Epigrafe. Premessa. D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (1).

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1 D.Lgs n. 311 Disposizioni correttive ed integrtive l D.Lgs. 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell'edilizi. Pubblicto nell Gzz. Uff. 1 febbrio 2007, n. 26, S.O. Epigrfe Premess 1. Modifiche ll'rticolo 3 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 6 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 9 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 11 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 15 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche ll'rticolo 16 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Modifiche gli llegti tecnici del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Copertur finnziri. 10. Entrt in vigore. Allegto A Allegto C Allegto E Allegto F Allegto G Allegto H Allegto I Allegto L Allegto M D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (1). Disposizioni correttive ed integrtive l D.Lgs. 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell'edilizi. (1) Pubblicto nell Gzz. Uff. 1 febbrio 2007, n. 26, S.O. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 Visti gli rticoli 76 e 87 dell Costituzione; Visto il decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell'edilizi; Vist l direttiv 2002/91/CE del Prlmento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizi; Vist l legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in prticolre l'rticolo 1, comm 4, che prevede che entro un nno dll dt di entrt in vigore di ciscuno dei decreti legisltivi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissti dll legge medesim, il Governo può emnre, con l procedur ivi indict, disposizioni integrtive e correttive dei decreti emnti; Vist l legge 9 gennio 1991, n. 10, ed in prticolre il titolo II, recnte norme per il contenimento dei consumi di energi negli edifici; Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, di ttuzione dell legge 9 gennio 1991, n. 10; Visto il decreto legisltivo 31 mrzo 1998, n. 112; Vist l legge 1 giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42; Vist l legge 23 gosto 2004, n. 239; Ritenuto opportuno pportre le modifiche e le integrzioni necessrie, l fine di meglio conformre le disposizioni contenute nel predetto decreto legisltivo ll direttiv 2002/91/CE; Vist l preliminre deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 6 ottobre 2006; Acquisito il prere dell Conferenz unifict di cui ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 28 gosto 1997, n. 281, reso nell sedut del 30 novembre 2006; Acquisiti i preri delle competenti Commissioni dell Cmer dei deputti e del Sento dell Repubblic; Vist l deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 22 dicembre 2006; Sull propost del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli ffri regionli e le utonomie locli, degli ffri esteri, dell giustizi, dell'economi e delle finnze, dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre e delle infrstrutture;

3 Emn il seguente decreto legisltivo: 1. Modifiche ll'rticolo 3 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n All'rticolo 3, del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, di seguito denominto: «decreto legisltivo n. 192 del 2005», sono pportte le seguenti modificzioni: ) il comm 1 è sostituito con il seguente: «1. Slve le esclusioni di cui l comm 3, il presente decreto si pplic, i fini del contenimento dei consumi energetici: ) ll progettzione e relizzzione di edifici di nuov costruzione e degli impinti in essi instllti, di nuovi impinti instllti in edifici esistenti, delle opere di ristrutturzione degli edifici e degli impinti esistenti con le modlità e le eccezioni previste i commi 2 e 3; b) ll'esercizio, controllo, mnutenzione e ispezione degli impinti termici degli edifici, nche preesistenti, secondo qunto previsto gli rticoli 7, 9 e 12; c) ll certificzione energetic degli edifici, secondo qunto previsto ll'rticolo 6.»; b) ll letter b) del comm 2, dopo l prol: «ppliczione» sono inserite le seguenti: «integrle, m»; c) il numero 1) dell letter c) del comm 2 è sostituito con il seguente: «1) ristrutturzioni totli o przili, mnutenzione strordinri dell'involucro edilizio e mplimenti volumetrici ll'infuori di qunto già previsto lle lettere ) e b);»; d) l comm 3, dopo l prol: «edifici» sono inserite le seguenti: «e di impinti»; e) l comm 3), letter ), dopo le prole: «recnte il codice dei beni culturli e del pesggio» sono ggiunte, in fine, le seguenti: «nei csi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un lterzione inccettbile del loro crttere o spetto con prticolre riferimento i crtteri storici o rtistici»; f) l comm 3, dopo l letter c) è ggiunt l seguente:

4 «c-bis) gli impinti instllti i fini del processo produttivo relizzto nell'edificio, nche se utilizzti, in prte non prepondernte, per gli usi tipici del settore civile.». 2. Modifiche ll'rticolo 6 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n L rubric dell'rticolo 6 del decreto legisltivo n. 192 del 2005 è sostituit dll seguente: «Certificzione energetic degli edifici». 2. All'rticolo 6 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, dopo il comm 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni del presente rticolo si pplicno gli edifici che non ricdono nel cmpo di ppliczione del comm 1 con l seguente grdulità temporle e con onere crico del venditore o, con riferimento l comm 4, del loctore: ) decorrere dl 1 luglio 2007, gli edifici di superficie utile superiore 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell'intero immobile; b) decorrere dl 1 luglio 2008, gli edifici di superficie utile fino 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliri; c) decorrere dl 1 luglio 2009 lle singole unità immobiliri, nel cso di trsferimento titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dl 1 gennio 2007, l'ttestto di certificzione energetic dell'edificio o dell'unità immobilire interesst, conforme qunto specificto l comm 6, è necessrio per ccedere gli incentivi ed lle gevolzioni di qulsisi ntur, si come sgrvi fiscli o contributi crico di fondi pubblici o dell generlità degli utenti, finlizzti l migliormento delle prestzioni energetiche dell'unità immobilire, dell'edificio o degli impinti. Sono in ogni cso ftti slvi i diritti cquisiti ed il legittimo ffidmento in relzione d inizitive già formlmente vvite relizzzione o notificte ll'mministrzione competente, per le quli non necessit il preventivo ssenso o concessione d prte dell medesim. 1-quter. A decorrere dl 1 luglio 2007, tutti i contrtti, nuovi o rinnovti, reltivi ll gestione degli impinti termici o di climtizzzione degli edifici pubblici, o nei quli figur comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere l predisposizione dell'ttestto di certificzione energetic

5 dell'edificio o dell'unità immobilire interessti entro i primi sei mesi di vigenz contrttule, con predisposizione ed esposizione l pubblico dell trg energetic.». 3. All'rticolo 6 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, dopo il comm 2, è inserito il seguente: «2-bis. Slvo qunto previsto dll'rticolo 8, comm 2, l'ttestto di qulificzione energetic può essere predisposto cur dell'interessto, l fine di semplificre il rilscio dell certificzione energetic, come precisto l comm 2 dell'llegto A.». 4. All'rticolo 6 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, i commi 3 e 4 sono sostituiti di seguenti: «3. Nel cso di trsferimento titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotti di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quter, detto ttestto è llegto ll'tto di trsferimento titolo oneroso, in originle o copi utentict. 4. Nel cso di loczione di interi immobili o di singole unità immobiliri già dotti di ttestto di certificzione energetic in bse i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quter, detto ttestto è messo disposizione del conduttore o d esso consegnto in copi dichirt dl proprietrio conforme ll'originle in suo possesso.». 3. Modifiche ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n All'rticolo 8 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti di seguenti: «2. L conformità delle opere relizzte rispetto l progetto e lle sue eventuli vrinti ed ll relzione tecnic di cui l comm 1, nonchè l'ttestto di qulificzione energetic dell'edificio come relizzto, devono essere sseverti dl direttore dei lvori e presentti l comune di competenz contestulmente ll dichirzione di fine lvori senz lcun onere ggiuntivo per il committente. L dichirzione di fine lvori è inefficce qulsisi titolo se l stess non è ccompgnt d tle documentzione ssevert. 3. Un copi dell documentzione di cui i commi 1 e 2 è conservt dl comune, nche i fini degli ccertmenti di cui l comm 4. A tle scopo, il comune può richiedere l consegn dell documentzione nche in form informtic.».

6 4. Modifiche ll'rticolo 9 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n All'rticolo 9 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, dopo il comm 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai sensi dell'rticolo 1, comm 3, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno in ccordo con gli enti locli, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un progrmm di sensibilizzzione e riqulificzione energetic del prco immobilire territorile, sviluppndo in prticolre lcuni dei seguenti spetti: ) l relizzzione di cmpgne di informzione e sensibilizzzione dei cittdini, nche in collborzione con le imprese distributrici di energi elettric e gs, in ttuzione dei decreti del Ministro delle ttività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienz energetic negli usi finli; b) l'ttivzione di ccordi con le prti socili interesste ll mteri; c) l'ppliczione di un sistem di certificzione energetic coerente con i principi generli del presente decreto legisltivo; d) l relizzzione di dignosi energetiche prtire dgli edifici presumibilmente più bss efficienz; e) l definizione di regole coerenti con i principi generli del presente decreto legisltivo per eventuli sistemi di incentivzione locli; f) l fcoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finnzimento gevolto destinti ll relizzzione degli interventi di migliormento individuti con le dignosi energetiche nell'ttestto di certificzione energetic, o in occsione delle ttività ispettive di cui ll'llegto L, comm ter. Ai fini dell predisposizione del progrmm di cui l comm 3-bis, i comuni possono richiedere i proprietri e gli mministrtori degli immobili nel territorio di competenz di fornire gli elementi essenzili, complementri quelli previsti per il ctsto degli impinti di climtizzzione di cui l comm 3, per l costituzione di un sistem informtivo reltivo gli usi energetici degli edifici. A titolo esemplifictivo, tr detti elementi, si segnlno: il volume lordo climtizzto, l superficie utile corrispondente e i reltivi consumi di combustibile e di energi elettric.

7 3-quter. Su richiest delle regioni e dei comuni, le ziende di distribuzione dell'energi rendono disponibili i dti che le predette mministrzioni ritengono utili per i riscontri e le elborzioni necessrie ll migliore costituzione del sistem informtivo di cui l comm 3-ter. 3-quinquies. I dti di cui i commi 3, 3-ter e 3-quter possono essere utilizzti dll pubblic mministrzione esclusivmente i fini dell'ppliczione del presente decreto legisltivo.». 2. All'rticolo 9 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, dopo il comm 5 è ggiunto il seguente: «5-bis. Le regioni, le province utonome di Trento e di Bolzno e gli enti locli considerno, nelle normtive e negli strumenti di pinificzione ed urbnistici di competenz, le norme contenute nel presente decreto, ponendo prticolre ttenzione lle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte ll'uso rzionle dell'energi e ll'uso di fonti energetiche rinnovbili, con indiczioni nche in ordine ll'orientmento e ll conformzione degli edifici d relizzre per mssimizzre lo sfruttmento dell rdizione solre e con prticolre cur nel non penlizzre, in termini di volume edificbile, le scelte conseguenti.». 5. Modifiche ll'rticolo 11 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n All'rticolo 11 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, dopo il comm 1 sono ggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Fino ll dt di entrt in vigore delle Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici, di cui ll'rticolo 6, comm 9, l'ttestto di certificzione energetic degli edifici è sostituito tutti gli effetti dll'ttestto di qulificzione energetic rilscito i sensi dell'rticolo 8, comm 2, o d un equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl comune con proprio regolmento ntecedente ll dt dell'8 ottobre ter. Trscorsi dodici mesi dll'emnzione delle Linee guid nzionli di cui ll'rticolo 6, comm 9, l'ttestto di qulificzione energetic e l equivlente procedur di certificzione energetic stbilit dl comune perdono l loro efficci i fini di cui l comm 1-bis.».

8 6. Modifiche ll'rticolo 15 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n All'rticolo 15 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, sono pportte le seguenti modificzioni: ) l comm 1 l prol: «progettist» è sostituit dlle seguenti: «professionist qulificto» e dopo l prol: «certificzione» sono inserite le seguenti: «o qulificzione»; b) l comm 2 l prol: «progettist» è sostituit dlle seguenti: «professionist qulificto» e dopo l prol: «certificzione» sono inserite le seguenti: «o qulificzione»; c) l comm 3, dopo le prole: «conformità delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell'ttestto di qulificzione energetic»; d) il comm 4 è sostituito dl seguente: «4. Slvo che il ftto costituisc reto, il direttore dei lvori che present l comune l sseverzione di cui ll'rticolo 8, comm 2, nell qule ttest flsmente l correttezz dell'ttestto di qulificzione energetic o l conformità delle opere relizzte rispetto l progetto o ll relzione tecnic di cui ll'rticolo 28, comm 1, dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è punito con l snzione mministrtiv di 5000 euro.»; e) l comm 8 l prol: «comprtore» è sostituit dll seguente: «cquirente». 7. Modifiche ll'rticolo 16 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Il comm 1 dell'rticolo 16 del decreto legisltivo n. 192 del 2005 è sostituito di seguenti: «1. Sono brogte le seguenti norme dell legge 9 gennio 1991, n. 10: ) l'rticolo 4, commi 1, 2 e 4; l'rticolo 28, commi 3 e 4; l'rticolo 29; l'rticolo 30; l'rticolo 31, comm 2, l'rticolo 33, commi 1 e 2; l'rticolo 34, comm 3. 1-bis. Il comm 2 dell'rticolo 26 dell legge 9 gennio 1991, n. 10, è sostituito dl seguente:

9 "2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impinti volti l contenimento del consumo energetico ed ll'utilizzzione delle fonti di energi di cui ll'rticolo 1, individuti ttrverso un ttestto di certificzione energetic o un dignosi energetic relizzt d un tecnico bilitto, le pertinenti decisioni condominili sono vlide se dottte con l mggiornz semplice delle quote millesimli."». 2. Il comm 2 dell'rticolo 16 del decreto legisltivo n. 192 del 2005, è sostituito dl seguente: «2. Il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, si pplic, in qunto comptibile con il presente decreto legisltivo, e può essere modificto o brogto con i decreti di cui ll'rticolo 4. Di tle decreto sono brogte le seguenti norme: ) l'rticolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'rticolo 7, comm 7; l'rticolo 8; l'rticolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.». 8. Modifiche gli llegti tecnici del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n Gli llegti A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legisltivo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli llegti A, C, E, F, G, H, I e L l presente decreto. 2. L'llegto D del decreto legisltivo n. 192 del 2005, è brogto. 9. Copertur finnziri. 1. All'ttuzione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente, senz nuovi o mggiori oneri per l finnz pubblic. 10. Entrt in vigore.

10 1. Il presente decreto legisltivo entr in vigore il giorno successivo quello dell su pubbliczione nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin. Allegto A (Articolo 2) ULTERIORI DEFINIZIONI 1. ccertmento è l'insieme delle ttività di controllo pubblico diretto d ccertre in vi esclusivmente documentle che il progetto delle opere e gli impinti sino conformi lle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stbiliti; 2. ttestto di qulificzione energetic il documento predisposto ed sseverto d un professionist bilitto, non necessrimente estrneo ll proprietà, ll progettzione o ll relizzzione dell'edificio, nel qule sono riportti i fbbisogni di energi primri di clcolo, l clsse di pprtenenz dell'edificio, o dell'unità immobilire, in relzione l sistem di certificzione energetic in vigore, ed i corrispondenti vlori mssimi mmissibili fissti dll normtiv in vigore per il cso specifico o, ove non sino fissti tli limiti, per un identico edificio di nuov costruzione. Al di fuori di qunto previsto ll'rticolo 8 comm 2, l'ttestto di qulificzione energetic è fcolttivo ed è predisposto cur dell'interessto l fine di semplificre il successivo rilscio dell certificzione energetic. A tl fine, l'ttestto comprende nche l'indiczione di possibili interventi migliortivi delle prestzioni energetiche e l clsse di pprtenenz dell'edificio, o dell'unità immobilire, in relzione l sistem di certificzione energetic in vigore, nonché i possibili pssggi di clsse seguito dell eventule relizzzione degli interventi stessi. L'estensore provvede d evidenzire opportunmente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce ttestto di certificzione energetic dell'edificio, i sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, qule è od è stto il suo ruolo con riferimento ll'edificio medesimo. 3. certificzione energetic dell'edificio il complesso delle operzioni svolte di soggetti di cui ll'rticolo 4, comm 1, letter c) per il rilscio dell'ttestto di certificzione energetic e delle rccomndzioni per il migliormento dell prestzione energetic dell'edificio.

11 4. climtizzzione invernle o estiv è l'insieme di funzioni tte d ssicurre il benessere degli occupnti medinte il controllo, ll'interno degli mbienti, dell tempertur e, ove presenti dispositivi idonei, dell umidità, dell portt di rinnovo e dell purezz dell'ri. 5. conduzione è il complesso delle operzioni effettute dl responsbile dell'esercizio e mnutenzione dell'impinto, ttrverso comndo mnule, utomtico o telemtico per l mess in funzione, il governo dell combustione, il controllo e l sorveglinz delle pprecchiture componenti l'impinto, l fine di utilizzre il clore prodotto convoglindolo ove previsto nelle quntità e qulità necessrie l grntire le condizioni di comfort. 6. controlli sugli edifici o sugli impinti sono le operzioni svolte d tecnici qulificti opernti sul mercto, l fine di ppurre lo stto degli elementi edilizi o degli impinti e l'eventule necessità di operzioni di mnutenzione ordinri o strordinri. 7. dignosi energetic procedur sistemtic volt fornire un degut conoscenz del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un ttività e/o impinto industrile o di servizi pubblici o privti, d individure e quntificre le opportunità di risprmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito i risultti. 8. edificio dibito d uso pubblico è un edificio nel qule si svolge, in tutto o in prte, l'ttività istituzionle di enti pubblici; 9. edificio di proprietà pubblic è un edificio di proprietà dello Stto, delle regioni o degli enti locli, nonché di ltri enti pubblici, nche economici, destinto si llo svolgimento delle ttività dell'ente, si d ltre ttività o usi, compreso quello di bitzione privt; 10. esercizio e mnutenzione di un impinto termico è il complesso di operzioni, che comport l'ssunzione di responsbilità finlizzt ll gestione degli impinti, includente: conduzione, controllo, mnutenzione ordinri e strordinri, nel rispetto delle norme in mteri di sicurezz, di contenimento dei consumi energetici e di slvgurdi mbientle; 11. fbbisogno nnuo di energi primri per l climtizzzione invernle è l quntità di energi primri globlmente richiest, nel corso di un nno, per mntenere negli mbienti riscldti l tempertur di progetto, in regime di ttivzione continuo. 12. fonti energetiche rinnovbili sono quelle definite ll'rticolo 2, comm 1, letter ), del decreto legisltivo del 29 dicembre 2003, n grdi giorno di un loclità è il prmetro convenzionle rppresenttivo delle condizioni climtiche locli, utilizzto per stimre l meglio il fbbisogno energetico necessrio per mntenere gli mbienti d un tempertur prefisst; l'unità di misur utilizzt è il grdo giorno,.

12 14. impinto termico è un impinto tecnologico destinto ll climtizzzione estiv ed invernle degli mbienti con o senz produzione di cqu cld per usi igienici e snitri o ll sol produzione centrlizzt di cqu cld per gli stessi usi, comprendente eventuli sistemi di produzione, distribuzione e utilizzzione del clore nonché gli orgni di regolzione e di controllo; sono compresi negli impinti termici gli impinti individuli di riscldmento, mentre non sono considerti impinti termici pprecchi quli: stufe, cminetti, pprecchi per il riscldmento loclizzto d energi rdinte, scldcqu unifmiliri; tli pprecchi, se fissi, sono tuttvi ssimilti gli impinti termici qundo l somm delle potenze nominli del focolre degli pprecchi l servizio dell singol unità immobilire è mggiore o ugule 15 kw. 15. impinto termico di nuov instllzione è un impinto termico instllto in un edificio di nuov costruzione o in un edificio o porzione di edificio ntecedentemente privo di impinto termico. 16. indice di prestzione energetic EP przile esprime il consumo di energi primri przile riferito d un singolo uso energetico dell'edificio ( titolo d'esempio: ll sol climtizzzione invernle e/o ll climtizzzione estiv e/o produzione di cqu cld per usi snitri e/o illuminzione rtificile) riferito ll'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivmente in kwh/m²nno o kwh/m³nno. 17. indice di prestzione energetic EP esprime il consumo di energi primri totle riferito ll'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivmente in kwh/m² nno o kwh/m³nno. 18. involucro edilizio è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitno un edificio. 19. ispezioni su edifici ed impinti sono gli interventi di controllo tecnico e documentle in sito, svolti d esperti qulificti incricti dlle utorità pubbliche competenti, mirto verificre che le opere e gli impinti sino conformi lle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stbiliti; 20. mnutenzione ordinri dell'impinto termico sono le operzioni previste nei libretti d'uso e mnutenzione degli pprecchi e componenti che possono essere effettute in luogo con strumenti ed ttrezzture di corredo gli pprecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di ttrezzture e di mterili di consumo d'uso corrente. 21. mnutenzione strordinri dell'impinto termico sono gli interventi tti ricondurre il funzionmento dell'impinto quello previsto dl progetto e/o dll normtiv vigente medinte il ricorso, in tutto o in prte, mezzi, ttrezzture, strumentzioni, riprzioni, ricmbi di prti, ripristini, revisione o sostituzione di pprecchi o componenti dell'impinto termico.

13 22. mss superficile è l mss per unità di superficie dell prete opc compres l mlt dei giunti esclusi gli intonci, l'unità di misur utilizzt è il kg/m². 23. occupnte è chiunque, pur non essendone proprietrio, h l disponibilità, qulsisi titolo, di un edificio e dei reltivi impinti tecnici. 24. prete fittizi è l prete schemtizzt in figur. 25. ponte termico è l discontinuità di isolmento termico che si può verificre in corrispondenz gli innesti di elementi strutturli (soli e preti verticli o preti verticli tr loro). 26. ponte termico corretto è qundo l trsmittnz termic dell prete fittizi (il trtto di prete estern in corrispondenz del ponte termico) non super per più del 15% l trsmittnz termic dell prete corrente. 27. potenz termic convenzionle di un genertore di clore è l potenz termic del focolre diminuit dell potenz termic pers l cmino in regime di funzionmento continuo; l'unità di misur utilizzt è il kw. 28. potenz termic del focolre di un genertore di clore è il prodotto del potere clorifico inferiore del combustibile impiegto e dell portt di combustibile brucito; l'unità di misur utilizzt è il kw. 29. proprietrio dell'impinto termico è il soggetto che, in tutto o in prte, è proprietrio dell'impinto termico; nel cso di edifici dotti di impinti termici centrlizzti mministrti in condominio e nel cso di soggetti diversi dlle persone fisiche gli obblighi e le responsbilità posti crico del proprietrio dl presente regolmento sono d intendersi riferiti gli mministrtori. 30. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionle di un genertore di clore è il rpporto tr l potenz termic convenzionle e l potenz termic del focolre. 31. rendimento globle medio stgionle dell'impinto termico è il rpporto tr il fbbisogno di energi termic utile per l climtizzzione

14 invernle e l'energi primri delle fonti energetiche, ivi compres l'energi elettric dei dispositivi usiliri, clcolto con riferimento l periodo nnule di esercizio di cui ll'rt. 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n Ai fini dell conversione dell'energi elettric in energi primri si consider l'equivlenz: 9MJ = 1kWh e. 32. rendimento di produzione medio stgionle è il rpporto tr l'energi termic utile genert ed immess nell rete di distribuzione e l'energi primri delle fonti energetiche, compres l'energi elettric, clcolto con riferimento l periodo nnule di esercizio di cui ll'rt. 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n Ai fini dell conversione dell'energi elettric in energi primri si consider l'equivlenz: 9MJ = 1kWh e. 33. rendimento termico utile di un genertore di clore è il rpporto tr l potenz termic utile e l potenz termic del focolre. 34. ristrutturzione di un impinto termico è un insieme di opere che comportno l modific sostnzile si dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del clore; rientrno in quest ctegori nche l trsformzione di un impinto termico centrlizzto in impinti termici individuli nonché l risistemzione impintistic nelle singole unità immobiliri o prti di edificio in cso di instllzione di un impinto termico individule previo distcco dll'impinto termico centrlizzto. 35. schermture solri esterne sistemi che, pplicti ll'esterno di un superficie vetrt trsprente permettono un modulzione vribile e controllt dei prmetri energetici e ottico luminosi in rispost lle sollecitzioni solri. 36. sostituzione di un genertore di clore è l rimozione di un vecchio genertore e l'instllzione di un ltro nuovo, di potenz termic non superiore del 10% ll potenz del genertore sostituito, destinto d erogre energi termic lle medesime utenze. 37. superficie utile è l superficie nett clpestbile di un edificio. 38. terzo responsbile dell'esercizio e dell mnutenzione dell'impinto termico è l person fisic o giuridic che, essendo in possesso dei requisiti previsti dlle normtive vigenti e comunque di idone cpcità tecnic, economic, orgnizztiv, è delegt dl proprietrio d ssumere l responsbilità dell'esercizio, dell mnutenzione e dell'dozione delle misure necessrie l contenimento dei consumi energetici ed ll slvgurdi mbientle. 39. trsmittnz termic flusso di clore che pss ttrverso un prete per m² di superficie dell prete e per grdo K di differenz tr l tempertur intern d un locle e l tempertur estern o del locle contiguo.

15 Allegto C (Allegto I, commi 1, 2, 3) REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 1. Indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle 1.1 Edifici residenzili dell Clsse E1, esclusi collegi, conventi, cse di pen e cserme Tbell 1.1 Vlori limite dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m² nno Rpporto di form dell'edificio S/V Zon climtic A B C D E F fin oltre , , Tbell 1.2 Vlori limite, pplicbili dl 1 gennio 2008, dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m² nno Rpporto di Zon climtic

16 form dell'edificio S/V A B C D E F fin oltre ,2 9,5 9, , Tbell 1.3 Vlori limite, pplicbili dl 1 gennio 2010, dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m² nno Rpporto di form dell'edificio S/V Zon climtic A B C D E F fin oltre ,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21, ,8 46,8 0, Tutti gli ltri edifici Tbell 2.1 Vlori limite dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m³ nno Rpporto di form dell'edificio S/V Zon climtic A B C D E F fin oltre 3000

17 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7, , Tbell 2.2 Vlori limite, pplicbili dl 1 gennio 2008, dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m³ nno Rpporto di form dell'edificio S/V Zon climtic A B C D E F fin oltre ,2 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 10,5 10,5 14,5 14,5 0, Tbell 2.3 Vlori limite, pplicbili dl 1 gennio 2010, dell'indice di prestzione energetic per l climtizzzione invernle, espresso in kwh/m³ nno Rpporto di form dell'edificio S/V Zon climtic A B C D E F fin oltre ,2 2,0 2,0 3,6 3, ,6 9,6 12,7 12,7 0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,

18 I vlori limite riportti nelle tbelle sono espressi in funzione dell zon climtic, così come individut ll'rticolo 2 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, e del rpporto di form dell'edificio S/V, dove; ) S, espress in metri qudrti, è l superficie che delimit verso l'esterno (ovvero verso mbienti non dotti di impinto di riscldmento), il volume riscldto V; b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle prti di edificio riscldte, definito dlle superfici che lo delimitno. Per vlori di S/V compresi nell'intervllo 0,2-0,9 e, nlogmente, per grdi giorno () intermedi i limiti delle zone climtiche riportti in tbell si procede medinte interpolzione linere. Per loclità crtterizzte d un numero di grdi giorno superiori 3001 i vlori limite sono determinti per estrpolzione linere, sull bse dei vlori fissti per l zon climtic E, con riferimento l numero di proprio dell loclità in esme. 2. Trsmittnz termic delle strutture opche verticli Tbell 2.1 Vlori limite dell trsmittnz termic U delle strutture opche verticli espress in W/m²K Zon Dll'1 gennio 2006 Dll'1 gennio 2008 Dll'1 gennio 2010 climtic U (W/m²K) U (W/m²K) U (W/m²K) A 0,85 0,72 0,62 B 0,64 0,54 0,48 C 0,57 0,46 0,40 D 0,50 0,40 0,36 E 0,46 0,37 0,34 F 0,44 0,35 0,33 3. Trsmittnz termic delle strutture opche orizzontli o inclinte 3.1 Coperture

19 Tbell 3.1 Vlori limite dell trsmittnz termic U delle strutture opche orizzontli o inclinte di copertur espress in W/m²K Zon Dll'1 gennio 2006 Dll'1 gennio 2008 Dll'1 gennio 2010 climtic U (W/m²K) U (W/m²K) U (W/m²K) A 0,80 0,42 0,38 B 0,60 0,42 0,38 C 0,55 0,42 0,38 D 0,46 0,35 0,32 E 0,43 0,32 0,30 F 0,41 0,31 0, Pvimenti verso locli non riscldti o verso l'esterno Tbell 3.2 Vlori limite dell trsmittnz termic U delle strutture opche orizzontli di pvimento espress in W/m²K Zon Dll'1 gennio 2006 Dll'1 gennio 2008 Dll'1 gennio 2010 climtic U (W/m²K) U (W/m²K) U (W/m²K) A 0,80 0,74 0,65 B 0,60 0,55 0,49 C 0,55 0,49 0,42 D 0,46 0,41 0,36 E 0,43 0,38 0,33 F 0,41 0,36 0,32 4. Trsmittnz termic delle chiusure trsprenti

20 Tbell 4. Vlori limite dell trsmittnz termic U delle chiusure trsprenti comprensive degli infissi espress in W/m²K Zon Dll'1 gennio 2006 Dll'1 gennio 2008 Dll'1 gennio 2010 climtic U (W/m²K) U (W/m²K) U (W/m²K) A 5,5 5,0 4,6 B 4,0 3,6 3,0 C 3,3 3,0 2,6 D 3,1 2,8 2,4 E 2,8 2,4 2,2 F 2,4 2,2 2,0 Tbell 4.b Vlori limite dell trsmittnz centrle termic U dei vetri espress in W/m²K Zon Dll'1 gennio 2006 Dll'1 gennio 2008 Dll'1 gennio 2010 climtic U (W/m²K) U (W/m²K) U (W/m²K) A 5,0 4,5 3,7 B 4,0 3,4 2,7 C 3,0 2,3 2,1 D 2,6 2,1 1,9 E 2,4 1,9 1,7 F 2,3 1,7 1,3 5. Rendimento globle medio stgionle dell'impinto termico η g = ( log Pn) % dove log Pn è il logritmo in bse 10 dell potenz utile nominle del genertore o dei genertori di clore l servizio del singolo impinto termico, espress in kw.

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