INPS DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA E BILANCIO PROGETTO INTERVENTI A FAVORE DELL OCCUPAZIONE
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1 INPS DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA E BILANCIO PROGETTO INTERVENTI A FAVORE DELL OCCUPAZIONE Roma, 9 maggio 2001 Circolare n. 99 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio Di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato All esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori Di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale Per l accertamento e la riscossione Dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO : DM 21/5/98 art.5, c. 1 incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d impresa per la ricollocazione lavorativa di lavoratori ex LSU. Incentivi ex D.lgs. n.81/2000. Ulteriori chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Istruzioni operative per il conguaglio dell incentivo previsto dall art. 5, c.1 del DM 21/5/98 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d impresa che hanno ricollocato lavoratori ex LSU con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ulteriori precisazioni in materia di incentivi previsti dal D.lgs. n. 81/2000. Premessa. L art. 5, c.1 del decreto interministeriale Lavoro-Tesoro 21/5/1998 (allegato 1), contenente misure per favorire la ricollocazione lavorativa per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili di cui all art. 12 del D.Lgs. 1/12/1997 n. 468 ha previsto, fra l altro, all art. 5, c.1 la concessione, alle agenzie di promozione di lavoro e d impresa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni, di un incentivo, sino al massimo di 3 milioni, per ogni lavoratore appartenente al bacino individuato ai sensi dell art. 12, c. 1 del D.lgs. n. 468/1997, ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2 Il Ministero del Lavoro Direzione generale per l impiego -, a modifica di quanto reso noto con circolare n.138/1998, con direttiva n del 28 novembre 2000, ha interessato l Istituto affinché provveda all erogazione del suddetto incentivo alle aziende interessate, con le modalità del conguaglio con i contributi dalle medesime aziende dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti. Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l'attuazione pratica della norma. 1. Destinatari (art. 5, c. 1 DM 21/5/98). Le agenzie di promozione di lavoro e d impresa interessate sono quelle individuate negli articoli 1 e 2 del Decreto Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998 (allegato 2), attuativo del disposto di cui all art. 2, c.4 del D.lgs. n.468/ Condizioni per l ammissibilità al beneficio e modalità di erogazione. Per l accesso all incentivo di cui al DM 21/5/98 le agenzie di promozione di lavoro e d impresa che hanno ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori appartenenti al regime transitorio, presenteranno domanda alla Sede dell Istituto territorialmente competente allegandovi: a) a) a) elenco nominativo dei lavoratori ricollocati unitamente ai loro dati anagrafici, con l indicazione del datore di lavoro che ha proceduto all assunzione ed alla dichiarazione relativa alla specifica attività svolta per la ricollocazione dei lavoratori medesimi; La dichiarazione deve contenere anche la data di assunzione, intendendosi l incentivo erogabile per le ricollocazioni intervenute dal 20 giugno 1998 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale 21 maggio 1998) al 21 aprile 2000 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000). b) b) b) dichiarazione del datore di lavoro che attesti l avvenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per il tramite dell attività svolta dall agenzia che richiede il beneficio. Detta dichiarazione deve essere conforme all attestazione di cui al precedente punto a). L'incentivo è erogato in unica soluzione mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie di promozione di lavoro e d impresa alle seguenti condizioni: - - che i lavoratori ricollocati appartenessero al bacino di cui all articolo 12 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; - - che, a seguito dell avvenuta assunzione, gli stessi abbiano cessato di percepire il relativo assegno. Le Sedi, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni sopra esposte avvalendosi, tra l altro, dei dati contenuti nell archivio dei pagamenti dell assegno LSU, autorizzeranno le agenzie di promozione di lavoro e d impresa a fruire dell incentivo nella misura loro spettante. 3. Importo dell incentivo e tipologia di assunzione. Il beneficio, come già anticipato, è quello previsto dall art. 5 c. 1 del Decreto Interministeriale 21/5/1998 e consiste nell'erogazione, a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d impresa, di un incentivo che, alla luce degli orientamenti ministeriali, è pari a 3 milioni di lire per ogni lavoratore appartenente al bacino di cui dell art. 12, c. 1 del D.lgs. n. 468/1997, ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di ricollocazione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, secondo gli orientamenti ministeriali, l incentivo è concesso in misura intera, senza la proporzionale riduzione del relativo importo. Nell ipotesi, invece, di assunzione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l orario a tempo pieno. 4. Codifica aziende - Modalità operative.
3 Le posizioni relative alle aziende ammesse al beneficio ex art. 5, comma 1 del decreto interministeriale 21/5/1998, saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione "6T" che assume il nuovo significato di posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d impresa avente titolo al beneficio ex art.5, c.1 del DM 21/5/ Modalità di compilazione del mod. DM10/2. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le aziende autorizzate al beneficio in trattazione provvederanno a riportarne il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.dm10/2 facendolo precedere dalla dicitura contr. Art 5, c. 1, DM 21/5/98 e dal codice di nuova istituzione "L630". I crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 potranno, ovviamente, essere rimborsati ove il soggetto contribuente ne abbia fatto apposita richiesta nella denuncia stessa. Si rammenta, a tal fine, che la denuncia a credito dell'azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge. Nell ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le consuete modalità a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso. Al riguardo si fa presente che l articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d imposta e dei contributi compensabili. 6. Incentivi alle assunzioni disciplinate dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Ulteriori chiarimenti. Le istruzioni per l'attuazione pratica delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 81/2000 e finalizzate alla creazione di stabile occupazione, sono state fornite con circolare n. 188 del 15 novembre Nella medesima circolare era stata fatta riserva di ulteriori precisazioni relativamente a: contributo per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative (art. 7, c.11); incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (Art.7, c. 13); incentivo alle società miste, alle cooperative e loro consorzi (Art.7, c. 14). Al riguardo si forniscono le precisazioni che seguono. La concessione dei benefici di cui sopra è subordinata, com è noto, alla preordinazione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie. I soggetti interessati ai benefici provvederanno, pertanto, ad inoltrare formale richiesta alla competente Sede dell Istituto, corredandola di ogni elemento utile per la quantificazione delle risorse necessarie. Le Sedi regionali assicureranno il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione provvedendo a comunicarne gli esiti alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Con successiva circolare saranno forniti criteri e modalità per la pratica fruizione degli incentivi. 7. Istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile degli incentivi di che trattasi, evidenziati nei modd.dm10/2 con il codice L630 secondo le modalità previste al precedente punto 5., è stato istituito il conto GAW 32/38 (vedi allegato 3). Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n del 4/5/1994 (utilizzazione del codice utente 1 e del codice documento 95 ). IL DIRETTORE GENERALE
4 TRIZZINO Allegato 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 21 maggio 1998 Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. - Stralcio - Art.5. Convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa. 1. Al fine di promuovere le occasioni di reimpiego di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, che prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a fronte della relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad un massimo di tre milioni pro capite per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. Allegato 2 Decreto Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998 "Individuazione delle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai fini dello svolgimento delle attività dell'art 2 D.L.vo n. 468/97" - Stralcio - VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", articolo 22; VISTO il Decreto Legislativo 1 dicembre 1971 n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge n. 196"; VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n. 280 "Attuazione della delega conferita dall articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno"; VISTO il Decreto Ministeriale 25 settembre 1997 di individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai sensi dell articolo 4, comma 3 del D.Lvo n. 280/97; RITENUTA la necessità, sulla base delle direttive emanate con urgenza per la fase transitoria, di garantire agli enti proponenti i progetti di lavori di pubblica utilità l'immediata ampia possibilità di ricorso ad agenzie idonee a svolgere attività di assistenza tecnico progettuale; VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, "Direttiva per la costituzione di apposita società cui trasferire compiti della GEPI S.p.A., in materia di lavori socialmente utili. CONSIDERATA la comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori riconosciuta dal D.Lvo , n. 280, art. 4, c.3 ai seguenti soggetti: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., ITALIA LAVORO, SPI S.p.A., INSAR,. Enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; CONSIDERATA l esperienza maturata dalle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al citato D.M nel corso dell'attività svolta per i progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario previsto dall art. 26 della legge n.196/97; DECRETA ART.1
5 Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art.2 del D.Lvo 1 dicembre 1997, n.468 sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa già indicate dal D.Lvo , n. 280: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., ITALIA LAVORO, SPI S.p.A., INSAR, Enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ART.2 Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 sono inoltre individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa: Società Consortile CISPEL Services - S.c.r.l.; INSUD; Ente per le nuove tecnologie, l'energia e ambiente (ENEA); Business Innovation Centre - Centri europei di imprese e innovazione (BIC - CEII) aderenti al Comitato nazionale italiano EBN e indicati.nell'elenco allegato al presente decreto; Consorzio servizi Viterbo; Società Abruzzo sviluppo; Promogest S.r.l.; Associazione di imprese CAL (Crescita, Apprendimento, Lavoro); PROmozione e Sviluppo; Centro nazionale ACLI Lavoro Associato; CISPEL Lazio; Multiservizi S.p.a.; I.R.I. Management Sc.p.a.; Istituto pilota S.r.l.; Basefor servizi formativi; Consorzio universitario per la formazione professionale e l'imprenditoria giovanile; Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE); Ente Bilaterale Campano per la Promozione dello Sviluppo e della Partecipazione (E. Bi. Ca. Pro. Svi. Pa.); Consorzio di Informatica Formazione Professionale e Servizi per i Trasferimenti Tecnologici in Campania (CONICA); Soc. Finmolise S.p.A.; RCP S.r.l.; Soc. Grapho S.r.l.; Promozione e sviluppo Latina S.p.a. IL MINISTRO Roma, 24 Febbraio 1998 Allegato 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAW 32/38 Denominazione completa : Contributo di cui all art. 5, comma 1, del D.I. 21 maggio 1998 a favore delle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa per la ricollocazione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 Denominazione abbreviata : CTR. D.I AG. PROMOZ. LAV. PER LSU EX DM
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