CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 07/04/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto N der 07/04/2016 Prot Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente delia Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari X LHnSlAl'URA Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 132 Disegno di legge relativo a "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BELFIORE CALDIERO TERME" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA". Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3. SER^aZIO ATTmTA E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei fax uai@consiglioveneto.it

2 La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento. Cordiali saluti. IL PR^IDENTE FCiS! ATliRA GV/sd pdllpdl 132

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 132 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 3 marzo 2016) ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BELFIORE CALDIERO TERME" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 marzo 2016.

4 ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BELFIORE CALDIERO TERME" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA Relazione: Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite. La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni. Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di Comuni. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare. Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Belfiore e Caldiero della Provincia di Verona hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni: deliberazione del Consiglio Comunale di Belfiore n. 24 in data 30 novembre 2015 pubblicata all'albo pretorio dal 2 dicembre 2015; deliberazione del Consiglio Comunale di Caldiero n. 38 in data pubblicata all'albo pretorio dal Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi dì legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le stesse sono state prodotte le seguenti osservazioni o opposizioni: Comune di Belfiore: osservazione presentata dal Signor Elia Frigo, pervenuta al protocollo con n in data 15 dicembre 2015, sulla quale non sono state espresse controdeduzioni dall 'Amministrazione; Comune di Caldiero: Nessuna osservazione presentata. I Consigli comunali di Belfiore e Caldiero, valutate le ragioni territoriali, sociali, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure

5 burocratiche ed amministrative al fine di ottenere la fusione, in un unico Ente, dei due Comuni. Al fine di rafforzare tale procedimento, si fa presente che i Comuni di Belfiore e Caldiero fanno parte dell 'Unione dei Comuni Verona Est, costituita nel 2003 con i Comuni di Lllasi, Mezzane e Colognola ai Colli per consentire l'esercizio associato di funzioni e servizi, nella convinzione che la condivisione dì competenze, risorse umane e strumentali sia la strategia vincente per erogare servizi di qualità a costi inferiori; nell'ottica di verificare le condizioni per arrivare alla fusione i quattro Comuni dì Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lllasi hanno colto l'opportunità offerta dalla Regione del Veneto con DGR. n. 978 del 17 giugno 2014 di finanziare uno studio di fattibilità per la fusione attraverso un contributo che copre la quasi totalità della spesa. Ln esito allo Studio condotto per verificare la fattibilità della fusione tra i quattro Comuni partecipanti, i Comuni di Belfiore e di Caldiero hanno manifestato la volontà di proseguire mediante atti ufficiali verso la strada della fusione tracciata dalla legge regionale Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, ritenendo che la stessa rappresenti nel contesto attuale l'opzione strategica preferibile per semplificare la gestione associata delle funzioni e dei servizi nei territori interessati e agevolare lo sviluppo del territorio attraverso la creazione di una struttura organizzativa e polìtica in grado di superare il problema del sottodìmensìonamento, acquisire maggior peso nei tavoli tecnici a livello provinciale e regionale, conseguire importanti economìe di scala nei costì di struttura, di gestione e di promozione e semplificazione istituzionale, avviando così un percorso virtuoso al quale potranno successivamente aderire gli altri Enti dell 'Unione Verona Est, quando lo riterranno opportuno. L due Consigli comunali, separatamente riuniti, hanno adottato un documento di condivisìone, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione. Ln merito ì Consigli Comunali hanno concordato quanto segue: 1) LI nuovo Comune si chiamerà BELFLORE CALDIERO TERME; 2) La sede legale del nuovo Comune sarà a CALDLERO; 3) Lo Statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione dovrà prevedere, come norma transitoria, che la prima Giunta nominata in esito alle prime elezioni del Consiglio Comunale sarà costituita da almeno un rappresentante del Comune dì Belfiore; 4) Lo Statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che almeno il 70% delle risorse del nuovo bilancio approvato, rinvenienti dai bilanci dei Comuni dì origine a tìtolo dì avanzo di amministrazione, o che si verificheranno anche dopo la fusione in virtù dì contratti, convenzioni urbanìstiche e provvedimenti in genere sottoscritti comunque prima della Legge Regionale istitutiva del nuovo Comune, saranno investiti nei territori dei Comuni dì orìgine; 5) Si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei due Comuni, prendendo a base lo studio recentemente redatto dallo Studio Libanora & Associati di Lonìgo (VL). A supporto della richiesta di fusione ì Consigli Comunali di Belfiore e Caldiero hanno allegato alle proprie deliberazioni lo studio dì fattibilità dal

6 quale si evìncono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta. LE MOTLVAZLONL DELLA FUSLONE E LL PERCORSO LSTLTUZLONALE. L Comuni dì Belfiore e Caldiero fanno parte dell'unione dei Comuni Verona Est, costituita nel 2003 con ì Comuni dì Lllasi, Mezzane e Colognola ai Colli per consentire l'esercizio associato di funzioni e servizi, nella convinzione che la condivisione di competenze, risorse umane e strumentali sia la strategia vìncente per erogare servizi di qualità a costi inferiori. La difficoltà delle Amministrazioni locali a mantenere alto il livello dei servizi a causa della riduzione dei trasferimenti dal Governo centrale e degli effetti delle recenti riforme, a partire dalla Legge 59/1997 per arrivare alla riforma del Tìtolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), che allo scopo dì valorizzare il ruolo dell'amministrazione locale, hanno ampliato le competenze dei Comuni mettendo in luce il rischio dell'inadeguatezza dei piccoli/piccolissimi Comuni a causa delle carenze tecnico-amministrative necessarie ad affrontare le maggiori responsabilità; da parte dei cittadini invece arriva con forza la richiesta di servìzi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e ciò presuppone disponibilità di risorse finanziarie, un alto grado di preparazione tecnica e robuste capacità amministrative e gestionali; quindi, sebbene la diminuzione della disponibilità finanziarie causata dai recenti provvedimenti di riduzione della spesa pubblica (spending review) costituisca il principale motivo per "ripensare i territori", sì possono riconoscere anche ulteriori fattori di inasprimento delle difficoltà che impongono agli Amministratori locali di guardare con sempre maggior interesse a nuove soluzioni organizzative che conferiscano una maggiore "dimensione " alle piccole comunità. Con l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali (D.L. 78/2010 e L.R. V. n. 18/2012) da parte dei Comuni dì minore dimensione demografica, le fusioni hanno ricevuto una rinnovata attenzione sia da parte dei Comuni, sia da parte del legislatore, che le ha ulteriormente incoraggiate con generosi incentivi; la fusione tra Comuni rappresenta quindi l'attuale opzione strategica per il riordino delle amministrazioni locali; questa soluzione però non può essere imposta, ma va promossa agevolando una graduale convergenza delle comunità interessate in quella direzione; in questo contesto i quattro Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lllasi hanno colto l'opportunità offerta dalla Regione del Veneto con la DGR. n. 978 del 17 giugno 2014 di finanziare uno studio di fattibilità per la fusione attraverso un contributo che copre la quasi totalità della spesa. In sintesi, di seguito si elencano gli elementi principali emersi dallo studio di fattibilità che depongono a favore del processo di fusione: Ottenimento di maggiori trasferimenti statali e regionali; esenzione dal patto di stabilità per i 5 anni successivi e quindi possibilità di utilizzare da subito tutte le risorse accantonate nel corso degli anni per la realizzazione degli interventi necessari al territorio e alla comunità; priorità nell 'accesso a specifici fondi statali e regionali;

7 incremento a regime dell'efficienza organizzativa per la disponibilità di strutture più adeguate, personale più formato e specializzato e semplificazione della macchina amministrativa; conseguimento di riduzioni di spesa e quindi maggiore disponibilità di risorse finanziarie; possibile incremento dei servizi e/o miglioramento del loro livello qualitativo; maggiore influenza politica nel contesto territoriale di riferimento. Nelle numerose Giunte dell 'Unione di Comuni Verona Est tenutesi per esaminare ì contenuti dello Studio di fattibilità e pianificare le successive attività per la fusione e, da ultimo, nella Giunta del 29 ottobre 2015, il Comune di Colognola ai Colli ha espresso attraverso i propri rappresentanti l'intenzione di rimandare la scelta di proseguire con il procedimento di fusione ad un momento successivo alle elezioni amministrative della primavera 2016, precludendo di fatto la possibilità di continuare nel percorso anche al Comune di lllasi, a causa del venir meno della contiguità territoriale con gli altri due Comuni di Belfiore e Caldiero. È stata confermata, invece, la ferma convinzione e volontà da parte degli Amministratori dei Comuni di Belfiore e Caldiero di proseguire mediante atti ufficiali verso la strada della fusione tracciata dalla Legge Regionale 24/12/1992, n. 25, ritenendo che la stessa rappresenti nel contesto attuale l'opzione strategica preferibile per semplificare la gestione associata delle funzioni e dei servizi nei territori interessati e agevolare lo sviluppo del territorio attraverso la creazione dì una struttura organizzativa e polìtica in grado di superare il problema del sottodìmensìonamento, acquisire maggior peso nei tavoli tecnici a livello provinciale e regionale, conseguire importanti economìe di scala nei costì di struttura, di gestione e dì promozione e semplificazione istituzionale, avviando così un percorso virtuoso al quale potranno successivamente aderire gli altri Enti dell'unione Verona Est, quando lo riterranno opportuno. Lnoltre è stato valutato che: al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti appositi contributi statali straordinari per dieci anni successivi alla fusione, commisurati al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.ì., articolo 20, comma 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 e Legge di stabilità 2016); la Legge Regionale Veneto n. 18/2012 prevede l'assegnazione di contributi straordinari per un perìodo dì tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvìo dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni (art. 10, comma Ibis); la Legge Regionale Veneto n. 18/2012 prevede che, nel riparto delle risorse disponibili per incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, sia data preferenza per le fusioni rispetto ad altre forme associative; i comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge n. 183/2011 e s.m.i);

8 la Legge Regionale Veneto n. 22/2013 ha novellato l'art. 6, comma 5 bis della Legge Regionale Veneto n. 25/1992 eliminando il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate dalla fusione, rendendo di molto più agevole il percorso di fusione dei comuni. Alla luce della normativa suddetta i Comuni di Belfiore e Caldiero hanno avviato il procedimento di fusione previsto dalla Legge Regionale 24/12/1992, n. 25, "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali". LE MOTLVAZLONL STORICHE, GEOGRAFLCHE ED ECONOMLCHE L Comuni dì Belfiore e Caldiero sono situati ad Est della Provincia di Verona, a meno dì 20 chilometri dal capoluogo e a circa 35 chilometri da Vicenza. Beneficiano dì una posizione favorevole per la vicinanza con le principali vie dì comunicazione Est-Ovest (autostrada A4 e Strada Regionale 11, ferrovia Milano-Venezia) e Nord-Sud (Autostrada A22 del Brennero e ferrovia Brennero- Modena). Belfiore e Caldiero sono all'imboccatura della Val d'lllasi. Si tratta dì territori alle pendici dei Monti Lessini, parte in pianura e parte in collina. Questa valle è la più importante tra quelle che solcano le Prealpi Veronesi. Ha orìgine dal nucleo centrale dei Monti Lessini e incide il rilievo per circa 30 km. Nel tratto superiore è piuttosto stretta, con ripidi fianchi modellati nei calcari, mentre proseguendo verso la pianura le forme si addolciscono e l'ampio fondovalle è occupato dai depositi ciottolosi. Le orìgini degli attuali insediamenti urbani sono di origine romana, come testimoniano i numerosi cippi rinvenuti in modo diffuso sul territorio, nonché tombe, lapidi e pietre lavorate. La vìa consolare Postumìa attraversava queste località. La valle è caratterizzata sin dall'antichità dalla favorevole destinazione agricola. L dati di riferimento più significativi dei due Comuni sono riepilogati nella seguente tabella. DATI PRINCIPALI Caldiero Belfiore Codice ISTAT Superficie kmq 10,4 25,5 Popolazione (al 31/12/14) // totale della popolazione interessata dal progetto di fusione, pertanto, è di abitanti e la superficie complessiva è di 35,9 kmq. Quest 'area veronese è caratterizzata, come del resto tutto il Nord-Est, da un grande numero di aziende di piccola dimensione, talvolta organizzate in distretti con specifiche vocazioni produttive, nel cui ambito si sono recentemente diffuse le "reti d'imprese". Nella Provincia di Verona oltre il 61% delle imprese sono individuali, mentre le società di persone, che incidono per oltre il 19%, sono di poco superiori

9 alle società di capitale e queste in media nel triennio costituiscono quasi il 18% delle imprese veronesi. LL COMPLESSO TERMALE DL CALDLERO. A Caldiero è presente un antico complesso termale di origine romana. Le Antiche Terme di Giunone si presentano come un complesso di strutture antiche e di moderni impianti per la balneazione, il tempo libero, il divertimento ed ampi spazi verdi. LI nuovo impianto integrato presenta all'estremo Sud una piccola oasi naturalistica: una "zona umida ", formata dal laghetto "Dugal " di circa mq ed un piccolo rilievo. LI laghetto è alimentato dalle acque temperate di scarico della piscina "Olimpia"; funziona anche da depuratore biologico e da serbatoio per l'irrigazione dei prati che si trovano lungo l'attuale confine Est delle Terme. Il complesso è contornato a Nord e ad Ovest da piante antiche e recenti. Al centro sono disponibili campi da tennis, nuovi campi da beach volley e beach soccer, entrambi su sabbia ed un servizio bar, ristorazione, tavola calda e pizzeria per la stagione estiva. Gli ingressi annuali alle terme sono tra e Per lo sviluppo del complesso termale è in corso un concorso di idee. Andranno valutati percorsi possibili: turistico-alberghiero sportivo-ricreativo sanitario. Sono evidenti le possibilità inespresse del centro, come dimostrano i grandi afflussi. Il Comune possiede anche una concessione per l'imbottigliamento. L'acqua esce a gradi ma non è mai stata affrontata l'eventuale possibilità di sfruttamento geotermico. CONCLUSLONL LI percorso di fusione tra i Comuni di Belfiore e Caldiero risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali tramite l'unione dei Comuni Verona Est. L Comuni di Belfiore e Caldiero hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e scoiali presenti sul territorio. Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso dì informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presentì sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo dì fusione tra ì due Enti. La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione dì perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vìvere in armonica simbiosi. LI disegno di legge dì iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni veronesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di quattro artìcoli.

10 llll Con l'artìcolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante la fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero. Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che sarà indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973 n. 1 e 24 dicembre1992, n. 25. L'artìcolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune. L'artìcolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. V ; r I

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12 ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BELFIORE CALDIERO TERME" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO DELLA PROVINCIA DI VERONA Art. 1 - Istituzione. 1. È istituito, nella Provincia di Verona, il nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" mediante fusione dei Comuni di Belfiore e Caldiero. 2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Caldiero. 3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata. Art. 2. Risultati della consultazione Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati: Comune di Comune di totale Belfiore Caldiero Elettori aventi diritto al voto n. n. n. Votanti n. n. n. Voti validamente espressi n. n. n. Voti favorevoli n. n. n. Voti contrari n. n. n. Art. 3 - Disposizioni fìnali e transitorie. 1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Belfiore Caldiero Terme" sono definitivi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Verona sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente. Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 5 - Entrata in vigore. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

13 INDICE Art. 1 - Istituzione 9 Art. 2. Risultati della consultazione 9 Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie 9 Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria 9 Art. 5 - Entrata in vigore 9 10

14 PDLR n. 132 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 3 Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992) NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1) Art. 17 (Successione di comuni). 1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8. (1) L'art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali. Nota all'articolo 5 Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO Art Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti. 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi. 2.1 regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

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