Convenzione intercantonale sui giochi in denaro

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convenzione intercantonale sui giochi in denaro"

Transcript

1 Convenzione intercantonale sui giochi in denaro Versione secondo la decisione dell Assemblea plenaria della FDKL del giugno 07 Sommario Convenzione intercantonale sui giochi in denaro... Capitolo : Disposizioni generali... Capitolo : L Ente intercantonale dei giochi in denaro... Sezione : Compiti e organizzazione... a) Aspetti generali... b) La Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro... c) Il Comitato direttivo... 6 d) Il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro... 7 e) L Ufficio di revisione... 8 f) Altre unità organizzative... 8 Sezione : Finanze...8 Capitolo : L Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro... 9 Sezione : Compiti e organizzazione...9 a) Aspetti generali... 9 b) Il Consiglio di vigilanza... 0 c) L Ufficio del Consiglio di vigilanza... d) L Ufficio di revisione... Sezione : Finanze... Sezione : Altre disposizioni... Capitolo : La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera... Capitolo 5: Diritti esclusivi per l organizzazione di grandi lotterie e di grandi... 5 scommesse sportive... 5 Capitolo 6: Tasse... 6 Sezione : Disposizioni generali... 6 Sezione : Emolumenti per atti singoli dell Autorità di vigilanza... 7 Sezione : Emolumenti del Tribunale intercantonale... 8 Sezione : Tassa di vigilanza... 8 Sezione 5: Tassa per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro. 9 Capitolo 7: Diritto applicabile, pubblicazioni... 0 Capitolo 8: Disposizioni finali...

2 Osservazione Per facilitare la lettura del testo si usa sempre il maschile come forma neutra per indicare entrambi i generi.

3 Adottata dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie FDKL del giugno 07 in vista della ratifica da parte dei Cantoni I Cantoni, visti gli articoli 8, 06 nonché 9b capoverso della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 8 aprile 999 (Cost.; RS 0); vista la legge federale del XY.XY.0X sui giochi in denaro (LGD; RS xxyy;), convengono: Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto La presente convenzione disciplina: a. l Ente intercantonale dei giochi in denaro (in seguito Ente intercantonale), compreso il T ribunale intercantonale dei giochi in denaro (in seguito T ribunale intercantonale); b. l Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro come autorità intercantonale di vigilanza e di esecuzione ai sensi dell articolo 0 LGD (in seguito Autorità di vigilanza); c. la Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (in seguito FPSS); d. l introduzione di diritti esclusivi per l organizzazione di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive ; e. la riscossione di tasse e l utilizzo dei relativi proventi per finanziare gli oneri legati ai giochi in denaro e alla lotta contro la dipendenza dal gioco. Capitolo : L Ente intercantonale dei giochi in denaro Sezione : Compiti e organizzazione Quando saranno emanati gli atti normativi corrispondenti occorrerà considerare se menzionare nel preambolo della presente convenzione anche le ordinanze federali relative alla LGD.

4 a) Aspetti generali Art. Compiti L Ente intercantonale: a. definisce nel rispetto del diritto superiore la politica dei Cantoni in materia di grandi giochi e pone le condizioni quadro del settore; b. è responsabile a nome dei Cantoni della vigilanza dei giochi in denaro; c. istituisce il T ribunale intercantonale; d. garantisce l impiego trasparente degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive a favore dello sport nazionale; e. è depositario della presente convenzione. Art. Forma giuridica, sede e organi L Ente intercantonale è una corporazione di diritto pubblico con sede a Berna. Esso si compone dei seguenti organi: a. la Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD); b. il Comitato direttivo; c. il T ribunale intercantonale dei giochi in denaro; d. l Ufficio di revisione. b) La Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro Art. Composizione Ogni Cantone delega un membro del proprio governo in seno alla CDGD. Art. 5 Incompatibilità I membri della CDGD non possono né contemporaneamente far parte di un organo di una società del settore dei giochi in denaro né essere coinvolti nelle attività della stessa.

5 Art. 6 Competenze La CDGD: a. emana prese di posizione e raccomandazioni all indirizzo dei Cantoni nell ambito della politica sui giochi in denaro; b. nomina i. i membri del Comitato direttivo; ii. iii. iv. l Ufficio di revisione; i membri del Consiglio dell Autorità di vigilanza e la sua presidenza; i giudici, i giudici supplenti ed eventualmente i giudici straordinari del T ribunale intercantonale e la sua presidenza; v. i membri del Consiglio della FPSS; vi. i rappresentanti delle autorità di esecuzione cantonali e dell Autorità di vigilanza nell organo di coordinamento ai sensi degli articoli 0 e seguenti LGD; c. nomina il membro dei Cantoni nella Commissione federale delle case da gioco ai sensi degli articoli 9 e seguenti LGD; d. emana il regolamento interno dell Ente; e. decide i. il preventivo; ii. il rapporto annuale e il consuntivo; iii. la parte destinata alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell articolo 6 capoverso ; iv. la convenzione sulle prestazioni con l Autorità di vigilanza, rinnovata ogni quattro anni; f. approva v. su richiesta dell Autorità di vigilanza il contributo annuale a essa dovuto dei proventi della tassa, conformemente all articolo 6 capoverso ; vi. modifiche di lieve entità della presente convenzione in procedura semplificata ai sensi dell articolo 68 capoverso ; i. il regolamento interno dell Autorità di vigilanza; ii. iii. iv. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell Autorità di vigilanza; il rapporto di attività quadriennale dell Autorità di vigilanza; il regolamento interno del T ribunale intercantonale; v. il rapporto annuale e i conti speciali del T ribunale intercantonale; 5

6 vi. vii. viii. ix. il regolamento interno della FPSS; il regolamento sull impiego degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive per la promozione dello sport nazionale; il programma per la promozione dello sport nazionale, rinnovato ogni quattro anni; il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS; x. il rapporto di attività quadriennale della FPSS; g. prende conoscenza i. del preventivo annuale dell Autorità di vigilanza; ii. iii. del rapporto annuale e del consuntivo dell Autorità di vigilanza; del rapporto annuale e del consuntivo della FPSS. Art. 7 Deliberazioni La CDGD è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le risoluzioni della CDGD sono prese alla maggioranza dei votanti fatto salvo l articolo 68 capoverso. c) Il Comitato direttivo Art. 8 Composizione La CDGD nomina tra le sue fila cinque membri del Comitato direttivo. Almeno due membri del Comitato direttivo provengono dalla Svizzera francese. Uno di essi assume la carica di direttore o di vicedirettore. La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ) ha il diritto di proporre i membri del Comitato direttivo che provengono dalla Svizzera francese. Art. 9 Competenze Il Comitato direttivo: a. prepara le risoluzioni della CDGD, le sottopone alla sua approvazione e le attua; b. rappresenta l Ente intercantonale verso l esterno; c. esercita tutte le competenze non attribuite a uno degli altri organi dell Ente intercantonale. 6

7 Art. 0 Deliberazioni Il Comitato direttivo può deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le risoluzioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza dei votanti. d) Il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro Art. Composizione, durata della carica e rinnovo della nomina Il T ribunale intercantonale si compone di cinque giudici, di cui due provenienti dalla Svizzera francese, due dalla Svizzera tedesca e uno dalla Svizzera italiana. Il T ribunale intercantonale conta tre giudici supplenti, di cui due provenienti dalla Svizzera tedesca e uno dalla Svizzera francese oppure dalla Svizzera italiana. Ogni giudice o ogni giudice supplente resta in carica per sei anni. La sua nomina può essere rinnovata una volta. La durata di un mandato di giudice supplente non è considerata nel calcolo del periodo massimo durante il quale un giudice può restare in carica. Se necessario la CDGD può nominare dei giudici straordinari su proposta del T ribunale intercantonale. Art. Incompatibilità I giudici non possono essere membri o esserlo stati nel passato di un organo di una società attiva nel settore dei giochi in denaro oppure nella fabbricazione e nel commercio relativi a questo stesso ramo, né possono essere o essere stati nel passato suoi collaboratori o mandatari, oppure prendere in alcun modo parte alle attività della stessa. Non possono essere attivi ad altro titolo per le persone giuridiche create attraverso la presente convenzione oppure per i loro organi. Art. Competenza Il T ribunale è l autorità giudiziaria di ultima istanza a livello intercantonale. Giudica in piena conoscenza di causa, dal punto di vista sia materiale sia formale, i ricorsi contro disposizioni e decisioni delle persone giuridiche oppure degli organi creati attraverso la presente convenzione. Non può invece giudicare i ricorsi contro le sue proprie disposizioni e decisioni. Art. Indipendenza Il T ribunale dei giochi in denaro è indipendente nelle sue decisioni e sottostà al solo diritto. Art. 5 Organizzazione e rendiconto Il T ribunale intercantonale emana un regolamento interno soggetto all approvazione della CDGD. Il regolamento disciplina in particolare l organizzazione, le competenze, le indennità e l informazione del tribunale. 7

8 La procedura applicata dal Tribunale intercantonale segue le disposizioni della legge federale del 7 giugno sul Tribunale amministrativo federale (LT AF; RS 7.). Se circostanze particolari lo richiedono, il T ribunale intercantonale ha la facoltà di emanare disposizioni derogatorie. Il T ribunale intercantonale sottopone una volta l anno alla CDGD un rapporto annuale assieme al conto speciale verificato dall Ufficio di revisione dell Ente intercantonale. e) L Ufficio di revisione Art. 6 Nomina e rendiconto La CDGD nomina come Ufficio di revisione un servizio cantonale di controllo delle finanze o un ufficio di revisione privato riconosciuto. L Ufficio di revisione esamina il conto dell Ente intercantonale, compreso il conto speciale del T ribunale intercantonale. L Ufficio di revisione presenta un rapporto alla CDGD, proponendo di approvare o di respingere il conto che ha esaminato. f) Altre unità organizzative Art. 7 Commissioni e gruppi di lavoro La CDGD e il Comitato direttivo possono istituire commissioni permanenti e gruppi di lavoro per progetti specifici. L organo che istituisce una commissione o un gruppo di lavoro ne definisce il mandato, i membri e i mezzi di cui può disporre. Le unità così istituite presentano periodicamente un rapporto sullo stato dei loro lavori e sottopongono le loro proposte ad approvazione. Sezione : Finanze Art. 8 Finanziamento L Ente intercantonale copre i propri oneri attraverso i proventi della tassa di cui all articolo 5, in particolare con la quota di questa destinata alla vigilanza e attraverso gli emolumenti riscossi dal T ribunale intercantonale. Art. 9 Vigilanza finanziaria 8

9 L Ente intercantonale non è soggetto alla vigilanza finanziaria dei Cantoni. Art. 0 Contabilità L Ente intercantonale tiene una propria contabilità. Il T ribunale intercantonale gestisce un conto speciale, come parte della contabilità di cui al capoverso. Art. Responsabilità In materia di responsabilità si applica per analogia la legge federale del marzo 958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità; LResp; RS 70.). Capitolo : L Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro Sezione : Compiti e organizzazione a) Aspetti generali Art. Compiti e facoltà L Autorità di vigilanza svolge i compiti assegnati dall articolo 0 LGD all autorità intercantonale di esecuzione e vigilanza, avvalendosi delle facoltà che le sono attribuite nell ambito del diritto federale. L Autorità di vigilanza è il centro di competenze dei Cantoni nell ambito dei giochi in denaro. L Ente intercantonale può demandarle altri compiti subordinati. Per mezzo di una convenzione sulle prestazioni l Ente intercantonale stabilisce assieme all Autorità di vigilanza direttive generali sulla quantità e la qualità dei compiti che quest ultima è tenuta a svolgere conformemente al capoverso. L Ente intercantonale può inoltre stabilire, sempre di comune accordo con l Autorità di vigilanza, principi generali anche per l adempimento dei compiti di cui al capoverso. L Autorità di vigilanza può fornire prestazioni su mandato di terzi se remunerata in modo da coprire i costi, per quanto sussista una stretta correlazione con i compiti di cui ai capoversi -. 5 L Autorità di vigilanza non può fornire prestazioni commerciali sul mercato. 6 L Autorità di vigilanza non può sottoscrivere partecipazioni o cooperazioni. Art. Forma giuridica, sede e organi 9

10 L Autorità di vigilanza è un istituto intercantonale di diritto pubblico con personalità giuridica propria e con sede a Berna. L Autorità di vigilanza si compone dei seguenti organi: a. il Consiglio di vigilanza; b. l Ufficio del Consiglio di vigilanza; c. l Ufficio di revisione. Art. Indipendenza L Autorità di vigilanza svolge i compiti di cui all articolo capoverso in maniera indipendente. È inoltre autonoma nel quadro della convenzione sulle prestazioni di cui all articolo capoverso. Purché non sia pregiudicata l indipendenza dell Autorità di vigilanza, i collaboratori di quest ultima e i membri del Consiglio di vigilanza possono esercitare un altra attività (art. 0 cpv. LGD). Art. 5 Organizzazione e rendiconto L Autorità di vigilanza si organizza autonomamente nel quadro di quanto stabilito dalla presente convenzione. L Autorità di vigilanza sottopone ogni anno per conoscenza all Ente intercantonale un rapporto, assieme al consuntivo verificato dall Ufficio di revisione. L Autorità di vigilanza sottopone all Ente intercantonale un rapporto di attività quadriennale. b) Il Consiglio di vigilanza Art. 6 Composizione, durata della carica e rinnovo della nomina Il Consiglio di vigilanza è composto da cinque fino a sette membri, due dei quali almeno provengono dalla Svizzera tedesca, due almeno dalla Svizzera francese e uno almeno dalla Svizzera italiana. T utti i membri sono esperti indipendenti del settore. Almeno uno dei membri dispone di conoscenze specifiche nell ambito della prevenzione della dipendenza. I membri del Consiglio di vigilanza sono nominati per quattro anni; la carica può essere rinnovata per al massimo due volte. Art. 7 Incompatibilità I membri del Consiglio di vigilanza non possono far parte di un organo di una società attiva nel settore dei giochi in denaro oppure nella fabbricazione e nel commercio legati a questo stesso ramo, né essere suoi collaboratori o mandatari, oppure prendere parte alle attività della stessa. 0

11 Art. 8 Competenze Il Consiglio di vigilanza: a. emana i. il regolamento interno dell Autorità di vigilanza, previa autorizzazione della CDGD; ii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio di vigilanza, previa autorizzazione da parte della CDGD; iii. il regolamento sul personale dell istituto; iv. il regolamento sugli emolumenti dell Autorità di vigilanza; b. può formulare raccomandazioni all indirizzo dei Cantoni; c. adotta i. il preventivo annuale dell Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l assunzione del restante personale dell istituto. Il Consiglio di vigilanza assume le competenze previste dagli articoli 0 e seguenti LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dalla convenzione sulle prestazioni non assegnati a nessun altro organo. Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni sulla base di una remunerazione che copra i costi. c) L Ufficio del Consiglio di vigilanza Art. 9 Compiti L Ufficio del Consiglio di vigilanza è guidato da un direttore. Esercita la vigilanza diretta sul settore dei grandi giochi e decide in merito alle tasse. Prepara i dossier di cui si occupa il Consiglio di vigilanza, li sottopone alla sua approvazione e attua le sue risoluzioni. Presenta regolarmente dei resoconti al Consiglio di vigilanza, senza indugio nel caso di eventi particolari. 5 Intrattiene rapporti diretti con organizzatori di giochi in denaro, autorità e terzi e prende decisioni nei limiti delle sue competenze e sulla base del regolamento interno. 6 Verifica la conformità con il diritto federale delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali e da queste trasmesse all Autorità di vigilanza sulla base dell articolo capoverso LGD.

12 7 Rappresenta l Autorità di vigilanza di fronte ai tribunali federali e cantonali. 8 Svolge inoltre i compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di vigilanza nel regolamento interno. d) L Ufficio di revisione Art. 0 Nomina e rendiconto Il Consiglio di vigilanza incarica della revisione un ufficio di revisione privato riconosciuto. L ufficio di revisione incaricato presenta il suo rapporto al Consiglio di vigilanza. Sezione : Finanze Art. Riserve L Autorità di vigilanza forma delle riserve come capitale proprio per un ammontare di tre milioni di franchi, attingendo ai proventi della tassa unica (art. 59). A partire dal quarto anno dall entrata in vigore della presente convenzione le riserve dell Autorità di vigilanza devono sempre corrispondere ad almeno il 50 e al massimo il 00 per cento della media dei costi complessivi annuali registrati durante i tre anni precedenti. Art. Finanziamento L Autorità di vigilanza copre le sue spese attraverso la riscossione di tasse ai sensi del capitolo 6 della presente convenzione e con i contributi dell Ente intercantonale. Art. Presentazione dei conti I conti sono strutturati in modo da garantire che le tasse di cui al capitolo 6 siano calcolate correttamente. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del titolo trentesimosecondo della legge federale del 0 marzo 9 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni; CO; RS 0). Art. Vigilanza finanziaria L Autorità di vigilanza non è soggetta alla vigilanza finanziaria dei Cantoni.

13 Art. 5 Responsabilità In materia di responsabilità si applica per analogia la legge federale del marzo 958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 70.). L Autorità di vigilanza risponde dei danni che procura a terzi nell esercizio delle sue funzioni ufficiali unicamente quando: a. i suoi organi o i suoi collaboratori hanno violato importanti doveri di ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza. L Autorità di vigilanza statuisce in merito alle pretese di terzi oggetto di controversie. La persona lesa non può avanzare nessuna pretesa nei confronti dell organo o del collaboratore responsabili. 5 Se l Autorità di vigilanza non è in grado di versare l indennizzo dovuto, rispondono i Cantoni in maniera solidale. 6 I Cantoni si fanno carico di un eventuale danno in proporzione della loro popolazione residente. Art. 6 Ripartizione del disavanzo o degli attivi in caso di scioglimento dell Autorità di vigilanza Se l Autorità di vigilanza è sciolta, il disavanzo o gli attivi sono ripartiti tra i Cantoni in proporzione della loro popolazione residente. I Cantoni utilizzano eventuali attivi esclusivamente per finanziare la vigilanza del settore dei grandi giochi oppure a scopi di utilità pubblica. Sezione : Altre disposizioni Art. 7 Diritto procedurale La procedura segue per analogia le disposizioni della legge federale del 0 dicembre 968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 7.0). Se le circostanze lo richiedono, l Autorità di vigilanza può adottare disposizioni derogatorie nel suo regolamento interno. Art. 8 Protezione dei dati Per garantire la protezione dei dati si applica per analogia la legislazione del Canton Berna sulla protezione dei dati (BSG/RSB 5.0 e disposizioni di esecuzione). Il Consiglio di vigilanza designa un servizio di vigilanza per la protezione dei dati. Il Consiglio di vigilanza può disciplinare i dettagli relativi al trattamento dei dati in un regolamento.

14 Art. 9 Consultazione degli atti Per garantire il diritto di consultare gli atti ufficiali si applica per analogia la legislazione del Canton Berna sull informazione della popolazione (BSG/RSB 07. e disposizioni di esecuzione), fatti salvi i capoversi che seguono. Non viene garantito nessun accesso agli atti ufficiali che riguardano le autorizzazioni rilasciate dall Autorità di vigilanza nonché la sua attività. Il diritto di consultare gli atti di procedure in corso è disciplinato dal diritto procedurale applicabile (art. 7). Capitolo : La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera Art. 0 Istituzione e scopo I Cantoni impiegano una parte degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive per promuovere lo sport nazionale. La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS) è istituita come fondazione di diritto pubblico autonoma con sede a Basilea allo scopo di ripartire i mezzi finanziari di cui al capoverso e di promuovere lo sport nazionale. La FPSS accorda contributi per la promozione dello sport nazionale nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e dal regolamento sull impiego degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse per la promozione dello sport nazionale. Essa è tenuta a verificare che i contributi siano effettivamente destinati agli scopi per cui sono stati versati. Può adempiere altri compiti sulla base del regolamento interno. Art. Patrimonio I Cantoni stabiliscono a scadenza quadriennale quale quota dell utile netto versare alla FPSS. Il patrimonio accumulato grazie agli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse può essere impiegato esclusivamente per promuovere lo sport nazionale (fatta eccezione dello sport professionistico), in particolare lo sport agonistico giovanile, la formazione e il perfezionamento, l informazione e l amministrazione della FPSS. In caso di scioglimento della FPSS il suo patrimonio viene ripartito tra i Cantoni in proporzione della loro popolazione residente. I Cantoni impiegano i mezzi finanziari di cui al capoverso esclusivamente per promuovere lo sport cantonale. (nuovo) Art. a Criteri e procedura per l assegnazione dei fondi La FPSS assegna contributi a favore dello sviluppo sostenibile dello sport nazionale in base a criteri di efficienza e di efficacia. La FPSS stabilisce gli altri criteri e la procedura per l assegnazione dei fondi in un regolamento sull impiego degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse per la promozione dello sport nazionale. Il regolamento deve essere approvato dalla CDGD.

15 La FPSS elabora un programma quadriennale per la promozione dello sport nazionale soggetto all approvazione della CDGD. Il programma valuta l importanza a livello nazionale delle diverse discipline sportive e fissa priorità per l impiego dei fondi. Swiss Olympic è considerata, in particolare, un organizzazione di importanza nazionale. I contributi del calcio, del disco su ghiaccio e dell equitazione svizzeri in quanto oggetto di scommesse vengono considerati in maniera appropriata. Non esiste alcun diritto ai contributi della FPSS. Art. Organizzazione e rendiconto L organo supremo della FPSS è il Consiglio di fondazione. La FPSS dispone inoltre di un Ufficio di revisione. La FPSS disciplina le questioni di dettaglio in un regolamento interno. Il regolamento deve quanto meno definire in maniera esaustiva i compiti della FPSS, l organizzazione (comprese le incompatibilità e le regole di ricusazione), la contabilità e il rendiconto. Esso deve essere approvato dall Ente intercantonale. La FPSS sottopone ogni anno all Ente intercantonale un rapporto per conoscenza, assieme al consuntivo verificato dall Ufficio di revisione. L Ufficio di revisione verifica in particolare se i mezzi finanziari sono impiegati rispettando le direttive del diritto superiore, della presente convenzione nonché del regolamento sull impiego degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse per la promozione dello sport nazionale. 5 La FPSS sottopone all Ente intercantonale un rapporto di attività quadriennale. Art. Trasparenza La FPSS rende pubblici i nomi dei beneficiari e i montanti da loro percepiti in base al settore. La FPSS pubblica annualmente sul suo sito Internet le informazioni di cui al capoverso e il suo consuntivo. Capitolo 5: Diritti esclusivi per l organizzazione di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive Art. Organizzatori autorizzati di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive Sulla base dell articolo capoverso LGD, il numero di organizzatori di grandi lotterie e di grandi scommesse è limitato a due. È possibile autorizzare al massimo un organizzatore per territorio. Sulla base dell articolo capoverso LGD, sul territorio dei Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone T icino l autorizzazione a organizzare lotterie e scommesse sportive può essere rilasciata unicamente alla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale (in seguito: Swisslos), a condizione che soddisfi i necessari requisiti. Sulla base dell articolo capoverso LGD, sul territorio dei Cantoni della Svizzera occidentale l autorizzazione di organizzare lotterie e scommesse sportive può essere rilasciata unicamente alla Société de la Loterie de la Suisse Romande (in seguito: Loterie Romande), a condizione che soddisfi i necessari requisiti. 5

16 Art. 5 Tassa per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro Quale controprestazione per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro di cui all articolo, Loterie Romande e Swisslos versano all Ente intercantonale una tassa unica e una tassa annuale sulla scorta di quanto previsto dagli articoli Capitolo 6: Tasse Sezione : Disposizioni generali Art. 6 Onere complessivo determinante L onere complessivo da finanziare con la riscossione di tasse nel quadro delle seguenti disposizioni comprende: a. l onere dell Ente intercantonale, compreso il T ribunale intercantonale; b. l onere dell Autorità di vigilanza i. per la vigilanza di lotterie, scommesse sportive e grandi giochi di destrezza; ii. per la lotta contro il mercato illegale; iii. per la lotta contro la manipolazione di competizioni sportive; iv. per la fornitura di prestazioni ai Cantoni nell ambito dei giochi in denaro; v. per le remunerazioni di terzi nel quadro del trasferimento di compiti (art. 8 cpv. ); c. la quota a carico dei Cantoni dell onere dell organo di coordinamento ai sensi dell articolo LGD. Art. 7 Finanziamento La copertura dell onere complessivo di cui all articolo 6 viene garantita innanzitutto riscuotendo: a. emolumenti per decisioni e prestazioni dell Autorità di vigilanza che riguardano il singolo caso (art. 9 ss.); b. emolumenti per le procedure di fronte al T ribunale intercantonale che riguardano il singolo caso (art. 5). Per finanziare la parte dell onere complessivo non coperta dagli emolumenti di cui al capoverso lettere a-b ma per la quale esiste uno stretto legame di imputazione, l Autorità di vigilanza riscuote annualmente dagli organizzatori di grandi giochi una tassa per ogni territorio soggetto al suo controllo (art. 55 ss.). 6

17 La parte dei costi complessivi non imputabile agli organizzatori di grandi giochi viene finanziata attraverso la quota destinata alla vigilanza dei proventi della tassa periodica per l ottenimento di diritti esclusivi per l organizzazione di giochi in denaro. Art. 8 Regolamento sugli emolumenti dell Autorità di vigilanza L Autorità di vigilanza disciplina i dettagli che riguardano le tasse pubblicando un regolamento sugli emolumenti. L Autorità di vigilanza disciplina in particolare la delimitazione tra la parte imputabile e la parte non imputabile dell onere complessivo (art. 7 cpv. e ). Per i casi non contemplati dalla presente convenzione né dal regolamento sugli emolumenti dell Autorità di vigilanza si applicano per analogia le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre 00 sugli emolumenti (OgeEm; RS 7.0.). Sezione : Emolumenti per atti singoli dell Autorità di vigilanza Art. 9 Assoggettamento Chi è all origine di una decisione dell Autorità di vigilanza o le richiede una prestazione deve pagare un emolumento. L Autorità di vigilanza può riscuotere nel singolo caso un emolumento per procedure che causano considerevoli costi di controllo pur non sfociando in una decisione, se la procedura è stata occasionata da chi è tenuto a versare gli emolumenti. Art. 50 Calcolo Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo effettivamente impiegato, alle conoscenze tecniche richieste e alle classi di funzione e le qualifiche del personale impiegato. L ammontare dell emolumento si situa tra i 00 e i 50 franchi l ora. L Autorità di vigilanza stabilisce i coefficienti per le singole classi di funzione nel regolamento sugli emolumenti. L Autorità di vigilanza può stabilire tariffe quadro forfettarie per procedure standard. Art. 5 Supplementi Conformemente agli articoli 9-50, l Autorità di vigilanza può riscuotere supplementi fino al 50 per cento per prestazioni o decisioni: a. fornite o emanate in maniera urgente a seguito di una richiesta in tal senso; oppure b. che devono essere fornite o emanate al di fuori del normale tempo di lavoro. 7

18 Art. 5 Esborsi Gli esborsi sono dovuti in aggiunta agli emolumenti. Sono ritenuti esborsi i costi supplementari generati da una singola decisione o prestazione, segnatamente: a. i costi legati alla consultazione di esperti; b. i costi di viaggio e di trasporto; c. i costi per il vitto e l alloggio; d. i costi per la riproduzione di documenti, il porto e la comunicazione. Art. 5 Pagamenti anticipati L Autorità di vigilanza può esigere un pagamento anticipato degli emolumenti, compresi gli esborsi, fino al loro ammontare previsto. Sezione : Emolumenti del Tribunale intercantonale Art. 5 Emolumenti Gli emolumenti per la procedura di fronte al T ribunale intercantonale seguono per analogia la legislazione sul T ribunale amministrativo federale. Sezione : Tassa di vigilanza Art. 55 Assoggettamento L Autorità di vigilanza riscuote una tassa di vigilanza annuale presso i titolari di un autorizzazione per organizzare grandi giochi (art. LGD). Art. 56 Calcolo Il Consiglio di vigilanza stabilisce annualmente l ammontare della tassa di vigilanza sulla base del preventivo dell Autorità di vigilanza. 8

19 L ammontare della tassa è stabilito in modo che i proventi coprano la parte dell onere complessivo non finanziata attraverso gli emolumenti per atti singoli ma imputabile agli organizzatori di grandi giochi. Devono inoltre essere rispettate le direttive sulla formazione di riserve (art. cpv. ). L onere finanziato annualmente con i proventi della tassa di vigilanza non deve superare il 70 per cento dei costi complessivi annui (art. 6). Gli organizzatori si fanno carico della tassa di vigilanza in proporzione al prodotto lordo dei giochi. 5 Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite versate ai giocatori. Art. 57 Inizio e fine dell assoggettamento L assoggettamento inizia con il conferimento dell autorizzazione a organizzare giochi in denaro e finisce con la sua revoca oppure con l esclusione dalla vigilanza. Se l inizio o la fine dell assoggettamento non coincidono con l anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis. Art. 58 Riscossione L Autorità di vigilanza chiede il pagamento anticipato della tassa calcolandola sulla base del preventivo annuale dell organizzatore soggetto. Nel primo semestre dell anno successivo l Autorità di vigilanza elabora il conteggio finale sulla base del consuntivo e del prodotto lordo definitivo degli organizzatori soggetti. La differenza tra il pagamento anticipato e la tassa effettivamente dovuta sono riportate sull anticipo dell anno successivo. È fissato un termine di pagamento di 0 giorni. Se il conteggio della tassa è contestato, l organizzatore può chiedere all Autorità di vigilanza di emanare una decisione soggetta a ricorso. 5 Con la notifica della decisione l intera tassa di vigilanza diventa esigibile. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. Sezione 5: Tassa per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro Art. 59 Tassa unica La tassa unica di cui all articolo 5 ammonta complessivamente a tre milioni di franchi. La tassa viene suddivisa tra Loterie Romande e Swisslos in proporzione al prodotto lordo dei giochi da loro realizzato il primo anno dopo l entrata in vigore della presente convenzione. L Ente intercantonale utilizza i proventi della tassa unica per dotare di capitale l Autorità di vigilanza (art. cpv. ). Art. 60 Tassa periodica 9

20 La tassa annuale di cui all articolo 5 si compone di una parte destinata alla prevenzione e di una parte destinata alla vigilanza. Art. 6 Parte destinata alla prevenzione La parte destinata alla prevenzione ammonta allo 0,5 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato annualmente con le lotterie e le scommesse sportive. I proventi della parte destinata alla prevenzione sono utilizzati esclusivamente per misure ai sensi dell articolo 8 LGD. I proventi sono soggetti alla destinazione vincolata di cui al capoverso e suddivisi tra i Cantoni secondo la seguente chiave di riparto: a. 50 per cento in base alla popolazione residente; b. 50 per cento in base ai prodotti lordi dei giochi realizzati nei singoli Cantoni. La CDGD emana linee guida sull impiego della tassa. Art. 6 Parte destinata alla vigilanza La CDGD stabilisce annualmente l ammontare della parte destinata alla vigilanza a norma dell articolo 7 capoverso. L Ente intercantonale utilizza i proventi di questa tassa per coprire i suoi costi e per versare il suo contributo all Autorità di vigilanza, come previsto dall articolo. Art. 6 Riscossione La tassa è riscossa dall Autorità di vigilanza che la fattura a nome dell Ente intercantonale. L articolo 58 è applicato per analogia. La decisione è eventualmente emanata dall Autorità di vigilanza. Capitolo 7: Diritto applicabile, pubblicazioni Art. 6 Diritto applicabile Fatta eccezione per le disposizioni particolari si applica per analogia il diritto federale. Gli organi che hanno la facoltà di emanare regole di diritto ai sensi della presente convenzione possono, nei limiti delle loro competenze e se lo richiedono le circostanze particolari e i compiti da adempiere, adottare disposizioni derogatorie. Art. 65 Pubblicazioni 0

21 L Ente intercantonale, l Autorità di vigilanza e la FPSS pubblicano sul loro sito Internet gli atti normativi da loro emanati e le altre comunicazioni che sono tenuti a rendere note. Le procedure di aggiudicazione sono pubblicate su Internet nel sistema informativo sulle commesse pubbliche gestito congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 66 Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore con l entrata in vigore della LGD e quando tutti i Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. L adesione deve essere notificata alla Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie. La Conferenza comunica l entrata in vigore della presente convenzione ai Cantoni e alla Confederazione. L entrata in vigore della presente convenzione abroga la convenzione intercantonale del 7 gennaio 005 sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILS; RL...), adottata dal Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie in vista della ratifica da parte dei Cantoni. Le disposizioni di esecuzione emanate sulla base della CILS sono abrogate al momento dell entrata in vigore della presente convenzione. Art. 67 Validità e disdetta La presente convenzione ha durata illimitata. La presente convenzione può essere disdetta attraverso comunicazione scritta all Ente intercantonale per la fine di ogni anno, ma al più presto entro il decimo anno dalla sua entrata in vigore. La disdetta è soggetta a un preavviso di due anni. La disdetta da parte di un Cantone mette fine alla presente convenzione. Art. 68 Modifica della convenzione Su proposta di un Cantone o dell Autorità di vigilanza, la CDGD decide se procedere a una revisione parziale o totale della presente convenzione. Una modifica della presente convenzione entra in vigore con la sua ratifica da parte di tutti i Cantoni. Mediante risoluzione unanime e procedura semplificata, la CDGD può introdurre adeguamenti al diritto superiore e altre modifiche di rilevanza minore. L Ente intercantonale comunica ai Cantoni in anticipo il tenore della risoluzione che la CDGD intende adottare. Art. 69 Rapporto con le convenzioni regionali

22 La presente convenzione è poziore rispetto alle disposizioni contrarie dell accordo intercantonale del 6 maggio 97 concernente l organizzazione in comune di lotterie e della 9a convenzione del 8 novembre 005 relativa alla Loterie Romande, e delle convenzioni che a queste succederanno. Art. 70 Disposizioni transitorie Al momento dell entrata in vigore della presente convenzione l Ente intercantonale sostituisce la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie di cui all articolo lettera a CILS. Al momento dell entrata in vigore della presente convenzione il Consiglio di vigilanza sostituisce la Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse (COMLOT) di cui all articolo lettera b CILS. I membri in carica della COMLOT diventano membri del Consiglio di vigilanza. T utti i diritti e i doveri definiti dalla CILS sono trasferiti all Autorità di vigilanza, fatti salvi i capoversi che seguono. L Autorità di vigilanza rileva tutte le procedure della COMLOT pendenti al momento dell entrata in vigore della presente convenzione. 5 Al momento dell entrata in vigore della presente convenzione il T ribunale intercantonale sostituisce la Commissione di ricorso di cui all articolo lettera c CILS. I giudici in carica e i giudici supplenti della Commissione di ricorso assumono le stesse funzioni in seno al T ribunale intercantonale. 6 Il T ribunale intercantonale rileva tutte le procedure della Commissione di ricorso pendenti al momento dell entrata in vigore della presente convenzione. 7 Per le procedure pendenti al momento dell entrata in vigore della presente convenzione si applica il diritto procedurale previgente fino alla loro chiusura di fronte all istanza competente. Per i rimedi giuridici si applica il diritto in vigore a l momento della notifica della decisione. Le domande di autorizzazione in virtù della LGD sono giudicate sulla base del nuovo diritto procedurale. 8 Per una durata di cinque anni dall entrata in vigore della presente convenzione l Autorità di vigilanza ha la facol tà di riscuotere presso i titolari di autorizzazioni concesse prima dell adozione della presente convenzione anticipi e tasse sulla base del diritto previgente. 9 L ultima tassa di vigilanza riscossa presso gli organizzatori sulla base dell articolo CILS vale come anticipo ai sensi dell articolo 58 capoverso. Art. 7 Notifica da parte dei Cantoni Entro al più tardi tre mesi dopo l entrata in vigore della presente convenzione i Cantoni comunicano all Autorità di vigilanza il nome dei titolari di autorizzazioni per apparecchi automatici destinati a giochi di destrezza rilasciate sulla base del diritto previgente e ancora valide sulla base del diritto cantonale. A questo accordo aderiscono i Cantoni della Svizzera tedesca e il Cantone Ticino. 9ème Convention du 8 novembre 005 relative à la Loterie Romande, cui aderiscono i Cantoni della Svizzera occidentale.

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale

Dettagli

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Regolamento interno della Commissione della concorrenza Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

I. Disposizioni generali

I. Disposizioni generali 5.2.3.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta 70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,

Dettagli

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle

Dettagli

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione professionale svizzera dell automobile del 22 settembre 2011 Il Consiglio federale

Dettagli

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso ALLEGATO Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso Legge organica comunale Articoli principali TITOLO VII Capitolo I Regolamenti, ordinanze artt. 86 9 invariati Capitolo II Assunzione

Dettagli

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato 2 Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) del... Disegno Il presente testo è una versione provvisoria: fa fede unicamente il testo pubblicato sul

Dettagli

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI (ATSE) Art. 1 Sede Statuto (del 2 dicembre 1993) E costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l Associazione

Dettagli

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente

Dettagli

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto

Dettagli

935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo 935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina: Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001

Dettagli

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) 9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1

Dettagli

Ordinanza

Ordinanza Ordinanza del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1 concernente l acquisto di terreni per la costruzione delle strade nazionali del 1 maggio 1968 Il Dipartimento

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE

Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE Falegname con indirizzo di specializzazione mobili/arredamenti interni, risp. costruzioni e

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del 6 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso

Dettagli

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO FEDERAZIONE GOLF TICINO 7 maggio 2013 Sommario I. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2 Sede e durata... 3 Art. 3 Scopo... 3 II. CATEGORIE DI SOCI... 4 Art. 4 Membri... 4 Art. 5 Membri onorari...

Dettagli

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento

Dettagli

Esso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere

Esso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere Statuto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica Il Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero, vista la cifra V dell Atto di fondazione del 6 aprile 00 per l istituzione del Fondo

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (CC) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003 1 ; visto il

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa

Dettagli

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore Previs Vorsorge Previs Prévoyance Seftigenstrasse 6 Postfach 50 CH-084 Wabern bei Bern T 0 960 F 0 960 info@previs.ch www.previs.ch Regolamento sulla liquidazione parziale di Comunitas, valevole a partire

Dettagli

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Versione consultazione / 26 aprile 2006 Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del Il Consiglio federale svizzero visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici; Casella postale 7141 tel. 031 / 323 53 36 3001 Berna fax 031 / 322 37 46 www.svri.ch Statuti I. FINE E SEDE DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 Fine L Associazione svizzera d informatica giuridica persegue prioritariamente,

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione

Dettagli

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Concordato sulle imprese di sicurezza

Concordato sulle imprese di sicurezza Concordato sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996 I. In generale Art. 1 Parti concordatarie Sono parti al concordato

Dettagli

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2

Dettagli

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto [Signature] [QR Code] Legge federale concernente l attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali del L

Dettagli

173.713.161 Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

173.713.161 Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull organizzazione del TPF, ROTPF) del 31 agosto 2010 (Stato 1 gennaio 2011) Il Tribunale penale federale, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007

Dettagli

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48

Dettagli

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA 01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA INDICE 1 Scopo e campo d applicazione 2 1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza 2 1.2

Dettagli

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse PKS CPS 1 giugno 2009 Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensioni Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa da pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon 031

Dettagli

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso

Dettagli

Modifiche di legge sottoposte alla votazione

Modifiche di legge sottoposte alla votazione Modifiche di legge sottoposte alla votazione Legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell 8 marzo 999; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima

Dettagli

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera) Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera) del 22.06.2017 I Denominazione, scopo e sede Articolo 1: Denominazione Sotto la denominazione

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) 732.7 Modifica del Il Consiglio federale

Dettagli

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del xx giugno 2015 L assemblea generale della SCA, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca Lugano Nome e sede Art. 1 Con la denominazione "Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca" (in seguito: Associazione), è costituita,

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione

Dettagli

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni Progetto, 2 marzo 2016 Consultazione Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (LAVF) del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1. Denominazione Con la denominazione Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto

Dettagli