Università degli Studi di Ferrara
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- Renzo Cristoforo Bossi
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1 SENATO ACCADEMICO 13 dicembre 2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 novembre 2017 DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE Repertorio n. 6/2018 Prot n. 270 del 02/01/2018 STRUTTURA COMPETENTE Ripartizione biblioteche ENTRATA IN VIGORE 10 gennaio 2018 PRECEDENTE VERSIONE REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Sommario Art. 1 (Costituzione)... 2 Art. 2 (Strutture)... 2 Art. 3 (Organi di governo)... 2 Art. 4 (Presidente del SBA)... 2 Art. 5 (Consiglio di Gestione)... 3 Art. 6 (Consiglio Scientifico di Macroarea)... 3 Art. 7 (Coordinamento Tecnico)... 4 Art. 8 (Convocazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea)... 5 Art. 9 (Deliberazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea)... 5 Art. 10 (Dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea)... 6 Art. 11 (Finanziamenti)... 6 Art. 12 (Modifiche al Regolamento)... 7 Art. 13 (Efficacia temporale del Regolamento)... 7
2 Art. 1 (Costituzione) 1. I servizi bibliotecari, documentari e informativi risultano di importanza strategica per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. 2. Ai sensi dello Statuto, allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l efficacia e l efficienza dei servizi erogati, è organizzato il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato dal presente Regolamento. Art. 2 (Strutture) 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in: a) strutture organizzative e gestionali alle dipendenze della Direzione generale: strutture di gestione dei processi centralizzati; strutture bibliotecarie, o punti di servizio, di Macroarea (Macroarea di Scienze della società e dell uomo; Macroarea Scientifico-tecnologica e di Architettura; Macroarea Biomedica); b) organi di governo. Art. 3 (Organi di governo) 1. Sono organi di governo del SBA: il/la Presidente del SBA; il Consiglio di Gestione; i Consigli Scientifici di Macroarea. Art. 4 (Presidente del SBA) 1. Il/La Presidente del SBA è nominato/a dal Rettore/dalla Rettrice con proprio Decreto e presiede il Consiglio di Gestione. Dura in carica tre anni accademici rinnovabili e svolge le seguenti funzioni: convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione; sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo; nomina tra i componenti del Consiglio un/una Vice-Presidente, che lo/la sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento.
3 Art. 5 (Consiglio di Gestione) 1. Il Consiglio di Gestione è l organo di governo e di programmazione delle politiche del SBA. È nominato con Decreto Rettorale e dura in carica per tre anni accademici. 2. Il Consiglio di Gestione è costituito da: il/la Presidente; i/le Presidenti dei Consigli Scientifici di Macroarea; un/una rappresentante della comunità studentesca designato/a dal Consiglio degli Studenti. 3. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione anche il/la Coordinatore/trice della Ripartizione Biblioteche con la funzione di segretario/a verbalizzante ed i/le Responsabili delle biblioteche di Macroarea. 4. Il Consiglio di Gestione, tenuto conto del Piano Strategico Triennale dell Ateneo e delle risorse economiche assegnate, svolge i seguenti compiti: gestisce la politica delle acquisizioni di interesse generale; esprime parere obbligatorio per il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di donazioni librarie, valutando la sostenibilità della accettazione per l Ateneo; stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi a disposizione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e assegna le risorse per le acquisizioni di interesse generale e per le necessità delle biblioteche di Macroarea; propone indirizzi generali per l'organizzazione del SBA. Art. 6 (Consiglio Scientifico di Macroarea) 1. Il Consiglio scientifico di Macroarea è costituito da rappresentanze designate dai Consigli di Dipartimento tra il personale docente e ricercatore. In particolare: per la Macroarea di Scienze della Società e dell Uomo il Consiglio Scientifico è formato da tre componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di: Economia e Management; Giurisprudenza; Studi Umanistici; per la Macroarea Biomedica il Consiglio Scientifico è formato da cinque componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di:
4 Scienze della Vita e Biotecnologie; Scienze Mediche; Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale; Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche; Scienze Chimiche e Farmaceutiche; per la Macroarea Scientifico-tecnologica e di Architettura il Consiglio Scientifico è formato da quattro componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Scienze della Terra. 2. Ciascun Consiglio Scientifico viene nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico anche il/la Responsabile delle biblioteche di Macroarea con la funzione di segretario/a verbalizzante. 4. Ciascun Consiglio scientifico svolge i seguenti compiti: coordina la politica delle acquisizioni e la relativa suddivisione dei fondi nelle diverse aree disciplinari; propone al Consiglio di Gestione indirizzi generali nell organizzazione dei servizi delle biblioteche di Macroarea; elegge il/la Presidente tra il personale docentei e ricercatore che fa parte del Consiglio stesso. 1. Il/La Presidente è nominato/a con Decreto Rettorale con mandato triennale coincidente con la durata del Consiglio stesso. Il mandato è rinnovabile. 2. Il/La Presidente svolge le seguenti funzioni: 5. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico; a. nomina tra i componenti del Consiglio un Vice-Presidente, che lo/la sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento; b. rappresenta le biblioteche della Macroarea presso il Consiglio di Gestione dove esercita funzioni di iniziativa e promozione. Art. 7 (Coordinamento Tecnico) 1. Il/La Coordinatore/trice della Ripartizione Biblioteche ed i/le Responsabili delle biblioteche di Macroarea sono incaricati/e dalla Direzione Generale per tre anni
5 rinnovabili tra il personale dell area delle biblioteche e formano il Coordinamento tecnico del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 2. Il Coordinamento tecnico individua e garantisce le soluzioni organizzative più appropriate per una gestione efficace dei servizi bibliotecari dell'ateneo. 3. Il Coordinamento tecnico viene convocato ogni qualvolta ve ne sia la necessità dal/la Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un confronto sugli aspetti organizzativi e tecnico-amministrativi dei servizi bibliotecari. 4. Al Coordinamento può partecipare anche il personale esperto dell Unità informatica e, su specifiche problematiche, anche altri/e bibliotecari/e. Art. 8 (Convocazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea) 1. Il Consiglio di gestione ed i Consigli Scientifici di Macroarea si riuniscono in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l anno. 2. Il/La Presidente del Consiglio di Gestione ed i/le Presidenti dei Consigli Scientifici di Macroarea convocano i rispettivi Consigli in via straordinaria quando almeno 2/3 dei propri componenti effettivi ne facciano motivata richiesta scritta. 3. La convocazione ordinaria viene effettuata via almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, di regola, almeno due giorni prima della data prescelta. 4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. 5. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso. 6. Il Consiglio di Gestione ed i Consigli Scientificidi Macroarea possono deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del/la Presidente o dei componenti, di soggetti esterni senza diritto di voto. Art. 9 (Deliberazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea)
6 1. Il Consiglio di Gestione ed i Consigli Scientifici di Macroarea possono validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. 2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi. 4. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente. 5. I componenti possono richiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni testuali. 6. Le delibere assunte dal Consiglio di Gestione e dai Consigli Scientifici di Macroarea sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive. 7. Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a e debitamente repertoriato. Art. 10 (Dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea) 1. Le dimissioni di un/una componente del Consiglio di Gestione devono essere presentate per iscritto, anche via , al/la Presidente del Consiglio di Gestione, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione. 2. Le dimissioni di un/una componente di un Consiglio Scientifico di Macroarea devono essere presentate per iscritto, anche via , al/la Presidente del relativo Consiglio Scientifico di Macroarea, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione, e ne informa il/la Presidente del Consiglio di Gestione. 3. Il Consiglio di Gestione e i Consigli Scientifici di Macroarea ne prendono atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. 4. Il/La Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore/alla Rettrice. Art. 11 (Finanziamenti) 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone dei seguenti finanziamenti: fondi per il funzionamento dei servizi delle biblioteche assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
7 fondi per l acquisizione di documenti bibliografici su supporto cartaceo, elettronico e multimediale assegnati dal Consiglio di Amministrazione; fondi finalizzati allo sviluppo dei settori bibliografici di interesse per il personale docenti o la comunità studentesca trasferiti dai Dipartimenti; fondi per lo sviluppo dell'informatizzazione assegnati dal Consiglio di Amministrazione; fondi derivanti da prestazioni conto terzi; contributi di Enti o privati versati a titolo di liberalità. Art. 12 (Modifiche al Regolamento) 1. Modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su proposta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Gestione. Le proposte di modifica verranno approvate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Art. 13 (Efficacia temporale del Regolamento) 1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il Regolamento è disponibile sul sito web istituzionale. 2. Le modifiche entrano in vigore anch esse il giorno successivo alla pubblicazione all Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il Regolamento aggiornato è disponibile sul sito web istituzionale.
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