Ufficio d ambito di Lecco Azienda Speciale Provinciale

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1 Ufficio d ambito di Lecco Azienda Speciale Provinciale CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE seduta del 23 settembre 2013 DELIBERAZIONE n. 21/2013 Oggetto: Attuazione deliberazione AEEG 25 giugno 2013 n. 273/2013/R/IDR: Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio. L anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.30, in una sala riunioni presso la sede aziendale dell Ufficio d ambito di Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell Azienda speciale Ufficio d ambito di Lecco, del quale sono componenti i Signori: Componente Nome e cognome Presente Assente Sindaco di Lecco - Presidente Virginio Brivio X Sindaco di Lierna - Vicepresidente Vito Zotti X Sindaco di Mandello del Lario Riccardo Mariani X Sindaco di Merate Andrea Robbiani X Sindaco di Sirone Matteo Canali X Ai sensi dell articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il d.p.r. 18 luglio 2011, n. 116, in vigore dal 21 luglio 2011, che, in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), ha parzialmente abrogato il c. 1 dell art. 154 del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l adeguatezza della remunerazione del capitale investito ; CONSIDERATO che l art. 154, comma 1, del d.lgs 152/2006, come modificato dal richiamato d.p.r. 116/11, prevede che La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dlel Autorità d ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo ; RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 12 gennaio 2011 che, nel dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare citato, ha precisato che mediante l eliminazione =

2 del riferimento al criterio della adeguatezza della remunerazione del capitale investito si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell acqua ed ha aggiunto che [a seguito dell eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell art. 154, comma 1, cit.] la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga ; DATO ATTO che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 26 del 2011; POSTO che l art 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 ha trasferito all Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e sopprimendo contestualmente l Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; RICHIAMATI i seguenti documenti dell AEEG: - n. 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, con cui è stata avviata una consultazione pubblica per l adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici; - n. 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, con cui è stata avviata una consultazione avente per oggetto un metodo tariffario transitorio da applicarsi al primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell Autorità, ossia per il 2012 e il 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/11), ed è stato reso noto l intendimento di operare, con riferimento al lasso temporale 21 luglio - 31 dicembre 2011, in attuazione degli esiti referendari, nel rispetto del full cost recovery, il recupero della quota parte della remunerazione del capitale investito indebitamente versata dagli utenti finali, illustrando, al riguardo, alcuni criteri metodologici per pervenire all individuazione della quota parte da restituire; CONSIDERATO che, nell ambito delle richiamate consultazioni pubbliche sono emerse, sul punto, posizioni divergenti, con particolare riferimento alla possibilità, per l Autorità, di intervenire in relazione a periodi precedenti al trasferimento ad essa delle funzioni di regolazione del settore; DATO ATTO che, in ragione di ciò, in data 23 ottobre 2012, l Autorità ha inoltrato al Consiglio di Stato una richiesta di parere (prot. Autorità n del 2012), chiedendo ad Esso di chiarire premesso che l art. 21, comma 19, del D.L. 201/11 (..) ha sancito che i poteri di regolazione e controllo che l Autorità può esercitare nel settore dei servizi idrici sono tutti quelli attribuiti all Autorità (..) dalla L. 481/95 e fermo restando che l Autorità si atterrà scrupolosamente, nell emanazione dei propri provvedimenti, a quanto disposto dal d.p.r. n. 116/11, se alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito l Autorità debba tener conto, nell ambito del richiamato provvedimento tariffario transitorio, anche del torno temporale, precedente al trasferimento ad essa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, intercorrente tra il 21 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, chiarendo in particolare in quale rapporto si pongano l abrogazione referendaria dell art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, determinatasi con effetto dal 21 luglio 2011 ai sensi del d.p.r. n. 116/11, e la disposizione di cui all art. 170, comma 3, lett. l) del medesimo D.lgs. n. 152/06 ; 2

3 RICHIAMATA la deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 (successivamente modificata con delibera 88/2013/R/IDR) cha ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 ed il suo allegato A, recante Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all ingrosso"; CONSIDERATO che, nelle premesse della predetta deliberazione n. 585/2012, si è ritenuto che: in attuazione del d.p.r. 116/11, si debba procedere alla esclusione espressa, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di una componente remunerativa del capitale investito; con riferimento alla definizione tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato dei costi finanziari degli investimenti e della gestione si debba procedere al riconoscimento dei costi finanziari e degli oneri fiscali connessi agli investimenti e alla gestione del servizio secondo il principio, sancito dalla normativa europea e nazionale, del full cost recovery; tali costi possano essere basati, nel rispetto delle disposizioni della legge 481/95 e di consolidati principi giurisprudenziali su di essa formatisi, non su riconoscimenti a piè di lista che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici, o da parte dei gestori o da parte degli enti finanziatori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole e proporzionato - bensì su riferimenti standard, in linea con i principi della regolazione volti all individuazione di riferimenti efficienti ai quali i gestori devono adeguarsi; tali riferimenti standard rappresentino, pertanto, il costo della risorsa finanziaria, rispetto al quale non possono essere riconosciuti margini ulteriori, che contrasterebbero con quanto previsto dal d.p.r. 116/11 e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011; e, con riferimento agli anni 2012 e 2013, la differenza tra l adeguata remunerazione del capitale investito prevista dal MTN, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dall attuale metodo transitorio (quantificabile in circa 0.6 punti percentuali) rappresenti il profitto non ammesso alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011, che deve essere espunto dalle tariffe a vantaggio degli utenti finali; siano da sospendere i conguagli afferenti l annualità 2011, in attesa della risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di parere inoltrata dall Autorità in data 23 ottobre 2012, alla quale è subordinata l eventuale definizione delle procedure di calcolo e delle modalità relative alla restituzione all utenza della componente di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio dicembre 2011, a seguito della proclamazione degli esiti del referendum popolare; VISTO il parere n. 267 del 25 gennaio 2013 con cui il Consiglio di Stato, sez. II, in risposta al quesito posto dall AEEG in merito all'esatta decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria ad essa assegnate nel settore dei servizi idrici, ha affermato che il D.M. 1 agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell adeguatezza della remunerazione dell investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno 2011, precisando altresì che Di tanto l Autorità fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi terrà conto, nell esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari ; CONSIDERATO che l AEEG, a seguito del predetto parere, con deliberazione n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, ha avviato un procedimento per la restituzione agli utenti finali della 3

4 componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio; DATO ATTO che, nell ambito del procedimento testé citato, sono state acquisite le osservazioni di diversi portatori di interesse Enti d ambito, associazioni di consumatori, movimenti referendari, gestori, associazioni di gestori e singoli utenti che hanno rappresentato, con riferimento al tema della restituzione della remunerazione del capitale per l anno 2011, posizioni spesso dicotomiche; PRESO ATTO che l AEEG, con deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25 giugno 2013, ha determinato i criteri uniformi per la determinazione degli importi di remunerazione del capitale investito da restituire agli utenti in relazione al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 a seguito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, rimettendo agli Enti d Ambito l elaborazione di dettaglio del calcolo degli importi da restituire; RICHIAMATO, in particolare, l art. 2 della predetta delibera n. 273/2013, che stabilisce i criteri per individuare, nell ambito del periodo interessato (21 luglio 31 dicembre 2011), gli importi di remunerazione da restituire a ciascun utente: 2.2 la remunerazione del capitale, determinata ai sensi dell articolo 3.3, del MTN, prevista dal ciascun Piano d ambito, deve essere riproporzionata in funzione degli importi fatturati nell anno; 2.3 dall ammontare di cui al precedente comma possono essere detratte, laddove non già incluse in altre componenti della tariffa, le seguenti voci di costo, riferite al solo servizio idrico integrato e dunque escludendo le altre attività eventualmente svolte dal gestore, riproporzionate sul periodo interessato 21 luglio-31 dicembre 2011: i) gli oneri fiscali in ragione dell imposta effettivamente pagata, riproporzionati sul solo risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato; ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, per il servizio idrico integrato; iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell Ente d Ambito; 2.4 l ammontare risultante dalla sottrazione dell importo calcolato in base al comma 2.3, dall importo determinato secondo il comma 2.2, deve essere rivalutato applicando i tassi di inflazione 2012 e 2013 previsti dal MTT e diviso per il numero di utenze domestiche, eventualmente espresso nel numero di quote fisse applicate; DATO ATTO che, dal punto di vista procedurale: - gli Enti d Ambito, entro 3 mesi dalla pubblicazione della predetta delibera (pubblicata in data 26 giugno 2013), dunque entro il 26 settembre 2013, trasmettono all AEEG il calcolo dell ammontare di remunerazione del capitale relativo al periodo 21 luglio 31 dicembre 2011 da restituire agli utenti; - l AEEG verifica la coerenza del calcolo proposto dagli Enti d Ambito con i criteri di cui all art. 2 della delibera, esprimendo eventuali rilievi entro 60 giorni dal ricevimento del calcolo; - decorso il termine di cui al punto precedente, e in assenza della comunicazione di rilievi da parte dell AEEG, il gestore restituisce agli utenti gli importi calcolati dagli Enti di Ambito nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell importo restituito; 4

5 VISTE le risposte fornite dall AEEG ai quesiti posti a seguito del seminario di approfondimento ANEA del 19 luglio 2013 in merito alla delibera n. 273/2013, ed in particolare al comma 1.2, il quale ha il solo scopo di precisare che, nella platea di beneficiari del provvedimento di restituzione della remunerazione del capitale, siano necessariamente incluse le utenze domestiche, e non intende disincentivare la restituzione anche ad eventuali altre categorie di beneficiari. Dunque dovranno essere gli Enti di Abito [ ] a dare evidenza della ratio seguita nell individuazione dei beneficiari della restituzione ; PRESO ATTO che con L.R. 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni già esercitate dalle Autorità d ambito sono state attribuite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Autorità d ambito, e che a tal fine costituiscono un azienda speciale denominata Ufficio d ambito; CONSIDERATO che l Autorità d ambito della Provincia di Lecco, con deliberazione n del 22 giugno 2010, ad oggi ancora vigente, ha approvato il piano d ambito ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il quale determina il valore della tariffa reale media (TRM) per ciascun anno di piano, fissandola per i primi due esercizi annuali rispettivamente in 1,38 /mc e 1,47 /mc, comprendendo nel calcolo anche la remunerazione del capitale investito prevista dall allora vigente comma 1 dell art. 154 del d.lgs. 152/2006 e calcolata, ai sensi del metodo normalizzato di cui al D.M. 1/8/1996, nella misura del 7% dell investimento medio aziendale, definito dalla media dei valori del capitale investito iniziale e finale dell esercizio; RICHIAMATA la deliberazione di questo CdA n. 19 del 22 aprile 2013 (approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del ) con cui è stata approvata la predisposizione della tariffa nell osservanza del metodo tariffario transitorio nel periodo , così come definito dall AEEG con delibera n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012; POSTO CHE l Ufficio d ambito di Lecco, in attuazione della deliberazione AEEG n. 585/2012, ha comunicato all AEEG, in formato elettronico: a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che il gestore dovrà applicare nell ATO di Lecco, rispettivamente per il 2012 e il 2013; b. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate; c. la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata; d. la documentazione di supporto alle rettifiche operate; CONSIDERATO che occorre dare attuazione alla deliberazione AEEG n. 273/2013, determinando l ammontare della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio; VISTI gli allegati A) e B) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali contenenti, rispettivamente, il prospetto di calcolo della quota di remunerazione di remunerazione del capitale investito relativa al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 da restituire agli utenti in applicazione dei criteri definiti dall art. 2 della delibera AEEG n. 273/2013 e la relazione di accompagnamento; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 1.3 della delibera AEEG n. 273/2013, il presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui al punto precedente, deve essere trasmesso all AEEG in formato elettronico all indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it; 5

6 DATO ATTO che l AEEG, ai sensi dell art. 2.4 della propria delibera n. 273/2013, avrà 60 giorni di tempo dal ricevimento di quanto sopra per comunicare all Ufficio d ambito eventuali rilievi; Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni; Vista la L. R. n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni; A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. di determinare nella misura di 2,80= l importo pro-capite della remunerazione del capitale investito relativo al periodo 21 luglio 31 dicembre 2011 da restituire agli utenti del servizio idrico integrato dell ATO della Provincia di Lecco ai sensi della delibera dell AEEG 25 giugno 2013 n. 273/2013/R/IDR, come risultante dal prospetto di calcolo allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. di trasmettere il presente provvedimento all Autorità per l energia elettrica e il gas in formato elettronico all indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it unitamente al file di calcolo di cui all allegato A) e alla relazione di accompagnamento di cui all allegato B); 3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Idrolario s.r.l., attuale Gestore in house del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Lecco; 4. di stabilire che, decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte dell AEEG di quanto trasmesso ai sensi del precedente punto 2. ed in assenza della comunicazione di rilievi da parte dell Autorità, il gestore Idrolario s.r.l., ai sensi dell art. 2.5 della delibera AEEG n. 273/2013, dovrà restituire alle utenze attive nel territorio dell ATO di Lecco gli importi di cui al punto 1 nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell importo restituito. Del che si è redatto verbale sottoscritto come appresso. Lecco, 23 settembre 2013 F.to IL PRESIDENTE DELL UFFICIO D AMBITO DI LECCO Virginio Brivio F.to IL DIRETTORE DELL UFFICIO D AMBITO DI LECCO Elena Arena 6

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