Comune di Sommacampagna
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- Susanna Ferrari
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1 Comune di Sommacampagna REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del e modificato con deliberazione consiliare n. 36 del
2 INDICE Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Istituzione, destinazione e presupposto dell'imposta Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari Articolo 4 - Misura dell'imposta Articolo 5 - Esenzioni Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive Articolo 7 - Versamenti Articolo 8 - Controllo e accertamento Articolo 9 - Sanzioni Articolo 10 - Riscossione coattiva Articolo 11 - Rimborsi Articolo 12 - Contenzioso Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali
3 Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D.Lgs. n. 446 del per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno di cui all art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite. Articolo 2 Istituzione, destinazione e presupposto dell Imposta L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. L'imposta è istituita a decorrere dal Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il presupposto dell imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 27 bis della Legge Regionale n. 11/2013 e successive modifiche ed integrazioni, agrituristica, ubicata nel territorio del Comune di Sommacampagna. Articolo 3 Soggetto passivo dell imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari L imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sommacampagna, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Il gestore delle strutture è responsabile dei soli obblighi strumentali e accessori nell'applicazione dell'imposta di soggiorno così come definiti al successivo art. 6 del presente regolamento. Articolo 4 Misura dell imposta La misura dell imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive definite dal precedente articolo 2 che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. L aliquota dell imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL e nei limiti previsti dalla legge. L imposta è applicata in tutte le strutture fino ad un massimo di cinque pernottamenti anche non consecutivi, al mese in qualsiasi struttura ricettiva. Articolo 5 Esenzioni Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) gli iscritti all anagrafe del Comune di Sommacampagna; b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; c) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale; d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
4 e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente; f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e due accompagnatori; g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, l'esenzione di applica per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti h) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio; i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; l) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; m) il personale dipendente che svolge l attività presso la struttura ricettiva stessa, ivi compreso il gestore. n) i partecipanti ad attività organizzate dall'amministrazione Comunale nell'ambito dello scambio culturale/gemellaggio con altri enti o) il Comune di Sommacampagna nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso; L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il caso di esenzione, resa in base alle disposizioni dell'art. 47 del D.P.R n. 4, su apposito modulo fornito dal Comune e, per le casistiche previste, vidimato dalla struttura sanitaria che ne certifica il ricovero Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sommacampagna sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno. I gestori hanno l obbligo di dichiarare semestralmente all Ente, entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo su supporto cartaceo all'ufficio protocollo o tramite la Pec del Comune di Sommacampagna: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net, ovvero tramite portale web se attivato. I Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione entro il 30 gennaio con le modalità di cui al comma precedente (modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996 reperibile nella modulistica messa a disposizione del Comune, con la guida alla sua compilazione.) Articolo 7 Versamenti I soggetti di cui all'art. 3 c. 1 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
5 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Sommacampagna entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre solare con le seguenti modalità: a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale. b) tramite bonifico bancario on line sul medesimo conto di Tesoreria; Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta. Articolo 8 Controllo e accertamento Il Comune effettua il controllo dell applicazione e del versamento dell imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n Articolo 9 Sanzioni Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell articolo13 del decreto Legislativo n. 471 del Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del Per l omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all art. 6 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 ai sensi dell articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n Per la violazione all obbligo di informazione di cui all art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00, ai sensi dell articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n Si applicano le norme inerenti il ravvedimento operoso. Articolo 10 Riscossione coattiva Le somme dovute all ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia. Non si fa luogo all accertamento e alla riscossione coattiva se l ammontare dell imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00
6 Articolo 11 Rimborsi 1. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini del rimborso non è previsto un importo minimo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Articolo 12 Contenzioso Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche. Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Per particolari esigenze tecniche e per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. In sede di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale approverà anche la relativa modulistica. Il presente regolamento viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nel caso questo venga emanato, saranno applicate le norme in esso contenute qualora in contrasto con le disposizioni del presente atto. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario vigenti in materia ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'articolo 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.
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