LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)
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1 LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1) (1) In B.U.R.L. 20 luglio 1994, n. 20 Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale Epigrafe Art. 1 - Ambito di applicazione. Art. 2 - Delega. Art. 3 - Violazione di norme da parte di enti locali. Art. 4 - Pagamento in misura ridotta. Art. 5 - Obbligo di trasmissione. Art. 6 - Modalità di pagamento. Art. 7 - Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Art. 8 - Banca dati regionale. Art. 9 - Vigilanza e direzione. Art Titolarità dei proventi. Art Disposizione finale. Art. 1 Ambito di applicazione. 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge. Art. 2 Delega (2). 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 dellal. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 21/09/2016 1
2 2. I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. 3. [In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della L. 689/1981 e successive modifiche] (3). 4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla L.R. 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla L.R. 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche. (2) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, formulato: «Art. 2. Delega. 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 7 deld.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, salvo quanto disposto nei commi seguenti. 2. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. 3. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 22 settembre 1982, n. 45 e dalla L.R. 3 aprile 1990, n. 37.». (3) Comma abrogato dall art. 35, comma 2, lettera a) L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). Art. 3 Violazione di norme da parte di enti locali (4). 1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei 21/09/2016 2
3 confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. 2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente. (4) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, formulato: «Art. 3. Violazione di norme da parte degli enti delegati. 1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale delegato ai sensi dell'art. 2, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla Regione. 2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano di competenza del Presidente della Giunta regionale.». Art. 4 Pagamento in misura ridotta. 1. Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Art. 5 Obbligo di trasmissione (5). 1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'articolo 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'articolo 7, comma Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'articolo 7, comma I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell'articolo 45 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 21/09/2016 3
4 (5) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, formulato: «Art. 5. Obbligo di trasmissione. 1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono copia del verbale al settore contenzioso della Regione. 2. Allo stesso settore contenzioso della Regione devono essere trasmesse, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia dell'ordinanza ingiuntiva nonché delle pronunce definitive.». Art. 6 Modalità di pagamento. 1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, salvo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 (6). 2. Ai sensi di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore. (6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 88, L.R. 13 agosto 2011, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 172, della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati o mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, o mediante versamento diretto presso la Tesoreria della Regione.». Art. 7 Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento. 1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, all'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante. 2. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che 21/09/2016 4
5 ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della L. n. 689 del Art. 8 Banca dati regionale (7). 1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività. (7) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, formulato: «Art. 8. Schedario generale. 1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti nell'apposito schedario generale istituito presso il settore contenzioso della Regione. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.». Art. 9 Vigilanza e direzione (8). 1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida. (8) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto formulato: «Art. 9. Vigilanza e direzione. 1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida. 2. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra gli enti locali di cui all'art. 2 le somme introitate a titolo di sanzioni. 3. Il riparto di cui al comma 2 è commisurato agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere, a cura dell'ente locale, alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate.». 21/09/2016 5
6 Art. 10 Titolarità dei proventi (9). 1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale". 2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18della L. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo. 3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all'autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione. (9) Articolo così sostituito dall art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 29 aprile 2013, n. 2, formulato: «Art. 10. Iscrizione nel bilancio. 1. Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale». 2. Le somme necessarie alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l'esercizio delle funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale, vengono annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.». Art. 11 Disposizione finale. 1. È abrogata la L.R. 15 marzo 1978, n. 6 nonché ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge. 21/09/2016 6
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