Comun e di Se r r a v a l l e Sc r i v i a

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1 Comun e di Se r r a v a l l e Sc r i v i a Provincia di Alessandria Via Berthoud 49 - p.iva tel. 0143/ fax cap ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del

2 SOM M A R I O CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETEN Z E E DISPO S I Z I O N I GENERALI 4 Art. 1 - Og g e t t o del regol a m e n t o 4 Art. 2 - Prin ci pi Ge n e r a li 4 Art. 3 - Defini zi o ni 5 Art. 4 - Clas sific a z i o n e dei rifiuti 6 Art. 5 - Co m p e t e n z e del Con s o r z i o obblig a t o ri o di baci n o 7 Art. 6 - Co m p e t e n z e della societ à affidataria dei servizi 7 Art. 7 - Co m p e t e n z e del Co m u n e 8 CAPO II - GESTIO N E DEI RIFIUTI URBA NI 9 TITOLO I - PRINCIPI GENE R A LI 9 Art. 8 - Og g e t t o del servizi o e princi pi gen e r a li 9 Art. 9 - La raccolt a differ e n z i a t a 9 Art Res p o n s a b i lit à del prod u ttor e e del dete n t o r e 10 Art Ca m p a g n e di sen si biliz z a z i o n e e servizi di infor m a z i o n e 10 Art Assi m ilazione ai rifiuti urb a ni 10 Art Assi m ilazione ai rifiuti urb a ni dei rifiuti sanitari 15 Art Assi m ilazione ai rifiuti urb a ni dei rifiuti cimiteri ali 16 TITOLO - GESTIO N E OPERATIVA 17 II Art Tipol o gi a dei cont e nit o ri destin a ti alla raccolta dei rifiuti urba ni 17 Art Racc o lta differ e n z i a t a porta a porta 18 Art Esp o s i zi o n e dei cont e nit o ri 18 Art Lav a g g i o dei cont e nit o ri 19 Art Racc o lta della frazio n e indiffer e n z i a t a resid u a 19 Art Racc o lta della frazio n e orga ni c a 20 Art Racc o lta dei rifiuti verdi 20 Art Racc o lta del vetro 21 Art Racc o lta della plastica, delle lattine e del carto n e per bev a n d e 21 Art Racc o lta della carta e del carto n e 22 Art Racc o lta degli indu m e n t i usati 22 Art Racc o lta dei rifiuti peric ol o si costituiti da pile e batteri e 22 Art Racc o lta dei rifiuti peric ol o s i costituiti da far m a c i e me dicin a li 23 Art Racc o lta dei rifiuti ingo m b r a n t i, ingo m b r a n t i peric ol o si, peric ol o si da impie g o do m e s ti c o 23 Art Co m p o s t a g g i o do m e s t i c o della frazio n e orga ni c a e dei rifiuti verdi 24 Art Albo Co m u n a l e dei Co m p o s t a t o ri Do m e s t i ci 25 Art Servizi o utenze do m e s t i c h e 25 Art Servizi o utenze non do m e s ti c h e 25 TITOLO - NORM E PARTICOLARI NELLA GESTION E DEI RIFIUTI 26 III URBANI Art Pulizia del territorio 26 Art Sp a z z a m e n t o 26 Art Cestini stra d ali 26 Art Pulizia delle aree mercatali 27 Art Imbratt a m e n t o di aree pubblic h e 27 Art Are e occu p a t e da esercizi pubbli ci 27 Art Ma nif e s t a z i o n i pubbli c h e e spett a c o li viaggia n ti 28 Art Are e di sosta per no m a d i 28 Art Pulizia delle aree privat e 28 Art Vola nti n a g g i o 29 Art Altri servizi su richie st a 29 CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGI C H E 29 Art Isola ecol o gic a con gestio n e 29 Art Isola ecol o gic a se m p li c e 30 2

3 CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 30 Art Divi e ti 30 Art Contr olli 31 Art Sa n zi o n i 31 CAPO V - DISPO S I Z I O N I VARIE E FINALI 34 Art Mo d a lit à di funzio n a m e n t o dei servizi durante la fase di pas s a g g i o dalla 34 raccolta con cont e nit o r e stra d al e alla raccolt a do m i ciliare Art Os s e r v a n z a di altre disp o s i zi o n i 34 Art Dan n i e risarci m e n t i 34 Art Abro g a z i o n e di nor m e e regol a m e n t i pree sist e n ti 34 Art Entrat a in vigore del regol a m e n t o 34 3

4 CAPO I DEFINIZIONI, COMPETE N Z E E DISPO S I Z I O N I GENE R A LI Art. 1 Oggetto del regolam ento 1. Il prese n t e regol a m e n t o è stato predis p o s t o ai sensi dell art. 198, co m m a 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in confo r m i t à alle altre nor m e vigenti in mat e ri a. 2. So n o ogg e tt o del pres e n t e regol a m e n t o : a) le mis ur e per assicurare la tutela igienic o- sanitari a in tutte le fasi della gestio n e dei rifiuti urba ni; b) le mo d a lit à del servizio di raccolta e trasp o rt o dei rifiuti urb a ni; c) le mo d a lit à del conf e ri m e n t o, della raccolt a differe n z i a t a e del trasp o rt o dei rifiuti urba ni ed assi m il a ti al fine di garantire una distint a gestio n e delle divers e frazio ni di rifiuti e pro m u o v e r e il recu p e r o degli stes si; d) le nor m e atte a garantire una distint a ed ade g u a t a gestio n e dei rifiuti urba ni peric olosi e dei rifiuti da esu m a z i o n e ed estu m a z i o n e ; e) la mo d a lit à di attribu zi o n e delle quantit à di rifiuto urba n o raccolt o in circuiti interco m u n a l i (conferi m e n t i multipli) prim a di inviarli al recu p e r o e allo sm alti m e n t o ; f) l assi m il a z i o n e per qualità e quantit à dei rifiuti speciali non peric olo si ai rifiuti urba ni ai fini della racc olt a e dello sm alti m e n t o sulla bas e dei criteri fissati ai sensi della D.G. R. n del e dal Reg o l a m e n t o tipo Con s o r tile approv a t o con delib er a z i o n e dell Ass e m b l e a n. 17 del Le disp o s i zi o n i del prese n t e regol a m e n t o non si applica n o : a) ai rifiuti radio a ttivi; b) ai rifiuti risulta n ti dalla prosp e z i o n e, dall estr a zi o n e, dal tratta m e n t o, dall a m m a s s o di risors e min er a li o dallo sfrutta m e n t o delle cave; c) alle carcasse di ani m a li ed ai seg u e n t i rifiuti agric oli: mat e ri ali fecali ed altre sosta n z e utilizz at e nell attività agric ol a, in partic ol a r e i mat eriali litoidi o veget ali riutilizzati nelle nor m a li pratic h e agric ol e e di con d u z i o n e dei fondi rustici, e terre da coltiva zi o n e prove n i e n ti dalla pulizia dei prod o tti veg et ali eduli; d) ai mat eriali esplo sivi in disus o; e) ai prod o tti e mat e ri ali cont e n e n t i amia n t o; f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assi m il a r e ai rifiuti urba ni, ai sensi del co m m a 2, lett. f del prese n t e articol o. Art. 2 Principi Generali 1. La gestio n e dei rifiuti costituis c e attività di pub blic o inter e s s e ed è disciplin a t a dal prese n t e regol a m e n t o al fine di assicur a r e un ele v a t a prote zi o n e dell a m b i e n t e e contr olli effica ci, tene n d o cont o della spe cificità dei rifiuti peric ol o si. 2. I rifiuti dev o n o ess er e recu p e r a ti o sm altiti senz a peric olo per la salute dell uo m o e senz a usar e proce d i m e n t i o met o di che potreb b e r o recare pre gi u di zi o all a m bi e n t e, in partic olare: a) sen z a deter m i n a r e rischi per l acq u a, l aria, il suol o e per la faun a e la flora; b) limita n d o inco n v e n i e n t i da ru m o ri o odori; c) sen z a dann e g g i a r e il paesagg i o e i siti di partic olare intere s s e, tutelati in bas e alla nor m a t i v a vigent e. 3. La gestio n e dei rifiuti si conf or m a ai princi pi di resp o n s a b ili z z a z i o n e e di coo p e r a z i o n e di tutti i sog g e tti coin v olti nella prod u z i o n e, nella distrib u z i o n e, nell utilizz o e nel cons u m o di beni da cui origin a n o i rifiuti, nel rispett o dei princi pi dell ordi n a m e n t o nazi o n a l e e co m u n it a rio. 4. Il prese n t e regol a m e n t o si confo r m a al princi pi o di prev e n z i o n e e ridu zi o n e della pro d u z i o n e e della peric ol o sit à dei rifiuti. 5. Gli obiettivi gen e r a li da otte n e r e me dia n t e la racc olta differ e n z i a t a dei rifiuti sono individ u a ti nel raggi u n g i m e n t o delle perc e n t u a li mini m e di rifiuti prod o tti previ st e dall art. 205, co m m a 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del , dal Pian o Re gi o n a l e di gestio n e dei rifiuti e dal Pro gr a m m a Provi n ci al e di gestio n e dei rifiuti. Art. 3 Definizioni 1. Fatto salv o quant o disp o s t o all art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del prese n t e regol a m e n t o si inten d e per: 4

5 conferimento : l attività di cons e g n a dei rifiuti da parte del pro d utt o r e o dete n t o r e alle succ e s s i v e fasi di gestio n e, con le mo d a lit à stabilite dal pres e n t e regol a m e n t o ; consorzio di bacino : con s o r z i o obblig at o rio fra Co m u n i costituito ai sen si dell art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e suc c e s s i v e mo difica zi o n i, con il qual e i Co m u n i con s o r zi a ti assic u r a n o l orga niz z a z i o n e in for m a asso ci a t a dei servizi di cui all art. 10, co m m a 1, della L.R. 24 ottobr e 2002, n. 24; ai sen si del pres e n t e regol a m e n t o il Con s o r z i o di bacin o è il CS R Co n s o r z i o Servi zi Rifiuti del Nov e s e, Torto n e s e, Acq u e s e e Ova d e s e ; società affidataria dei servizi : il sog g e t t o che effettu a la raccolt a ed il tras p o r t o dei rifiuti urba ni e assi m il a ti; società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: sog g e tt o che svolg e attività di tratta m e n t o, recu p e r o e sm alti m e n t o dei rifiuti urba ni ed assi m il a ti nell a m b it o del Con s o r z i o di bacin o (SRT S.p.a.); raccolta differenziata multimateriale : la racc olt a differe n z i a t a di rifiuti di divers a co m p o s i z i o n e che dev o n o esse r e racc olti in un unic o cont e n itor e per esse r e poi sep ar a ti nelle suc c e s s i v e fasi di recu p e r o; per il territorio cons o r til e in riferi m e n t o alla racc olt a con giu n t a di plastica, lattine, carto ni per bev a n d e e picc oli imb alla g g i di polistirol o; compostaggio domestico : tecnic a di ridu zi o n e della prod u z i o n e di rifiuti orga ni ci e verdi all interno delle propri età privat e (giardini, orti) me di a n t e buc a nel terre n o, cu m u l o o con app o sit e attrez z a t u r e; albo dei compostatori : elenco in cui son o registr ate le utenz e che pratic a n o il co m p o s t a g g i o do m e s t i c o della frazio n e orga ni c a e della frazio n e verd e dei rifiuti urba ni; area ecologica ovv er o isola ecologica semplice : area per lo stoccagg i o provvisorio di rifiuti differe n z i a ti preval e n t e m e n t e di prove n i e n z a do m e s t i c a e non peric olo si; centro di raccolta ovv er o isola ecologica con gestione : ha la funzio n e di assic u r a r e il conf eri m e n t o sep a r a t o dei flussi delle varie frazio ni differe n z i a t e a servizio di co m u n i o aggre g a z i o n i di co m u n i; può inoltre ess er e strutt urato per acc o gli e r e anc h e rifiuti speciali assi m il a ti agli urba ni prove n i e n ti da utenz e co m m e r c i a li ed artigia n a li di picc ol e e me die dim e n s i o n i; conferimenti multipli : conf e ri m e n t i di rifiuti omo g e n e i agli impi a n ti di tratta m e n t o o alla disc a ric a da un unico me z z o di racc olt a che ha effettu a t o il servizio in più di un Co m u n e ; ecopunto : batteri a di cont e n itori ravvici n a ti e di idon e e dime n s i o n i al fine di age v o l a r e gli utenti al conf eri m e n t o di ogni frazio n e di rifiuto; utenze domestiche : luog hi e locali utilizzati e destin a ti esclu siva m e n t e a civile abita zi o n e e loro pertin e n z e ; utenze non domestiche : luog hi e locali utilizzati o destin a ti alla prod u z i o n e e/o alla ven dit a di beni e/o servizi. Art. 4 Clas sificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell attu a z i o n e del pres e n t e regol a m e n t o i rifiuti sono clas sific ati, sec o n d o l origin e, in rifiuti urba ni e rifiuti speciali e, sec o n d o le caratte ristic h e di peric ol o s ità, in rifiuti peric ol o si e rifiuti non peric ol o si. 2. So n o rifiuti urbani : a) i rifiuti domestici prove n i e n ti da locali ed aree ad uso di civile abitazion e; ven g o n o ulterior m e n t e disti n ti in: 1. frazione organica ovv er o i rifiuti co m p o s ti da scarti alime n t a ri e di cucin a a co m p o n e n t e fer m e n t e s c i b ile; a titolo ese m p l ific ati v o, essa è costituit a da scarti alime n t a ri di cucin a, ava n z i di cibo, alime n ti avari ati privi di invol u c r o, gusci d uovo, scarti di verdur a e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piant e do m e s t i c h e, cen eri spe nt e di stufe e ca min e tti, picc ole ossa e simili; 2. frazione verde costitut a da scarti veg e t ali deriv a n ti dal lavoro di sfalcio dell erb a, dalla pulizia e dalla potat ur a dei giardi ni; 3. frazione secca residua ovv er o i rifiuti non recu p e r a b ili; 4. frazione secca recuperabile ovve r o gli scarti rei m pi e g a b i li, eve n t u a l m e n t e previo tratta m e n t o, nei cicli prod u ttivi (carta, vetro, met alli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolt a differ e n z i a t a; 5. rifiuti pericolosi co m p o s ti da pile, far m a c i, cont e nit o ri marchiati T e F (es. vasi di pitture e vernici), batteri e per auto, oli min er a li esa u s ti, lam p a d e a scarica e tubi cato dici, frigorif eri, con g el a t o ri, lavatrici, lavast o v i gli e, televis o ri, co m p u t e r, vide o per co m p u t e r, sch e d e elettro nic h e, toner per sta m p a n t i; 6. rifiuti ingombranti ovve r o i beni durev o li, di arred a m e n t o, di impie g o do m e s t i c o. b) i rifiuti assimilati prov e n i e n ti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla letter a a), non peric ol o si ed assi m il a ti ai rifiuti urba ni per qualità e quantità, ai sensi del vigent e regol a m e n t o ; 5

6 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strad e ed aree ed i rifiuti giac e n ti sulle strad e ed aree pub blic h e o privat e co m u n q u e sog g e tt e ad uso pubblic o; d) la frazione verde prove n i e n t e da aree verdi pub blic h e, quali giardini, parc hi ed aree cimit eriali; e) i rifiuti sanitari ovv er o i rifiuti che deriv a n o da strutt ure pubbli c h e o privat e, individ u a t e ai sen si del D.Lgs , n. 502, e s.m.i., che svolg o n o attività me dica e veterin a ria di prev e n z i o n e, di diag n o s i, di cura, di riabilita zi o n e e di ricerc a ed erog a n o prest a z i o n i di cui alla L , n. 833 ed assi milati ai sensi del vigent e regol a m e n t o ; f) i rifiuti cimiteriali prove n i e n ti da esu m a z i o n i ed estu m u l a z i o n i, nonché gli altri rifiuti prove n i e n ti da attività cimiteri al e divers e da quelle di cui alle prece d e n t i letter e b), c), d) e me gli o specificati nel vige n t e regol a m e n t o di assi m il a z i o n e dei rifiuti. 3. So n o rifiuti speciali : a) i rifiuti deriv a n ti da attività agric ole e agro- industri ali; b) i rifiuti deriv a n ti da attività di de m o li zio n e e costru zi o n e, non c h é i rifiuti deriv a n ti dalle attività di scav o, fer m o resta n d o qua nt o disp o s t o dall art. 186 del D.Lgs. 152/2006; c) i rifiuti deriv a n ti da lavorazi o n i industriali, fatto salv o quanto previsto dall art. 185, co m m a 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006; d) i rifiuti deriv a n ti da lavorazi o n i artigia n a li; e) i rifiuti deriv a n ti da attività co m m e r c i a li; f) i rifiuti deriv a n ti da attività di servizi; g) i rifiuti deriv a n ti da attività di recu p e r o e sm alti m e n t o di rifiuti, i fang hi prod o tti dalla pota biliz z a z i o n e e da altri tratta m e n t i delle acq u e, dalla depuraz i o n e delle acq u e reflue e da abb a tti m e n t o di fumi; h) i rifiuti deriv a n ti da attività sanit arie, ad esclu si o n e di quelli di cui alla lettera e) del prece d e n t e co m m a 2 del prese n t e articol o; i) i ma c c h i n a ri e le app a r e c c h i a t u r e deterior a ti ed obs ol eti; j) i veic oli a mot o r e, rim orc h i e simili fuori uso e loro parti; k) il co m b u s ti b il e deriv at o da rifiuti; l) i rifiuti deriv ati dalle attività di sele zi o n e me c c a n i c a dei rifiuti solidi urba ni. 4. So n o rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espr e s s a m e n t e co m e tali, con app o sit o asterisc o, nell ele n c o di cui all alle g a t o D alla parte quart a del D.Lgs. 152/2006, sulla bas e degli allegati G, H ed I alla me d e s i m a parte quart a. Art. 5 Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino 1. Le co m p e t e n z e del Co n s o r z i o obblig a t o ri o di baci n o, CS R - Con s o r z i o Servizi Rifiuti del Nov e s e, Torto n e s e, Acq u e s e ed Ov a d e s e son o quelle previ st e dalla nor m a ti v a statal e e regio n a l e. 2. Il CS R in partic ol a r e provve d e alla: a) vigilan z a e contr ollo sul servizio di gestio n e integrata dei rifiuti urb a ni e assi m il a ti; b) approvaz i o n e e definizi o n e delle mo d a lit à di conf eri m e n t o e delle freq u e n z e di racc olt a; c) definizi o n e dell attività infor m a ti v a e for m a ti v a nei confr o n ti della popol a z i o n e scola s tic a e dei citta di ni, allo scop o sia di infor m a r e sui servizi svolti, sia di crear e una diffusa cosci e n z a ambi e n t a l e. Art. 6 Competenze della società affidataria dei servizi 1. Fan n o parte dei servizi istituzi o n a li, cons o li d a ti, contin u a ti vi e progra m m a b i l i le seg u e n ti attività, alle quali la società affidataria del servizio di racc olta e trasp o rt o dei rifiuti può provv e d e r e diretta m e n t e o me di a n t e sog g e tti terzi nei limiti indic ati dal contr att o di servizio: a) racc olt a e trasp o rt o rifiuti solidi urba ni; b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai sensi della D.G.R. n del 14 febbraio 2005 e del Regolamento tipo Consortile approvato con deliberazione assembleare n. 17 del ; c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti; d) raccolta e trasporto rifiuti organici; e) raccolta e trasporto vetro; f) raccolta e trasporto plastica, lattine e contenitori per bevande; g) raccolta e trasporto carta e cartone; h) raccolta e trasporto frazione verde e legno; i) raccolta e trasporto pile e farmaci; j) servizi Pubblici Speciali: - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi; k) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi della D.G.R. n del 23 dicembre 2003 e della D.G.P. n. 100 del 15 febbraio 2006; 6

7 l) attività formativa e informativa: - educazione ambientale nelle scuole; - comunicazione agli utenti; m) lavaggio e disinfezione dei cassonetti (Circolare n. 3/Amb/San Regione Piemonte del ). 2. La societ à affid at a ri a del servizi o può inoltre svolg e r e le seg u e n ti attività: a) racc olt a e trasp o rt o dei rifiuti speciali assi milabili per la quot a parte ecce d e n t e i rifiuti assi m il a ti delle utenze non do m e s ti c h e, previo acco r d o eco n o m i c o tra le parti; b) spa z z a m e n t o ; c) detta gli ata individ u a z i o n e oper a tiv a delle mo d a lit à di conf eri m e n t o al servizi o di raccolta delle varie tipolo gie di mat e ri ali, nel rispett o del contr att o di servizio, delle spe cific h e tecni c h e e delle indic a zio n i del Co m u n e. Art. 7 Competenze del Comune 1. Al Co m u n e co m p e t o n o le seg u e n t i attività: a) fornir e alla Region e, alla Pro vi n ci a ed alle Autorità d A m b it o tutte le infor m a z i o n i sulla gestio n e dei rifiuti urba ni da esse richie st e, ai sen si dell art. 198, co m m a 3, del D.Lgs. 152/2006; b) espri m e r e il propri o parer e in ordin e all approv a z i o n e dei prog e tti di bonifica dei siti inqui n a ti rilasci at a dalla Re gi o n e, ai sensi dell art. 198, co m m a 3, del D.Lgs. 152/2006; c) fornir e parer e su: - mo d a lit à di conf e ri m e n t o, da parte degli utenti, delle frazio ni da racco g li e r e; - mo d a lit à delle freq u e n z e di racc olt a, in funzio n e delle varie frazio ni, appr o v a t e dal CS R e definite sec o n d o le co m p e t e n z e di cui all art. 5 del prese n t e regol a m e n t o ; - colloc a z i o n e degli eco p u n ti di raccolta sul suolo pub blic o; d) contr oll ar e il corrett o svolgi m e n t o delle operazi o n i di: - conf eri m e n t o dei rifiuti da parte del privat o, in collab o r a z i o n e con la società affidataria del servizio; - raccolt a e sm alti m e n t o dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio; - corrett a attrib u zi o n e dei carichi a sm alti m e n t o e recu p e r o; e) l ado zio n e di ordin a n z e contin gibili ed urge n ti da parte del Sind a c o nell a m b i t o della propri a co m p e t e n z a, qual or a sia richie st o da ecce zi o n a li ed urge n ti nec e s s it à di tutela della salute pubbli c a o dell a m b i e n t e; f) l emissio n e di ordin a n z e, in attua zio n e del prese n t e regol a m e n t o, alle linee guid a con s o r tili e al pian o di servizi o predis p o s t o dalla società di racc olt a, volte a disciplin a r e le mo d a lit à di confe ri m e n t o dei rifiuti, l eve nt u a l e esp o si zio n e e ritiro dei cont e n itori per lo svu ota m e n t o degli stes si. 2. Fer m o il poter e di vigila n z a del CS R nei confr o n ti della società affid at a ri a, il Co m u n e, in cas o di risco n tr a t a irregol a rit à del servizi o, potrà: a) cont e s t a r e in for m a scritta l inade m p i m e n t o al CS R al fine di sollecita r e il rispett o del contr att o e della spe cific a di servizio; b) richie d e r e al CS R l applic a z i o n e delle sanzioni ai sen si del contr atto di servizi o o la risolu zi o n e dello stes s o. 3. Il Co m u n e si imp e g n a : a) a garantire le migliori con dizi o n i oper a tiv e per lo svolgi m e n t o delle attività definit e dal contr att o di servizi o anc h e assicura n d o il risp ett o, da parte della pop ol a z i o n e, di ade g u a t e nor m e co m p o r t a m e n t a li; b) ad ema n a r e, se richie st o, specifici provv e d i m e n t i circa le mo d alit à di conf eri m e n t o dei mat eri ali nei circuiti di raccolta, preve d e n d o ade g u a t e san zi o ni; c) a contrib uire al miglior a m e n t o delle con di zio n i oper ati v e con le seg u e n ti attività: - contr olli sul territorio tesi ad individ u a r e eve nt u a li conf e ri m e n t i scorr etti ed utilizzo non corrett o dei servizi di raccolt a attivi sul territorio; - iniziativ e di sost e g n o alle ca m p a g n e di co m u n i c a z i o n e ed infor m a z i o n e. 7

8 CAPO II GESTION E DEI RIFIUTI URBA NI TITOLO I Principi generali Art. 8 Oggetto del servizio e principi generali 1. Il prese n t e capo rigu ar d a le attività di gestio n e delle varie frazio ni dei rifiuti urba ni indic at e all art. 4 del prese n t e regol a m e n t o, che dev o n o ess e r e conf erit e e racc olte nel risp ett o delle disp o s i zi o n i generali e partic ol a ri di seg uit o riportat e. 2. La gestio n e dei rifiuti urba ni dev e perse g u i r e l obiettiv o della riduzi o n e della prod u zi o n e dei rifiuti e della sep ar a z i o n e dei flussi delle divers e tipolo gi e di mat e ri ali che li co m p o n g o n o, tend e n d o a ridurr e nel tem p o il quantit ativ o del mat erial e indiffer e n z i a t o non ricicla bil e e non recu p e r a b il e. 3. Il Con s o r z i o di bacin o, nel risp etto delle co m p e t e n z e definit e all art. 5 del pres e n t e regol a m e n t o, deter m i n a le mo d a lit à dell org a n i z z a z i o n e dei servizi di gestio n e dei rifiuti solidi urb a ni. 4. La gestio n e dei rifiuti urba ni costituis c e attività di pub blic o inter e s s e, perta n t o viene effettu a t a sull intero territorio co m u n a l e; per l orga ni z z a z i o n e dei servizi il CS R predis p o n e lo sche m a delle specifich e tecnic h e, redatt o dalla societ à affid at a ri a, dal qual e risulta n o i servizi resi alle utenze ed il relativ o corris p e tti v o. 5. La raccolt a e il trasp o rt o son o effett u a ti con me z zi adeg u a t i le cui caratte ristic h e, stato di con s e r v a z i o n e e ma n u t e n z i o n e dev o n o ess er e tali da assicurare il risp etto delle esig e n z e igienic o- sanitari e e le nor m e di sicur e z z a; tali me z zi dev o n o esse r e a perfett a tenuta. 6. La societ à affidataria dev e provve d e r e, d acc o r d o con il Co m u n e e la società che gestisce l impia n t o di sm alti m e n t o e nel risp ett o di qua nt o disp o s t o dalla specifica dei servizi, alla pes at u r a o all attrib u z i o n e delle quantit à raccolt e attrav e r s o conf eri m e n t i multipli, di tutti i rifiuti racc olti nel territori o pri m a del loro conf eri m e n t o e/o sm alti m e n t o. E facoltà della societ à affidataria del servizio e del Co m u n e servito svolg e r e tutte le azio ni ritenut e opportu n e al fine di acce rt a r e le effettiv e quantit à di rifiuto raccolt e ed attrib uit e. Art. 9 La raccolta differenziata 1. L istituzio n e della raccolta differe n z i a t a si conf o r m a ai principi esp o s ti nel prec e d e n t e art Il servizio di gestio n e dei rifiuti urba ni si attua su tutto il territori o co m u n a l e me di a n t e la racc olt a differe n z i a t a dei rifiuti, con siste m a porta a porta o di im m e d i a t a prossi m i t à, attra v e r s o eco p u n t i, per le frazio ni spe cificata m e n t e indic ate agli articoli suc c e s s i vi. 3. L ute nte dev e perta n t o obblig at o ria m e n t e conf erir e in mo d o sep a r a t o tutti i rifiuti. 4. Il Con s o r z i o di bacin o, sentito il Co m u n e, stabilis c e: a) le mo d a lit à di conf e ri m e n t o, da parte degli utenti, delle frazio ni da racco g li e r e; b) le mo d a lit à e la freq u e n z a di racc olt a in funzi o n e delle varie frazio ni; c) le mo d a lit à dell ev e n t u a l e affida m e n t o agli utenti di cont e n itori a tipolo gia partic olare. 5. Il flusso di racc olta dei rifiuti non assi m il a ti agli urba ni prod o tti da utenze non do m e s ti c h e, dev e esse r e sep ar a t o dal flusso di racc olta dei rifiuti assi milati agli urb a ni, anc h e ai fini di un corrett a ripartizio n e dei costi. 6. I conte n itori per la raccolt a di specific h e frazio ni di rifiuti poss o n o esse r e colloc a ti, per esig e n z e di pubbli c a utilità, all interno di aree privat e delle utenz e do m e s ti c h e (es. cortili) e non do m e s t i c h e, in via non esa u s ti v a, negozi, far m a c i e e studi me di ci, riven dite, esercizi pubbli ci, esercizi co m m e r c i a li, alber g h i ed attività pro d utti v e in genere, oltre che di scu ol e, centri sportivi ed altri edifici aperti al pub blic o. Art. 10 Respon s a bilità del produttore e del detentore 1. Il prod u ttor e e il dete nt o r e son o resp o n s a b i li dei rifiuti da loro prod o tti e/o dete n u ti fino al mo m e n t o in cui detti rifiuti vengo n o conf eriti al siste m a di raccolt a. 8

9 Art. 11 Campa g ne di sensibilizzazione e servizi di informazione 1. Il Con s o r z i o di bacin o cura, anc h e in colla b o r a z i o n e con la società affidataria ed il Co m u n e, opport u n e ca m p a g n e di sen si bilizzaz i o n e ed ince n tiv a z i o n e alla collab o r a z i o n e dei cittadi ni. 2. Perio di c a m e n t e ed a cura della societ à affidataria del servizio di raccolta vien e data am pia pubblicit à, a me z z o di mat eri ale divulg a tiv o ed infor m a t i v o, delle mo d a lit à di conf eri m e n t o dei rifiuti e dei servizi resi all ute n z a, nonch é dei risultati qualitativi e quantitati vi raggi u n ti. 3. Il Co m u n e può preve d e r e, ad integr a z i o n e dei servizi offerti, nelle for m e e nell org a n i z z a z i o n e ritenut a più idone a, l istituzi o n e di uno sport ello rivolto alle utenz e con co m p iti di infor m a z i o n e circa le mo d a lit à dei servizi attivati. Art. 12 Assimilazione ai rifiuti urbani 1. I criteri di assi milazi o n e, per qua ntità e qualità, dei rifiuti spe ci ali non peric ol o s i ai rifiuti urb a ni son o stabiliti ai sensi dell art. 1, co m m a 184, lett. b) della L. n. 296 del e della D.G. R , n I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono: a) essere compresi nell elenco di cui al comma 3 del presente articolo; b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna kg/mq/anno destinati allo smaltimento della tabella al comma 5 del presente articolo; c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati. 2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero. 3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.: CODICE C.E.R. 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI rifiuti prod o tti da agric olt ur a, orticoltu r a rifiuti met allici rifiuti della prep a r a z i o n e e del tratta m e n t o di frutta, verd u r a, cere ali, oli alim e n t a r i, caca o, caffè, tè e tabacco; della prod u zi o n e di con s e r v e alim e n t a ri; della prod u z i o n e di lievito ed estratt o di lievito; della prep a r a z i o n e e fer m e n t a z i o n e di mel a s s a scarti inutilizza b ili per il con s u m o o la trasf or m a z i o n e rifiuti della prod u z i o n e di bev a n d e alcolic h e ed analcoli c h e (trann e caffè, tè e cac a o) scarti inutilizza b ili per il con s u m o o la trasf or m a z i o n e 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE rifiuti della lavor a zi o n e del legn o e della prod u z i o n e di pan n e lli e mo bili scarti di corte c c i a e sug h e r o seg a t u r a, trucioli, resid ui di taglio, legno, pann elli di truciol ar e e piallac ci, non cont e n e n t i sosta n z e peric olos e rifiuti della prod u z i o n e e della lavorazi o n e di polp a, carta e carto n e scarti di corte c c i a e legno scarti della selezi o n e di carta e carto n e destin a ti ad ess er e riciclati 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, rifiuti della lavor a zi o n e di pelli e pellicce 9

10 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI rifiuti della prod u zi o n e, for m ul a z i o n e, fornitura ed uso (PFF U) di plastich e, go m m e sintetich e e fibre artificiali rifiuti plastici rifiuti della prod u z i o n e, for m ul a z i o n e, fornitur a ed uso di prod o tti far m a c e u t i c i 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA rifiuti della prod u z i o n e, for m u l a z i o n e, fornitura ed uso di inchio stri per sta m p a toner per sta m p a esa uriti, non cont e n e n t i sosta n z e peric ol o s e. 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prod o tti dalla lavorazi o n e e dal tratta m e n t o fisico e me c c a n i c o superfici ale di met alli e plastic h e limatur a e trucioli di mat eriali plastici 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97) imb all a g g i (compr e s i i rifiuti urba ni di imb all a g g i o oggett o di racc olt a differ e n z i a t a) imb all a g g i in carta e carto n e imb all a g g i in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci prodotti dalle utenze agricole imb all a g g i in legno imb all a g g i met allici imb all a g g i in mat eriali co m p o s i ti imb all a g g i in mat eriali misti imb all a g g i in vetro imb all a g g i in mat eria tessile ass or b e n ti, mat e ri ali filtranti, stracci e indu m e n t i protettivi ass or b e n ti, mat e ri ali filtranti, stracci e indu m e n t i protettivi, non cont a m i n a t i da sost a n z e peric olos e. 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO veicoli fuori uso app a rt e n e n t i a diversi mo di di trasp o rt o (compr e s e le ma c c h i n e mo bili non stra d ali) ma n u t e n z i o n e di veicoli (trann e 13, 14, e 16 08) pneu m a t i c i fuori uso met alli ferro si met alli non ferrosi plastica vetr o co m p o n e n t i non spe cificati altri m e n ti scarti prov e n i e n t i da app ar e c c h i a t u r e elettric h e ed elettroni c h e apparecch i a t u r e fuori uso, non cont e n e n t i co m p o n e n t i peric olo si co m p o n e n t i non peric ol o s i rimo s s i da app a r e c c h i a t u r e fuori uso batterie ed acc u m u l a t o r i 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE legn o, vetro e plastica 10

11 legn o vetro plastic a met alli (incluse le loro legh e) ra m e, bronz o, otto n e allu m i ni o pio m b o zinc o ferro e acciai o stagn o met alli misti 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA frazio ni oggett o di raccolt a differ e n z i a t a (tranne gli imb all a g g i di cui al codic e 15 01) carta e carto n e vetr o rifiuti biode g r a d a b i li di cucin e e me n s e abbi glia m e n t o prod o tti tessili oli e grassi co m m e s t i b ili me dicin a li, non conte n e n ti sost a n z e citoto s si c h e e citost ati c h e batterie e acc u m u l a t o ri, non cont e n e n t i pio m b o, nich el- cad m i o e mer c u rio apparecch i a t u r e elettric h e ed elettro nic h e fuori uso, non cont e n e n t i co m p o n e n t i o sost a n z e peric ol o s e legno, non conte n e n t e sost a n z e peric ol o s e plastica met allo altre frazio ni non specificate altri m e n ti rifiuti prod o tti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti prov e n i e n ti da cimiteri) rifiuti biode g r a d a b i li altri rifiuti urba ni rifiuti urba ni non differe n z i a ti rifiuti dei mer c a ti resid ui della pulizia stra d al e rifiuti ingo m b r a n t i rifiuti urba ni non spe cificati altri m e n ti» 4. L elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall Assemblea Consortile. 5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella kg/mq/anno destinati a smaltimento : Id Codic e Norm. 1 Categorie Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto kg/mq anno destinati a sm altiment o 4,00 2 Cinemato grafi e teatri 2,00 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,00 4 Campe g gi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,00 5 Stabilimenti balneari 3,00 6 Espo sizioni, autosaloni 2,00 7 Alberghi con ristorante 7,00 11

12 8 Alberghi senza ristorante 4,00 9 Case di cura e riposo 8,00 10 Ospedali 9,00 11 Uffici, agenzie, studi profes sionali 6,00 12 Banche ed istituti di credito 3,00 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 6,00 14 Edicola, farmacia, tabac c aio, plurilicenze 7,00 15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,00 16 Banchi di mercato beni durevoli 8, Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,00 5,00 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,00 20 Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stocca g gio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) 10,00 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,00 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 33,00 23 Mense, birrerie, amburgherie 25,00 24 Bar, caffè, pastic cerie 26,00 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag gi, generi alimentari 15,00 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,00 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 35,00 28 Ipermercati di generi misti 14,00 29 Banchi di mercato genere alimentari 38,00 30 Discoteche, night club 7,00 31 Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevam ento e trasformazioni agroindustriali 20,00 6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali. 7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata. 8. L azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. (tariffe Utenze Private SRT S.p.a.) attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta. 12

13 9. Ai fini dell assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale. 10. L utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all art. 48 del presente regolamento. 11. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l ammontare della TARSU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, tenendo conto del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi. 12. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006. Art. 13 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari 1. Ai sensi dell art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; b) i rifiuti derivanti dall attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento; d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura; e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell ambito delle strutture sanitarie; f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi. Art. 14 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali 1. Ai sensi dell art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da: a) ordinaria attività cimiteriale; b) esumazioni ed estumulazioni. 2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da: a) fiori secchi; b) corone; c) carta; d) ceri e lumini; e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali; f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all interno del cimitero. 3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da: a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo). 4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di 13

14 rifiuti urbani prodotti all interno dell area cimiteriale e recanti la scritta Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni. 6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/ La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo). 8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio. 9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma Per l espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali, dovrà pervenire a SRT S.p.a., con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del ed in particolare dall art. 2, comma 1, lett. e), numeri e dall art. 12, commi La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di SRT S.p.a. TITOLO II GESTIONE OPERATIVA Art. 15 Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal Consorzio di bacino. L utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell utenza/comune. 2. Tutti i contenitori sono forniti all utenza in comodato d uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole del buon padre di famiglia. In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte. 3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell utenza o diversi da quelli assegnati. 4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. 5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. 6. I contenitori consegnati all utenza devono essere collocati: a) all interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni indifferenziate, l organico e la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni; b) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in ecopunti. I contenitori domiciliari sono di norma esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime. 7. Nei casi in cui l utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta. 8. La collocazione e l eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 9. I contenitori domiciliari, cessata l esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione. Art. 16 Raccolta differenziata porta a porta 14

15 1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi. 2. L utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori. 3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo. 4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente. 5. L utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta. Art. 17 Esposizione dei contenitori 1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento alla circolare della Presidenza della Giunta Regionale del , n. 3/AMB/SAN. 2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all utenza servita. 3. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. 4. E preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro i limiti indicati dalla società affidataria. 5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo. 6. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l utente colloca il contenitore. 7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. 8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. 9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l inadempimento del contratto di servizio, di cui all art. 48 comma 5 del presente regolamento. 10. Qualora l azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta o al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità. Art. 18 Lavaggio dei contenitori 1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell utenza. 2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi. 3. Il lavaggio dei contenitori collocati all interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune. Art. 19 Raccolta della frazione indifferenziata residua 1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da: a) oggetti in ceramica legno verniciato; 15

16 b) carta plastificata, carta stagnola; c) CD, DVD, cassette audio-video; d) bicchieri e piatti in plastica; e) lettiere ed escrementi di animali. 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata: a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata; b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani; c) rifiuti potenzialmente pericolosi; d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell attività agricola e materiali esplosivi. 3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità: a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali; b) mediante sacchi collocati a bordo strada. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg. 30 ed essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico; c) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi; d) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative; e) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco resti chiuso. 4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente regolamento. 1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da: a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè; b) alimenti avariati senza confezione; c) avanzi alimentari, gusci d uovo; d) scarti di frutta e verdura; e) scarti di piante o fiori d appartamento; f) tovagliolini e fazzoletti di carta; g) carta da pane, carta assorbente da cucina. Art. 20 Raccolta della frazione organica 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica: a) borse di plastica; b) lettiere ed escrementi di animali domestici; c) altre tipologie di rifiuto; 3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità: a) in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali; b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi; c) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico. 4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore. Art. 21 Raccolta dei rifiuti verdi 1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati. 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità: a) in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori; b) direttamente dagli utenti all area ecologica, ove presente; c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità. 3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria. 16

17 Art. 22 Raccolta del vetro 1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l igiene personale e la pulizia della casa. 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli. 3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità: a) mediante apposito contenitore a campana o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire; b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi; c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare; d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon. 4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore. Art. 23 Raccolta della plastica, delle lattine e del cartone per bevande 1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, lattine e cartone per bevande, in particolare da: a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere; b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici; c) contenitori in cartone per bevande; d) piccoli imballaggi in polistirolo; e) contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti. 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica. 3. Il servizio di raccolta di plastica, lattine e cartone per bevande viene svolto con le seguenti modalità: a) mediante appositi contenitori o mediante sacchi, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico; b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi; c) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso; d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare. 4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra (ad esclusione dei servizi di porta a porta) o eccedente le potenzialità del contenitore. Art. 24 Raccolta della carta e del cartone 1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta e cartone ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone. 2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane. 3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità: a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali; b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi; c) l utente deve assicurarsi che dopo l introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso; d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon; e) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico. 17

18 4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dal comma e) del precedente punto. Art. 25 Raccolta degli indumenti usati 1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da: a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti; b) calzature ancora utilizzabili e pulite; c) cinture e accessori per l abbigliamento utilizzabili. 2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo. 3. L organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve: a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all utenza di collocare il rifiuto sempre all interno dei medesimi; b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria. Art. 26 Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie 1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità: a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati); b) presso l area ecologica autorizzata. I rifiuti devono essere introdotti all interno dell apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione. 2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all interno dei contenitori medesimi. 3. L organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere contro degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati). Art. 27 Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità: a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali); b) presso l area ecologica autorizzata. I rifiuti devono essere introdotti all interno dell apposito contenitore, mentre l imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento. 2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all interno dei contenitori medesimi. 3. L organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere contro degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali). Art. 28 Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico 1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all art. 4, comma 2, lett. a), punto 6), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze. 2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti. 18

19 3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità: a) presso l area ecologica ove prevista e autorizzata; b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione; c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico. 4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo. 5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti: a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l oggetto principale dell attività produttiva; b) l utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute; c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione. Art. 29 Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi 1. L autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l istituzione dell Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell art. 30 del presente regolamento. 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta. 3. Il compostaggio domestico deve essere attuato: a) con l utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.); b) con processo controllato; c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale); d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori. 4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l utilizzo del prodotto risultante. 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienicosanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione. 6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare; b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale; c) seguire periodicamente l evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici. 7. E facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato. Art. 30 Albo Comunale dei Compostatori Domestici 1. Il Comune istituisce l Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde. 2. Tale Albo si compone di due sezioni: a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera; b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera. 3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni: a) dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell organico; oppure b) dalla rinuncia al servizio di raccolta differenziata della frazione organica, mediante dichiarazione scritta obbligatoria da presentare al Comune. 19

20 4. L Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano, in modo attivo e proficuo, il compostaggio domestico. 5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con il CSR e la società affidataria. Art. 31 Servizio utenze domestiche 1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, demandata alla società di raccolta, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze. Art. 32 Servizio utenze non domestiche 1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime. 2. La società di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune ed al CSR, al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tassa/tariffa. TITOLO III NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Art. 33 Pulizia del territorio 1. I rifiuti di cui all art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio. 2. Ai sensi dell art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell abbandono, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/ In mancanza dell individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune. 4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d acqua medesimi. Art. 34 Spazzamento 1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune. 2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati. 3. Nell effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. 4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. 5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto. 6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati. Art. 35 Cestini stradali 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere istallati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti. 20

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