REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI
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1 Città di Rapallo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 220 del 03/06/1997 divenuto esecutivo in data 11/07/1997 aggiornato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 445 dell 11/9/2002 e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002 1
2 CAPO I IL SERVIZIO TAXI Articolo 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio taxi così come definito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale. Articolo 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. 2. Per quanto non espressamente disposto o regolamentato si applicano le norme comunitarie, le leggi dello Stato e della Regione Liguria, gli usi e le consuetudini. Articolo 3 LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune. 2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un'unica vettura. Nella licenza sono indicati gli estremi identificativi dell'autovettura. 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 15, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle Imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 2
3 b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. 4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio; in caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il tassista su domanda è reintegrato nel possesso della licenza con effetto immediato. Articolo 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in capo ad uno stesso soggetto è vietato: a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi; b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da comuni diversi. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti esercitato con natanti. 2. La licenza deve trovarsi sul mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi. 3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n Il titolare della licenza trasmette al comune l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo; l'elenco contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto; copia autentica dell'elenco deve trovarsi sul mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Articolo 5 NUMERO DELLE LICENZE 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle 3
4 licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, n La dotazione organica attuale delle licenze per autoservizio pubblico di taxi con autovettura è pari a ventisette, come da delibera del Consiglio Comunale n. 6/22 del 2 aprile 1970, approvata dal Ministero dei Trasporti e dell'aviazione Civile con provvedimento n. 3426/CA/GE del 18 marzo Articolo 6 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE 1. Le autovetture in servizio da taxi debbono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 19 novembre Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI"; il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per mm. 80 di altezza, recante nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "Servizio pubblico" in nero su campo bianco, nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune di Rapallo sul lato destro, entrambi di mm. 40 di base per mm. 35 di altezza, e nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm In via transitoria è consentito l'esercizio del servizio di taxi con le autovetture attualmente in dotazione; in caso di sostituzione del mezzo la nuova autovettura deve essere conforme ai commi 1 e 2 richiamati; in ogni caso le autovetture devono essere rese conformi a quanto disposto dai commi 1 e 2 richiamati entro e non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 7 AUTOVETTURE DI SCORTA 1. Su istanza dei soggetti elencati all'art. 3, comma 3, la Giunta Comunale può concedere agli stessi una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta; il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per: a) guasto meccanico; b) incidente; c) furto o incendio. 2. Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo del taxi di scorta 4
5 previa verifica dell'esistenza in capo al richiedente, di almeno una delle condizioni indicate al comma 1 del presente articolo; l'autorizzazione contiene i seguenti dati: a) generalità del richiedente; b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta; c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta; d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito; e) periodo di validità. L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito. 3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro; l'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di presunto utilizzo del taxi di scorta. 4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico; la tariffa è approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art Al tassista a cui sia stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura. 6. Le licenze per autovettura di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art.4 della L.R. 25 luglio 1994, n. 40, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione provinciale. 7. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione particolare accompagnata dalla sigla "A.S."; unitamente ai segni distintivi di cui all'art. 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "AUTO DI SCORTA" con caratteri alti mm Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni : a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo; b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta; c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3; d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4; 5
6 e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire licenze per auto di scorta così come previsto dal comma Per quanto non espressamente previsto nei comma precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento. (nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) Articolo 8 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI 1. Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. 2. La locazione è autorizzata dall'amministrazione comunale solo con vetture facenti parte dell'organico definito dal comune ai sensi dell'art. 5, e nei seguenti casi: a) che siano inserite in turni diversi; b) che la vettura locata non sia al momento in servizio per ferie o malattia o altro giustificato impedimento del titolare. 3. Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vetture sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno. 4. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati : a) le generalità del locatore e quelle del locatario; b) il numero di targa e di licenza della vettura locata; c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita; d) il periodo di validità. 5. Alla scadenza del periodo autorizzato per la locazione l'autorizzazione deve essere riconsegnata al competente ufficio comunale. Articolo 9 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA 6
7 1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati in via temporanea e provvisoria, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea. 2. L'espletazione con carattere continuativo dei servizi sussidiari di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio Comunale. 3. L'autorizzazione è concessa nel rispetto del disposto dell'art. 18 della L.R. 25 luglio 1994, n. 40. Articolo 10 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO 1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale; il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Genova servite da strade asfaltate. 2. Salvo diverse esplicite indicazioni del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso. Articolo 11 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA (omissis la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) 7
8 CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA Articolo 12 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA 1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti: a) idoneità morale; b) idoneità professionale; 2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi: a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; Nei casi sopra elencati il requisito è soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40. Articolo 13 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA 1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio. 2. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 8
9 CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO Articolo 14 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 1. Le licenze vengono assegnate in base alla definizione degli organici di cui all'art. 4 della Legge Regionale 25 luglio 1994, n.40, con apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. 2. Il bando è indetto dalla Giunta Comunale entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Articolo 15 CONTENUTI DEL BANDO 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti: a) numero delle licenze da assegnare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; d) indicazione del termine per la presentazione delle domande; e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di cui all'art. 11; f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo. 9
10 Articolo 16 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, la Commissione di cui all'art. 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40: punti 5; b) laurea: punti 4; c) diploma di maturità: punti 3; d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre (fino ad un massimo di sedici punti). 2. Il candidato al quale sia riconosciuto il punteggio relativo al diploma di laurea non ha diritto all'attribuzione del punteggio relativo al diploma di scuola media superiore. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce, in caso di parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza; in caso di ulteriore parità tra due o più candidati, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. (nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002 la valutazione dei titoli viene fatta dall Ufficio Attività Produttive) Articolo 17 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA 1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 11, provvede all'assegnazione del titolo. 2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista; a tal fine l'assegnatario deve produrre i seguenti documenti: a) certificato d'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21; b) copia fotostatica della patente di guida; c) copia autenticata del Certificato di abilitazione 10
11 professionale; d) Stato di famiglia e residenza contestuale in bollo; e) n. 2 fotografie formato tessera; f) copia autenticata del documento di circolazione dell'autoveicolo; g) copia fotostatica dell'assicurazione dell'autoveicolo; h) copia fotostatica del codice fiscale; l) n. 1 marca da bollo corrente. 3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 12, comma 3, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità; qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso. 4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. (nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) Articolo 18 VALIDITA' DELLA LICENZA 1. La licenza d'esercizio non è soggetta a scadenza di termine di validità. 2. La licenza è revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. (nota: articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 445 dell 11/9/2002) Articolo 19 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA 1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni; 11
12 b) aver compiuto sessant'anni; c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente guida. 2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio a causa di morte è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. La licenza può anche essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dall'apertura della successione ad altri, designati dagli eredi del nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti; qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata. 3. Il trasferimento della licenza nei casi previsti dai commi precedenti è autorizzato dalla Giunta Comunale; a tal fine il richiedente presenta domanda in carta legale, corredata dalla documentazione di cui all'art. 17, comma 2, e rispettivamente della ulteriore seguente documentazione : a) per trasferimento per atto tra vivi copia conforme all'originale del contratto di trasferimento, in carta resa legale, munito degli estremi della registrazione fiscale; b) per trasferimento a causa di morte copia conforme all'originale della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione); c) per trasferimento a soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, copia conforme all'originale della dichiarazione di successione, indicazione del terzo designato e atto di trasferimento al terzo. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del titolo di trasferimento. 5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 12
13 CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO Articolo 20 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1. Il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo; il predetto periodo è di mesi sei, nel caso di cui all'art. 17, co. 3, del presente regolamento. 2. All'interessato può essere concessa una proroga per un massimo di mesi tre qualora dimostri che il mancato inizio del servizio di cui al comma precedente è dovuto a cause di forza maggiore. 3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata tempestivamente al competente Ufficio comunale. Articolo 21 SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE 1. La sostituzione dell'autovettura va preventivamente comunicata al comune che procede alla conseguente variazione sulla licenza dietro produzione di copia fotostatica del libretto di circolazione della nuova autovettura. Articolo 22 TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA 1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta del Comando di Polizia Municipale. 2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita: a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Comando di Polizia Municipale; b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, 13
14 l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada. c) Le autovetture, appena giunte nelle località di stazionamento, si devono allineare secondo l'ordine di arrivo. A qualsiasi richiesta, fatta sia di persona dal viaggiatore sia pervenuta per telefono o con qualunque altro mezzo, entra in servizio l'autovetture che trovasi al primo posto e poi via via le altre. Terminata la corsa ogni autovetture ritorna allo stazionamento di partenza e deve accodarsi alle altre autovetture e cioè prendere l'ultimo posto. Si può fare eccezione alle suddette norme solo nel caso che spontaneamente ed esplicitamente il viaggiatore, per propri bisogni o per altro suo particolare motivo, chieda di volersi servire di altra autovettura ovvero nel caso che il conducente della prima vettura sia temporaneamente assente. In tal caso, e previo avvertimento al titolare della prima autovettura, partirà quella prescelta, mentre le altre che la seguono nell'ordine di allineamento si avvantaggeranno sul posto rimasto vacante. Articolo 23 COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO 1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) seguire il percorso più breve e informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato; d) rispettare i turni di servizio e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale; e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; f) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo; g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana; h) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari e non fumare in vettura; j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del 14
15 veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri che dovranno essere ben visibili all'utenza; k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino se e quando previsto dalla legislazione fiscale vigente e nei modi da essa stabiliti; l) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento. 2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato: a) seguire percorsi diversi dalla via più breve; b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; il presente divieto non opera per i servizi integrativi al servizio di linea; c) portare animali propri in vettura; d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica; f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap. Articolo 24 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di: a) fumare in vettura; b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura; d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada. 15
16 Articolo 25 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi : a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età. 3. Nei casi previsti dai due commi precedenti il sostituto alla guida deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, e in particolare dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230; a tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230 citata; tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari; il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. Articolo 26 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha 16
17 diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. Articolo 27 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. Articolo 28 TARIFFE 1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi. 2. Le tariffe devono essere esposte nell'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri. 3. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica. (nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) Articolo 29 TASSAMETRO 1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato; gli operatori devono custodire nell'autovettura la documentazione di omologa. 2. Il Comando di Polizia Municipale procede a verifiche periodiche del tassametro tese ad accertarne il regolare funzionamento. 3. In caso di guasti al tassametro il servizio deve essere sospeso; riparato il guasto, prima di iniziare il servizio il titolare della licenza deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di cui al comma precedente. 17
18 Articolo 30 CONTACHILOMETRI 1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale. 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando di Polizia Municipale. Articolo 31 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto. Articolo 32 RECLAMI 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comando di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i provvedimenti conseguenti. 18
19 CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO Articolo 33 ADDETTI ALLA VIGILANZA 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge che disciplinano l'esercizio dell'attività per il servizio taxi, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento, è demandata al Comando di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n Articolo 34 SANZIONI 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza. 2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire ad un massimo di lire per le seguenti violazioni: a) violazione dell'articolo 4, comma 2, relativa alla mancanza della licenza a bordo del mezzo; b) violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture; c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa così come previsto dall'art. 7, comma 2; d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'art. 8; e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, consistenti nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del 19
20 servizio di linea; f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni; g) violazione dell'articolo 13, comma 2, relativa alla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo; h) (omissis abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 445 del 11/9/2002) i) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 20, comma 2; j) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, punti c), j), e k); k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23 comma 2, punti da a) a g); l) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dagli articoli 29 e 30; 3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire a lire ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 40/ Chiunque eserciti l'attività taxi senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della L. n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire a lire ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 40/1994. Articolo 35 RINUNCIA ALLA LICENZA 1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare alla licenza presenta istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale. Articolo 36 SOSPENSIONE DELLA LICENZA 1. La licenza può essere sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi: a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere 20
21 l'incolumità dei passeggeri trasportati; b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto; c) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 22 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa; d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 25; e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 27; f) violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, e 5; g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività taxi. 2. Il Comando di Polizia Municipale determina il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, e trasmette la proposta all'ufficio competente al rilascio della licenza che provvede di conseguenza; in ogni caso deve essere previamente sentito l'interessato affinché possa presentare scritti difensivi entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di notifica della nota di addebito. 3. La sospensione viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Articolo 37 REVOCA DELLA LICENZA 1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi: a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; b) per la violazione dell'art. 7, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta l'utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura; c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3, 12 e 13; 21
22 d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 36; g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio; h) per motivi di pubblico interesse. 2. In ogni caso deve essere previamente sentito l'interessato affinché possa presentare scritti difensivi entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di notifica della nota di addebito. 3. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. (Nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) Articolo 38 DECADENZA DELLA LICENZA 1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20, comma La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. (Nota: la Commissione è stata abrogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/5/2002) Articolo 39 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA 1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza. 22
23 Articolo 40 SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI 1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. 25 luglio 1994, n. 40, il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti all'approvazione della Provincia di Genova. 23
24 Città di Rapallo... 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI CAPO I...2 IL SERVIZIO TAXI... 2 Articolo DEFINIZIONE DEL SERVIZIO... 2 Articolo DISCIPLINA DEL SERVIZIO... 2 Articolo LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE... 2 Articolo CONDIZIONI DI ESERCIZIO... 3 Articolo NUMERO DELLE LICENZE... 3 Articolo RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE... 4 Articolo AUTOVETTURE DI SCORTA... 4 Articolo LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI... 6 Articolo SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA... 6 Articolo OPERATIVITA' DEL SERVIZIO... 7 Articolo COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA... 7 CAPO II... 8 LA PROFESSIONE DI TASSISTA... 8 Articolo REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA... 8 Articolo ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA... 8 CAPO III... 9 LA LICENZA DI ESERCIZIO... 9 Articolo CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE... 9 Articolo CONTENUTI DEL BANDO... 9 Articolo TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE Articolo ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA Articolo VALIDITA' DELLA LICENZA Articolo TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA
25 CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO Articolo SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Articolo SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE Articolo TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA Articolo COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO Articolo COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI Articolo SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA Articolo INTERRUZIONE DEL TRASPORTO Articolo TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP Articolo TARIFFE Articolo TASSAMETRO Articolo CONTACHILOMETRI Articolo RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO Articolo RECLAMI...18 CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO Articolo ADDETTI ALLA VIGILANZA...19 Articolo SANZIONI Articolo RINUNCIA ALLA LICENZA Articolo SOSPENSIONE DELLA LICENZA Articolo REVOCA DELLA LICENZA Articolo DECADENZA DELLA LICENZA Articolo EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA Articolo SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
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Tel.. Cell. Fax e -
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