Circolare n.150 del 2 Novembre 2017
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1 Circolare n.150 del 2 Novembre 2017 Rivalutazione rendita INAIL: calcolo dei premi assicurativi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017 ha confermato, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1 luglio 2016 pari a euro ,20 e a euro ,80, di cui al decreto ministeriale 29 luglio Per il 2017, non si è reso necessario alcun adeguamento delle prestazioni economiche erogate all INAIL poiché la variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie ed operai e degli impiegati dell anno 2016 rispetto all anno 2015 è risultato negativo. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 44 del , l INAIL ha riepilogato i minimali e i massimali di rendita da utilizzare a partire dall Nel prosieguo della presente circolare, si riportano i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo per le seguenti tipologie di lavoratori: i) lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita; ii) lavoratori dell area dirigenziale senza contratto part-time; iii) lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time; iv) compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (co.co.co); v) prestazioni occasionali; vi) generalità soci/familiari coadiuvanti/associati in partecipazione di imprese non artigiane (retrib. Ragguaglio); vii) familiari partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis c.c.; viii) retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti.
2 Premessa Le principali disposizioni in materia di rivalutazione delle rendite INAIL sono contenute nell articolo 11 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 a mente del quale con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Il suddetto metodo di rivalutazione annuale si affianca a quello che prevede la rivalutazione delle retribuzioni minime, qualora le stesse subiscano un incremento non inferiore al 10% rispetto ai valori base stabiliti ogni biennio. Conseguentemente, i due metodi di calcolo sopra esposti coesistono, nel senso che gli incrementi annuali saranno assorbiti nell anno in cui interverrà una variazione delle retribuzioni non inferiore al 10%. Per quanto riguarda l anno 2017, i Decreti ministeriali 19 luglio 2017, rivalutano le prestazioni economiche erogate dall INAIL nel settore industria e nel settore agricoltura, dal 1 luglio 2017, confermando gli importi delle prestazioni economiche erogate dall INAIL nel settore industria e nel settore agricoltura nelle misure vigenti dal , come definite dai decreti
3 Per il 2017, non si è reso necessario alcun adeguamento delle prestazioni economiche erogate all INAIL poiché la variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie ed operai e degli impiegati dell anno2016 rispetto all anno 2015 è risultato negativo. Minimali e massimali di rendita Nello specifico, il summenzionato decreto del , ha confermato, con decorrenza dall , 19 luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1 luglio 2016 nella seguente misura: il minimale pari a euro ,20; il massimale pari a euro ,80. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 44 del , l INAIL ha riepilogato i minimali e i massimali di rendita da utilizzare a partire dall Di seguito riportiamo le tipologie di lavoratori interessati: lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: rientrano in tale tipologia i lavoratori detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale Giornaliera Euro 53,98 (arrot.) Mensile Euro 1.331,93 (arrot.) lavoratori dell area dirigenziale senza contratto part-time; Giornaliera Euro 100,26 (arrot.) Mensile Euro 2.506,40 lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time;
4 Valore orario Euro 12,53 (arrot)= (100,26/8) Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (co.co.co) Minimo mensile 1.349,60 Massimo mensile 2.506,40 Ai fini del calcolo, occorre precisare che l unità minima di determinazione dell imponibile è il mese; conseguentemente, anche se il rapporto di co.co.co inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l intera mensilità. Per il calcolo di tale premio non è possibile, quindi, utilizzare valori giornalieri. prestazioni occasionali Minimo mensile Euro 1.349,60 Massimo mensile Euro 2.506,40 Minimo giornaliero Euro 53,98 (arrot.) Massimo giornaliero Euro 100,26 generalità soci/familiari coadiuvanti/associati in partecipazione di imprese non artigiane (retrib. Ragguaglio) Giornaliera Euro 53,98 (arrot.) Mensile Euro 1.349,60 L importo esposto nella tabella deve essere utilizzato nel caso in cui non siano state stabilite
5 retribuzioni convenzionali a livello provinciale. In caso contrario, infatti, ai fini del calcolo del premio INAIL, si dovranno prendere a riferimento le suddette retribuzioni convenzionali. familiari partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis c.c Giornaliera Euro 53,98 (arrot.) Mensile Euro 1.349,60 retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti Minimo annuale Euro ,20 Massimo annuale Euro ,80
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