TITOLO I Disposizioni comuni al personale della scuola

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1 Contratto collettivo decentrato nazionale del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2001/2002 (1 parte) Sottoscritto il 18/1/2001, integrato con l articolato, relativo al predetto personale, del contratto integrativo nazionale per la mobilità nell.a.a. 2000/2001, sottoscritto il 27/1/2000 LE PARTI CONCORDANO per l anno scolastico il seguente contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio TITOLO I Disposizioni comuni al personale della scuola - ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 1.Il contratto collettivo Nazionale sottoscritto in data all art. 15 ha sancito i principi generali sulla mobilità territoriale, professionale, del personale della scuola, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati definiti negli artt. 42 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il Il presente Contratto Collettivo Decentrato, che si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 2 giugno 1998, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l anno scolastico 2001/2002 secondo le disposizioni contenute nei citati artt. 42 e 54 del C.C.N.I. 3.Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4.Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell art. 462 del D.l. vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. 5.Per il personale delle accademie e dei conservatori si provvede con distinto accordo decentrato e relativa O.M., ai sensi dell'art. 54 comm a terzo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. - ART. 2 - MOBILITA TERRITORIALE A DOMANDA E D UFFICIO DESTINATARI 1.Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola con o senza sede definitiva di titolarità. 2. In attuazione di quanto previsto dall art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, richiamata dall art. 54 del C.C.N.I. sottoscritto il 31/8/99, i docenti assunti a partire dal 1999/2000 con esclusione del personale di cui all art. 21 della legge n. 104/92 - non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non possono altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale i m edesimi, assegnati temporaneamente a sede provvisoria e quelli assunti con la sola decorrenza giuridica (D.L.n.240/2000 convertito con Legge 27/10/2000 n. 306), partecipano alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente agli altri docenti titolari nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.D.N.. 3.Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resa disponibile nel corso e per ef-

2 2 AT fetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le m odalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d ufficio e l ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale. 4.In attuazione di quanto previsto dall art. 4 comma 11 del C.C.N.I. sottoscritto il 31/8/99 il personale docente impegnato nelle attività di progetto finalizzate a sostenere ed ampliare la scolarizzazione e la formazione degli alunni delle scuole situate nelle zone a rischio, deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. Pertanto il personale impegnato in tali attività non può produrre domanda di mobilità territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall adesione al progetto e comunque nei limiti di durata dello stesso In caso di contrazione di organico nella scuola ubicata nell area a rischio, in cui si attuano i progetti di cui al già citato art. 4 del C.C.N.I., i docenti impegnati nei progetti medesim i non vengono individuati come soprannumerari, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento, pertanto il personale che non sarà più impegnato nel progetto per l anno scolastico successivo sarà coinvolto nell individuazione del perdente posto. -ART. 3 MOBILITA PROFESSIONALE DESTINATARI Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta In particolare può chiedere il passaggio: - nel ruolo della scuola materna: a) Il personale insegnante delle scuole elementari; b) Il personale delle scuole secondarie di I e II grado; c) Il personale educativo; d) Il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche; che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne; - nel ruolo della scuola elementare: a) il personale insegnante delle scuole materne; b) il personale delle scuole medie; c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; d) il personale appartenente ai ruoli del personale educativo; che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari; - nel ruolo della scuola media di I grado: a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica; b) il personale educativo; che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista; - nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed artistica: a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di primo grado; b) il personale educativo; c) Il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa; che siano in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista - nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno: a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. Il passaggio di cattedra alle classi concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto: - dai docenti, rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, che siano in possesso della prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola materna b) insegnanti di scuola elementare c) insegnanti di scuola media d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area - ART.4 -FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 1.Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti nell ambito del com une; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia (personale docente, educativo, ATA); III fase: M obilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale - ART. 5 - RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA 1.Le operazioni di mobilità del personale scolastico sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di alcune categorie di personale che ottengono la restituzione al ruolo di provenienza. In particolare le predette assegnazioni di sede sono previste per le seguenti categorie di personale : - docenti di scuola elementare che, compiendo con il 1 settembre dell'anno scolastico cui si riferisce il movimento il quinquennio di assegnazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 e, rispettivamente, all art. 6 - quarto e quinto comma - della legge , n. 1213, cessino dall'attività stessa ovvero, coloro AT Direttore responsabile: Cesare Leone Vice Direttore: Vincenzo Valenza Amministrazione: Cesare Leone, Gian Piero Benente, Angelo Bellonio Impaginazione g rafica: Fabio Leone Autorizzazione del Tribunale di Torino n del 9 marzo 1967 Stampato in p roprio

3 AT 3 (Continua da pagina 2) che, per cause a loro non imputabili cessino prima del compimento del quinquennio dalla predetta assegnazione; - insegnanti utilizzati nelle attività di tirocinio presso le scuole magistrali statali, ai sensi e con gli effetti della O.M. N. 215 del 22/7/1988 e della O.M. N. 61 del 22/2/94 che (a seguito dell'esonero totale dal servizio sono privi della sede di titolarità), compiuto il quinquennio, cessino dalle predette attività; le m edesim e disposizioni si applicano agli insegnanti che cessano dalla utilizzazione nel corso del quinquennio per cause loro non imputabili; -docenti di scuola materna, elementare, di istruzione secondaria di I, II grado ed artistica e personale A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero - com presi i corsi previsti dalla ex legge numero 153/1971 e le scuole europee - che cessano dal collocamento fuori ruolo sono assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro scelta. -docenti di istruzione secondaria di II grado, collocati fuori ruolo a disposizione del ministero della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'art. 31 del R.D , n presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli ; -Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell art. 26 comma 8 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, che venga restituito al ruolo di provenienza dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità, sarà assegnato su una sede disponibile di loro scelta(d.l. 240/00 convertito con L.27/10/2000 n. 306). Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell Art. 26 comma 10 della L. 23 dicembre 1998 n.448 per un periodo superiore ad un anno perde la propria sede di titolarità. Il suddetto personale all atto del rientro in ruolo è assegnato su una sede disponibile di sua scelta. -Il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell art. 1 comma 5 della Legge 3/8/ 98 n.315, è assegnato su una sede disponibile di una provincia di sua scelta 2. Il personale docente, ai fini dell assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.(1) L assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale (art.4 -Fase dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. 3. Le specifiche disposizioni relative alle diverse categorie del personale della scuola sono contenute nei corrispondenti titoli del presente contratto. (1) Il servizio prestato presso la scuola militare Nunziatella di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza ai fini dell attribuzione dei punteggi previsti al titolo 1, lettera A) e C), della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda. Al fine di ottenere la sede durante le operazioni di mobilità essi dovranno presentare domanda al Provveditore agli studi di Napoli (o a Milano per i docenti della sede staccata) entro il termine e secondo le modalità indicate nella O.M. sulla mobilità. - ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA 1.Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d ufficio e per quelle di m obilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall inizio di ciascun anno scolastico, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate, a cura di ciascun ufficio scolastico provinciale, al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2.Sono inoltre disponibili per le operazioni di m obilità: a)le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1) ; b)le cattedre ed i posti già vacanti all inizio dell anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c)le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale titolare; d) i posti già occupati da responsabili amministrativi e ex-insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell art. 21 della L. 463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttori dei servizi generali o che non abbiano concluso i corsi 3. Alle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli, di cui al precedente art Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si renderanno vacanti per effetto dei trasferimenti in uscita, fatta salva la sistem azione del soprannumerario. 5. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale prevista dall art. 54 comma 1, lettera c, del C.C.N.I. del 31/8/1999, attraverso l attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di m obilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 60% delle disponibilità destinate alla m o- bilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale. 6. Le operazioni di mobilità del personale A. T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 60% delle disponibilità destinate alla m obilità territoriale provinciale e residuate dopo tale m obilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale. - ART. 7 TRASFERIMENTI ANNUALI 1.Poiché il presente contratto disciplina le m o- dalità di assegnazione della sede di titolarità, tutti gli istituti relativi alla mobilità annuale (trasferimenti annuali, proroghe ai trasferimenti annuali, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) verranno regolamentati nel contratto decentrato sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; viene mantenuto ad esaurimento (Continua a pagina 4)

4 4 AT (Continua da pagina 3) l istituto della proroga d ufficio dei trasferimenti annuali nei casi in cui permanga la relativa disponibilità annuale. - ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA DEL PERSONALE DOCENTE NELLE REGIONI CON PIA- NI DI DIMENSIONAMENTO TARDIVI 1.I docenti che, come previsto dall art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, sono attualmente titolari nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potranno acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi 2.Nella scuola elementare e materna il personale che è stato assegnato su opzione, come previsto nell art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, nella scuola o plesso per cui aveva esercitato propria opzione, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sul circolo di riferimento a decorrere dal 1/9/2000. I docenti, che non hanno optato o, non hanno ottenuto la sede richiesta su opzione per mancanza di posti disponibili e quindi sono stati utilizzati, avranno titolo a optare per acquisire la nuova titolarità sempre a decorrere dall 1/9/ Il personale docente titolare di istituzioni scolastiche sia di scuola media che di scuola secondaria di II grado, unificate con le modalità previste dall art. 26 del contratto sottoscritto il 27/1/2000, assumeranno titolarità nell istituto risultante dal dimensionamento. 4.Con la cessazione di funzionamento di un istituto secondario di I o II grado e l attribuzione delle relative classi a uno o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base di un unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla base della dotazione organica al 1/9/2000. Le modalità di assegnazione sono quelle previste dal comma 1 lett. C dell art. 26 del contratto del 27/1/2000. Inoltre nel caso in cui le succursali e/o i corsi confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente degli istituti che hanno subito una riduzione di classi hanno titolo a transitare nell istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base ad una graduatoria unica. 5.Il personale docente di cui al presente articolo, parteciperà alle eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari con le modalità previste dall art. 27 e 29 del presente contratto. - ART. 8 BIS - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA DEL PERSONALE A.T. A. NELLE REGIONI CON PIANI DI DI- MENSIONAMENTO TARDIVI 1. Il personale A.T.A. che, come previsto dall art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, attualmente titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potrà acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi 2.I direttori dei servizi generali amministrativi che sono stati assegnati come previsto nell art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, in una istituzione scolastica appartenente al singolo dimensionamento assumerà la titolarità nelle predette istituzioni. Invece, coloro, che per mancanza di posti disponibili nel proprio dimensionamento sono stati utilizzati in altra istituzione scolastica saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento. 3.Il personale A.T.A., ad eccezione dei direttori dei servizi generali amministrativi, che è stato utilizzato su opzione, come previsto dall art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni in una delle scuole derivanti dal singolo dimensionamento, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sull istituto scolastico di riferimento dall 1/9/2000. Il predetto personale che, invece, per mancanza di posti disponibili è stato utilizzato in una delle istituzioni scolastiche al di fuori del proprio singolo dimensionamento, ha titolo, sulla base di una graduatoria unica, ad optare, nel caso in cui vi sia attualmente disponibilità, per l assegnazione della titolarità in una delle scuole del proprio singolo dimensionamento. In mancanza di posti disponibili saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento. - ART. 9 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI 1.Le precedenze riportate nel presente articolo raggruppate sistematicamente per categoria, com e previsto dall art. 42, com m a 2, lettera b e dall art. 54, comma 1, lettera a del C.C. N.I. del 31/8/ sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica. I) HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE Nel contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) Personale scolastico docente, ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). 2) PERSONALE TRASFERITO D UFFICIO NELL ULTIMO QUINQUENNIO RICHIE- DENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA Il personale scolastico trasferito d ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all aver presentato domanda condizionata. La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa dichiarazione di servizio continuativo, facente parte dell apposito alle- (Continua a pagina 5)

5 AT 5 (Continua da pagina 4) gato all O.M. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV). Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell a.s. 2000/01 ai sensi dell art. 17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il personale deve indicare nell apposita casella del modulo-domanda l istituzione scolastica di utilizzazione L adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell apposito allegato all O.M. dei trasferim enti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d ufficio ed all anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui é stato trasferito nell'ultim o quinquennio, nell'apposita casella del modulodomanda, o di allegare la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l istruzione e la formazione dell età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui é stato trasferito nell'ultim o quinquennio. Per la scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato trasferito d ufficio nell ultim o quinquennio (1). Nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d ufficio nell ultim o quinquennio(2). L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell individuazione del soprannumerario da trasferire d ufficio, sia per l attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità didattica o, di servizio per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d ufficio nell ultim o quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. 3) PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP Nel contesto della procedure dei trasferimenti e nell ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell ordine, al personale scolastico che si trovi nella seguente condizione: 1) portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; lim itatam ente alla mobilità della seconda e terza fase viene riconosciuta la precedenza, in subordine alla predetta categoria, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato; 2) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Per beneficiare delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art Documentazione e Certificazioni. IV) PERSONALE TRASFERITO D UFFI- CIO NELL ULTIMO QUINQUENNIO RI- CHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità (3). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5). Alle stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l istruzione e la formazione dell età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultim o quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNI- CO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI (Continua a pagina 6)

6 6 AT (Continua da pagina 5) HANDICAP Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all estero o handicappati, ecc..). Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti dom iciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti. É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Per beneficiare della precedenza prevista dall art.33 della legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art.11 - Documentazione e Certificazioni. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento. VI) PERSONALE DISPONIBILE AD OPE- RARE NELLE SCUOLE SITUATE IN ZO- NE A RISCHIO In base al disposto dell art.11 comma 4 del C. C.N.L. sottoscritto il il personale scolastico, disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici, ha diritto ad una precedenza nella mobilità territoriale ai fini dell ingresso nelle predette scuole espresse puntualmente o tramite codice sintetico com prensivo di tali scuole. Per fruire di tale precedenza il personale interessato dovrà contrassegnare l apposita casella nel modulo domanda che indica la volontà di voler permanere, per la durata prevista dai progetti finalizzati al recupero dell insuccesso scolastico e, comunque, per non meno di tre anni, nella scuole situate in zone a rischio. Il suddetto personale, ottenuta la sede richiesta, non potrà presentare per un triennio alcuna domanda di movimento, a condizione che venga impiegato in uno dei suddetti progetti finalizzati. VII) PERSONALE CONIUGE DI MILITA- RE O DI CATEGORIA EQUIPARATA In base al disposto dell'art. 1, 5 comma legge , n. 100, dell'art. 10 secondo comma D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87 il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'am bito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d'ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferim ento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica alla prim a fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 11. I beneficiari di tale precedenza possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico. VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMI- NISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell art. 18 della legge n. 265, durante l esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Al termine dell esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario. VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SER- VIZIO AL TERMINE DELL ASPETTATI- VA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.L. SOT- TOSCRITTO IL 7/8/1998 Il personale che riprende servizio al termine dell aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferim enti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge 15 m aggio 1997, n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1,2,3 della legge n.127/97). 2. I docenti ed il personale A.T.A. con l esclusione del responsabile amministrativo - beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie: Punto I) - handicap e gravi motivi di salute; Punto III) - personale portatore di handicap; Punto V) - assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza) in situazione di handicap Punto VII bis) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (Continua a pagina 7)

7 AT 7 (Continua da pagina 6) non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l ordine di cui sopra. - ART ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 1.Il personale scolastico che assiste il familiare (parente o affine) ai sensi dell art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, già beneficiario del trasferimento condizionato al permanere dell assistenza per un quinquennio, è soggetto alle relative disposizioni (dirigenti art. 8; docenti art. 41; personale A.T. A. art. 85 ) del CCND 20 gennaio 1998, integrato e modificato dal CCND 20 gennaio 1999, che si riassumono nella nota (1). 2.A decorrere dall a.s. 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il fam iliare (parente o affine) ai sensi dell art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale. (1) Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati é condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, al personale scolastico viene assegnata la titolarità che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato. In particolare: Il personale docente viene reintegrato nella scuola, circolo, istituto, posto per l istruzione e la formazione dell età adulta, posto della D.O.P. o posto della D.O.S. in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico o dall ufficio scolastico provinciale per l individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda. Il personale A.T.A. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il personale A.T.A. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, nel caso in cui non abbia ottenuto quello a domanda. Tuttavia, il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere all ufficio scolastico provinciale di essere assegnato, in via definitiva, dopo l effettuazione delle operazioni di mobilità, su una direzione, una presidenza, un posto o cattedra eventualmente residuati, vacanti e disponibili, a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l interessato viene assegnato, come già detto nella provincia di provenienza. Il trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto di seguito riportato. Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento é necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza. Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all articolo 4 della legge n. 104/92, ove rilasciato, ovvero un aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell accertamento definitivo. La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sui posti della dotazione organica provinciale della provincia di provenienza, ovvero sui posti della D.O.S. per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado, o in attesa di sede per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado. qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell istituto di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza. - ART DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI a)certificazioni mediche. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 com m a 2 del D.L n. 324, convertito con m odificazioni dalla legge n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'a.s.l. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni do- (Continua a pagina 8)

8 8 AT (Continua da pagina 7) vrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della L. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le m inorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap. per le persone handicappate assistite (art. 33 comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza, debbono comprovare che l'handicappato non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P.R. n.403 del 20/10/98, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L. Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati m edici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b)documentazione per l assistenza continuativa Il coniuge ed il genitore e il figlio unico in grado di prestare assistenza che assistano il soggetto handicappato i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 9 dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P.R.n.403 del 20/10/98, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione. L'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000 artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P. R.n.403 del 20/10/98. L assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere effettivamente svolta all atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell individuazione della situazione di soprannumerarietà Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere docum entata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68. c)documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/92 Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98 nonché del D.P.R. n.403 del 20/10/98 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione. d)documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87 Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. e)documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. 1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all albo dell ufficio scolastico provinciale dell O.M. concernente l indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P.R.n.403 del 20/10/98 la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall interessato, sostitutiva del certificato medesim o nella quale l interessato dichiari che la decorrenza dell iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all albo dell ufficio scolastico provinciale dell O.M. concernente l indicazione dei termini di presentazione della domanda. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 2. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P.R.n.403 del 20/10/98, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 3. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da inferm ità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 4. Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 5.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. (Continua a pagina 9)

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