COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI REGOLAMENTO
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- Mario Martini
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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA ULSS N REGIONE DEL VENETO Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG ) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell Azienda Ulss n Regione del Veneto (di seguito Azienda ), istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 351 del 1/8/2011, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell 11 giugno 2011). Art. 2 Composizione e sede Il CUG è composto: - da Componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001; - da un pari numero di Rappresentanti dell'azienda. Ove possibile sono rappresentate le diverse aree funzionali e/o professionali presenti in Azienda; Per ogni Componente titolare è previsto un Supplente. Il/la Presidente è nominato/a dal Direttore Generale dell Azienda, nell ambito dei Rappresentanti dell Azienda stessa. II CUG ha sede a Mirano (Ve), viale Mariutto n. 76. Art. 3 Durata in carica Il CUG ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I/le Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG. Art. 4 Compiti del/della Presidente Il/la Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/delle componenti, e ne coordina i lavori. Il/la Presidente provvede affinché l attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell Azienda. 1
2 Art. 5 Convocazioni II CUG si riunisce in convocazione ordinaria di norma almeno ogni tre mesi. Il/la Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata via almeno 15 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata, con le stesse modalità, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data prescelta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Art. 6 Deliberazioni Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei/delle Componenti aventi diritto di voto. Alle riunioni del CUG sono invitati i Componenti titolari, in caso di loro assenza può presenziare il rispettivo supplente. La convocazione viene pertanto inviata ai titolari e, per conoscenza, ai supplenti. Hanno diritto al voto i/le Componenti titolari legittimamente presenti alla riunione; in assenza del/della titolare ha diritto al voto il/la rispettivo/a Componente supplente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. Su richiesta di almeno un quinto dei/delle Componenti del CUG aventi diritto al voto (titolari o supplenti), le deliberazioni, di volta in volta, vengono assunte con voto segreto. I/le Componenti titolari impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente ed al/alla Componente supplente. Le funzioni di Segretario/a sono svolte da un/una Componente del CUG, titolare o supplente, in stretta collaborazione con Il/la Presidente. Il/la Segretario/a può essere coadiuvato/a da persona, anche esterna al CUG, designata dal/dalla Presidente del CUG, sentito il parere del CUG stesso. Qualora necessario l Azienda metterà a disposizione del CUG un operatore per svolgere attività di segreteria per un numero di ore che sarà concordato tra la Direzione Generale dell Azienda e il/la Presidente del CUG. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a. I/le Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del/della Segretario/a, unitamente alla convocazione della successiva riunione, a tutti i/le Componenti, titolari e supplenti, del CUG al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati. Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Direzione generale per le successive valutazioni dell Azienda. 2
3 Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del Componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive; la delibera verrà tempestivamente comunicata all Azienda e/o all organizzazione sindacale che ha nominato il/la propria rappresentante. Art. 7 Dimissioni dei/delle Componenti del CUG Le dimissioni di un/una componente del CUG devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente del CUG stesso, che ne dà anche comunicazione all Azienda e/o all organizzazione sindacale che ha designato il/la propria rappresentante per consentirne la sostituzione. Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e all Azienda. Qualora un/una Componente, compreso il/la Presidente, dovesse venire a mancare per dimissioni o decadenza viene tempestivamente integrato, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di dimissione, con le stesse procedure di designazione e di nomina del CUG allo scopo di assicurare l efficacia operativa del CUG. In caso di dimissioni del/della Presidente, i compiti di cui all art. 4 sono svolti collegialmente dai Vicepresidenti fino alla nomina del/della nuovo/a Presidente. Art. 8 Vice-presidente, Commissioni e gruppi di lavoro nell ambito del CUG Con le modalità previste dall art. 6 del presente regolamento, nell ambito dei Componenti designati dalle organizzazioni sindacali, possono essere eletti vice-presidenti al massimo due rappresentanti, in modo tale da assicurare tenuto conto dell estrazione professionale del/della Presidente la rappresentanza delle tre aree contrattuali della sanità pubblica: 1) Medica, 2) Dirigenza STPA e 3) Comparto. I/le vice-presidenti operano su delega del/della Presidente. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni, gruppi di lavoro o per singoli progetti formalmente deliberati ai sensi dell art. 6 del presente regolamento. Il/la Presidente, sentito il CUG, può designare tra i/le Componenti un/una Responsabile per le commissioni o gruppi di lavoro, o per singoli settori o competenze del CUG stesso. Il/la Responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e, a tal fine, cura l attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione. Su proposta del/della Presidente, o dei/delle Componenti titolari previo benestare del/della Presidente, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esterni al CUG, esperti nelle materie ed argomenti trattati all ordine del giorno. La partecipazione dei/delle Componenti alle riunioni del CUG e alle riunioni delle commissioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi del primo capoverso, nonché per la partecipazione a corsi di formazione ed 3
4 aggiornamento promossi dall Azienda, o da Istituzioni sovra ordinate, su argomenti attinenti all attività del CUG, avviene: a) in orario di lavoro, escludendo in ogni caso la corresponsione di lavoro straordinario, se i compiti devono essere svolti all interno dell Azienda; b) avvalendosi di idonei istituti contrattuali e regolamentari (comando o missione) previsti per il personale dipendente, se i compiti devono essere svolti all esterno dell Azienda. Art. 9 Compiti del CUG Il CUG esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità. Il CUG esercita compiti: Propositivi su: - predisposizione di piani di azioni positive, ai sensi della normativa vigente, per favorire l uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; - promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; - temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; - iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; - analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (bilancio di genere); - diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; - azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; - azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche, mobbing nell Azienda. Consultivi, formulando pareri su: - progetti di riorganizzazione dell Azienda; - piani di formazione del personale; - orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; - criteri di valutazione del personale; 4
5 - contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. Di verifica su: - risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; - esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; - esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing; - assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. Il CUG provvederà, nell ambito di tali competenze ad individuare le priorità aziendali e conseguentemente formulare annualmente piani di intervento, nonché tutte le misure informative, conoscitive e le linee di azione ritenute maggiormente idonee a pubblicizzare l attività del CUG. Sarà compito del CUG istituire e aggiornare periodicamente nel sito web aziendale una apposita area dedicata, nonché a predisporre una apposita carta dei servizi e a diffonderne le iniziative. Per lo svolgimento dei propri compiti il CUG: - collabora con la/il Consigliere/a nazionale, con la rete territoriale di parità, con l U.N.A.R. (ufficio nazionale antidiscriminazione razziali) e con gli O.I.V. (organismi indipendenti di valutazione); - promuove indagini, studi, seminari anche in collaborazione con gli altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità. Art. 10 Relazione annuale Il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell Azienda riferita all anno precedente, riguardante l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : - dall Azienda ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche ; - dal servizio di prevenzione e sicurezza dall Azienda. La relazione deve essere trasmessa alla Direzione Generale dall Azienda. 5
6 Art. 11 Rapporti tra il CUG e l Azienda I rapporti tra il CUG e l Azienda sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il CUG: - opera in stretto raccordo con l Azienda ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti; - per il tramite del/della Presidente, può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie dettagliate nell articolo 9 del presente regolamento, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti; - mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'azienda, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso; - provvede ad aggiornare periodicamente l apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB istituzionale dell Azienda. L Azienda: - mette a disposizione del CUG la documentazione e le risorse necessarie a garantire il corretto e adeguato svolgimento dell attività del CUG stesso e per consentire l accesso ai dati; - consulta preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.); - promuove la collaborazione (ad esempio, con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), riguardante lo scambio di informazioni e verifiche utili ai fini della valutazione dei rischi in un ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica. La consultazione avviene secondo modalità predeterminate dall Azienda, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive). Art. 12 Trattamento dei dati personali Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n I dati sono trattati dal CUG esclusivamente per finalità connesse all attività istituzionale dello stesso. Ciascun componente il CUG è tenuto al segreto circa fatti o notizie di cui sia venuto a conoscenza o comunque in relazione alla sua partecipazione al CUG. 6
7 Art. 13 Validità del Regolamento Il presente Regolamento, nonché le eventuali successive modifiche, è validamente approvato dalla maggioranza assoluta dei/delle Componenti del CUG. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data del recepimento con deliberazione del Direttore Generale dell Azienda. Il presente Regolamento è stato approvato con volto palese dal Comitato Unico di Garanzia dell AUlss 13 Regione del Veneto in data 25 gennaio Numero componenti: 28 Maggioranza richiesta per l approvazione del regolamento: 15 Presenti e votanti: 26 favorevoli: 26 contrari: 0 astenuti: La Presidente: DANIELA BARZAN La Segretaria: MARIA GRAZIA SALVIATO 7
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