DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1362
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- Amanda Volpi
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1 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 132 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N D.M Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria. LA GIUNTA REGIONALE VISTI - la legge 24 febbraio 1992, n 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ; - il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n 112 e ss.mm.ii., ad oggetto Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59, ed in particolare l art. 94, comma 2, lettera a) che conferisce alle Regioni le funzioni relative all individuazione delle zone sismiche e la formazione e l aggiornamento degli elenchi delle medesime; - il D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 Testo Unico dell Edilizia ed in particolare il capitolo 4 recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ; - l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3274 del 20 Marzo 2003 ad oggetto Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica ; - la D.G.R. n. 530 del 16/05/2003 ad oggetto Individuazione formazione ed aggiornamento dell elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Liguria, in ottemperanza al disposto di cui all O.P.C.M. 3274/2003; - VISTA la D.G.R. n. 154/2004 Estensione dell'obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in classe sismica 4 ; - l O.P.C.M. n del 28/04/2006 Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ; - la D.G.R. n.1308 del 24/10/2008 O.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria - il D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (da adesso chiamato Norme tecniche per le costruzioni ), in particolare l allegato A Pericolosità sismica ; - il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 3, che all art. 20 comma 1 stabilisce al 30 giugno 2009 la proroga del termine del regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14/01/08 e dispone che in tale regime possono essere utilizzate anche le norme previgenti ad eccezione delle tipologie di interventi ed opere individuate dal Decreto del Capo del D.P.C n 3685/2003; - VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale n. 63 del 28/12/2009 PREMESSO che: - l Allegato 1 dell O.P.C.M. 3274/03 contiene i criteri per l individuazione delle zone sismiche e rimanda la loro applicazione alla predisposizione di una mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale (da adesso chiamata mappa di pericolosità) e, in mancanza di essa, dispone dei criteri di prima applicazione; - la mappa di pericolosità è stata predisposta dall Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 e che la stessa è stata adottata con l O.P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006 con l aggiornamento dei criteri generali di classificazione sismica con la quale, tra l altro, si dispone che i valori delle massime accelerazioni orizzontali attese nel periodo di riferimento di una zona sismica siano definiti utilizzando dei valori di ancoraggio come meglio definito nella stessa ordinanza ; - l Amministrazione regionale con D.G.R. 1308/08 ha approvato la classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, sulla base dei criteri generali contenuti nell O.P.C.M del 28 aprile 2006; - le Norme tecniche per le costruzioni contengono gli allegati A e B che recepiscono la mappa di pericolosità ed aggiornano i criteri generali disponendo,tra l altro, che i valori delle massime accele-
2 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 133 razioni orizzontali attese nel periodo di riferimento vengano direttamente calcolati mediante l allegato B e non più utilizzando i valori di ancoraggio delle zone sismiche definite nella classificazione regionale - il 1 luglio 2009 sono entrate definitivamente in vigore le Norme tecniche per le costruzioni - la D.G.R. n.1308/2008 è stata approvata e pubblicata prima dell entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni - la Regione con D.G.R. n.1148/2010 ha ricostituito la Commissione regionale Rischio Sismico costituita da rappresentanti dell Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali, degli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi e dell Università di Genova - Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse (DIP.TE.RIS.) e Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell Ambiente e del Territorio (DICAT), con funzioni di supporto tecnico all azione regionale in materia sismica ed in particolare con il compito della verifica della classificazione dei Comuni della Regione Liguria; - con l Articolo 17 della legge regionale n. 63/2009 sono state precisate le modalità di applicazione del regime transitorio per l operatività della revisione delle norme tecniche definite nell art. 20 comma 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; - con l art. 18 della legge regionale n. 63/2009 si sono definite le modalità di accertamento da parte degli uffici preposti al controllo dei progetti degli interventi depositati e non conclusi assoggettati all art. 104 del DPR 380/01 CONSIDERATO che: - a seguito dell aggiornamento dei criteri generali di classificazione sismica definiti nelle Norme tecniche per le costruzioni, il progettista deve utilizzare i valori di accelerazione orizzontale massima attesa nel periodo di riferimento definiti nell allegato B. Non è più necessario definire i valori di accelerazione di ancoraggio delle zone sismiche così come è stato disposto nella DGR 1308/2008; - il Comune di Genova, con lettere a firma dell Assessore alle Politiche del lavoro e dei Lavori Pubblici prot. n. PG/2010/ del 28/07/2010, e prot. n. PG/2010/ del 28/10/2010 ritiene, in conseguenza del mutato quadro normativo, che la zonizzazione del territorio comunale, sia ricondotta ai limiti amministrativi identificabili con i perimetri dei Municipi cittadini o delle Unità Urbanistiche; - l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, congiuntamente all Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova con lettera prot n (ord. Arch) e prot. n. 711 (ord. Ing.) del 16/07/2010 in merito alla classificazione sismica del territorio della Regione Liguria (DGR 1308/2008), a seguito dell entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni chiedono alla Regione Liguria di rivedere in modo più articolato e puntuale l attuale classificazione sismica regionale; - la Commissione Regionale Rischio Sismico, in data 20 ottobre 2010, prendendo atto di quanto indicato dal Comune di Genova e dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Genova ha definito un documento relativo alla proposta di aggiornamento della classificazione sismica dei comuni liguri che tiene conto delle mutato quadro normativo; - dalla suddetta proposta, ad eccezione del Comune di Genova, non vi sono differenze di zona sismica rispetto alla DGR 1308/2008. In particolare si propone di suddividere il territorio del Comune di Genova rispetto ai limiti amministrativi relativi alle unità urbanistiche precisamente si propone di classificare le unità urbanistiche di Bavari, Doria, Molassana, Montesignano, Morego, Pontedecimo, Prato, S. Desiderio, S.Eusebio, S.Quirico, Nervi in zona 3, e di classificare in zona 4 le unità urbanistiche di Crevari, Voltri, Ca nuova, Palmaro, Prà, Castelluccio, Pegli, Multedo Sestri, S.G. Battista, Calcinara, Borzoli Ovest, Borzoli est, Certosa,Rivarolo, Teglia, Begato, Bolzaneto, Cornigliano, Campi, Campasso, S. Gaetano, Sanpierdarena, Belvedere, S. Bartolomeo, S.Teodoro, Lagaccio, Oregina, Prè, Maddalena, Molo, S. Nicola, Castelletto, Manin, S. Vincenzo, Carignano, Foce, Brignole, S.Agata, S.Fruttuoso, Quezzi, Ferreggiano, Marassi, Forte Quezzi, Parenzo, S.Pantaleo, Apparizione, Borgoratti, Chiappeto, S.Martino, Palmaro, S.Giuliano, Lido, Puggia, Sturla, Quarto, Quartara, Castagna, Quinto; - le modalità di accertamento disposte con l art. 18 della Legge Regionale 63/2009 applicabili agli effetti prodotti dalla classificazione sismica approvata con DGR 1308/08 sono da ritenersi valide anche per l aggiornamento del citato atto; - le disposizioni contenute nella DGR 154/04 relative all estensione dell obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in zona sismica 4 risultano superate a seguito dell entrata in vigore del D.M.
3 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag Norme tecniche per le costruzioni che definiscono tra l altro anche le modalità progettuali semplificate per le costruzioni in zona 4; RITENUTO per tanto opportuno: - approvare l aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria come indicato dalla Commissione Regionale Rischio Sismico, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che si compone dell elenco dei Comuni della Liguria e delle unità urbanistiche del Comune di Genova suddivisi in zone sismiche; - estendere le modalità di accertamento di cui all art. 18 della legge regionale n. 63/2009 agli interventi assoggettati all art.104 del DPR 380/01 a seguito del presente provvedimento; - abrogare la DGR n. 154/04 relativa all estensione dell obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in zona sismica 4 rinviando a quanto definito nel D.M norme tecniche per le costruzioni ; Su proposta dell Assessore all Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli, DELIBERA per i motivi individuati in premessa di : a) approvare l aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce la classificazionesismica disposta con la D.G.R. n del 24/10/2008. b) estendere le modalità di accertamento di cui all art. 18 della legge regionale n. 63/2009 agli interventi assoggettati all art.104 del DPR 380/01 a seguito del presente provvedimento. c) abrogare la DGR n. 154/04 relativa all estensione dell obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in zona sismica 4 rinviando a quanto definito nel D.M norme tecniche per le costruzioni ; d) disporre che gli effetti della presente deliberazione entrino in vigore a partire dal 1 gennaio 2011 al fine di permettere un adeguata organizzazione degli uffici pubblici preposti alle attività connesse con il presente provvedimento; e) disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il SEGRETARIO Roberta Rossi (segue allegato)
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8 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 139
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11 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 142
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16 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 147
17 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 148
18 Anno XLI - N. 50 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 149
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