GIUGNO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

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1 GIUGNO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere Salvatore Magarò in materia di valorizzazione e promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio Relazione La presente Legge regionale sulla qualità dell architettura e del paesaggio redatta con il contributo della sezione calabrese dell In/Arch (Istituto Nazionale di Architettura) afferma, nei suoi principi generali, che la Regione Calabria tutela la qualità della creazione architettonica contemporanea, promuove la valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici, ed incentiva l attuazione di processi di qualità (come ad esempio i concorsi di idee e di progettazione) nella trasformazione e nel cambiamento del territorio. La Regione Calabria persegue l obiettivo di sostenere la qualità dell architettura riconoscendole un fondamentale contributo per assicurare la qualità dell ambiente urbano e del paesaggio rurale e per incidere in modo positivo sullo sviluppo economico del territorio. All architettura contemporanea di qualità viene quindi data e attribuita rilevanza pubblica. È necessario dunque precisare che una delle finalità di questa Legge regionale è quella di compiere un passo in avanti rispetto alle attuali normative nazionali che non pongono alcun accento specifico in materia di promozione e valorizzazione della qualità architettonica. I nuovi processi edilizi sono infatti importanti vettori di comunicazione attraverso i quali veicolare positivamente le trasformazioni fisiche del territorio. Inoltre a differenza di altri provvedimenti che si propongono solamente la tutela dei beni storicoartistici del passato, nel testo della presente legge regionale si esprimere la possibilità che anche gli interventi architettonici contemporanei, sia di iniziativa pubblica che privata, debbano essere tutelati, oltre che promossi, purché vi sia qualità nel processo di ideazione e realizzazione. La qualità a cui si fa riferimento ai fini della legge non è un mero ed opinabile, per quanto possa apparire importante, valore estetico dell architettura. Bensì per qualità si intende essenzialmente un processo, un metodo, e alcuni dati oggettivi. Intenti, procedure, tempistica, realizzazione e risultato finale fanno parte di questo processo di qualità. Qualità è inoltre sinonimo di risparmio energetico e controllo ambientale, sinonimo delle tecnologie che assolvono a questi compiti, è incentivo alla progettazione di verde integrato nell opera, al ricorso dei basilari concetti di sostenibilità, e all impiego di materiali e metodi costruttivi di ultima generazione che possano limitare le spese di gestione e/o manutenzione degli interventi edilizi. Tutto ciò al fine di responsabilizzare committenti pubblici e privati ed innalzare il livello qualitativo della progettazione stimolando l aggiornamento professionale. Questa legge dunque si vuole affiancare come strumento propositivo e parzialmente prescrittivo ai dispositivi legislativi ed urbanistici, già esistenti che regolano i processi di costruzione e definizione del territorio. Il testo della legge, oltre alle norme promozionali ed incentivanti per diffondere la qualità architettonica e del progetto di architettura, contiene infine norme per proteggere, tutelare e riconoscere le opere architettoniche contemporanee di interesse regionale in particolar modo quelle già esistenti e non soggette ad altra tutela - e altresì promuove la conoscenza e valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio. Nell articolo 1 vengono espressi principi e finalità della legge concepita per individuare una serie di meccanismi necessari a promuovere la qualità in architettura. Si dichiara la fondamentale importanza della progettazione di qualità anche come espressione artistica oltre che funzionale, sottolineando la primaria esigenza di costruire architetture per la società di oggi e di domani. L articolo 2 stabilisce i termini della qualità architettonica ai fini della presente legge, trala-

2 sciando dalla definizione opinabili pareri estetici. Si è scelto dunque, coerentemente con quanto espresso e disciplinato in tutti gli articoli che, per qualità, si intende un iter processuale che garantisca la realizzazione di un opera che abbia anche attenzione dell ambiente in cui viviamo. Nell articolo 3 si individua il principale strumento dell iter di qualità: la procedura concorsuale; l unica che permette, attraverso il confronto di idee e di progetti, di attuare regole democratiche, valutando pregi, meriti e anche difetti, delle proposte progettuali. L articolo 4 e l articolo 5 disciplinano le procedure concorsuali, individuando virtuosamente la necessità di sottoporre a concorso di idee o di progettazione tutte le tipologie di opere pubbliche finanziate con fondi regionali ed elencate nel regolamento allegato alla legge. Responsabilizzando gli enti banditori si stabiliscono, inoltre, una serie di regole atte a garantire che il percorso concorsuale possa essere concluso velocemente con l affidamento dell incarico e la realizzazione dell opera. Nell articolo 6 viene istituito un fondo regionale per il funzionamento della legge, riservato agli enti pubblici, con lo scopo, essenzialmente, di contribuire al sistema dei concorsi. L rticolo 7 dichiara la necessità della completezza e dell unitarietà dello sviluppo progettuale ai fini della qualità. Gli articoli 8 e 9 individuano una serie di prescrizioni in merito alla costruzione di edifici pubblici e privati focalizzando l attenzione verso i problemi del risparmio energetico, dell utilizzo di fonti di energia alternativa, di materiali non derivanti dal petrolio o da sintesi chimica, del verde integrato all architettura, del risparmio in fase di manutenzione e gestione, ed infine, in armonia col quadro normativo nazionale, si incentiva l attenzione verso il mondo dell rte prevedendo l installazione di opere d arte nei nuovi edifici. Uno degli aspetti più interessanti derivanti da tali prescrizioni è che ogni edificio sarà dotato di uno specifico quaderno del fabbricato, denominato: Fascicolo accorgimenti di qualità, in cui raccogliere le principali informazioni in merito allo stesso, le relazioni relative agli accorgimenti qualitativi, al risparmio energetico, ai materiali utilizzati. Per i privati, nel caso di compravendita dei beni costruiti, tale fascicolo dovrà essere allegato agli atti, in forma di garanzia delle scelte progettuali attuate durante la realizzazione. È anche stato previsto un minimo meccanismo incentivante in favore dei privati per promuovere scelte di qualità nella realizzazione di opere ed edifici, prevedendo una riduzione sul pagamento degli oneri di urbanizzazione. L articolo 10, sulla stessa linea del precedente, prevede un meccanismo di premialità in favore degli enti pubblici che realizzino le opere nei tempi previsti. L articolo 11 che prevede l apposizione di una targa sugli edifici realizzati mediante concorso o di interesse regionale, serve a testimoniare pubblicamente l esito di un processo di qualità. L articolo 12 prevede l istituzione dell Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura, presso l Assessorato all Urbanistica e al Governo del Territorio, allo scopo di riconoscimento, tutela e valorizzazione delle opere di architettura contemporanea di interesse regionale, oltre che per favorire la diffusione della cultura architettonica contemporanea attraverso varie attività ed iniziative. L articolo 13 suggerisce la possibilità per le amministrazioni comunali di istituire un imposta di scopo come forma di contratto con i cittadini/contribuenti, per la realizzazione di un opera pubblica. L impegno è di far fede al regolamento dell imposta in tempi programmati, pena la restituzione dell imposta stessa. Tale articolo individua dunque la qualità anche nella tempistica e nella più completa trasparenza nella gestione dei bilanci, sottolineando precise responsabilità amministrative nel mancato avvio della realizzazione dell opera. L articolo 14 chiude la legge e stabilisce la possibilità per l Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura di operare in favore della formazione e della ricerca in campo architettonico. Articolo 1 Finalità 1. In attuazione dell articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione medesima, la Regione Calabria: a) Promuove e tutela la qualità architettonica contemporanea, urbanistica e paesaggistica del territorio con l intento che le opere architettoniche e di trasformazione del territorio, pubbliche

3 e private, possano essere inserite in un quadro organico di progresso non solo funzionale ed economico, ma anche di crescita civile e culturale. b) Sostiene procedure di ideazione, elaborazione e realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio attraverso l istituzione di un iter di qualità. c) Responsabilizza committenti, sia pubblici che privati, nella proposizione di nuovi interventi edilizi. d) Incentiva la professionalità dei tecnici e la qualità del progetto di architettura. e) Riconosce rilevanza pubblica all architettura contemporanea, ai fini della valorizzazione del paesaggio e del miglioramento della qualità della vita. f) Valorizza e tutela le opere di architettura contemporanea riconoscendone l interesse regionale. Articolo 2 Definizione di qualità architettonica 1. La Regione Calabria sottolinea che l architettura, così come espresso dai principi della risoluzione del Consiglio U.E. n /00 del 12 gennaio 2001, «è una forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani». 2. Per qualità architettonica si intende l esito di un coerente sviluppo progettuale e costruttivo, che recepisca le esigenze funzionali poste alla base della realizzazione dell opera, garantendo principalmente il soddisfacimento di istanze di sostenibilità dell opera stessa. 3. La Regione Calabria persegue, attraverso l architettura contemporanea e le trasformazioni del territorio, i seguenti obiettivi: a) Rispondere alle necessità degli individui, dei gruppi sociali e della collettività, nonché alle esigenze di una società in evoluzione e multietnica. b) Realizzare opere e trasformazioni di qualità nella più ampia accezione del termine. c) Salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire le risorse del territorio, incentivando uno sviluppo sostenibile. d) Promuovere la domanda di qualità in ogni tipo di committenza, pubblica e privata. e) Valorizzare il patrimonio architettonico contemporaneo e tutelare il paesaggio e l ambiente naturale. f) Promuovere la conoscenza di tutte le espressioni artistiche, favorendo anche l inserimento di opere d arte in edifici pubblici e privati. Tali indirizzi sono varati per migliorare la qualità della vita della collettività e valorizzare il paesaggio urbano e rurale in cui gli interventi vengono realizzati. Articolo 3 Ideazione e progettazione di opere architettoniche 1. La Regione riconosce che l iter concorsuale sul piano del confronto di idee e dei progetti è la principale garanzia al fine di dare attuazione ai principi e le finalità espresse al precedente art. 1. Individua quindi nel concorso di idee e nel concorso di progettazione due importanti strumenti per perseguire la qualità architettonica e del paesaggio urbano e rurale. 2. La legge disciplina pertanto i principi generali di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione per l affidamento di incarichi professionali. Articolo 4 Concorsi di idee e di progettazione 1. Per le tipologie di opere previste e disciplinate dal regolamento della presente legge, tutti gli enti pubblici sono tenuti ad affidare, tramite concorso di idee o di progettazione, gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva qualora l opera da realizzare sia finanziata totalmente o parzialmente dalla Regione Calabria. 2. Gli enti pubblici che scelgono di procedere all affidamento degli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di cui all allegato regolamento, attraverso un concorso di idee o di progettazione, anche per importi inferiori a quelli indicati dalla normativa nazionale, usufruiranno dei benefici stabiliti nei successivi articoli.

4 3. Al fine di incentivare e responsabilizzare le stazioni appaltanti nell utilizzo dello strumento del concorso si stabilisce che: a) Al vincitore viene automaticamente affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell opera. In caso di rinuncia subentra, con la propria idea o progetto, il progettista successivo in graduatoria. b) È fatto divieto di bandire concorsi qualora non sia prevista la copertura economica e finanziaria dei premi e delle spese di progettazione che devono successivamente essere corrisposte. 4. Il progetto vincitore del concorso diventa di proprietà della stazione appaltante. Tuttavia, per far salvo il principio dell affidamento dell incarico al vincitore del concorso, la stazione appaltante non può porre a base di gara di altro concorso o di un appalto di servizi o di altra procedura il progetto acquisito. 5. Nei casi di particolare rilevanza e complessità è possibile procedere ad articolare il concorso in due gradi. Articolo 5 Concorsi ad inviti 1. Per i concorsi ad inviti valgono gli stessi criteri espressi dall art. 4 e sono disciplinati come previsto nel regolamento della presente legge. 2. Al fine di incentivare le giovani professionalità, gli enti pubblici che vogliano accedere al fondo regionale per l organizzazione di un concorso ad inviti dovranno riservare la metà degli inviti disponibili previsti a giovani professionisti under 35. Articolo 6 Istituzione di un fondo regionale 1. Viene istituito un fondo annuo di di euro per il funzionamento della presente legge. 2. Il fondo è finalizzato: a) a coprire il 50% delle spese sostenute per l organizzazione e la gestione dei concorsi (spese amministrative e di segreteria dei concorsi, rimborsi previsti, ecc); b) a partecipare con un contributo pari al 50% al pagamento degli interessi sui mutui contratti dalla stazione appaltante. Articolo 7 Unitarietà dello sviluppo progettuale 1. A seguito di concorso di idee, di progettazione, o ad inviti, al fine di garantire un coerente sviluppo progettuale nel caso di realizzazione dell opera, la stazione appaltante è tenuta ad affidare l incarico di direzione dei lavori allo stesso soggetto vincitore del concorso. Articolo 8 Provvedimenti e prescrizioni per gli edifici pubblici di nuova costruzione 1. Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno obbligatoriamente prevedere: a) L utilizzo di tecnologie e/o materiali sostenibili. b) L utilizzo di fonti di energia alternativa e/o rinnovabile per contribuire nella misura almeno del 60% al fabbisogno energetico dell edificio di nuova costruzione. c) Una progettazione architettonica che preveda l integrazione del verde. d) L utilizzo di materiali e/o tecnologie che limitino spese ed interventi di manutenzione e/o gestione. e) L installazione di un opera d arte suggerita dal direttore lavori o selezionata attraverso apposito concorso. 2. Ai fini del presente articolo per tecnologia si intende quel complesso di accorgimenti progettuali e sviluppo di soluzioni che possano garantire il risparmio energetico dell edificio e il migliore utilizzo delle risorse ambientali. 3. Tutte le prescrizioni dovranno essere obbligatoriamente descritte ed illustrate attraverso apposita documentazione da allegare al progetto denominata Fascicolo accorgimenti di qualità, in cui compariranno, oltre ad una breve descrizione dell opera con i dati essenziali, le relazioni analitiche relative ai singoli punti. Le relazioni relative ad accorgimenti su risparmio energetico e all utilizzo di fonti di energia alternativa e/o rinnovabile dovranno essere elaborate prendendo in considerazione un periodo di tempo decennale.

5 Articolo 9 Provvedimenti e prescrizioni per gli edifici privati di nuova costruzione 1. Tutti gli edifici privati di nuova costruzione con volumetria di progetto superiore a 1000 mc dovranno obbligatoriamente prevedere almeno 4 dei seguenti punti: a) L utilizzo di tecnologie e/o materiali sostenibili. b) L utilizzo di fonti di energia alternativa e/o rinnovabile per contribuire nella misura almeno del 50% al fabbisogno energetico dell edificio di nuova costruzione. c) Una progettazione architettonica che preveda l integrazione del verde. d) L utilizzo di materiali e/o tecnologie che limitino spese ed interventi di manutenzione e/o gestione. e) L installazione di un opera d arte suggerita dal direttore lavori o selezionata attraverso apposito concorso. 2. Ai fini del presente articolo per tecnologia si intende quel complesso di accorgimenti progettuali e sviluppo di soluzioni che possano garantire il risparmio energetico dell edifico e il migliore utilizzo delle risorse ambientali. 3. Tutte le prescrizioni dovranno essere obbligatoriamente descritte e illustrate attraverso apposita documentazione da allegare al progetto denominata Fascicolo accorgimenti di qualità, in cui compariranno, oltre ad un breve descrizione dell opera con i dati essenziali, le relazioni analitiche relative ai singoli punti. Le relazioni relative ad accorgimenti su risparmio energetico e all utilizzo di fonti di energia alternativa e/o rinnovabile dovranno essere elaborate prendendo in considerazione un periodo di tempo decennale. 4. Il Fascicolo accorgimenti di qualità deve essere obbligatoriamente allegato negli atti di compravendita, in particolar modo quando si tratta di appartamenti e residenze. 5. I soggetti/committenti privati che si attengano totalmente ai provvedimenti e alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo ottengono una riduzione degli oneri di urbanizzazione di una percentuale pari al 15%. Articolo 10 Tempi di realizzazione e premialità 1. Al fine di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche nei tempi di realizzazione previsti, come disposto dal regolamento allegato alla presente legge, si stabilisce che le stazioni appaltanti ricevano, ad opera collaudata, un ulteriore finanziamento pari al 30% dell importo originariamente finanziato dalla regione. Articolo 11 Pubblicità delle opere di architettura contemporanea 1. Tutte le opere pubbliche realizzate tramite concorso, o riconosciute di interesse regionale come disposto all art. 12 sia pubbliche che private, dovranno esporre in posizione visibile, una targa permanente che rechi le informazioni salienti dell opera (anno di costruzione, importo dei lavori, nome del committente, nome del progettista, nome della ditta appaltatrice). Articolo 12 Riconoscimento, tutela e valorizzazione delle opere di architettura contemporanea di interesse regionale 1. Al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare le opere di architettura contemporanea di interesse regionale viene costituita presso l Assessorato all Urbanistica e al Governo del Territorio una commissione denominata Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura composta da 5 esperti di nomina del medesimo Assessorato, anche esterni all amministrazione regionale, di chiara fama e comprovata esperienza professionale. 2. I membri dell Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura durano in carica tre anni. 3. Compiti dell Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura sono: a) Redigere una schedatura con le informazioni salienti delle opere da sottoporre a riconoscimento di interesse regionale per mezzo di decreto del presidente della giunta regionale. b) Valutare eventuali richieste pervenute da proprietari e progettisti. c) Informare il proprietario e il progettista del-

6 l opera dell avvenuto riconoscimento dell interesse regionale. d) Organizzare una conferenza stampa di presentazione delle opere riconosciute di interesse regionale. e) Promuovere l ideazione di mostre, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, iniziative che possano diffondere e valorizzare l architettura contemporanea di qualità. 4. L opera riconosciuta di interesse regionale perde il suo status qualora incorrano modifiche o lavori sull opera stessa successivamente alla data di dichiarazione di interesse. E necessario, dunque, sottoporre nuovamente l opera al parere dell Osservatorio. Al contrario non è necessario sottoporre l opera al parere dell Osservatorio qualora le modifiche attuate siano state progettate e dirette dallo stesso progettista iniziale dell opera. Articolo 13 Imposta di scopo 1. Le amministrazioni comunali che vogliano realizzare un opera pubblica possono ricorrere all utilizzo di un imposta di scopo. Tale imposta deve essere concepita come strumento di efficienza amministrativa e come una sorta di contratto nei confronti dei cittadini contribuenti. Le risorse derivanti da tale imposta devono essere totalmente dedicate alla realizzazione dell opera pubblica prevista (a tal proposito si prevedrà nel bilancio comunale una voce apposita, separata e vincolata) e nel caso di mancato inizio dell opera entro un anno dalla data del pagamento dell imposta i comuni sono tenuti al rimborso degli importi versati dai contribuenti entro i 12 mesi successivi. Articolo 14 Formazione, ricerca e valorizzazione della cultura architettonica 1. La Regione favorisce la formazione, l innovazione e la ricerca in campo architettonico d intesa con le Università calabresi, gli istituti di ricerca pubblici e privati e gli ordini professionali. A tal fine l Osservatorio Regionale per la Qualità dell Architettura, di propria iniziativa o in partnership con i soggetti su indicati può partecipare ad iniziative che abbiano come scopo la formazione, l innovazione e la ricerca in campo architettonico o che siano finalizzate alla promozione della conoscenza e della valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio. Articolo 15 Pubblicazione 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Riferimenti legislativi Art. 9, primo e secondo comma della Costituzione Italiana («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»). Art. 117, comma secondo lettera s, e commi terzo e quarto della Costituzione Italiana (inerenti la podestà legislativa dello Stato e delle Regioni). Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche. Legge n. 717 del 29 luglio 1949 (Norme per l arte negli edifici pubblici). Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio- Legge Urbanistica della Calabria) e successive modifiche. Risoluzione del Consiglio U.E. n /00 del 12 gennaio 2001 (Risoluzione sulla qualità architettonica dell ambiente urbano e rurale). Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, recepita alla legge n. 14 del 9 gennaio 2006, e la Carta calabrese del paesaggio ad essa ispirata.

7 Regolamento Il presente regolamento disciplina gli artt. 4, 5, 8, 9, Elenco opere Articolo 4 Concorsi di idee e di progettazione Tutte le seguenti opere di iniziativa pubblica finanziate con fondi regionali di importo lavori superiore a euro sono soggette a procedura concorsuale: a) Uffici e palazzi di rappresentanza (ad esempio: palazzi municipali, uffici comunali provinciali, regionali, provveditorati, archivi, tribunali, prefetture, ecc.). b) Asili, scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado. c) Ospedali e altre strutture sanitarie (ad esempio: case di riposo, residenze sanitarie assistite, ospizi). d) Aeroporti, interporti, porti turistici e waterfront. e) Impianti e complessi sportivi, palestre, piscine e stadi. f) Musei, monumenti, centri e padiglioni espositivi anche temporanei. g) Parcheggi (solo quando si tratta di edifici, adibiti totalmente o parzialmente a questo scopo). h) Teatri e teatri all aperto, cinema ed auditorium. i) Edifici per servizi culturali e collettivi (ad esempio: biblioteche, centri polifunzionali, centri sociali, complessi termali, ecc). j) Centri e laboratori di ricerca, centri di studio e di formazione. k) Interventi residenziali (ad esempio: edifici per abitazioni, residenze, social housing). l) Interventi di restauro architettonico e/o urbanistico, interventi di ristrutturazione urbanistica (ad esempio: restauri di palazzi, castelli, fortificazioni, coperture di ruderi, pavimentazioni di centri storici, ecc.). m) Interventi di riqualificazione ambientale, di aree forestali, rurali, periferiche e urbane (ad esempio: parchi, parchi urbani e territoriali, ma anche piazze sia nuove sia da sistemare, ridefinire o ristrutturare). n) Cimiteri. o) Viadotti, ponti e passerelle pedonali. p) Stazioni autobus e metropolitane. q) Stazioni e caserme. Gli ampliamenti di opere già esistenti ricadono tra gli interventi da sottoporre a procedura concorsuale. Le opere o i servizi di progettazione non espressamente previsti dal seguente elenco possono comunque essere messi a base di concorso a discrezione delle stazioni appaltanti. 2. concorsi di idee e di progettazione 1. I concorsi di idee e di progettazione devono essere preceduti da adeguata pubblicità mediante l invio (anche in formato elettronico) del bando agli ordini professionali, ed ad altri soggetti potenzialmente interessati. Bando, disciplinare ed allegati di concorso dovranno essere altresì pubblicati, con adeguata visibilità, sul sito web dell ente banditore. 2. Il bando deve essere redatto nella maniera più chiara e comprensibile e deve contenere tutte le informazioni relative alla stazione appaltante (nome, indirizzo, numeri di telefono, fax, mail ecc.) e relative al responsabile del procedimento. Dovrà altresì contenere indicazioni relative a: data di pubblicazione del bando, esigenze della stazione appaltante, modalità di rappresentazione delle idee (es. quantità delle tavole grafiche e contenuto, relazioni, preventivi di massima, ecc.), calendario del concorso, criteri e metodi di valutazione, le informazioni circa le modalità di consegna della proposta. 3. Dal momento in cui si rende disponibile un eventuale finanziamento regionale per la realizzazione dell opera da progettare attraverso procedura concorsuale la stazione appaltante ha a disposizione 90 giorni di tempo per pubblicare il bando e i materiali del concorso pena la perdita del finanziamento. 4. Il tempo di presentazione delle proposte, stabilito in relazione alla complessità dell opera, deve essere proporzionale al tempo di elaborazione del progetto e comunque non inferiore a 45 giorni e non superiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando. L ente banditore è tenuto a nominare una commissione giudicatrice così composta: - il responsabile dell ufficio tecnico-urbanistico della stazione appaltante; - 3 esperti di comprovata esperienza professionale, di nomina dell ente banditore;

8 DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO - 1 rappresentante di nomina di uno degli ordini professionali scelto dall ente banditore secondo le esigenze del tema trattato; - 1 membro supplente per coprire eventuali defezioni. Il responsabile del procedimento o suo delegato svolge le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto. 5. I nomi dei membri della commissione giudicatrice devono essere pubblicati sul disciplinare o sul bando di concorso. 6. La commissione giudicatrice valuta i progetti sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando ed è tenuta a rendere pubblici i risultati entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle proposte. 7. Nel bando di concorso dovrà essere chiaramente indicata la cifra relativa all importo lavori dell opera. Le idee e i progetti che prevedano un importo lavori superiore a quello indicato non saranno presi in considerazione. ARTICOLO 5 Concorsi ad inviti 1. La procedura di partecipazione ai concorsi ad inviti è sempre in due fasi o gradi. La prima fase ha la finalità di raccogliere e sollecitare le candidature al concorso, nella seconda fase vengono valutati gli elaborati presentati dai progettisti invitati. 2. I professionisti invitati al concorso sono di numero almeno uguale o superiore a I professionisti sono individuati ed invitati sulla base di curricula presentati appositamente per partecipare al concorso, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 4. A tutti i professionisti invitati che facciano pervenire gli elaborati necessari a partecipare alla seconda fase, è corrisposto un rimborso spese. ARTICOLO 8 Provvedimenti e prescrizioni per gli edifici pubblici di nuova costruzione Per utilizzo di tecnologie e/o materiali sostenibili si intende: l utilizzo di centrali termiche di cogenerazione e/o di trigenerazione, la realizzazione di pareti vetrate e aperture tenendo conto dei dovuti accorgimenti, la realizzazione di vasche per la raccolta e il riutilizzo dell acqua piovana, l utilizzo di materiali non derivanti da sintesi chimica o dal petrolio. Per progettazione architettonica che preveda l integrazione del verde si intende: pareti attrezzate a verde, tetti giardino, installazione di piante e arbusti su balconi, loggiati, portici, particolare attenzione nella sistemazione delle aree esterne a giardino attraverso specifico progetto del verde. ARTICOLO 9 Provvedimenti e prescrizioni per gli edifici privati di nuova costruzione Per utilizzo di tecnologie e/o materiali sostenibili si intende: l utilizzo di centrali termiche di cogenerazione e/o di trigenerazione, la realizzazione di pareti vetrate e aperture tenendo conto dei dovuti accorgimenti, la realizzazione di vasche per la raccolta dell acqua piovana, l utilizzo di materiali non derivanti da sintesi chimica o dal petrolio. Per progettazione architettonica che preveda l integrazione del verde si intende: pareti attrezzate a verde, tetti giardino, installazione di piante e arbusti su balconi, loggiati, portici, particolare attenzione nella sistemazione delle aree esterne a giardino attraverso specifico progetto del verde. ARTICOLO 10 Tempi di realizzazione e premialità 1. Il meccanismo di premialità considera solo le opere pubbliche elencate al presente regolamento, ideate tramite concorso di idee o di progettazione e realizzate in un periodo di tempo previsto non superiore a due anni solari consecutivi dalla data di inizio lavori. 8

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