All articolo 188, comma 1, le parole: la spesa di euro 1 miliardo, sono sostituite dalle seguenti: la spesa di euro 990 milioni.
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- Rosangela Valentino
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1 Emendamento al disegno di legge Conversione in legge del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750) All articolo 6 Al comma 5, lettera a), primo periodo (art. 13, comma 2, legge 383/2001), dopo le parole: la costituzione di vincoli di destinazione, inserire le seguenti: con esclusione dei soli casi riferibili a persone con disabilità previsti dall articolo 2645-ter del codice civile. dalle seguenti: la spesa di euro 990 milioni. L emendamento tende ad escludere dall applicazione dell imposta di registro dal 2 al 4 per cento la trascrizione degli atti in forma pubblica con cui beni immobili sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità. La trascrizione del vincolo di destinazione, in questi casi, è necessaria al fine di renderlo opponibile ai terzi. Tale previsione è stata introdotta recentemente nel codice civile dall articolo 39-nonies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 373, ed è stata resa praticabile in fase attuativa dalla conveniente assenza di qualunque imposta di registro. Ora, invece, la norma urgente in vigore, qui emendata, a seconda del grado di parentela del beneficiario, prevederebbe un imposizione compresa tra il 2 ed il 4 per cento, che vanificherebbe la previsione della trascrivibilità del vincolo, rendendola di fatto onerosa alla pari della compravendita.
2 Articolo 3-bis Dopo l articolo 3, inserire il seguente: <<ART. 3-bis (Destinazione della quota del 5 per mille dell IRPEF) 1. Per l'anno finanziario 2007, a completamento e con le modalità della sperimentazione attuata per l anno finanziario 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. dalle seguenti: la spesa di euro 700 milioni. L emendamento tende ad attivare anche per il 2007 la destinazione della quota del 5 per mille dell IRPEF ad enti operanti senza finalità di lucro.
3 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) 1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e dalle seguenti: la spesa di euro 610 milioni. Attualmente il Fondo in questione non è sufficiente a garantire la piena attuazione della legge 68 del 1999 per quanto concerne il finanziamento dei progetti per l integrazione lavorativa delle persone disabili, soprattutto per quanto riguarda il sistema del collocamento mirato e l accompagnamento assistito e sostenuto del disabile in azienda.
4 Articolo 83-bis Dopo l articolo 83, inserire il seguente: <<ART. 83-bis (Abrogazione del divieto di cumulo INPS-INAIL) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 è abrogata la disposizione di cui all articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l assegno ordinario di invalidità a carico dell INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall INAIL per lo stesso evento invalidante.>> dalle seguenti: la spesa di euro 970 milioni. Con una specifica norma introdotta nella legge Finanziaria 2001 è stato stabilito il superamento del divieto di cumulo, previsto dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la rendita ai superstiti erogata dall'inail in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio o malattia professionale. L'obiettivo della norma proposta è ora quello di addivenire alla soppressione totale del divieto di cumulo tra le prestazioni INPS e la rendita INAIL, in ragione della natura puramente risarcitoria di quest'ultima, derivando da un rapporto assicurativo e non assistenziale.
5 1. Il termine di cui all'articolo 55 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007.>> La legge n.144/1999 all'art. 55 comma 2 stabiliva l'emanazione di più decreti legislativi per l'esercizio della deleghe in esso contenute. Veniva dunque emanato il decreto legislativo n. 38/2000 che con l'art. 13 ha definito il nuovo sistema di indennizzo del danno biologico. Il legislatore, mostrandosi pienamente consapevole della complessità e della delicatezza della problematica, ha previsto un periodo annuale di monitoraggio e verifica, finalizzato all eventuale emanazione di disposizioni "correttive e integrative" (L. n. 144/1999, art. 55, comma 2), periodo divenuto poi biennale per disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2001; si chiede una ulteriore periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico al fine di addivenire ad un affinamento del sistema. Nel merito si sottolinea che quanto alla copertura finanziaria derivante dalla prima applicazione della nuova disciplina, lo stesso art. 13 del decreto legislativo 38/2000 ha disposto l'introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi. In seguito a tale disposizione il decreto ministeriale 12 luglio 2000 ha definito i criteri applicativi della nuova disciplina. Successivamente appositi decreti ministeriali hanno predisposto la nuova misura dell'addizionale che le imprese dovranno versare a copertura dei maggiori oneri assicurativi. Non sussistono quindi oneri per la copertura dell'emendamento proposto.
6 (Modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2000 in tema di indennizzo del danno biologico) 1. All articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: <<2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si procede alla rivalutazione degli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui alla lettera a) dell articolo 13 del presente decreto.>> dalle seguenti: la spesa di euro 980 milioni. Le modalità e gli importi dell indennizzo del danno biologico sono ferme al 2000, configurando così una perdita netta per gli invalidi del lavoro pari almeno al 15% dell importo attualmente dovuto in termini reali, cioè tenendo conto dell andamento dell inflazione in questi anni
7 1746- bis) (Percentuale di inabilità per il diritto a rendita INAIL) 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, é rideterminata nella misura dell'11 per cento. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui al comma 3 del predetto articolo, le tabelle delle lettere a) e b) sono adeguate al diverso grado previsto dal presente articolo. 3. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole «non prima di sei mesi e non oltre un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi». dalle seguenti: la spesa di euro 995 milioni. Attualmente chi subisce un incidente grave, come sono tutti gli infortuni che producono inabilità permanente, ottiene una rendita solo se raggiunge il 16 per cento di inabilità al lavoro. Ciò significa che un enorme numero di invalidi viene liquidato con un assegno indennitario, che fa loro perdere ogni rapporto con l INAIL, in termini di cure e riabilitazione successive. L emendamento proposto tende a ripristinare la rendita INAIL anche nei casi gravi compresi tra l 11 ed il 16 per cento di inabilità, garantendo a tali lavoratori infortunati tutte le tutele previste per gli invalidi del lavoro.
8 (Aumento dell importo dell assegno per assistenza personale continuativa in favore degli invalidi del lavoro) 1. Per l anno 2007, in deroga all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2007, è fissato in euro 600, A decorrere dall anno 2008 e successivi, l importo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. dalle seguenti: la spesa di euro 990 milioni. L assegno mensile per APC spettante agli invalidi del lavoro corrisponde di fatto all indennità di accompagnamento riconosciuta ad altre categorie di invalidi, salvo per l importo che, nel caso degli invalidi del lavoro, è moto più basso. Con il presente emendamento, nulla innovando nella procedura di adeguamento annuale prevista dalle disposizioni vigenti, salve eventuali modifiche delle stesse, si dispone un aumento una tantum dell importo APC per l anno 2007, sul quale saranno calcolati gli adeguamenti successivi con procedura ordinaria.
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