Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari
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1 Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Modifica del 7 marzo 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina l aggiunta alle derrate alimentari di sostanze essenziali o fisiologica-mente utili come vitamine, sali minerali e altre sostanze, nonché la loro caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie. Art. 2 Aggiunte permesse e vietate 1 Per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze che figurano nell allegato 1. 2 Sono ammessi i composti di vitamine, sali minerali e altre sostanze secondo l allegato 2. 3 È vietato aggiungere vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari che figurano nell allegato 4. 4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari. Art. 6 cpv. 1 bis e 2 4 1bis Le derrate alimentari alle quali sono aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze devono obbligatoriamente recare una caratterizzazione del valore nutritivo conformemente agli articoli dell ordinanza del DFI del 23 novembre sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. È eccettuato l utilizzo di sale commestibile, sale da cucina o sale iodato oppure di sale commestibile, sale da cucina o sale fluorato. 2 Il tenore di vitamine indicato non può essere superiore alla dose giornaliera raccomandata nella razione giornaliera, anche nel caso di un dosaggio in eccesso secondo l articolo RS RS
2 3 Concerne soltanto il testo tedesco e francese 4 Il sale commestibile iodato o fluorato deve essere designato come «sale commestibile/sale da cucina/sale iodato» oppure come «sale commestibile/sale da cucina/sale fluorato». Art. 7 cpv. 2 e 3 2 L UFSP verifica l ineccepibilità per la salute, l idoneità allo scopo, la caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie delle aggiunte in questione. 3 Per la procedura di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 5 capoversi 3 e 4 e 6 capoversi 1, 2 e 4 ODerr. Art. 8 Adeguamento degli allegati L UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto delle decisioni dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA). II Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 marzo Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. III 1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla versione qui annessa. IV La presente modifica entra in vigore il 1 aprile marzo 2008 Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 1050
3 Vitamine, sali minerali e altre sostanze ammessi e dosi giornaliere raccomandate per adulti Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e art. 3) Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti Vitamine Vitamina A 800 μg Β-Carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B 1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B 2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B 6 2 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B 12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg Sali minerali Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg Altre sostanze Acidi grassi: Acido linoleico 6.0 g Acido alfalinoleico 1,2 g Acidi grassi omega-3 1,7 g Somma dell acido eicosapentaenoico e dell acido docosaesaenoico (EPA + DHA) 0,5 g 1051
4 Allegato 2 (art. 2 cpv. 2) Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina D 3 (colecalciferolo) Vitamina D 2 (ergocalciferolo) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Vitamina B 1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2 Riboflavina Riboflavina-5 -fosfato di sodio Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio Dexpantenolo 1052
5 Vitamina B 6 Piridossina cloridrato Piridossina-5 -fosfato Dipalmitato di piridossina Acido folico Acido pteroilglutammico Vitamina B 12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile Categoria 2: Sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell acido ortofosforico Idrossido Ossido Solfato Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali dell acido citrico Gluconato Glicerofosfato Sali dell acido ortofosforico Lattato 1053
6 Idrossido Ossido Solfato Ferro Carbonato di ferro Citrato ferroso Citrato ferrico ammoniacale Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (Carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido Carbonato Solfato Selenio Selenato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio Categoria 3: Altre sostanze Acidi grassi Oli vegetali Oli di pesce Oli di alghe 1054
7 Allegato 4 (art. 2 cpv. 3) Elenco delle derrate alimentari a cui non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze Alle seguenti derrate alimentari non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze: 1. frutta, verdure, carne compreso il pollame e pesce; 2. bevande con un tenore alcolico superiore a 1,2 per cento in volume. 1055
8 1056
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