REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
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- Leonzia Magni
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1 Comune di CADERZONE Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI Riferimenti legislativi: L.P. 6 agosto 1991, n. 16 e s.m. "Disciplina per la raccolta dei funghi" D.P.G.P. 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg. Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi D.G.P. 26 luglio 2002, n Rideterminazione somme commisurate al periodo di raccolta a decorrere dall anno 2003 Approvato con deliberazione consiliare n. 09 di data IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Domenica Di Gregorio
2 Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi nell ambito territoriale sovracomunale omogeneo di tutti i comuni della Val Rendena compresi i territori confinanti con i comuni di Ragoli e Stenico II parte. Art. 2 Raccolta dei funghi Nel territorio dei comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoli II parte e Stenico II parte, la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia di inizio dell'attività medesima e previo pagamento della somma determinata dalla Giunta provinciale nel modo seguente: 10,00 per un periodo di raccolta di giorni 1 18,00 per un periodo di raccolta di giorni 3 24,00 per un periodo di raccolta di una settimana 40,00 per un periodo di raccolta di due settimane 60,00 per un periodo di raccolta di un mese Sono esclusi dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi e dal pagamento della somma di cui sopra, i cittadini residenti in un comune della provincia di Trento, nonché i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro costituite da un corpo unico, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso. Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia di Trento sono equiparati ai residenti in un comune della provincia medesima. Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991, la qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza. Art. 3 Denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi La denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi è personale e non è trasferibile. La stessa è presentata dall'interessato ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo indicati all art. 2. Gli stessi comuni possono altresì organizzare l'esercizio degli adempimenti previsti in materia di raccolta funghi, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi
3 Art. 4 Somma da versare per la raccolta dei funghi La somma da versare per la raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 è introitata nel bilancio di ogni singolo comune laddove viene presentata la denuncia inizio attività per la raccolta; Il versamento della somma per la raccolta dei funghi è effettuato secondo le seguenti modalità: a) al competente funzionario comunale o agli addetti degli sportelli degli uffici turistici (Pro loco, Azienda per il Turismo) contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 3; b) con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Pinzolo, servizio di Tesoreria, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta; c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta; La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alle lettere b) e c) sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa; La ricevuta deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un documento di riconoscimento. Art. 5 Introiti e ripartizioni I comuni aderenti al presente regolamento introitano le somme riscosse di cui alle lettere a) c) del precedente articolo 4, in un apposito capitolo di bilancio; tali importi saranno ripartiti a fine stagione tra gli Enti stessi in percentuale agli ettari di superficie sotto riportata, previa deduzione delle spese di gestione fissate nella misura del 25% sul totale riscosso da ogni singolo comune. Tali spese non si applicano sui proventi riscossi tramite l apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Pinzolo. Il comune di Pinzolo, previa deduzione delle spese sostenute e debitamente documentate, (cancelleria, blocchetti, c.c.p., cartine ecc. ) provvede annualmente alla gestione complessiva delle somme introitate ed elabora uno schema riepilogativo delle ripartizioni ed eventuali quote di rimborso spettanti ai comuni aderenti al presente regolamento. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 del presente articolo la superficie in ettari è fissata nella seguente tabella: comune ettari Pinzolo 3460 Spiazzo 3257
4 Strembo 2781 Ragoli II parte 2470 Giustino 1784 Carisolo 1482 Bocenago 1439 Caderzone 1352 Villa Rendena 1239 Pelugo 902 Massimeno 781 Vigo Rendena 640 Darè 520 Stenico II parte 403 Art. 6 Permessi speciali per la raccolta dei funghi a favore dei gruppi micologici Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico sono rilasciati permessi speciali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 6 agosto 1991, n.16. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta e il periodo della stessa. Art. 7 Vigilanza e sanzioni Per quanto riguarda gli incaricati dell osservanza del presente Regolamento e per l applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 7 e 8 della legge provinciale 06 agosto 1991, n. 16.
5 Art. 8 Entrata in vigore del Regolamento Ai sensi dell art. 5 comma 3 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data
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