Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 15 giugno 2017.

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 15 giugno 2017 Sommario II Atti non legislativi DECISIONI Decisione (UE) 2017/1002 della Commissione, del 7 giugno 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» [notificata con il numero C(2017) 4105]... 1 Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione, del 13 giugno 2017, sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016 [notificata con il numero C(2017) 3865]... 3 IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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3 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI LA COMMISSIONE EUROPEA, DECISIONE (UE) 2017/1002 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017 sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, [notificata con il numero C(2017) 4105] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism» è formulato come segue «Chiediamo alla Commissione europea di proporre atti giuridici per prevenire le conseguenze nefaste dell'estremismo, soprattutto per il mercato interno». (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A norma delle disposizioni proposte del diritto dell'unione, gli Stati membri dovrebbero: 1) ricorrere a una motivazione positiva onde garantire che nel mercato interno l'estremismo sia individuato ed escluso; 2) favorire la trasparenza per consentire a tutti i cittadini e a tutte le imprese di riconoscere facilmente gli aiuti (finanziari) a sostegno dell'estremismo; 3) attuare le disposizioni in materia di diritto del lavoro e di risarcimento per lottare efficacemente contro l'estremismo nel mercato interno». (3) Gli atti giuridici dell'unione volti all'attuazione dei trattati possono essere adottati sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), riguardante l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. (4) Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il ricorso all'articolo 114 del TFUE è giustificato soltanto se esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da avere un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno, mentre la semplice constatazione di disparità tra le normative nazionali non è sufficiente. Se lo scopo della misura è la prevenzione di ostacoli futuri agli scambi a causa delle divergenze tra le legislazioni nazionali, l'insorgere di tali ostacoli deve essere probabile e la misura di cui trattasi deve avere a oggetto la loro prevenzione. (5) Per quanto riguarda le misure in materia di diritto del lavoro, l'articolo 153 del TFUE potrebbe fungere da base giuridica per un atto giuridico dell'unione che stabilisca le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Analogamente, l'articolo 19 del TFUE potrebbe servire da base per misure volte a combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, anche sul posto di lavoro. (6) Il trattato sull'unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. ( 1 ) GU L 65 dell' , pag. 1.

4 L 152/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea (7) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'unione più accessibile. (8) Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento. (9) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori di cui ai considerando 3 e 5, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» è registrata. 2. Le dichiarazioni di sostegno per la presente proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati intesi a: ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; definire disposizioni in materia di protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; lottare contro la discriminazione. La presente decisione entra in vigore il 12 giugno Articolo 2 Articolo 3 Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism», rappresentati da Seyran ATEȘ e Sebastian REIMER in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Primo vicepresidente

5 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152/3 DECISIONE (UE) 2017/1003 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2017 sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016 LA COMMISSIONE EUROPEA, [notificata con il numero C(2017) 3865] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 1 ), in particolare l'articolo 76, vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 14 marzo 2017 per l'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016, considerando quanto segue: (1) I terremoti come quelli verificatisi in Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli del suddetto regolamento. (2) È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall'aiuto ai terremotati. (3) È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto. (4) Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi: i) distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); ii) messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate; ( 1 ) GU L 324 del , pag. 23.

6 L 152/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009; c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane. 2. Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel Articolo 2 Entro e non oltre il 30 settembre 2017 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1; b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell'articolo 1; c) i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Articolo 3 L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 24 agosto 2016 al 30 giugno Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017 Per la Commissione Pierre MOSCOVICI Membro della Commissione

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8 ISSN (edizione elettronica) ISSN X (edizione cartacea) Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO IT

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