Città di Tarcento. Provincia di Udine Medaglia d oro al merito civile Eventi sismici 1976 Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.

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1 Città di Tarcento Provincia di Udine Medaglia d oro al merito civile Eventi sismici 1976 Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA Nr. 36 del OGGETTO: CIG Z841D3D876. Somministrazione di manodopera a tempo determinato. Periodo Determinazione a contrarre IL RESPONSABILE VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2016 avente ad oggetto Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero o in eccedenza e approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 PRESO ATTO, che: - al momento, si registra la vacanza in organico di due posti di profilo B cat OSS ed il Servizio di Assistenza Domiciliare versa in situazione di grave difficoltà, per ulteriori assenze di personale in congedo per malattia e per l accrescersi della lista d attesa; - si sono create necessità organizzative di carattere temporaneo ed eccezionale all interno dell Ambito distrettuale che non si possono sopperire con il personale in servizio di medesima categoria e profilo professionale, senza creare carenze all interno dell intero servizio; VISTO: - l art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento delle spese nel pubblico impiego ed in particolare il rispetto della spesa per le assunzioni flessibili nel limite di quella del 2009; - l art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 in cui è previsto che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e d impresa; - l art. 2 del C.C.R.L. 25/07/2001 relativo all assunzione di personale con contratti di fornitura di lavoro temporaneo; - il D.L. 81/2015 quale Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e nello specifico il CAPO IV relativo alla Somministrazione di lavoro ;

2 PRESO ATTO che nella delibera di Giunta Comunale sopra citata si è autorizzata l attivazione di una somministrazione di manodopera per uno o due profili di operatore socio assistenziale verso una spesa complessiva massima stimata di ,00 e si dà atto che le forme di impiego flessibili autorizzate in aggiunta a quelle precedentemente autorizzate rispettano i limiti di spesa previsti dalle norme di settore; STIMATO il fabbisogno al fine di ottimizzare la spesa massima prevista in due operatori profilo B5 qualifica OSS a part time a 20 ore ciascuno dal lunedì al venerdì con sabato a richiesta, eventualmente modificabile incrementando il monte ore di un operatore e riducendo il periodo del secondo operatore; VISTI E RICHIAMATI - l art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016; - le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal Consiglio dell Autorità con delibera n del 26 ottobre 2016 ed in particolare l art. 3 L affidamento e l esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro ; RICHIAMATA la deliberazione dell Assemblea dei Sindaci n. 20 del 7 dicembre 2016 avente ad oggetto Approvazione Programma Attuativo Annuale 2017 nelle aree di integrazione socio sanitaria e delle attività strategiche per il governo del sistema locale e della sua organizzazione, in cui si contemplano i servizi suddetti; CONSIDERATO che in detta deliberazione è stato disposto di procedere alla realizzazione dei servizi anche mediante esternalizzazione, con le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016; Visto il D.L.gs n. 50/2016, ed in particolare: - l art. 29 sui principi in materia di trasparenza; - l art. 30, sui principi per l aggiudicazione e l esecuzione di appalti e concessioni; - l art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; - l art. 36 sui contratti sotto soglia; - l art. 37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze, e l art. 38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza; RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016: - l art. 36 comma 6, secondo periodo, il quale dispone che Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ; - l art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), il quale dispone che al comma 1 Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro e di lavori di importo inferiore a euro, nonché attraverso l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

3 committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell articolo 38. ; al comma 3 Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all articolo 38 procedono all acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. ; al comma 4 Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n l art. 216 comma 10 il quale dispone che Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n (ndr.: in attesa della definizione del sistema di qualificazione di cui al citato art. 38, le Stazioni appaltanti sono qualificate qualora iscritte all AUSA Anagrafe Unica Stazione Appaltante) RICHIAMATI INOLTRE: - l articolo 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, come modificato da ultimo con l articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che testualmente recita: Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro ; - l articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone: Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [ ] ; CONSIDERATO: - che per la razionalizzazione della spesa per l acquisto di beni e servizi è stato introdotto a livello nazionale l istituto del soggetto aggregatore. - che la Centrale unica di committenza regionale FVG si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, mirando ad attuare le disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti in conformità allo Statuto di autonomia della Regione e alle norme di attuazione. - che il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell'ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati dalla Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell arti. 44, comma 4 bis, della L.R. 26/2014. Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa

4 vigente in materia di programmazione delle attività di centralizzazione della committenza del Soggetto aggregatore regionale, le strutture dell Ente di cui lo stesso si avvale concorrono, per quanto richiesto e di loro competenza, a definire il programma annuale e la previsione triennale delle iniziative di acquisto dei beni e servizi in forma aggregata. - che l articolo 53, comma 2, della L.R. 26/2014 dispone che la Centrale unica di committenza regionale diventi operativa a favore degli enti locali quale soggetto aggregatore a decorrere dal 01/01/2016. Per quel che riguarda l attività della Centrale unica di committenza regionale, l art.44 della L.R. 26/2014 prevede che...la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43 - che il DPCM del 24 dicembre 2015 (in G.U. del 9 febbraio 2016 n. 32) impone anche agli enti locali e quindi anche ai comuni l obbligo di approvvigionarsi in relazione beni/servizi predefiniti, e per acquisti sopra le soglie indicate dalla stesso DPCM, da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori di riferimento. ATTESO che dalla lettura delle disposizioni legislative sopraccitate, i Comuni, possono: - procedere autonomamente utilizzando strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (CONSIP, MePA, Soggetto aggregatore ), qualora presenti, per affidamenti di importo inferiori ad ,00; - per importi superiori ad ,00 ed inferiore ad ,00, procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (CONSIP, MePA, Soggetto aggregatore ). In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, bisogna procedere tramite Centrale di committenza; RILEVATO che, nel rispetto delle disposizioni sopraccitate, relativamente ai servizi in parola: - non sono presenti convenzioni Consip attive; - sul portale degli acquisti in rete (MePa), non esiste il metaprodotto relativo ai servizi in parola; - la Centrale Unica di Committenza regionale, quale soggetto aggregatore per la regione FVG, nella predisposizione della definizione del programma annuale e della previsione triennale delle iniziative di acquisto dei beni e servizi in forma aggregata (dal 2017), non ha previsto la fattispecie. - il Comune di Tarcento, qualificata ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. 50/2016 in quanto iscritte all AUSA, ad oggi non ha però una Centrale di Committenza operante; CONSIDERATO: - che l art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità della prestazione e devono svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; - che è urgente la necessità di garantire l operatività del servizio di assistenza domiciliare che costituisce livello essenziale di assistenza ai sensi dell art 6 della LR 6/2006; DATO ATTO che: - con deliberazione giuntale n. 152 del 20 agosto 2013 è stato approvato il Piano delle azioni positive di cui all articolo 48 del D. Lgs. 198/2006; - con deliberazione giuntale n. 14 del 28/01/2016 si è provveduto all Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità ;

5 RITENUTO conseguentemente opportuno procedere ad assumere personale con le modalità flessibili sopra richiamate individuando quello di operatore socio assistenziale profilo B5 come profilo necessario; EVIDENZIATO che lo strumento della somministrazione temporanea di manodopera, per la presente esigenza, si configura come strumento più appropriato in quanto snello e flessibile, come peraltro osservato dalla Circolare n. 3 del 2 maggio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica; PREMESSO CHE: - l art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, compresi i contratti di somministrazione di lavoro di cui al titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; - ai sensi dell art. 20, comma 4 del decreto legislativo 276/2003 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzabile, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore; - ai sensi dell art. 86, comma 9 del decreto legislativo 276/2003 la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni; - il CCRL 25 luglio 2001, all art. 2, conferma la possibilità di utilizzare contratti di fornitura di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze di carattere non continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, entro il limite del 7% del personale a tempo indeterminato in servizio presso l ente; - che all atto dell utilizzazione del lavoratore somministrato di cui al presente atto verrà rispettato il limite numerico stabilito dal contratto regionale di lavoro su indicato; ATTESO che dalla documentazione sopra richiamata, l importo stimato per l affidamento del servizio per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017 è pari ad ,00 =, e che gli oneri della sicurezza sono pari ad. 80,00 =; RICHIAMATO l art. 36 comma 2 lettera a) il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a euro, si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e che un tanto, alla luce delle linee guida ANAC è da intendersi assolto con il confronto comparativo dei preventivi due operatori economici; RITENUTO - per tutto quanto sopra riportato, di procedere ad un affidamento dei servizi in parola per il periodo dal 06/03/2017 al 31/12/2017 in attesa dell operatività della centrale di committenza comunale, o dell attivazione dello specifico bando da parte del soggetto aggregatore regionale; - di tenere monitorata, nel corso dell anno 2017, la spesa relativa al personale somministrato, per il rispetto di quanto stabilito dall art.9, comma 28 del D.L. 78/2010; - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di procedere all inoltro di lettera d invito a due operatori, individuati consultando l elenco telefonico delle Agenzie di somministrazione di lavoro interinale aventi almeno una sede operativa entro 30 km dal Comune di Tarcento ed escludendo gli operatori che hanno già fornito servizi simili negli ultimi tre anni al fine di rispettare il principio di rotazione;

6 - che l affidamento diretto della prestazione si ritiene nel caso in parola adeguatamente motivato ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs n.50/2016, attraverso la richiesta di più preventivi ai soggetti interessati; - che ai fini della trasparenza dell azione amministrativa, si procederà dopo il confronto dei preventivi pervenuti e del successivo affidamento della prestazione a darne apposita pubblicità con avviso da pubblicare sul sito informatico del Comune di Tarcento; VISTO lo schema della lettera di invito e i relativi allegati; PRESO ATTO che, ai sensi all art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi in parola, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l efficacia complessiva dei servizi da attuare (impossibilità oggettiva); RICHIAMATI: - l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; - l art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; DATO ATTO che: 1. il termine del 31 dicembre 2016 per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2017, con il DL 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5, comma 11, e che pertanto dal 1 gennaio 2017 e fino all'approvazione del bilancio, entro il suddetto termine, scatta automaticamente l'esercizio provvisorio. 2. l articolo 163, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000 prevede Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 3. ai sensi dell art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio sono le seguenti: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. VISTO il provvedimento del Sindaco del 01/01/2017, n. 15 prot. 7/1-8, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

7 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2017 di assegnazione provvisoria delle risorse agli incaricati di posizione organizzativa in regime di bilancio provvisorio; DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: DETERMINA 1. Di fare proprie le citate premesse, parte integrante del presente provvedimento; 2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, all affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo dal 06/03/2017 al 31/12/2017 mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (se presenti); 3. di procedere ad un affidamento dei servizi in parola per il periodo temporale dal 06/03/2017 al 31/12/2017 in attesa dell operatività della centrale di committenza comunale, o dell attivazione dello specifico bando da parte del soggetto aggregatore regionale; 4. di tenere monitorata, nel corso dell anno 2017, la spesa relativa al personale somministrato, per il rispetto di quanto stabilito dall art.9, comma 28 del D.L. 78/2010; 5. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di procedere all inoltro di lettera d invito a due operatori, individuati consultando l elenco telefonico delle Agenzie di somministrazione di lavoro interinale aventi almeno una sede operativa entro 30 km dal Comune di Tarcento ed escludendo gli operatori che hanno già fornito servizi simili negli ultimi tre anni al fine di rispettare il principio di rotazione; 6. di dare atto che l affidamento diretto della prestazione si ritiene nel caso in parola adeguatamente motivato ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, attraverso la richiesta di più preventivi ai soggetti interessati; 7. che ai fini della trasparenza dell azione amministrativa, si procederà dopo il confronto dei preventivi pervenuti e del successivo affidamento della prestazione a darne apposita pubblicità con avviso da pubblicare sul sito informatico del Comune di Tarcento; 8. Di stabilire ai sensi dell art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue: fine ed oggetto del contratto: di somministrazione di lavoro interinale per due profili part time cat B5 da impiegare nel servizio di assistenza domiciliare per il periodo dal 06/03/2017 fino al 31/12/2017; valore complessivo presunto del contratto: ,00 compresa la retribuzione finanziamento: fondi di bilancio comunale degli 11 Comuni anche eventualmente coperti da Fondo di cui alla LR 6/2006 art 39; modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa comparazione di tre preventivi se disponibili;

8 durata del contratto: dal 01/03/2017 al 31/12/2017; criterio di aggiudicazione: comparazione dei preventivi ai sensi dell art delle richiamate Linee guida dell ANAC forma del contratto: ai sensi dell art delle Linee guida ANAC mediante corrispondenza secondo l uso del commercio Si dà atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera a); che dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 9. Di dare atto che i servizi oggetto di affidamento sono finanziati con fondi comunali che saranno impegnati con il successivo provvedimento di affidamento; 10. Di approvare i documenti predisposti dall ufficio per l effettuazione dell affidamento diretto del Servizio: Lettera d invito Allegato A 11. Di dare atto, ai sensi dell articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, all indirizzo con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che il valore a tal fine è di ,00; 12. Di dare atto dell avvenuta acquisizione del codice CIG Z841D3D Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n 118/2011 e s.m.i.(armonizzazione dei sistemi contabili, come segue: Anno di competenza (obbligazione giuridicamente Perfezionata) SPESA - CAPITOLO Totale Anno imputazione (servizio reso o bene consegnato) Totale al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti: Lettera d invito, Allegato A, schema di offerta 1. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Proposta n. 43 del 06/02/2017 ISTRUTTORE Federica Forgiarini

9 06 febbraio 2017 IL RESPONSABILE DELL AREA - Marina Mansutti

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