Regolamento comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche
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- Fausta Masini
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1 Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 28/09/2012 Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche Aggiornato alla L.R. 02 febbraio 2010 n.6 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del 1
2 Il presente regolamento disciplina l esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal: L.R. 02 febbraio 2010 n.6 e successive modificazioni TITOLO I M E R C A T I ART. 1 LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO Il mercato si svolge nell ambito dell area definita dalla planimetria allegata, con cadenza settimanale, nella giornata di sabato, osservando l orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore Ad ogni operatore è consentito l accesso all area mercatale un ora prima dell inizio delle operazioni di vendita fermo restando l obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore ART. 2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA Il mercato è organizzato sulla base di posteggi tradizionali il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri e di posteggi occupati da automarket con le misure sottoindicate. Tale limite potrà essere superato, subordinatamente alla disponibilità di area pubblica, solo in caso di eccezionale necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune. I titolari di posteggio tradizionale con superficie inferiore a 45 mq, possono chiedere l aumento di superficie per mq 1x5 o multipli fino al raggiungimento della superficie massima consentita. La richiesta sarà valutata dal Settore Polizia Locale, eventualmente anche effettuando un sopralluogo, e l eventuale ampliamento potrà essere effettuato nella stessa collocazione se consentito dallo spazio disponibile, altrimenti il titolare potrà ampliare il posteggio solo collocandosi in altra zona dell area mercatale ove vi sia disponibilità di spazio. L area del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in complessivi 69 posteggi, attualmente così dimensionati: n. 6 posteggi di mq. 30 = m. 6 x 5 (tradizionali) n. 1 posteggio di mq. 30 = m. 6 x 5 (riservato ai produttori agricoli) n.54 posteggi di mq. 45 = m. 9 x 5 (tradizionali) n.4 posteggi di mq. 45 = m. 9 x 5 (automarket) n. 1 posteggio di mq. 31 = m. 8,50 x 3,65 (automarket) n. 1 posteggio di mq. 35 = m x 4.10 (automarket) n. 1 posteggio di mq. 40 = m x 4.70 (automarket) n. 1 posteggio di mq. 64 = m x 5 (automarket) Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i posteggi del mercato sono così destinati: Vendita di generi alimentari, n.13 posteggi individuati con i numeri 12, 18, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 34, 47, 60, 67, 68 (con colorazione azzurra nell allegata planimetria); Vendita di puro abbigliamento (abbigliamento e scarpe) n.31 posteggi individuati con i numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 65, (con colorazione gialla nell allegata planimetria); Vendita di generi non alimentari diversi dal puro abbigliamento (intimo, merceria, biancheria per la casa, teleria, fiori, casalinghi, giocattoli, ), n.24 posteggi individuati con i 2
3 numeri 2, 6, 9,13, 17, 29, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 62, 63, 64, 66, 69 (con colorazione rosa nell allegata planimetria); ai produttori agricoli, n.1 posteggio individuato con il n.24 (con colorazione verde nell allegata planimetria); In caso di cessione di posteggio, il subentrante è tenuto a vendere solo merci per le quali il posteggio è destinato. ART. 3 MODALITA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale di ½ metro fra ogni banco. ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all interno dell area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati. E fatto divieto di entrare nell area mercatale con cani di media e grossa taglia senza museruola. E fatto altresì divieto di svolgere l attività di volantinaggio all interno dell area del mercato, salvo quando diversamente previsto. E vietato l accattonaggio nell area mercatale e ai suoi limiti. ART. 5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO Le modalità di esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all esterno, all erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato. In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale; le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un altezza dal suolo non inferiore a m.2.20; è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio; l uso di apparecchi per l ascolto di CD e similari è consentito solo agli operatori che vendono questo tipo di merce, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. - In tutti gli altri casi l uso di mezzi sonori è vietato; il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l allontanamento dal mercato. - In ogni caso contrario l operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti. Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti. 3
4 ART. 6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO Qualora si proceda: alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell ambito di mercato esistente; al trasferimento dell intero mercato in altra sede; allo spostamento temporaneo di alcuni o di tutti i banchi per necessità di utilizzo dello spazio da parte dell amministrazione comunale; la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 1- anzianità storica del titolare, di presenza sul mercato; 2- anzianità di iscrizione del titolare, al Registro Imprese; Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori. ART. 7 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO L atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il provvedimento di concessione ha durata decennale ed è rinnovabile, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia, con semplice comunicazione dell interessato da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d azienda o di un ramo d azienda. Il Comune può provvedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui agli artt.23 e 24 della L.R. 6/2010, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato e che abbiano prodotto istanza al Comune in cui venga dimostrato il possesso della carta di esercizio prevista dall art.21, comma 10 della L.R. 6/2010 e di aver adempiuto a quanto previsto dall art.21, comma 4 della stessa legge. In caso di parità si farà riferimento all anzianità di iscrizione al R.E.A. della CCIAA. L operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che non si presenti alle operazioni di assegnazione sopra indicate, senza giustificato motivo per un periodo superiore a quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria. Qualora volesse partecipare nuovamente alla spunta dovrà ripresentare formale domanda. ART. 9 PRESENZE Trascorso l orario fissato dal precedente articolo, il personale del Comando Polizia Locale procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria. Conclusa la giornata di mercato detto personale procederà altresì alla redazione del rapporto giornaliero di mercato avendo cura di evidenziare in particolare: le assenze dei titolari di posteggio; le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità; le assegnazioni provvisorie ai suddetti partecipanti; ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione 4
5 ART.10 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO Qualora la gravità o la recidiva delle violazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento lo esiga, può essere disposta, previa diffida scritta, la sospensione del posteggio fino a tre giornate di mercato. La concessione del posteggio potrà essere revocata con decadenza automatica, comunicata tempestivamente all operatore interessato (comprensiva della revoca dell autorizzazione commerciale), nei seguenti casi: a. perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all art.20 della L.R. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell art.21, comma 10 L.R. 6/2010; b. qualora il titolare non abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti come previsto dall art.21, comma 4 della L.R. 6/2010; c. mancato inizio dell attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; d. mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodo di tempo superiore a quattro mesi per anno solare (16 giornate di mercato), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; e. in caso di subentro: per atto tra vivi qualora non sia comunicato l avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso; La concessione potrà inoltre essere revocata per recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni alle norme sull esercizio dell attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all operatore, l Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un posteggio nell area di mercato ART.11 SUBINGRESSO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all art.20 della L.R. 6/2010. Il subentrante deve comunicare l avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza del diritti ad esercitare l attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Detta comunicazione dovrà essere presentata secondo la normativa vigente e corredata di autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché dell autorizzazione originaria e copia dell atto di cessione o trasferimento di gestione. La comunicazione di reintestazione dell autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all autorizzazione ceduta. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l attività, deve comunicare l avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l attività. 5
6 ART.12 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI Ai produttori agricoli autorizzati alla vendita diretta ed in regola con la vigente normativa in materia, è riservato ai margini del mercato il posteggio identificato con il n.24 (mq.30). Rilevata l impossibilità di copertura annuale con i generi di produzione agricola da parte delle aziende interessate, viene privilegiata la concessione giornaliera del posteggio agli aventi diritto, con le modalità previste dal precedente art.8. In caso di mancato utilizzo del citato posteggio da parte di produttori agricoli, il medesimo può essere assegnato in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta. ART.13 ATTIVITA DIVERSE ALL INTERNO DEL MERCATO. Al margine del mercato è individuata un area destinata alla sola esposizione di prodotti che non facciano concorrenza ai titolari di posteggio e riservata alle attività economiche site sul territorio bagnolese. Per poter esporre il titolare dell attività dovrà presentare formale domanda al Comune di Bagnolo Mella indicando lo spazio di cui necessità e il tipo di merce esposta. I posti espositivi verranno assegnati trimestralmente fino a esaurimento sulla base dell anzianità delle presenze effettuate. E data la possibilità di effettuare propaganda politica nell area mercatale, anche tramite l occupazione di mq 3X3 con una struttura coperta (gazebo o altro), previa richiesta scritta al Comando Polizia Locale. In caso di domande concorrenti, il Comando provvederà ad assegnare uno spazio idoneo al fine di non creare disagio fra le varie correnti politiche e di non disturbare le operazioni di vendita. In questo caso è possibile effettuare la propaganda anche tramite la consegna di volantini/opuscoli, secondo la normativa vigente. ART.14 UTILIZZO DELLA CORRENTE ELETTRICA. I titolari di posteggio che usufruiscono della corrente elettrica erogata dalle colonnine comunali poste nell area del mercato, corrispondono, per il servizio prestato, un contributo annuale una tantum - per i posteggi che utilizzano la corrente per forni, girarrosti. frigoriferi e illuminazione - per i posteggi che utilizzano la corrente per frigoriferi, freezer ed illuminazione L importo da corrispondere sarà determinato dalla P.O. di competenza: TITOLO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ART.15 DEFINIZIONE L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell autorizzazione di cui all art.24 L.R. n.6/2010, per la quale si demanda al relativo Regolamento per il procedimento autorizzativo, adottato dal Comune di Bagnolo Mella. ART.16 PRESCRIZIONI Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e: con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita che, comunque, non possono prolungarsi per un tempo superiore ad 1 ora; con obbligo di spostarsi di almeno 100 metri (distanza viaria) dalla precedente sosta; con divieto di posizionare i contenitori e le merci a terra; con obbligo di lasciare i luoghi di sosta puliti. 6
7 Nello svolgimento dell attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità. Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere esercitato durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale, o in caso di fiera, nelle aree circostanti fino ad una distanza viaria di 500 metri dal posteggio più vicino. Il commercio al dettaglio in forma itinerante, non è consentito per ragioni di viabilità, nelle seguenti zone: nelle immediate vicinanze delle entrate del Cimitero; davanti alle entrate delle scuole di ogni ordine e grado e nelle loro immediate vicinanze; nelle vie e strade con divieto di sosta e in tutta la zona del centro abitato in cui possa essere creato disagio alla viabilità. Il commercio al dettaglio in forma itinerante potrà inoltre essere vietato in altre aree del territorio comunale, con successivo apposito provvedimento, per ulteriori motivi di viabilità, igienesanità o di pubblico interesse. ART.17 ORARI L esercizio dell attività di commercio al dettaglio in forma itinerante può essere effettuato in tutti i giorni della settimana 24 ore su 24. TITOLO III FIERE ART.18 DETERMINAZIONE DELLE AREE E DELLE MODALITA DI GESTIONE Il Comune determina l ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche. Il Comune ha facoltà di assegnare l organizzazione di fiere e sagre compresa l occupazione degli spazi, aventi rilevanza sul territorio comunale ed intercomunale, ad operatori specializzati nel settore, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. ART.19 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata o presentata al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera. Qualora nello stesso Comune siano previste nell arco dell anno più fiere o sagre, l operatore avrà facoltà di presentare un unica domanda a valere per tutte le manifestazioni. Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione. ART.20 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell ordine i seguenti criteri: 7
8 maggior numero di presenze effettive; maggior numero di presenze; anzianità desunta dal Registro Imprese; ordine cronologico di presentazione delle domande. L impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti. ART.21 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI L assegnazione provvisoria dei posteggi liberi dopo l apertura della fiera, sarà effettuata, all orario stabilito, dal responsabile della manifestazione o da altra persona delegata, seguendo la graduatoria di cui all articolo precedente. TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI ART.22 NORME IGIENICO SANITARIE Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell ordinanza MIN.SAN 02/03/2000 oltre che alle norme dettate dai Regolamenti locali di igiene. ART.23 COSAP La Giunta, sentito il parere della Commissione per il commercio su aree pubbliche o laddove non esista delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura del posteggio occupato e alle ore di effettiva occupazione. La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica al 30 giugno di ogni anno. ART.24 SMALTIMENTO RIFIUTI Gli occupanti il posteggio dovranno provvedere alla pulizia dell area occupata e smaltire i rifiuti prodotti secondo le modalità stabilite dal gestore, e secondo il vigente Regolamento Comunale che disciplina lo smaltimento dei Rifiuti. ART.25 PUBBLICITA DEI PREZZI I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l utilizzo di un solo cartello indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all obbligo dell indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. 8
9 ART.26 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI In applicazione di quanto previsto dall art.19 della L.R. 6/2010, in caso si debba valutare/decidere in merito a: a) programmazione dell attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, ecc.); b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi; c) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato; d) definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e del canone per l occupazione suolo pubblico; e) predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all attività del commercio su aree pubbliche. il comune sentirà, come previsto dall attuale normativa, le associazioni dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti delle imprese commerciali su arre pubbliche e i rappresentati del comune stesso. ART.27 NORMA GENERALE Si applicano, in quanto compatibili, alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati. ART.28 SANZIONI Le violazioni alle disposizioni di legge sono punite ai sensi dell art.27 commi 5,6,7 e 8 della L.R.6/2012, e dell art.29 del D.lgs 114/1998, nello specifico: - Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto all autorizzazione stessa, non che senza l autorizzazione o il permesso di cui all art.21, comma 11 della L.R. 6/20120, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a e la confisca delle attrezzature e della merce. - Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a L operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dalle avvenute modifiche dei dati presenti; e ai sensi del D.lgs 114/1998 art.29. Per le violazioni al regolamento non previste dalla legge vigente si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da.100,00, ad. 500,00, (pagamento in misura ridotta L. 689/81,. 200,00); ART.29 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del Regolamento comunale citato nel precedente articolo, nonché delle legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. 6/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche. ART.30 ABROGAZIONE Con l approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 9
10 REGOLAMENTO COMUNALE 1 TITOLO I... 2 M E R C A T I... 2 ART. 1 LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO... 2 ART. 2 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA... 2 ART. 3 MODALITA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA... 3 ART. 4 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE... 3 ART. 5 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO... 3 ART. 6 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO... 4 ART. 7 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO... 4 ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI... 4 ART. 9 PRESENZE... 4 ART.10 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO. 5 ART.11 SUBINGRESSO... 5 ART.12 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI... 6 ART.13 ATTIVITA DIVERSE ALL INTERNO DEL MERCATO ART.14 - UTILIZZO DELLA CORRENTE ELETTRICA TITOLO II... 6 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE... 6 ART.15 DEFINIZIONE... 6 ART.16 PRESCRIZIONI... 6 ART.17 ORARI... 7 TITOLO III... 7 FIERE... 7 ART.18 DETERMINAZIONE DELLE AREE... 7 ART.19 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO... 7 ART.20 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI... 7 ART.21 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI... 8 TITOLO IV... 8 DISPOSIZIONI GENERALI... 8 ART.22 NORME IGIENICO SANITARIE... 8 ART.23 COSAP... 8 ART.24 SMALTIMENTO RIFIUTI ART.25 PUBBLICITA DEI PREZZI... 8 ART.26 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
11 ART.27 NORMA GENERALE... 9 ART.28 SANZIONI... 9 ART.29 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE... 9 ART.30 ABROGAZIONE
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