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1 Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Determinazione 22 maggio 2017, n.245 Rivalutazione dal 1 luglio 2017 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Navigazione, Medici radiologi e Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Rendite Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - Settore industria - Settore navigazione marittima e pesca marittima - Settore agricoltura - Lavoratori agricoli - Medici radiologi - Medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive - Medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi - Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2017 IL PRESIDENTE visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; visto l art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell Istituto; visto l'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'inail, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente; visti i decreti ministeriali del 30 giugno 2015 e 29 luglio 2016, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale a decorrere dal 1 luglio 2015 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoli, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi); visto l articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di

2 adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, all analogo valore medio relativo all anno precedente non può risultare inferiore a zero; vista la relazione del Direttore generale in data 17 maggio 2017 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, con la quale - sulla base di quanto rilevato dalla Consulenza statistico attuariale e di quanto disposto dal succitato art. 1, comma 287, della legge n. 208/ si propone di confermare, anche con decorrenza dal 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche vigenti dal 1 luglio 2015, di cui ai decreti ministeriali del 30 giugno 2015, confermati, con decorrenza 1 luglio 2016, con decreti ministeriali del 29 luglio 2016 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoli, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi), DETERMINA di approvare la relazione del Direttore generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione. La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l adozione dei relativi decreti. Allegato Rendite Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - Settore industria - Settore navigazione marittima e pesca marittima - Settore agricoltura - Lavoratori agricoli - Medici radiologi - Medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive - Medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi - Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2017 Al Presidente Oggetto: rivalutazione dal 1 luglio 2017 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, navigazione. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha stabilito che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

3 concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'inail, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20. Tenuto conto che, per l'anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 41/1986, l Istituto è tenuto a procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate con decorrenza 1 luglio 2017 sulla base della variazione effettiva del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In proposito, va rilevato che la Consulenza statistico attuariale ha accertato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per il 2016 è inferiore a quello registrato nel 2015, per cui si ottiene una variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'istat pari a - 0,1% per l'anno 2016 (all. 1). Tuttavia, l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 285 (legge di stabilità 2016), ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero. Sulla base di quanto sopra rappresentato, si ritiene di confermare, anche con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi vigenti dal 1 luglio 2015, così come pubblicati nei decreti - ministeriali del 30 giugno 2015 e confermati, con decorrenza 1 luglio 2016, nei decreti ministeriali del 29 luglio 2016 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoltura, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi). Sull'argomento, relativamente ai tecnici sanitari di radiologia autonomi, è stato acquisito il relativo parere da parte della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia autonomi (all. 2). Si allega lo schema di determina (all. 3) che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione dei relativi decreti. Si rappresenta, infine, che non ci sono maggiori oneri per le gestioni oggetto della rivalutazione. Allegato 1 NOTA TECNICA

4 SULLA RIVALUTAZIONE DAL 1 LUGLIO 2017 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEI SETTORI INDUSTRIALE, AGRICOLO, MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA AUTONOMI, NAVIGAZIONE. PREMESSA La procedura fissata dai Testo Unico Infortuni (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per la rivalutazione periodica delle rendite e dalle successive modifiche normative è stata integrata dall art. 11 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38. Tale articolo stabilisce che, con effetto dall anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all anno precedente (indice ISTAT). Gli incrementi annuali così determinati verranno riassorbiti nell anno in cui scatterà la variazione retributiva prevista dalla legge n. 41 del 1986 (art. 20). Quanto sopra premesso e facendo presente che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui sopra, vengono illustrati nel seguito i parametri fondamentali della rivalutazione 1 luglio L indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l anno 2015 pari a 107,1 (base 2010 = 100) e per l anno 2016 pari a 107,0 (ottenuto moltiplicando l indice nazionale 2016 pari a 99,9, per il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base nuova base di riferimento - che risulta 1,0710). Pertanto, poiché l indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per l anno 2016 è inferiore a quello registrato nel 2015, si ottiene una variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istat pari a - 0,1% per l anno Vista la legge di stabilità 2016 che ha disposto con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all anno precedente il mese di decorrenza dell adeguamento, all analogo valore medio relativo all anno precedente non può risultare inferiore a zero, ne consegue che tutti i valori di rivalutazione delle prestazioni per l'anno 2017 siano i medesimi di quelli dell anno 2015 e 2016, così come pubblicati nei Decreti Ministeriali del 30 giugno 2015 e del 29 luglio 2016 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoltura, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi). Altresì ne deriva che non ci sono maggiori oneri per le gestioni oggetto della rivalutazione. Allegato 2 Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1 luglio Art. 6 della Legge 31 gennaio 1983, n. 25.

5 Questa Federazione ha preso atto della comunicazione effettuata con nota /03/ , pervenuta in data odierna, di pari oggetto, ed esprime parere favorevole su quanto in essa contenuto. Si resta a disposizione per ogni utile collaborazione e si inviano distinti saluti.

di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione. Determinazione 14 aprile 2014, n. 102 Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi

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