CONSIDERAZIONI SUL NUOVO STATUTO ARI-RE

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1 CONSIDERAZIONI SUL NUOVO STATUTO ARI-RE La stesura della bozza del nuovo Statuto ARI-RE è stata effettuata dalla Commissione da me presieduta e composta da,oltre al sottoscritto : Caprara Gaetano I0HJN Ippolito Giorgio IV3 PCF Marinelli Sergio IK5 NFD Migliaccio Alfredo I8 IEM Riteniamo opportuno portare a conoscenza di tutti i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Consiglieri del C.D.N. i criteri seguiti dalla nostra Commissione per la stesura della Bozza in oggetto per permettere una migliore valutazione del lavoro fatto e chiarire ulteriormente alcuni punti. I presupposti da cui siamo partiti sono stati quelli che hanno appunto richiesto una modifica dell attuale Regolamento ARI-RE, non più adeguato alla vigente organizzazione della Protezione Civile in Italia. Per prima cosa occorre ricordare che, mentre in passato la Protezione Civile era curata su tutto il territorio nazionale da una unica direzione operativa situata a Roma sotto il controllo del Ministero degli Interni, a seguito della devolution, tali compiti sono stati delegati alle Regioni e di seguito alle Province ed ai Comuni,lasciando al Dipartimento di Protezione Civile situato in Roma ed alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri,di occuparsi di grandi eventi e di calamità nazionali. Da questa modifica sostanziale sono state creati. presso il Dipartimento, un elenco di Associazioni che si occupano di Protezione Civile a livello nazionale e di cui fa parte l ARI-RE congiuntamente alle principali Associazioni quali CRI,Misericordie,Vigili VVF in congedo,arma Carabinieri in congedo. presso ogni Regione e Provincia,in modo autonomo ed indipendente tra loro, degli Albi locali di Associazioni di Volontariato secondo quanto previsto dalla Legge Quadro 266. Purtroppo il regolamento ARI-RE e lo statuto dell ARI, non rispettando i criteri richiesti dalla normativa in questione,hanno quasi dappertutto impedito l iscrizione dei nostri volontari a tale Albi (tolte alcune eccezioni ).

2 Il fatto che i nostri associati non possano fare parte degli Albi in questione ha provocato due problemi: 1. Impossibilità da parte delle Amministrazioni locali a riconoscere ogni forma di contributo o rimborso ai nostri associati, sia in caso di esercitazione che in reale intervento 2. Molti associati si sono aggregati ad altri gruppi di volontariato, pur di potere svolgere attività di Protezione civile, creando una emorragia di soci che hanno abbandonato l ARI in questi ultimi anni Da qui la necessità di creare i presupposti per potere essere presenti ed agire in modo coordinato sui seguenti livelli: Livello nazionale in coordinamento con il Dipartimento per interventi attivati dal Consiglio dei Ministri Livello nazionale nella struttura di radiocomunicazioni d emergenza che opera grazie a Romeo Giannino I2RGV in collegamento con le prefetture Livelli locali in accordo con i piani di Protezione Civile stilati da Regioni,Province e Comuni ma con pieno riconoscimento da parte di costoro Durante l esercitazione Eurosot,abbiamo incontrato in alcune amministrazioni difficoltà ad essere riconosciuti per il nostro ruolo e constatato che altri gruppi di volontariato hanno goduto di finanziamenti locali molto consistenti a noi negati per i motivi sopra citati. Contemporaneamente si sono voluti salvaguardare alcuni punti essenziali e cioè:. 1. La volontà dell ARI-RE di occuparsi di volontariato nell ambito della Protezione Civile 2. L ARI-RE è parte integrante dell ARI e di conseguenza i suoi iscritti debbono essere soci dell ARI. 3. Mantenimento da parte dell ARI del completo controllo dell organizzazione ARI-RE,ma con l elezione diretta da parte degli iscritti ARI-RE dei propri coordinatori operativi ai vari livelli 4. Permettere all ARI-RE di poter accedere a fonti di finanziamento specifiche per le attività di Protezione Civile a livello locale e nazionale Effettuata una analisi delle Associazioni aventi problematiche similari, abbiamo trovato nell Associazione del Club Alpino Italiano una situazione analoga alla nostra. Infatti il CAI,che può contare su di un elevato numero di iscritti,si è dovuto dotare di una struttura atta a svolgere le attività di Volontariato per la Protezione Civile in ambito Soccorso Alpino e Speleologico.

3 La soluzione scelta è stata quella di creare un gruppo denominato C.N.S.A.S.(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) composto da soci del CAI ed avente un proprio Statuto e Regolamento di Attuazione. Abbiamo deciso quindi di indirizzarci anche noi su di una soluzione analoga, creando una bozza di Statuto ARI-RE formata da un limitato numero di punti significativi che saranno integrati e sviluppati nel Regolamento di Attuazione. A completamento dell informazione indichiamo qui di seguito i passi successivi all approvazione dello Statuto ARI-RE che si possono riassumere in: Stesura di un Regolamento di attuazione contenente tutti i punti non contemplati nello Statuto Passare alla Commissione per le modifiche allo Statuto ARI, gli elementi scaturiti dallo Statuto ARI-RE per la loro successiva integrazione. Riassumendo i punti ritenuti fondamentali nel nuovo Statuto ARI-RE sono: 1. La responsabilità legale resta sempre ai Presidenti dell ARI ai vari livelli 2. Il responsabile nazionale dell ARI-RE è nominato dal CDN dell ARI ed è lui che si occupa delle linee programmatiche nell ambito della Protezione Civile,curando anche le linee di interventi da parte dell ARI 3. I coordinatori operativi ARI-RE sono eletti dai soli membri dell ARI-.RE ai vari livelli. Alla versione della bozza già a Vostre mani, abbiamo pensato di aggiungere all art. 7 : la carica di Coordinatore Operativo ARI-RE è compatibile con le altre cariche in seno all ARI. per evitare fraintendimenti. Al termine del nostro lavoro chiediamo quindi a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali ed ai Consiglieri Nazionali di fare il massimo sforzo affinché il nuovo Statuto ARI-RE possa essere approvato durante la prossima Assemblea di Pompei e permettere di dare inizio alle fasi successive. Confermiamo la nostra disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti ed esaminare Vostri suggerimenti con l obiettivo di dare soluzione ad un problema aperto da troppo tempo e per una ulteriore crescita dell ARI. Il Presidente della Commissione Regolamento ARI-RE Alberto Barbera IK1YLO

4 A.R.I. R.E. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA Proposta nuovo STATUTO dell Organizzazione Premessa L Associazione Radiotecnica Italiana A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale). Con D.P.R. 10/01/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale. L A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di volontarito di Protezione Civile, in caso di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi. La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n La normativa italiana è contenuta nell art. 11 del D.P.R. 05/08/1966, n (regolamento radiantistico nazionale), titolato Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso. Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d emergenza e la risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del Da tale data (22/05/1993), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.). L A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in Comitati Regionali ed in Sezioni. La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/91 - Legge quadro sul volontariato e la legge n. 225/1992), impone oggi, all A.R.I.-R.E. di darsi uno Statuto e relativo Regolamento più specifico e determinato. In seguito, anche grazie all ultimo D.P.R. n 194/2001 ed alla ns. attuale denominazione, venivano stabilite alcune importanti norme sulla disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile. Anche i radioamatori potevano usufruire delle garanzie stabilite dalla nuova normativa: il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato; la copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla Legge 266/1991 e successive modifiche. Art. 1 SCOPI DELLA ORGANIZZAZIONE

5 La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come scopo lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di volontariato di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte. Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità. Art. 2 FUNZIONI E COMPITI L A.R.I.-R.E. non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà, nelle forme di organizzazione di volontariato di Protezione Civile. Per la realizzazione di tali compiti dovrà: a) offrire agli Enti, Autorità Pubbliche e Organizzazioni territoriali, in caso di necessità e su loro richiesta, assistenza nel campo delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le sedi e nelle forme necessarie all espletamento del servizio; b) studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico che garantiscano le necessarie sinergie organizzative tra le varie entità impegnate nelle operazioni di coordinamento e soccorso; c) preparare operatori radio pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente con specifico addestramento e formazione tecnico-operativa anche nelle richieste di esercitazione da parte delle Autorità preposte; d) promuovere esercitazioni pratiche per perseguire lo scopo di cui al precedente punto del presente articolo, anche in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato nella materia specifica delle radiocomunicazioni di emergenza. Tale attività si esplica attraverso: 1) Colonna Mobile Nazionale, opera in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 2) Rete Radiocomunicazioni d Emergenza nelle Prefetture opera in collaborazione con il Ministero dell Interno; 3) Rete Territoriale opera in collaborazione con gli Enti Locali. Art. 3 SEDE LEGALE La sede legale dell A.R.I.-R.E. Nazionale è fissata presso la sede centrale dell A.R.I. Art. 4 - MARCHIO L A.R.I. adotta come proprio simbolo la cui grafica è riportata nell allegato A, costituito dalla denominazione Associazione Radioamatori Italiani Radiocomunicazioni di Emergenza. Art. 5 GRATUITA DELLE PRESTAZIONI

6 L attività dei radioamatori aderenti all Organizzazione A.R.I.-R.E. non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Art. 6 ORGANI DELL ORGANIZZAZIONE Gli organi delle A.R.I.-R.E. a livello di Sezione, di Regione e Nazionale sono; le Assemblee degli aderenti; i Collegi Sindacali. Art. 7 ASSEMBLEA DI BASE Costituiscono l Assemblea di base tutti gli aderenti ARI-RE. L Assemblea di base si riunisce una volta l anno, in occasione della Assemblea Generale, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Coordinatore ARI-RE, che la presiede. L Assemblea di base: elegge il Coordinatore A.R.I.-R.E. la cui carica dura un triennio, è rinnovabile ed è concomitante con le elezioni dei rispettivi organismi dell A.R.I., ed e compatibile con le altre cariche in seno all Associazione. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle A.R.I.-R.E., che saranno inglobati in quello dell A.R.I. ai vari livelli; approva il programma di attività e discute i problemi ad essa sottoposti dal Coordinatore, adottando i conseguenti provvedimenti. Art. 8 COORDINATORE Il Coordinatore A.R.I.-R.E., a tutti i livelli dell organizzazione, ha compiti operativi di carattere generale, di pianificazione, di organizzazione, di coordinamento e di comunicazione. Nell espletamento delle sue funzioni agisce di concerto con il proprio Presidente. Designa uno o più Vice Coordinatori Art. 9 VOTAZIONI E DELIBERE Tutti gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per quanto concerne le votazioni e le delibere delle assemblee ci si avvale di quanto previsto dallo Statuto nazionale dell A.R.I. Art. 10 I COLLEGI SINDACALI

7 Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto Nazionale A.R.I. e relativi Regolamenti regionali e sezionali. Art. 11 ADESIONE ALLA ORGANIZZAZIONE Possono presentare domanda di adesione all ARI-Re i soci iscritti dell ARI ed in possesso dei seguenti requisiti: a) siano in regola con il pagamento della quota associativa b) abbiano raggiunto la maggiore età. La domanda di ammissione all ARI-RE deve essere presentata al coordinatore di sezione competente che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Coordinatore Regionale, corredata del proprio parere sulla opportunità della ammissione. Il suddetto statuto deve essere portato a conoscenza degli aderenti all A.R.I.-R.E. all atto dell adesione. L appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per: a) cessata appartenenza all A.R.I. o dalla stessa A.R.I.-R.E.; b) non in regola con il pagamento della quota associativa; c) esclusione. Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Coordinatore A.R.I.-R.E. di Sezione e la decisione finale spetta al Coordinatore Regionale. Si indicano alcuni motivi di esclusione: 1) comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio; 2) prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I.-R.E.; 3) l aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I.-R.E.. Obblighi: Art. 12 OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI a) di prestare la loro opera nell organizzazione a titolo totalmente gratuito. b) di partecipare agli eventuali corsi di formazione tecnico-operativi predisposti dalle Autorità o dall A.R.I.-R.E. c) di agire nelle esercitazioni e nelle emergenze in linea con quanto stabilito dai Piani Operativi definiti dall A.R.I.-R.E. d) di controllare e mantenere in efficienza le attrezzature ed il materiale assegnati segnalando qualsiasi anomalia al Coordinatore di Sezione Diritti:

8 Agli aderenti spettano le garanzie stabilite dalla normativa vigente: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato; c) la copertura assicurativa; d) al rimborso spese eventualmente deliberato dalle autorità convenzionate. e) a fregiarsi dell emblema A.R.I.-R.E. -PROTEZIONE CIVILE e del logo A.R.I.- Radiocomunicazioni d Emergenza in occasione di esercitazioni, manifestazioni ed interventi richiesti dalle Autorità ed organizzati dall A.R.I.-R.E. Art. 13 BILANCIO Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo Nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e compreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l Associazione. In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti. Il bilancio dell Associazione è approvato dall Assemblea Generale ordinaria, a norma dello Statuto Sociale A.R.I.; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali A.R.I.; e quelli di sezioni, dalle Assemblee di base A.R.I., secondo i rispettivi regolamenti. Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività. Art. 14 RISORSE ECONOMICHE L Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da: poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale); contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche; contributi di Organismi internazionali; rimborsi derivanti da Convenzioni; donazioni. Art. 15 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE Quanto non previsto dal presente statuto viene definito nel Regolamento di attuazione dell Organizzazione A.R.I.-R.E. Art. 16 RAPPRESENTANZA E FIRMA Il Presidente dell A.R.I. ai vari livelli, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente è il rappresentante legale dell Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti. Art. 17 MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO

9 Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dall Assemblea Generale con la maggioranza prevista dallo statuto dell A.R.I.e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 18 SCIOGLIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell Organizzazione A.R.I.-R.E. i beni materiali ed economici che residuano dopo l esaurimento della liquidazione saranno devoluti alla sede centrale dell A.R.I. Art. 19 DISPOSIZIONE FINALE E facoltà dell A.R.I.-R.E. la predisposizione di una dotazione di mezzi ed apparecchiature da impegnare in caso di emergenza o nelle prove simulate, nonché l istituzione di un fondo da destinare al rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli operatori nell esercizio dei compiti istituzionali..

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