VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE
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- Maria Teresa Natale
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1 REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Angela NOZZI IL SINDACO Dott. Salvatore De Luca Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 in data 27 Aprile 2017
2 Il Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile: la Legge n Capo III, del 15 ottobre 2013 " Norme in Tema di Protezione Civile" la Legge n. 100 del 12 luglio "recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; la Legge n febbraio 1992, - "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"; boschivi"; VISTO la Legge n. 353 del , - "Legge - quadro in materia di incendi il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 08 febbraio 2001, Regolamento recante "nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile"; VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera C), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali"; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile ; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 13 novembre "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività' di protezione civile" pubblicata su GU n.27 del ; protezione civile ; la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo Il sistema regionale di la Legge Regionale, n. 38 del 12 dicembre 2016 Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del VISTO il regolamento n. 1 del 11 febbraio 2016 pubblicato su BUR Puglia n. 14 supplemento del 15 febbraio 2016, - Protezione Civile della Regione Puglia"; "Disposizioni relative al Volontariato di
3 la Legge Regionale n. 18 del 21 novembre 2000 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschivi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi ; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 7 marzo 2005 linee guida per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile ; la Deliberazione della Giunta Regionale n del 26 novembre 2013 Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico ; VISTO il decreto ministeriale 14 febbraio Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del Riordino del Servizio Comunale della Protezione Civile e contestuale approvazione di: Regolamento di funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile; nuovo piano comunale di emergenza e di protezione civile; regolamento dei servizi di protezione civile ; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del Riordino del Servizio Comunale della Protezione Civile e contestuale approvazione di: Regolamento di funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile; nuovo piano comunale di emergenza e di protezione civile; regolamento dei servizi di protezione civile ; ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 100 del 12 luglio In considerazione di quanto premesso, affinché sia perseguito il riordino del Settore Comunale di Protezione Civile e la riorganizzazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, così come adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del , è immediatamente esecutivo il seguente Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
4 Articolo 1 (costituzione) E costituito presso la sede municipale del Comune di Cellino San Marco il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune di Cellino San Marco o nei Comuni limitrofi, ricadenti comunque nelle province di Brindisi e Lecce. Articolo 2 (obiettivi) I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza. Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione) L ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco, oltre al superamento di apposito corso base di addestramento di cui all art. 5. Restano esclusi dal superamento di tale corso i volontari che dimostrino di aver svolto attività operativa di Protezione Civile nel corso degli ultimi due anni, o, i volontari che dimostrino di essere appartenenti o appartenuti a F. O. o F. A.. Il Comune, ha l obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della L.266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l adesione dei cittadini all iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna. Requisiti di ammissione al gruppo. L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici. Avere conseguito la maggiore età; Di essere fisicamente e psichicamente idoneo all attività; Di essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio; Svolgere attività contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento; Di essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile. Articolo 4 (responsabilità) Il Sindaco, ai sensi dell art.15 della L. n.225/92, CONFERMATO dall'art.15 della L. 100/2012, è l autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco, il Dirigente e/o il Responsabile Comunale della Protezione Civile e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.
5 Articolo 5 (addestramento e materiali) I volontari vengono addestrati tramite tecnici, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione, in ossequio e ai sensi delle vigenti Leggi e Regolamenti, Nazionali e Regionali di riferimento. Particolare cura dovrà essere posta nell individuare le modalità di coinvolgimento anche nelle attività più strettamente operative dei singoli volontari individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o per altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla pubblica amministrazione anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del comune stesso. E autorizzato l uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del comune stesso. Articolo 6 (attività) Il Sindaco, e le competenti strutture del comune stesso, con l eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); garantire turni di reperibilità propri, dell Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione; curare al proprio interno, l informazione e l addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni; gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione civile; ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile. Articolo 7 (Partecipazione) Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quali elementi di solidarietà, sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà e spirito di collaborazione. Gli appartenenti al Gruppo possono promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo di esperienze nei Settori di attività del Servizio di Protezione Civile, promuovendo ed aderendo ad iniziative, anche al di fuori dell ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi di Volontariato operanti nella Protezione Civile. Articolo 8 (emergenza) Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.
6 Articolo 9 (doveri) Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell art.6 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza). Il Volontario, nei casi decisi dal Responsabile dell Attività, s impegna ad indossare l uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste dalla Legge. S impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli. Articolo 10 (diritti) Ai Gruppi comunali possono essere concessi : dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al il miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194; Dalla Regione, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 seguenti benefici: mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d impiego; copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266; per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto; Art. 11 (Mezzi e Materiali) Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile gestisce i locali, mezzi e materiali assegnatigli per lo svolgimento delle Attività di Protezione Civile. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile garantisce il corretto utilizzo (anche sotto l aspetto delle norme vigenti di sicurezza) e la manutenzione ordinaria (sulla base delle risorse disponibili) dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso. Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile s impegnano al corretto utilizzo ed alla custodia adeguata della divisa e delle attrezzature personali loro affidate. Articolo 12 (provvedimenti disciplinari) L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l appartenenza al gruppo; le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile. Il Volontario cessa comunque di appartenere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei seguenti casi:
7 presentazione di dimissioni scritte e ratificate dal Direttivo; inattività assoluta, senza giustificato motivo, valutata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale; Uso improprio dei mezzi di comunicazione (social, whatsapp, ecc. ecc.), a livello di comunicazione scritta, di video e di foto, tanto per rispetto del decoro, quanto per le norme relative alla tutela della privacy; Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso entro DIECI giorni dalla data di cessazione. Ai sensi di quanto stabilito dell'art. 9 del presente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del , il Sindaco può applicare direttamente le seguenti sanzioni disciplinari: Richiamo verbale; Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Consiglio di Disciplina. Il Direttivo può attivare un Procedimento Disciplinare nel caso di gravi infrazioni al presente Regolamento o mancanza del rispetto dei Doveri del Volontario. Articolo 13 (Norme Finanziarie) Il Codice Fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del comune. Nel bilancio del comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri per copertura assicurativa ed eventuali altre provate necessità, di mezzi e materiali. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza. Nella parte entrate del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni attinenti alla Protezione Civile. Articolo 14 (disposizioni finali) L accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l appartenenza al gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal DPR. 194/01 e dalle altre normative in materia in quanto compatibili. Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell assetto complessivo del sistema Protezione Civile.
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