario, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.
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