Città di Agnone REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN LOCALITÀ CROCE S. ANGELO

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1 Città di Agnone REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN LOCALITÀ CROCE S. ANGELO Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.40 del Pubblicato all Albo On-Line del Comune dal al Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati di Agnone, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n.. del.. 2. I Centri Comunali di Raccolta (CCR) sono parte integrante del ciclo integrato dei rifiuti. Le finalità dei CR sono: a) ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate (RD) dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo, ivi compreso lo stoccaggio dei rifiuti differenziati raccolti con i cassonetti stradali; b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un adeguata e distinta gestione dei medesimi; c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso; d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

2 3. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti speciali di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., non oggetto di assimilazione ai sensi degli art. 6, 7 e 8 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio. I rifiuti speciali ( rifiuti provenienti dalle attività produttive) devono essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità a quanto disposto dalla normativa potranno essere stipulate apposite convenzioni tra l Amministrazione Comunale e i produttori, singolarmente o associati. Art. 2 Riferimenti Normativi 1. La disciplina dei Centri di Raccolta è data dal: a) Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell 8 aprile 2008, n come successivamente modificato e integrato dal Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, n ; b) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 183 comma 1, lettera cc) (definizione del centro di raccolta) 184, 195, 198 (criteri di assimilazione dei rifiuti urbani), 212 comma 8 (trasporto dei propri rifiuti come parte integrante ed accessoria dell organizzazione produttore iniziale). Art. 3 Caratteristiche del Centro di Raccolta 1. Il Centro di Raccolta è allestito in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel suddetto Decreto Ministeriale ove si svolge unicamente l attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1 c. 3); 2. nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc.), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto; 3. i Centri di Raccolta sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell Allegato I, paragrafo 4.2, al DM stesso, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche; 4. il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406; 5. i Centri di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee. Il personale ha diritto di identificare l utente e la tipologia di rifiuto conferito, nonché di rifiutare i conferimenti non conformi al Regolamento del CCR; Art. 4 Rifiuti conferibili 1. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

3 a) Ingombranti; b) Carta /Cartoni; c) Medicinali scaduti; d) Pneumatici; e) Verde e potature; f) Legnosi; g) Lattine/Latta; h) Pile Esauste; i) Elettrodomestici (RAEE); j) Imballaggi in Plastica; k) Vetro; l) Metalli; m) Ferrosi; n) Batterie; o) Lampade e Neon; p) Indumenti; q) Computer, Monitor, ecc.; r) olii e grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti; s) rifiuti speciali assimilati. 2. Al CCR, possono essere conferiti i rifiuti di cui all elenco sopra, oggetto di raccolta differenziata e corretto avvio a smaltimento e/o recupero: a) i rifiuti domestici recuperabili provenienti da civile abitazione; b) i rifiuti ingombranti e rifiuti pericolosi provenienti da civile abitazione; c) i rifiuti assimilati agli urbani recuperabili provenienti da attività produttive: artigianali, industriali, commerciali, di servizio,..etc.; d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private quali: giardini, parchi,..etc. nonché da aree cimiteriali; e) i rifiuti abbandonati e rinvenuti nell ambito del territorio comunale; f) i rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche; 3. L Amministrazione Comunale può proporre ulteriori differenziazioni, anche per particolari categorie di produttori, delle tipologie di rifiuto e delle relative modalità di conferimento e di raccolta, dandone opportuna comunicazione in sede di attivazione. Art. 5 Modalità d accesso al Centro di Raccolta 1. Sono ammessi alla fruizione del CCR:

4 a) utenti regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della TARSU/Tares nei Comuni convenzionati; b) gestori affidatari del servizio di raccolta differenziata operanti nei Comuni serviti dal CCR, di cui alla lettera precedente; 2. L accesso al CCR, è consentito all utenza di cui al precedente comma, previa presentazione di un documento di identificazione. Nell ipotesi di conferimento ad opera di soggetti incaricati, questi devono essere muniti di delega scritta. 3. Al momento del conferimento dei rifiuti destinati al recupero, i soggetti, di cui al comma 1, saranno registrati, nel rispetto della legge vigente sulla privacy, a cura del personale addetto, per fini statistici, di controllo ed eventuale attivazione di iniziative di incentivazione sulla raccolta differenziata. 4. Le utenze non domestiche, possono conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani per quantitativi limitati, derivanti dalla propria attività. Per eventuali quantitativi eccedenti quelli previsti dal regolamento d igiene urbana del Comune è necessaria la stipula di una convenzione con il Gestore del CCR. Per tale servizio saranno applicate le tariffe stabilite dal Gestore del CCR. 5. Ai sensi dell articolo 193 del D. Lgs. 152/06, le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a 30 chili o 30 litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all atto di ingresso del mezzo di trasporto nel CCR. 6. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio. 7. Al fine di consentire il corretto funzionamento del CCR, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso. Per quantitativi particolarmente elevati occorre preventivamente contattare il Gestore. Art. 6 - Orari di apertura 1. Il CCR, è funzionante nei seguenti giorni ed orari di apertura: a) Mercoledì ore 14:30 16:30; b) Sabato ore 09:00 12:00; 2. Il Gestore del CCR, può modificare i predetti giorni ed orari rendendoli maggiormente confacenti alle esigenze del servizio e dell utenza, in accordo con il Comune. Gli orari ed i giorni di apertura e/o le variazioni, dovranno essere comunicate con la più ampia diffusione possibile agli utenti fruitori del servizio. 3. La gestione del CCR, prevede la presenza costante, nella fascia oraria di apertura al pubblico, di uno o più addetti al fine di controllare l effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano avviati al recupero. 4. Il Gestore del CCR, dovrà indicare un Responsabile dell impianto, con la funzione di coordinamento tecnico-amministrativo delle attività, nonché provvedere alla formazione del personale.

5 Art. 7 - Modalità di gestione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate: a) sono accettati solo i rifiuti riportati nell elenco all art. 4, provenienti da utenze domestiche e non domestiche assimilate (scuole, uffici, negozi, servizi medici di base per i farmaci scaduti,..etc.); b) i rifiuti devono essere asciutti e già separati per frazioni omogenee per il conferimento; c) i rifiuti, ove possibile, dovranno essere compattati al fine di ridurre al minino l ingombro; d) i rifiuti saranno presi in consegna dal personale addetto che, previo controllo, provvederà a conferirli negli appositi contenitori secondo le varie tipologie; e) prima del conferimento dei rifiuti saranno espletate le procedure di accettazione. Art. 8 Modalità particolari di conferimento 1. Ad integrazione delle indicazioni generali sopra riportate, e relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso il CCR, si elencano alcune norme di dettaglio relative a particolari frazioni di rifiuto alle quali dovranno attenersi i soggetti conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta. Nello specifico: a) I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti, in modo differenziato, dagli utenti nell apposito contenitore, privi di qualsiasi impurità (sacchi, plastica, ecc.) in forma tale da contenere il più possibile il volume. Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire presso l'area attrezzata, le cassette di legno della frutta/verdura, purché le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali è attivato esclusivamente per i cittadini privati e per le attività produttive e commerciali che non esercitino attività di giardinaggio o orto-floricultura. Per quest ultime è prevista la consegna a pagamento con tariffa determinata sulla base di accordi tra il Comune di Agnone e il soggetto Gestore del servizio; b) I rifiuti ingombranti e i beni durevoli possono essere conferiti direttamente al CCR oppure, su prenotazione, attraverso il servizio di raccolta a domicilio fornito dal Gestore del servizio. Il servizio di raccolta a domicilio è a pagamento secondo un tariffario concordato tra il Gestore del servizio e il Comune di Agnone. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per i disabili. Per beni durevoli conferibili, in modo differenziato, dagli utenti si devono intendere: i piccoli elettrodomestici (asciugacapelli, rasoio elettrico, elettrodomestici da cucina ecc.) e gli elettrodomestici in genere (lavatrice, lavastoviglie, ecc.). Nel conferire, in modo differenziato, i frigoriferi, i congelatori e i condizionatori le utenze devono prestare particolare attenzione affinché i gas nocivi non fuoriescano. La consegna di beni durevoli presso il CCR è gratuita per le utenze domestiche mentre per le utenze non domestiche, avviene a pagamento, in qualità di rifiuti speciali, sulla base di una convenzione tra il Comune di Agnone e il soggetto Gestore del servizio. Deve ritenersi, comunque, preferibile la riconsegna dei rifiuti citati al produttore/rivenditore al momento dell'acquisto di equivalenti prodotti nuovi; Art. 9 - Modalità di gestione

6 1. Il gestore del CCR deve: a) controllare e far osservare scrupolosamente agli utenti l obbligo di differenziazione, affinché i conferimenti avvengano nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento; b) impedire l accesso dei rifiuti assimilati non accompagnati dal formulario ai sensi del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; c) verificare, per le aziende, la corretta compilazione del formulario, l iscrizione all Albo Gestori Ambientali e la corrispondenza al rifiuto conferito; d) osservare le prescrizioni dell Amministrazione Comunale relative alle tipologie di rifiuto conferibili; e) mantenere l ufficio, le rampe, le piazzole per le raccolte differenziate, i contenitori e/o cassoni per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, il piazzale e i viali del CCR costantemente puliti, nonché provvedere a periodiche disinfezioni. E assolutamente vietato depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale all esterno degli appositi contenitori; f) provvedere alla manutenzione delle aree verdi del CCR affinché sia mantenuto il necessario decoro e ordine; g) provvedere, con sollecitudine, al recupero dei rifiuti abbandonati all esterno della recinzione del CCR, in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico; h) addestrare il personale del Centro di Raccolta affinché sia correttamente informato relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili e, di conseguenza, possa rendersi disponibile a fornire agli utenti le informazioni utili. Art. 10 Divieti 1. All interno del CCR è vietato: a) l accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti e dal Gestore del CCR; b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito; c) il conferimento di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati al presente Regolamento; d) l accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione; e) il conferimento al di fuori degli orari di apertura, salvo diverse disposizioni; f) il deposito al di fuori dei previsti contenitori e box di raccolta; g) il deposito al di fuori dell area di pertinenza del CCR; h) ogni forma di commercio e/o permuta. 2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dalle normative vigenti, con il pagamento di sanzione/i amministrativa/e pecuniaria. Art Sanzioni

7 1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni amministrative di seguito elencate. Fatta salva l applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo VI capo 1 del D. lgs 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, le violazioni di cui ai punti a, c, e, f dell art. 10 del presente atto nei confronti dei responsabili saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali soggette all applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: - da 50,00 (cinquanta) a 300,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi; - da 350,00 (duecentocinquanta) a 750,00 (settecentocinquanta) se trattasi di rifiuti pericolosi. Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al punto d dell art10, comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: - da 100,00 (cento) a 300,00 (trecento). La violazione del disposto di cui al punto b dell art. 10, è soggetta alla sanzione amministrativa: - da 25,00 (venticinque) a 250,00 (duecentocinquanta). Salvo l attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell area della stazione di conferimento, nell orario di chiusura. 2. L applicazione delle stesse viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/81 n 689 recante norme sulla depenalizzazione; 3. L autorità competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale. Art. 12 Responsabilità 1. Qualora all interno del CCR si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il CCR da ogni responsabilità. Art. 13 Osservanza di altre disposizioni 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 14 Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione

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